Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 5 giugno 2018
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code.
G.U. 15 giugno 2018, n. 137

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia dei marittimi (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Vista la Risoluzione A.1024(26) del 2 dicembre 2009 recante linee guida per le navi che operano in acque polari;
Vista la risoluzione MSC.385(94) del 21 novembre 2014 che ha adottato il Codice Internazionale per le navi che operano in acque polari (Polar Code);
Vista la risoluzione MEPC.264(68) del 15 maggio 2015 che ha adottato il codice internazionale per le navi che operano in acque polari (Polar Code);
Vista la risoluzione MSC.416(97) del 25 novembre 2016 che ha emendato il Capitolo I regole I/1.1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW ed ha introdotto la regola V/4 per l'addestramento dei comandanti, primi ufficiali di coperta e ufficiali di guardia in navigazione che prestano servizio su navi soggette al Polar Code;
Vista la risoluzione MSC.417(97) del 25 novembre 2016, che ha emendato il codice STCW Capitolo I Regole I/11 parte A ed ha introdotto la sezione A-V/4 e relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento dei comandanti, primi ufficiali di coperta e ufficiali di guardia in navigazione che prestano servizio su navi soggette al Polar Code;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola V/4 dell'annesso alla convenzione, alla corrispondente sezione A-V/4 e alle tabelle A-V/4-1 e A-V/4-2 del codice STCW;
Visto il parere della direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 13625 del 22 maggio 2018;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per gli ufficiali di navigazione in servizio su navi che operano in acque polari e soggette al relativo codice (Polar Code).
2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di condotta in sicurezza della navigazione nelle acque polari, gestione e operatività degli ausili alla navigazione, nonché la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla navigazione nelle acque polari, in conformità a quanto previsto dalla regola V/4 dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata ed alla corrispondente sezione A-V/4 del relativo codice.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai comandanti, ai primi ufficiali di coperta ed ufficiali di coperta responsabili di una guardia in navigazione che prestano servizio a bordo di navi che operano in acque polari in relazione alla concentrazione dei ghiacci ed alla tipologia di unità in accordo al capitolo 12, paragrafo 12.3 del Polar Code e come di seguito riportato:
 

 Condizioni del ghiaccio

 Navi gasiere, petroliere e chimichiere

 Navi passeggeri

Altre navi

Acque libera da ghiaccio come definite dal punto 2.5 del Polar Code (Ice Free water)

 Nessun addestramento richiesto

Nessun addestramento richiesto

Nessun addestramento richiesto

Acque aperte come  definite dal punto 2.10  del Polar Code (Open waters)

Addestramento di base per Comandanti, Primi Ufficiali di coperta ed Ufficiali di coperta responsabili di una guardia di navigazione

Addestramento di base per Comandanti, Primi Ufficiali di coperta ed Ufficiali di coperta responsabili di una guardia di navigazione

Nessun addestramento richiesto

Acque diverse (Other waters)

Addestramento avanzato per  Comandanti e Primi Ufficiali di coperta.
Addestramento di base per Ufficiali di coperta responsabili di una guardia di navigazione

Addestramento avanzato per Comandanti e Primi Ufficiali di coperta.
Addestramento di base per Ufficiali di coperta responsabili di una guardia di navigazione

Addestramento avanzato per Comandanti e Primi Ufficiali di coperta.
Addestramento di base per Ufficiali di coperta responsabili di una guardia di navigazione

 

Art. 3
Conseguimento dell'Addestramento di base

1. Comandanti, primi ufficiali di coperta e Ufficiali di coperta responsabili di una guardia in navigazione, per poter prestare servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono essere in possesso di un certificato di addestramento di base come stabilito al precedente art. 2.
2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di base di cui al comma 1 deve aver completato favorevolmente l'addestramento di base per il personale in servizio su navi che operano in acque polari in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/4, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo art. 5.
 

