Categoria: 2011
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Tipologia: Protocollo relazioni sindacali
Data firma: 11 febbraio 2011
Parti: Randstad e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Randstad
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Diritto di Informazione
Art. 2 Relazioni Sindacali
Art. 2 bis Tutele e Fruizioni dei permessi sindacali
  Art. 3 Bacheca Sindacale Elettronica
Art. 4 Assemblee Sindacali

Protocollo di Intesa in materia di Relazioni Sindacali

Art. 1 Diritto di Informazione
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, tenuto conto della peculiarità aziendale, delle politiche e delle strategie decise in ambito internazionale da Randstad Holding n.v., considerato che la forte dinamicità del settore può incidere sia sull'organizzazione del lavoro sia sui livelli occupazionali, nello spirito del vigente CCNL, convengono di definire tempi, modalità e contenuti del confronto sindacale, che sarà finalizzato al raggiungimento di eventuali e opportune intese.
A livello nazionale, le parti si incontreranno due volte l'anno per discutere delle informazioni di carattere generale riguardanti:
1. andamento economico (ad esclusione dei periodi di reporting al mondo finanziario, come da planning visibile sul sito www.randstad.com)
2. dinamiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento al tasso di turn over, al numero di contratti a termine, di inserimento, apprendistato, part time, stages.
3. formazione
4. pari opportunità, con particolare riferimento a eventuali problematiche riconducibili al rientro dalla maternità delle lavoratrici ed alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Qualora se ne ravvisi la necessità e/o su richiesta delle parti, potranno tenersi ulteriori incontri in merito a tematiche ritenute di particolare interesse e urgenza.
A livello territoriale, a fronte di richieste delle OOSS territoriali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, Randstad Group Itala Spa e Randstad Italia Spa (di seguito semplicemente Randstad) si renderà disponibile ad attivare le necessarie sedi di verifica e confronto fornendo risposte in merito ad eventuali problematiche inerenti l'operatività e l'organizzazione del lavoro delle filiali.

Art. 2 Relazioni Sindacali
Allo scopo di garantire una maggiore esigibilità in materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, la società ai sensi di quanto stabilito dal CCNL riconosce a Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Uil Nazionale, la possibilità di individuare un delegato per Organizzazione in una terza "region", che raggruppa tutte le filiali che occupano un numero di dipendenti al di sotto di quanto previsto dagli artt. 22 e 33 del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008, così definita:

Region 3

N° RSA totale Region

N° RSA per OOSS.

Nord Est

3

1

 
Tali nomine potranno avvenire in una delle unità operative che occupino almeno 7 dipendenti.
Qualora insorgessero rilevanti difficoltà, le OOSS si impegnano a valutare eventuali e straordinarie ragioni tecnico-organizzative che l'azienda presentasse come ostative alla concessione dei permessi sindacali nella data indicata dalla richiesta, nello spirito di trovare soluzioni alternative e condivise.
Resta inteso che le disposizioni del presente articolo valgono esclusivamente per le rappresentanze sindacali nominate all'interno della Region 3 e che per le altre realtà continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge 300/70 e dal CCNL Terziario in materia.
Clausola di salvaguardia
A fronte della innovazione apportata nell'ambito delle norme che regolano la definizione delle rappresentanze sindacali aziendali, le parti concordano che questo sistema è da ritenersi sperimentale e soggetto a costante verifica. Esso pertanto avrà valenza temporanea: la sua funzionalità e rispondenza alle reciproche esigenze verranno valutate in apposita sede di incontro da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012.

Art. 2 bis Tutele e Fruizioni dei permessi sindacali
Ai delegati, così come individuati all'art. 2 del presente protocollo, saranno garantite le medesime prerogative e tutele previste dalla legge 300/70 per le RSA.
La richiesta di permesso sindacale dovrà essere comunicata di norma entro 24 ore dall'inizio della sua fruizione (fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente protocollo), così come previsto dal CCNL ed indirizzata alla Direzione Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile diretto.
Il monte ore di permessi individuale per ogni singola RSA, calcolato secondo quanto previsto dal CCNL e dalla legge 300/70, è da ritenersi annuale. L'eventuale residuo di ore non utilizzate non potrà pertanto essere cumulato anno per anno.

Art. 3 Bacheca Sindacale Elettronica
Quale unico strumento aziendale per consentire il flusso di comunicazione e informazioni fra RSA e lavoratori, Randstad metterà a disposizione sulla intranet aziendale una bacheca elettronica.
L'inserimento o la modifica delle comunicazioni e del contenuto all'interno della suddetta bacheca sarà di esclusiva competenza dei componenti della RSA.
Potendo disporre della bacheca elettronica non è consentito l'utilizzo della posta elettronica aziendale fatta eccezione per comunicazione di rilevante ed esclusivo interesse sindacale ad opera di RSA ed indirizzate alla Direzione Risorse Umane.
Si provvederà all'istituzione di un account di posta elettronica specifico per RSA.
Le parti concordano che la bacheca sindacale informatizzata costituisce esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e che pertanto Randstad è esentata dagli obblighi derivanti da detto articolo.

Art. 4 Assemblee Sindacali
Le assemblee sindacali dovranno essere convocate dalla RSA e/o dalle OOSS Territoriali con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla data fissata per l'assemblea. La convocazione dovrà pervenire alla Direzione delle Risorse Umane e per conoscenza ai responsabili diretti. Le assemblee, entro il limite massimo annuo di 12 ore, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al CCNL Terziario, potranno tenersi fuori orario di lavoro. Ai fini retributivi, le presenze dei lavoratori all'assemblea fuori orario di lavoro saranno rilevate dalle RSA presenti o, in assenza di queste, dalle OOSS. e comunicate alla Direzione del Personale della società a mezzo fax o mail di norma entro 24 ore lavorative.