Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 12 gennaio 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Hewlett Packard Italiana e Filcams-Cgil, Coordinamento Nazionale RSU
Settori:
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1. Diritti di informazione
2. Diritti sindacali
3. Organizzazione del lavoro
4. Ferie, permessi ed aspettative
5. Maternità
6.1. Formazione
  6.2. Prevenzione salute e sicurezza
7. Interventi sulle auto in dotazione
8. Telelavoro
9. Trattamento economico
10. Validità e durata
Allegato

Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti della Hewlett-Packard Italiana

Tra Hewlett Packard Italiana srl […] e Filcams-Cgil Nazionale […], Coordinamento Nazionale RSU, è stata sottoscritta la presente ipotesi di rinnovo dell'Accordo Integrativo Aziendale scaduto in data 31 ottobre 1990.

1. Diritti di informazione
1.1. Incontri e modalità di informazione a livello nazionale
Le parti, allo scopo di realizzare il comune obiettivo di mantenere ed ampliare il tasso di sviluppo dell'occupazione, nell'ambito della crescita della Hewlett-Packard sul mercato italiano, fermi restando i rispettivi ruoli di autonomia, si incontreranno annualmente, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, per esaminare le prospettive aziendali.
Nel corso di tali incontri verranno esaminati con le RSU i programmi futuri di sviluppo e di investimenti, con particolare riferimento a:
- previsioni di vendita a medio termine, divise per settore di mercato e loro influenza sulla composizione dei supporti pre e post-vendita;
eventuali riorganizzazioni e/o modifiche dell'organizzazione del lavoro intese come livelli occupazionali complessivi e per reparto;
- criteri e previsioni di massima della mobilità organizzativa e dello sviluppo professionale;
- piani di investimento di massima sulla formazione professionale all'Interno delle Business Units.
Verranno forniti inoltre i seguenti dati annuali relativi all'anno precedente e come previsione per l'anno successivo:
- vendite per settore;
- assistenza tecnica e sistemistica per settore;
- dati relativi alla gestione amministrativa per Business Unit: monte salari per livelli contrattuali, totale spese di addestramento e formazione;
- programma dei corsi di addestramento e formazione; il programma conterrà le seguenti informazioni:
o titoli dei corsi, loro finalità, modalità di svolgimento, durata e numero massimo dei partecipanti. A consuntivo si fornirà per ciascuno dei corsi effettuati il numero dei partecipanti e le ore impegnate;
- numero complessivo delle ore di aspettativa e/o permessi concessi al personale della HPI in base all'AIA.
La Hewlett-Packard Italiana fornirà, inoltre, alle RSU trimestralmente i seguenti dati:
- numero dei dipendenti in forza suddivisi per sede, con indicazione del numero di contratti a termine e a tempo parziale e stagisti.
- data di inizio, livello CCNL, reparto, motivo del contratto e data prevista di scadenza per contratti a termine.
1.2. Consultazione preventiva sulla mobilità organizzativa
Fermo restando quanto già previsto in materia di diritti di informazione sulle ristrutturazioni, modifiche all'organizzazione del lavoro, trasferimenti di unità produttive o gruppi di lavoratori (di norma cinque dipendenti), e decentramenti (ivi compresi gli affidamenti a terzi di attività normalmente svolte in azienda) l'Azienda si impegna, in tali casi, alla consultazione preventiva con le RSU.
Facendo salve comunque le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti si incontreranno per verificare le reciproche disponibilità a raggiungere un accordo su:
- salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi aziendali;
- salvaguardia delle professionalità;
- definizioni di nuovi eventuali alternativi contenuti professionali;
- definizioni di eventuali piani di formazione e/o riqualificazione dei lavoratori coinvolti.
Ove si tratti anche di trasferimento fisico di unità produttive, l'Azienda si impegna a valutare congiuntamente con le RSU anche i problemi connessi al trasferimento stesso.
Ciò si applicherà anche alla mobilità individuale, fatti salvi i casi in cui il lavoratore interessato sia consenziente e venga sostituito nel reparto di provenienza.
In caso di accordo, si potranno stabilire le modalità con cui le parti procederanno, ove le RSU lo ritenessero necessario, alla verifica successiva dell'attuazione dell'accordo stesso.
1.3. Appalti e prestazioni di lavoro
In caso di appalti che hanno il loro svolgimento in Azienda, la Società fornirà alle RSU le motivazioni tecnico-organizzative che determinano tali esigenze, specificando altresì il tipo di lavoro ed i reparti aziendali eventualmente interessati.
In tutti i capitolati di appalto si inserirà una clausola che vincoli il contraente al rispetto delle leggi e della contrattualistica vigente per il settore di appartenenza.
A richiesta delle RSU, la Società mostrerà alle medesime la clausola di salvaguardia sottoscritta dal contraente.
Inoltre la Società fornirà alle RSU il tipo e la durata dei lavori affidati a persone non in forza alla Società, nonché l'indicazione delle Aziende con personale dipendente che svolgono tali lavori.

