Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2018, n. 25815 - Schiacciamento della mano con un macchinario non protetto e responsabilità di un datore di lavoro e di un RSPP


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 14/12/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7/1/2014, riteneva responsabili C.F. e C.G. del reato di lesioni colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno del dipendente P.A., condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Pena sospesa e non menzione. Condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'appello di Lecce, con pronuncia del 4/7/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta agli imputati in quella di mesi tre di reclusione, confermando le ulteriori statuizioni.
Era contestato ai ricorrenti, nella qualità di datori di lavoro e responsabili del servizio prevenzione e protezione, di avere cagionato alla parte offesa, dipendente della "ARK Marmi", lesioni personali gravi, consistite nello schiacciamento della mano destra, cui venivano amputate due dita, per colpa generica, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché, per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 71, co. 1 e 4, d.lgs. 81/2008, punto 5.6 dell'allegato V. In particolare, si addebitava agli imputati di avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario (compattatrice dei fanghi) privo della protezione atta ad impedire il rischio di contatto degli operatori con le parti pericolose in movimento. Il dipendente, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, mentre era intento a lavorare con la compattatrice dei fanghi, inseriva la mano nel meccanismo che rimaneva schiacciata dalla pressa.
2. Avverso la sentenza d'appello, propongono ricorso gli imputati a mezzo del difensore, il quale deduce, nell'unico motivo di ricorso, i seguenti motivi di doglianza.
Inosservanza e violazione degli artt. 133; 590, comma 3, cod. pen.; 71, comma 1 e 4, d.lgs. 81/2008. Vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma, nell'atto di ricorso, che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare il contenuto scriminante delle prove documentali e dichiarative prodotte dalla difesa nel corso del giudizio, idonee ad escludere la esistenza del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata agli impuatti e l'evento. L'operaio che ha subito l'infortunio era dipendente della ”ARK Marmi" dall'anno 2008 ed aveva partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla ditta, sebbene abbia negato tale circostanza. Egli era consapevole che non andava rimosso il carter di protezione ed era ben consapevole che non poteva inserire la mano all'interno degli ingranaggi. Sarebbero state acquisite in atti, testimonianze e documenti che smentiscono le dichiarazioni del teste P.A., secondo cui il macchinario in questione era sempre adoperato senza protezione.
La Corte territoriale avrebbe svilito e trascurato la valenza probatoria del teste DS.D. il quale, esaminato all'udienza del 7.1.2014, ha affermato che il macchinario era sempre munito di una protezione che era rimossa solo in occasione della pulizia, da effettuarsi con il macchinario spento.
Altri testimoni, estranei ai fatti e del tutto disinteressati, S.A. e V.L., hanno dichiarato che, accorsi immediatamente presso i locali dell'azienda attirati dalle grida, videro il P.A. con la mano destra incastrata sotto il macchinario. Questo dimostrerebbe che l'operaio ha inopinatamente introdotto la mano dal basso, all'interno del macchinario. Tutto ciò configurerebbe un comportamento abnorme del lavoratore. La Corte territoriale, lungi dal prendere atto di tali circostanze, ha escluso l'esorbitanza del comportamento del lavoratore, con motivazione illogica e contraddittoria.
Si afferma inoltre che le posizioni dei due imputati andavano differenziate. C.G., nominato RSSP, aveva uno specifico obbligo di diligenza nei confronti del lavoratore che difetterebbe in capo al C.F..
Infine, metteva in rilievo la mancata ricorrenza in capo agli imputati della contestata cooperazione colposa.
 

 

Diritto

 