Art. 4
Conseguimento dell'Addestramento avanzato

1. I Comandanti e i primi ufficiali di coperta per poter prestare servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono essere in possesso di un certificato di addestramento avanzato come stabilito al precedente art. 2.
2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti:
2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base di cui all'art. 3;
2.2 aver effettuato almeno due mesi di navigazione in acque polari ovvero in navigazione equivalente come definita al successivo punto 3, in servizio di coperta a livello direttivo ovvero in servizio di guardia in navigazione a livello operativo;
2.3 aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/4, paragrafo 2 del codice STCW come riportate al successivo art. 6.
3. Per navigazione equivalente di cui al precedente punto 2.2, si intende la navigazione effettuata al di sopra del 58° parallelo Nord come da cartina in annesso 1.
4. La navigazione equivalente è considerata accettabile esclusivamente quale avvio del sistema di certificazione e fino al 1° settembre 2019.
 

Art. 5
Organizzazione dell'addestramento di base

1. Il corso di addestramento di base di cui all'art. 3, ha una durata non inferiore alle trentadue ore, articolate in quattro giorni, di cui sette ore per lo svolgimento dell'attività pratica relativa alle conoscenze di base e capacità di operare e manovrare la nave nei ghiacci.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 3, comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.
 

Art. 6
Organizzazione dell'addestramento avanzato

1. Il corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4, ha una durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni, di cui 12 ore per lo svolgimento dell'attività pratica relativa alla conoscenza e capacità di condurre e manovrare la nave nel ghiaccio.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 4, comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.
 

Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio del certificato per l'addestramento di base

1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica alla condotta della navigazione in acque polari.
Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, è rilasciato un certificato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.
 

Art. 8
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento avanzato

1. Al completamento del corso di addestramento avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica nella direzione della navigazione in acque polari. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, è rilasciato un certificato, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
 

Art. 9
Mantenimento delle competenze

1. Il certificato di addestramento di base e il certificato di addestramento avanzato hanno validità quinquennale.
2. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato, occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante:
a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 10; oppure
b) aver effettuato almeno due mesi di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta.
3. Il rinnovo del certificato è effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo:
a) nel caso di cui al punto 2, lettera a) mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato, dell'estensione di validità di ulteriori cinque anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) come da modello allegato I per il base ed M per l'avanzato;
b) nel caso di cui al punto 2, lettera b) mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato, dell'estensione di validità di ulteriori cinque anni, previa acquisizione dell'estratto del giornale nautico - Parte II o equivalente per navi straniere che attesti il periodo di navigazione e copia del certificato internazionale Polar code della nave.
 

Art. 10
Aggiornamento dell'addestramento di base e avanzato (refresher training)

1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training), della durata di almeno 15 ore, è effettuato presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento di base, secondo il programma di cui all'allegato H.
Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 16 (sedici) persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
a) I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.
b) Al termine del corso di aggiornamento di base, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato I ai corsisti risultati idonei.
2. L'aggiornamento dell'addestramento avanzato (refresher training), della durata di almeno 14 ore, è effettuato presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento avanzato, secondo il programma di cui all'allegato L. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 16 (sedici) persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
a) I soggetti di cui al comma 2 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.
b) Al termine del corso di aggiornamento avanzato, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato M ai corsisti risultati idonei.
 

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali di guardia in navigazione che abbiano iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di addestramento di base di cui all'art. 3 del presente decreto a condizione che alternativamente:
a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla sezione B-V/g del codice STCW.
2. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali di guardia in navigazione che abbiano iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4 del presente decreto a condizione che alternativamente:
a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla sezione B-V/g del codice STCW e abbiano effettuato almeno due mesi di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta.
3. L'esenzione di cui ai commi 1. e 2. è attestata dall'Ufficio di iscrizione del marittimo mediante il rilascio dell'attestazione di cui all'allegato N previa acquisizione:
a) dell'estratto del giornale nautico - Parte II o equivalente per navi straniere che attesti il periodo di navigazione;
b) attestato di frequenza del corso di cui alla sezione B-V/g del codice STCW.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2018
 

Il comandante generale: Pettorino
 

Allegati A-N
Annesso 1