2. Diritti sindacali
2.1. Permessi sindacali ed assemblea
[…]
Le ore di assemblea sono pari a 18 annue.
L'eventuale residuo delle 18 ore dell'anno precedente potrà essere usufruito soltanto nell'anno successivo, limitatamente a due ore di detto residuo. Si potrà inoltre procedere, limitatamente a due ore, all'utilizzo anticipato delle ore di competenza dell'anno successivo.
[…]
2.2. Strumenti di comunicazione
Le RSU potranno utilizzare la posta elettronica HP per informare -tramite invio di apposito link- tutti i dipendenti relativamente alla pubblicazione di documenti in bacheca sindacale elettronica sul portale HP secondo le modalità già in essere. Le convocazioni di assemblea potranno essere inviate dalle RSU con e-mail diretta a tutti i dipendenti.

3. Organizzazione del lavoro
3.1. Job descriptions e profili professionali […]
3.2. Part time

La Società è disponibile ad esaminare con le RSU le richieste di lavoro a tempo parziale, caso per caso.
Nell'applicazione di quanto sopra, verrà salvaguardata la professionalità del lavoratore interessato attraverso l'equivalenza delle mansioni.
[…]. L'accesso al part-time è sempre volontario.
Per tutti i lavoratori part time si conferma il diritto al trattamento ristoro alle stesse condizioni dei lavoratori full time.
L'azienda, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno nei siti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati 0 portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) necessità di accudire i figli fino al compimento dei dieci anni di età;
c) necessità di studio connesse al conseguimento del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria sarà svolto un confronto con la RSU per individuare una idonea soluzione.
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla legge in materia di part time post maternità, il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà anche avere durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi e comunque non superiore ai 12 mesi, fatte salve ulteriori proroghe.
Per la gestione dei criteri di ingresso ed uscita dal regime di lavoro part-time si precisa quanto segue:
• in caso di mancanza di richieste per ogni criterio a) b) e c) ne viene garantita la disponibilità in ragione del 5% del totale dei richiedenti potenziali o al minimo di una posizione;
• nell'ambito del criterio b) il richiedente con figli di minore età ha la precedenza nei confronti di altri richiedenti con figli di maggiore età.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi a) b) e c) precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 5% per cento del personale in forza a tempo pieno, l'azienda valuterà l'accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
Per consentire la gestione dei criteri di ingresso ed uscita, in linea di massima le richieste di part time devono essere presentate entro il 1° dicembre con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo o entro il 1° giugno con decorrenza i° luglio, salvo casi eccezionali che saranno esaminati congiuntamente con le RSU.
3.3. Contratti a tempo determinato […]
3.4. Orario di lavoro