1. I motivi dedotti dalla difesa risultano infondati e, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati.
2. La Corte di merito ha respinto l'impugnazione, affermando che può ritenersi pacificamente accertato che la macchina compattatrice del fango, il cui meccanismo costituiva un rischio per i lavoratori, era abitualmente adoperata senza l'impiego della protezione del carter. Ha ritenuto che tale circostanza, riferita dalla parte offesa, avesse trovato puntuale riscontro nell'attività di accertamento svolto dal personale dello SPESAL che, intervenuto a distanza di qualche mese dall'Infortunio occorso al P.A., quando l'attività dell'azienda era ripresa, rinvenne il carter smontato ed una spatola nelle vicinanze della macchina compattatrice.
La Corte territoriale ha osservato come sarebbe stato preciso dovere del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, impedire l'uso di tale macchinario privo della protezione, atta ad impedire contatti accidentali con gli organi lavoratori della stessa. Sul punto, copiosa giurisprudenza di questa Corte, già formatasi sotto la vigenza dell'abrogato d.P.R. 547/55, in materia di sicurezza dei macchinari adoperati dai lavoratori, ha messo in rilievo come il datore di lavoro non solo debba adottare macchine munite di appositi congegni di protezione, emanando e pubblicizzando divieti di manomissione dei macchinari, ma debba anche porre in essere una prestazione positiva e costante di vigilanza volta a prevenire e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare eventuali lavorazioni pericolose da parte dei dipendenti (così ex multis Sez. 4, n. 14437 del 26/09/1990 Rv. 185680).
Allo stesso modo, si è correttamente evidenziato, nella sentenza impugnata che, a mente dell'art. 71, commi 1 e 4,  d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore una strumentazione adeguata al lavoro da svolgere e idonea ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, riportando anche il contenuto dell'allegato V al d.lgs. 81/08, punto 5.6, che specificamente prevede la necessità che le attrezzature da lavoro siano dotate di sistemi protettivi che impediscano l'accesso a zone pericolose o che arrestino i movimenti prima che sia possibile accedere a tali zone.
A fronte di tali condivisibili argomentazioni, frutto di una precisa applicazione delle norme e dei principi informatori della materia, i ricorrenti deducono che il lavoratore era tenuto, a sua volta, a prendersi cura della sua persona, elencando i comportamenti doverosi che l'art. 20, d.lgs. 81/08, gli impone.
Tale impostazione non può ritenersi valida. A fronte della palesi carenze in materia di sicurezza delle apparecchiature esistenti nell'azienda, non è sostenibile che la trasgressione dell'obbligo, da parte del lavoratore, di seguire le istruzioni ricevute o di non rimuovere i dispositivi di sicurezza, potesse avere l'effetto di esonerare questi ultimi da responsabilità.
In proposito, occorre osservare come, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, che ha sottolineato, all'art. 20, la necessità che i lavoratori si prendano cura della propria sicurezza, il datore di lavoro rimane comunque titolare di un obbligo di protezione nei loro confronti ove l’infortunio risulti determinato da assenza o da inidoneità delle misure di sicurezza (così, Sez. 4, n. 5005 del 14/12/2010, Rv. 249625).
3. Quanto alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, la Corte territoriale ha rilevato che essa ricorre solo nel caso di comportamento eccentrico rispetto alle mansioni affidategli nell'ambito del ciclo produttivo.
La decisione è del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte. 
E' orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale, la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionaiità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
Più di recente, il tema della interruzione del nesso causale è stato rivisitato dalla giurisprudenza di legittimità, arricchendosi di nuovi apporti alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn ed altri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261106), in cui si è affermata la necessità di prendere le distanze dal tradizionale criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore e si è posto l'accento sull'aspetto riguardante l'attivazione di un rischio esorbitante dalla sfera governata dal soggetto agente. Si è quindi sostenuto che è definibile abnorme la condotta colposa del lavoratore non tanto quando essa sia imprevedibile, ma quando sia tale "da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (così Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Rv. 269603).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli, (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421 ).
Orbene, risulta evidente, dai principi richiamati, come non sia possibile inquadrare nell'ambito delle condotte connotate da abnormità ed esorbitanza il comportamento serbato dal lavoratore, non essendosi realizzato, tale comportamento, in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica rispetto alla sfera di rischio governata dai ricorrenti.
4. Il riferimento al contenuto delle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento, si sostanzia in una censura agli aspetti di merito della vicenda. Sul punto, le doglianze difensive si pongono in una chiave di mera contestazione delle valutazioni svolte dai giudici, sulla scorta di una diversa lettura degli elementi fattuali, in ordine ai quali, la Corte di legittimità, non ha potere d'intervento.