La flessibilità di 1 ora e 15 minuti sull'orario di inizio e fine lavoro viene estesa a tutte le unità produttive con un numero di dipendenti superiore a venticinque.
Le RSU e la Direzione Aziendale concordano che in tutte le sedi i lavoratori fruiscano di 15 minuti giornalieri di ritardo sull'entrata o di anticipo sull'uscita non recuperabili e non cumulabili.
In tutte le unità produttive HPI l'intervallo di mensa sarà ridotto a 45 minuti fatto salvo il diritto del singolo lavoratore a mantenere l'intervallo a 60 minuti.
In caso di variazione dell'intervallo il lavoratore ne darà comunicazione.
Il presente punto non si applica ai lavoratori a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto nel capitolo “Part-Time" di questo accordo.
3.5. Lavoro straordinario
Il monte ore straordinari di cui al CCNL applicato è ridotto a 150 ore.
Su richiesta del lavoratore, tutte le prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle eccedenti le 40 ore settimanali, potranno essere recuperate a titolo di riposo compensativo entro e non oltre le otto settimane successive a quella di effettuazione, in date da concordare con il diretto responsabile.
Qualora, trascorse le otto settimane, non siano state recuperate le ore straordinarie con riposi compensativi, per motivi legati alle necessità tecniche organizzative aziendali, le stesse saranno retribuite nel mese successivo in modo automatico, fatta salva la necessità di un eventuale adeguamento del sistema informativo aziendale prima di poter andare a regime su tale istituto. Qualora entro 6 mesi dalla stipula tale adeguamento non si fosse ancora realizzato, le parti si incontreranno tempestivamente per le opportune valutazioni.
[…]
A richiesta delle RSU, l'Azienda fornirà in visione il tabulato delle ore straordinarie effettuate.
Sulla base dei dati forniti, le parti, su richiesta delle RSU, si incontreranno per l'esame di eventuali situazioni particolari.
3.6. Viaggi
Qualora personale che normalmente non opera fuori sede sia inviato in missione temporanea, l'Azienda, ove possibile, predisporrà che i relativi tempi di viaggio siano ricompresi nel nomale orario di lavoro.
Ove ciò non fosse possibile e conseguentemente venisse a determinarsi un impegno del lavoratore - tra effettiva prestazione di lavoro e viaggio- superiore alle 40 ore settimanali, su richiesta del lavoratore la relativa eccedenza potrà essere recuperata a titolo di riposo compensativo entro e non oltre le otto settimane successive a quella di effettuazione in date da concordare con il diretto responsabile.
Qualora, trascorse le otto settimane, le ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro non siano state recuperate con riposi compensativi, per motivi legati alle necessità tecniche organizzative aziendali, le stesse saranno retribuite nel mese successivo in modo automatico con le stesse modalità previste per il lavoro straordinario, ma non saranno computate nel monte ore straordinarie. Viene fatta salva la necessità di un eventuale adeguamento del sistema informativo aziendale prima di poter andare a regime su tale istituto. Qualora entro 6 mesi dalla stipula tale adeguamento non si fosse ancora realizzato, le parti si incontreranno tempestivamente per le opportune valutazioni.
In caso di viaggi per corsi di addestramento, qualora l'inizio o il termine del corso determinasse la necessità di viaggiare in giornata non lavorativa, l'Azienda concederà un riposo compensativo equivalente.
Inoltre qualora l'inizio e/o il termine del corso determinassero la necessità di viaggiare in giornata lavorativa oltre il normale orario di lavoro, la relativa eccedenza verrà concessa come riposo compensativo equivalente.
Dichiarazione a verbale
L'Azienda dichiara la propria intenzione di limitare allo stretto indispensabile l'uso delle auto private per motivi di lavoro riconfermando, comunque, la non obbligatorietà di tale uso.

5. Maternità
L'Azienda dichiara, come previsto dalla Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000 e dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il suo impegno a che la lavoratrice rientri nella stessa unità produttiva (o in altra ubicata nel medesimo comune) e con le medesime mansioni o mansioni equivalenti al termine del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, salvo che ci sia rinuncia della medesima.
Lo stesso per il lavoratore al rientro dopo la fruizione del congedo di paternità.
[…]

6.1. Formazione
[…]
Per il personale che rientra dalla maternità o da lunghi periodi di assenza per malattia, saranno previsti periodi di affiancamento o corsi di aggiornamento al fine di facilitare il reinserimento.
L'Azienda, ai fini di una maggiore qualificazione professionale, sia generale che specifica, istituisce dei corsi di addestramento per il personale nuovo assunto.
Tali programmi saranno oggetto di informazione e valutazione con le RSU.

6.2. Prevenzione salute e sicurezza
Le parti condividono l'obiettivo di approntare ogni azione necessaria a diffondere tra i dipendenti la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. HP, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, si impegna pertanto a valorizzare il ruolo di interlocuzione attiva dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, con particolare riferimento ad argomenti quali lo stress da lavoro correlato. In tale ottica saranno effettuati incontri periodici, o comunque su richiesta di una delle parti, fra RLS, RSPP e Direzione Aziendale, per verificare il corretto adempimento di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, e per adottare iniziative volte a migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro attraverso il coinvolgimento anche in chiave informativa e formativa dei lavoratori.

7. Interventi sulle auto in dotazione
L'Azienda si impegna ad installare sulle auto assegnate un sedile ergonomico nei casi di necessità comprovata da idonea documentazione medica.

8. Telelavoro
8.1. Definizione telelavoro
Il telelavoro consiste nella modifica del luogo e tempo di adempimento della prestazione lavorativa tradizionale mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici e grazie alle moderne tecnologie di comunicazione. Infatti i computer, la possibilità di collegamenti avanzati come ADSL, dial-up access, il fax, i telefoni cellulari, ecc... hanno contribuito a ridurre quelle barriere che un tempo richiedevano la presenza continua dei lavoratori in ufficio in quanto può essere espletata per via telematica ogni tipo di comunicazione, comprese quelle di natura gerarchica.
Il luogo dove si svolge il telelavoro è al di fuori dei locali dell'Azienda.
La procedura relativa al telelavoro è rivolta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno oppure a part-time, previa sottoscrizione di un accordo tra dipendente ed azienda.
Lo svolgimento della propria attività attraverso la modalità del telelavoro si basa sulla volontarietà ed accettazione di entrambe le parti, previa valutazione della compatibilità con la mansione e la collocazione organizzativa del richiedente.
8.2. Tipologie di telelavoro
8.2.1. Telelavoro totale con collegamento

Il dipendente svolge remotamente tutta la prestazione lavorativa mediante l'uso di sistemi informatici collegati alla rete HPI. Le condizioni e i vincoli sono i seguenti:
• la prestazione lavorativa verrà svolta presso la propria abitazione o altra sede comunque dichiarata dal lavoratore;
• l'orario di prestazione lavorativa verrà definito con il proprio manager all'interno della seguente fascia oraria: dalle 7 alle 22, compatibilmente con le esigenze del dipartimento;
• sottoscrizione di un accordo.
In questo caso al dipendente non viene riservata una postazione di lavoro dedicata in ufficio.
8.2.2. Telelavoro parziale con collegamento
Il dipendente svolge remotamente parte della propria attività mediante l'uso di sistemi informatici collegati alla rete HPI. Le condizioni e i vincoli sono i seguenti:
• la prestazione lavorativa verrà svolta presso la propria abitazione o altra sede comunque dichiarata dal lavoratore; verrà predefinita con il proprio manager così da essere svolta in modalità verticale (esempio: 1,203 giorni da casa) oppure orizzontale (esempio: tutte le mattine o pomeriggi da casa) oppure mista;
• i dipendenti part time possono utilizzare unicamente forme di telelavoro verticali;
• l'orario di prestazione lavorativa verrà definito con il proprio manager all'interno della seguente fascia oraria: dalle 7 alle 22, compatibilmente con le esigenze del reparto;
• sottoscrizione di un accordo.
8.2.3. Operatività Remota Occasionale con collegamento
Il dipendente svolge remotamente ed in modo occasionale parte della propria attività mediante l'uso di sistemi informatici collegati alla rete HPI. Le condizioni e i vincoli sono i seguenti:
• stima delle quantità di prestazione da svolgere remotamente preconcordata con il manager;
• sottoscrizione di un accordo.
8.3. Criteri di eleggibilità e livelli di approvazione
8.3.1. Eleggibilità