Si afferma, da parte della difesa, che la Corte territoriale avrebbe svilito la testimonianza resa dal teste DS.D. il quale aveva dichiarato che il carter di sicurezza della macchina compattatrice, era sempre al suo posto e che veniva rimosso solo per consentire la pulizia del macchinario quando era spento.
Si afferma poi, che gli operatori dello SPESAL, che hanno effettuato il sopralluogo in data 27/9/2011, avrebbero dovuto specificare che il macchinario si trovava nelle stesse condizioni del giorno dell'incidente, poiché non era stato più messo in funzione da allora.
Si rileva infine, la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle testimonianze rese dai testi S.A. e V.L., dipendenti di altra azienda che, accorsi a soccorrere l'infortunato, lo trovarono con la mano destra incastrata sotto il macchinario.
In ordine agli esiti del sopralluogo effettuato da personale dello SPESAL, il giudice di appello ha rilevato in sentenza che, dalle fotografie, era possibile rilevare un uso recentissimo della macchina compattatrice. Tali affermazioni, rientrano in un ambito valutativo sottratto al sindacato di legittimità. La difesa, dal canto suo, nell'affermare che i luoghi erano rimasti immutati dall'epoca dell'Infortunio, non fa che contrapporre la propria versione dei fatti a quella fornita dal giudice, senza addurre valide argomentazioni idonee a rivelare alcun vizio motivazionale riconducibile nell'alveo della previsione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. penale.
Relativamente alla testimonianza del DS.D., il giudice ha ritenuto che le sue affermazioni siano state smentite dalle risultanze probatorie in atti e, precisamente, dalle dichiarazioni dell'infortunato, avvalorate dall'esito della ispezione del personale SPESAL.
Occorre rilevare come al giudice sia consentito, nell'ambito dei suoi poteri di libero apprezzamento, ritenere maggiormente attendibile la versione fornita da alcuni testi rispetto ad altri, purché tale scelta sia sostenuta da adeguata motivazione. E' orientamento consolidato di questa Corte, quello in base al quale: «Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (così ex multis Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362). 
Ebbene, la lettura della sentenza consente di affermare che sia stata offerta adeguata motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a ritenere non dirimente la testimonianza del DS.D., attese: le evidenti violazioni in materia di sicurezza; l'accertata persistenza di esse anche dopo l'infortunio del lavoratore; l'affidabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che risultano avvalorate dall'accertamento del personale ispettivo.
Né può ragionevolmente attribuirsi un valore significativo, in termini di esonero di responsabilità dei ricorrenti, alle dichiarazioni rese dai testi S.A. e Villani. Vero è che la Corte di appello non dedica spazio alla considerazione delle loro affermazioni, tuttavia, deve ritenersi che il loro contributo sia del tutto marginale e non influente ai fini della tenuta logica complessiva della motivazione della sentenza.
Sul punto, occorre rammentare come, per consolidato orientamento di questa Corte, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito, non sia tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando dì aver tenuto presente ogni fatto decisivo, dovendosi ritenere implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107).
Ebbene, anche con riferimento all'aspetto da ultimo evidenziato dalla difesa, non può sostenersi che il giudice non abbia motivato sull'assenza di abnormità del comportamento del lavoratore, che la difesa vuole incentrare anche sulle dichiarazioni rese dai testimoni da ultimo citati.
Sul punto, la Corte territoriale, ha risposto affermando che, quand'anche fosse ipotizzabile un comportamento negligente ed imprudente del lavoratore, detto comportamento rientrerebbe comunque nella sfera di governabilità del rischio che devono assumersi coloro che sono portatori di una posizione di garanzia, poiché non eccentrico rispetto alle mansioni che l'operaio era chiamato a svolgere.
Tali considerazioni, del tutto conformi ai criteri interpretativi stabiliti dalla Corte di legittimità, risultano valide anche alla luce delle testimonianze rese dai testi S.A. e V., i quali, accorsi in aiuto all'infortunato, hanno constatato che il predetto aveva la mano intrappolata nel macchinario. L'argomento della posizione della mano al momento dell'arrivo dei soccorritori, su cui la difesa richiama l'attenzione della Corte di legittimità, poco rileva ai fini di una diversa valutazione della tenuta logica della motivazione. Ciò che rileva, infatti, è la facilità con cui il lavoratore ha avuto accesso alla parte pericolosa del macchinario.
5. La responsabilità, come sostenuto dal giudice in sentenza, è riferibile ad entrambi i ricorrenti, datori di lavoro dell'imputato. La circostanza che C.G. avesse anche la qualifica di RSPP non esclude la responsabilità di C.F., come sostiene la difesa. Invero, la mera designazione dei responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (così, Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rv. 270286).
6. La censura riguardante la contestazione di cui all'art. 113 cod. pen. non ha formato oggetto di impugnazione davanti alla Corte d'appello. Poiché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione, il motivo deve ritenersi inammissibile (così ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632).
7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; nonché, in solido al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile P.A., liquidate in Euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge.
In Roma, così deciso il 14 dicembre 2017