Il telelavoro è rivolto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno oppure a part-time, previa sottoscrizione di un accordo tra dipendente ed azienda.
Criteri di eleggibilità per telelavoro totale e parziale:
1. adeguata performance nel tempo;
2. capacità del dipendente di svolgere attività lavorativa in modo operativamente autonomo;
3. poter misurare i risultati di produttività;
4. compatibilità con l'attività del dipartimento (vale a dire che la modifica del luogo di lavoro e del tempo di lavoro non devono compromettere l'attività del dipartimento);
5. possibilità di svolgere la propria attività in condizioni di lavoro ottimali presso la propria abitazione o altra sede comunque dichiarata dal lavoratore.
Criteri di eleggibilità per operatività remota occasionale:
1. adeguata di performance nel tempo;
2. capacità del dipendente di svolgere attività lavorativa in modo operativamente autonomo;
3. poter misurare i risultati di produttività;
4. rendere funzionali e flessibili tutte le attività che abbiano necessità di tempi di risposta rapidi verso il cliente; rendere meno gravose le attività in orario differito relativo a phone conference con l'estero, ecc.;
5. possibilità di svolgere la propria attività in condizioni di lavoro ottimali presso la propria abitazione o altra sede comunque dichiarata dal lavoratore.
Criteri di eleggibilità particolari:
La società, a fronte di gravi e documentate situazioni familiari del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, valuterà positivamente la possibilità di convertire il rapporto di lavoro, per un periodo di tempo continuativo non superiore a 6 mesi, in tele lavoro, purché ciò non risulti incompatibile con le esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda.
I gravi motivi per i quali è possibile chiedere la temporanea conversione del rapporto in telelavoro sono a titolo esemplificativo: la perdita di autonomia personale, obbligo di cura e assistenza, ragioni connesse all'infanzia o alla cura dei minori.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda, su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria sarà svolto un confronto con la RSU per individuare una idonea soluzione.
8.3.2. Livelli di approvazione
I livelli di approvazione ad oggi per la concessione del telelavoro con connessione remota alla rete HPI sono i seguenti:
• manager diretto;
• il manager diretto richiede l'approvazione all'HR Generalist (per telelavoro totale e parziale);
• manager superiore al manager diretto.
In caso di cambiamento di procedura interna di approvazione, l'Azienda comunicherà tempestivamente alle RSU tali cambiamenti.
8.4. Sottoscrizione accordo
L'accordo avrà durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Eventuale disdetta da una delle Parti dovrà essere comunicata con preavviso di 3 mesi, senza che ciò comporti alcun aggravio economico per entrambe le parti.
In casi particolari potranno essere prese in considerazione modifiche, sospensioni o revoche, fuori dai termini sopra indicati a fronte di particolari situazioni, siano esse motivate da esigenze del lavoratore o dell'azienda.
8.5. Accesso alla connessione
8.5.1. Telelavoratori totali e parziali

I dipendenti telelavoratori totali o parziali, che sono eleggibili alla connessione veloce remota alla rete HPI, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
Linea Dati: ai dipendenti in telelavoro totale e parziale verranno fornite dall'Azienda […], la sedia ergonomica [...]
8.5.2. Lavoratori con Operatività Remota Occasionale […]
8.6. Adempimenti per il dipendente

I dipendenti che intendono avanzare richiesta di telelavoro dovranno:
• In caso di telelavoro parziale o totale richiedere una preapprovazione al manager diretto;
• compilare il modulo di richiesta di telelavoro nella parte di propria competenza e presentarlo al proprio manager, allegando la seguente documentazione (i documenti sono complementari e non alternativi):
o dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 art. 9 effettuata da imprese iscritte nel registro delle Ditte e nell'albo delle imprese artigiane (nel solo caso di Operatività Remota Occasionale è sufficiente un'autodichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti);
o autodichiarazione di responsabilità e di conformità alle norme di sicurezza degli impianti domestici.
• una volta concluso l'iter di approvazione (inclusa la verifica della documentazione), sottoscrivere l'accordo di telelavoro e rispedirlo ad HR Operations;
• essere disponibile a verifiche tecniche presso la propria abitazione.
8.7. Ambiente di lavoro e attrezzature
8.7.1. Telelavoro totale o parziale

L'installazione di una idonea postazione di lavoro, dotata degli strumenti e della necessaria tecnologia, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa da casa ed il collegamento ai sistemi informatici aziendali saranno responsabilità del dipendente.
Il dipendente dovrà mettere a disposizione nella propria abitazione un ambiente di lavoro, separabile da quello normalmente dedicato alla vita familiare, conforme alle norme legali e contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Il dipendente dovrà fornire all'azienda la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 art. 9 effettuata da imprese iscritte nel registro delle Ditte e nell'albo delle imprese artigiane. Il dipendente dovrà, altresì, rendere un'autodichiarazione di responsabilità e di conformità alle norme di sicurezza degli impianti domestici. Inoltre sarà cura ed onere di HPI accertare le condizioni di sicurezza del posto di lavoro ed effettuare la valutazione, da parte del Responsabile della Sicurezza, della rispondenza di quanto indicato dal dipendente nell'autocertificazione e del mantenimento nel tempo di dette condizioni.
8.7.2. Operatività Remota Occasionale
Il collegamento ai sistemi informatici aziendali sarà responsabilità del dipendente.
Il dipendente dovrà mettere a disposizione nella propria abitazione un ambiente di lavoro, separabile da quello normalmente dedicato alla vita familiare, conforme alle norme legali e contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda l'autodichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti. Il dipendente dovrà, altresì, rendere un'autodichiarazione di responsabilità e di conformità alle norme di sicurezza degli impianti domestici. Inoltre sarà cura ed onere di HPI accertare le condizioni di sicurezza del posto di lavoro ed effettuare la valutazione, da parte del Responsabile della Sicurezza, della rispondenza di quanto indicato dal dipendente nell'autocertificazione e del mantenimento nel tempo di dette condizioni.
8.8. Coperture assicurative
HPI adempirà agli obblighi assicurativi di infortunistica sul lavoro anche attraverso una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e responsabilità prodotti estesa al telelavoro. Il dipendente dovrà riferire immediatamente (e comunque non oltre 24 ore) qualsiasi infortunio sul lavoro occorso durante l'attività in telelavoro.
b) riunioni di reparto;
c) interruzioni tecniche superiori a 4 ore;
d) quanto richiesto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
e) situazioni particolari di emergenza.
Il dipendente avrà la facoltà di presenziare alle assemblee generali e di reparto indette dalle RSU.
Il dipendente avrà l'obbligo di rendersi reperibile durante lo svolgimento della propria attività in telelavoro.
La fascia oraria nella quale verrà prestato il telelavoro è fissata tra le ore 7.00 e le ore 22.00.
Il dipendente avrà l’obbligo di rendersi reperibile per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di HPI nelle seguenti fasce di reperibilità alternative: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In caso di motivata impossibilità, il dipendente sarà tenuto a darne preventiva informazione a HPI anche per via telematica (e-mail, fax, telefono). Il dipendente, all'atto della firma dell'accordo di telelavoro, dovrà indicare la fascia di reperibilità prescelta. Ai soli fini della reperibilità per malattia il dipendente dovrà ovviamente osservare le fasce orarie previste dal CCNL, anziché quelle lavorative.
I doveri, le responsabilità, gli obblighi e le condizioni dei dipendenti che lavoreranno con un contratto di telelavoro rimarranno invariati.
8.10. Riservatezza […]
8.11. Sicurezza

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza e/o da parte del Medico Competente per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
8.12. Norme generali
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'Art. 4 della Legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
L'Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio del dipendente copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Tutte le comunicazioni da parte dell'azienda al lavoratore e viceversa, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Quanto sopra è valido per la richiesta e/o accettazione di:
straordinario
indisposizione/malattia (a cura del manager)
da inviarsi secondo le tempistiche previste dalle procedure vigenti e utilizzando la modulistica elettronica appositamente predisposta. Resta ovviamente inteso che le certificazioni relative a malattia/infortunio dovranno essere trasmesse all'azienda nei termini di legge.
Sono confermate le altre norme che regolano il rapporto di lavoro e quanto previsto dal CCNL, nonché le norme sulla condotta degli affari.