Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 9 ottobre 2012
Validità: 31,12,2014
Parti: Luxury Goods Italia, Luxury Goods Outlet, Capri Group e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, GDO, Gucci
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Pari opportunità di sviluppo professionale
Art. 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Permessi e congedi
Art. 8 - Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 9 - Assicurazione
  Art. 10 - Ticket restaurant
Art. 11 - Banca delle ore, assenze
Art. 12 - Ferie maturate e non godute e permessi non goduti
Art. 13 - Calendario e lavoro domenicale e festivo
Art. 14 - Compenso domenicale e festivo
Art. 15 - Salario variabile
Art. 16 - Sistema di valutazione e classificazione del livello di professionalità
Art. 17 - Welfare aziendale
Art. 18 - Disposizioni finali, decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo sindacale

Il giorno 9 Ottobre 2012 presso la sede di Casellina (FI) si sono incontrati […]le società Luxury Goods Italia spa - Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci, Capri Group srl Divisione Retail Gucci e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Filcams - Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs - Uil, assistite dalle strutture territoriali […] Filcams - Cgil, […] Uiltucs - Uil e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed Aziendali […], per procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale concordato in data 8 Giugno 2009 e scaduto alla data del 31 Dicembre 2011

Premesso che:
• Le Parti confermano la volontà di riconoscersi come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni sindacali teso sia a favorire lo sviluppo aziendale sia a valorizzare le persone ed ampliare i momenti di confronto, attraverso il metodo del dialogo e dell'informazione, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo;
• Le Parti, pur nelle rispettive autonomie, ribadiscono quindi la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al metodo del dialogo e dell'informativa preventiva. Tale metodo partecipativo viene confermato quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento e tutela delle condizioni delle persone e di competitività di PPR Luxury Group;
• Le Parti confermano altresì che la filosofia che accompagna il gruppo PPR Luxury Group e le sue persone è quella della ricerca dell'eccellenza in tutte le fasi della gestione del prodotto: dalla ricerca alla progettazione, produzione, commercializzazione e cura del cliente;
• In data 10 Novembre 1999 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale volto a realizzare un sistema retributivo e di sviluppo professionale in grado di riconoscere, valorizzare e premiare le professionalità espresse e le capacitò di partecipare alla creazione di valore aggiunto, attraverso l'individuazione del livello di professionalità realmente espresso e dei contributo apportato da ciascuna persona ai risultati aziendali;
• Le Parti, con gli accordi sindacali sottoscritti in data 08 Maggio 2000, 23 Febbraio 2001, 25 Settembre 2001, 23 Ottobre 2002, 20 Maggio 2003, 06 Luglio 2004, 26 Marzo 2007 e 08 Giugno 2009 hanno riconfermato la sostanziale validità dell'attuale sistema di classificazione basato sullo sviluppo delle competenze individuali del personale operante nei grandi negozi, nei piccoli negozi, nei punti vendita presso gli aeroporti e negli Outlets;
• Le OO.SS. con lettera datata 22 Novembre 2011 hanno chiesto un incontro per il rinnovo della parte economica e normativa relativa agli accordi di cui alla presente premessa;
• Le Parti hanno convenuto sull'opportunità di ricercare soluzioni che contemperino le esigenze dei lavoratori e quelle aziendali, tenendo in considerazione l'andamento complessivo dei costi, dei risultati aziendali e dell'andamento della situazione economica generale;
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Le Parti confermano che il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti con qualifica di Operaio e Impiegato (con esclusione dei Direttori e Vice Direttori dei Negozi, Store Managers, Assistant Store Managers, Responsabili dei Servizi di Area) dei punti vendita diretti operanti sul territorio italiano riconducibili a Gucci (e segnatamente appartenenti alle società Luxury Goods Italia spa - Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci e Capri Group srl - Divisione Retail Gucci con esclusione degli addetti operanti nel nuovo spaccio aziendale denominato "la Villetta") e addetti alle operazioni di supporto logistico, amministrativo e di vendita esclusivamente dei prodotti tipici a marchio Gucci (così come da Dichiarazione a Verbale sottoscritta dalle Parti in data 06 Luglio 2004 e richiamata nel verbale di accordo sindacale datato 26 Marzo 2007);
1.2 Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e al CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi applicato.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
2.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, improntato su! metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, e, nel reciproco riconoscimento dei ruoli, delle prerogative e delle competenze, ribadiscono l'impegno comune a proseguire un modello di relazioni sindacali avente come obiettivo comune lo sviluppo di metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione delle eventuali situazioni di criticità;
2.2 Le Parti si impegnano a ricercare tutte le soluzioni idonee affinché il metodo del dialogo e l'informazione preventiva si concretizzi in tutte le situazioni, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti degli assetti economico-sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l'innovazione tecnologica e alle operazioni di appalto e terziarizzazione, coerentemente con il protocollo in tema di responsabilità sociale sottoscritto dalle Parti in data 10 Giugno 2004;
2.3 Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto esistente, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di relazioni sindacali, la Parti convengono di mantenere un modello di relazioni a livello locale con incontri a cadenza semestrale con particolare riferimento alle tematiche legate a:
a. organizzazione del lavoro, livelli occupazionali con riferimento anche alle tipologie contrattuali
b. orari di lavoro e turni
c. andamento del lavoro straordinario e supplementare
d. progetti di ristrutturazione del punto vendita
e. programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione,
esternalizzazione, appalti e di innovazione tecnologica che investano l'assetto del punto vendita o un nuovo insediamento territoriale
f. ambiente di lavoro e tutela della salute
2.4 Qualora una delle due Parti ne ravvisasse la necessità, i termini di cui sopra potranno essere anticipati per un approfondimento su temi specifici;
2.5 Al fine di agevolare la comunicazione fra i rappresentanti sindacali ed i dipendenti la società si impegna a verificare la fattibilità circa l'attivazione di una bacheca sindacale sulla rete intranet aziendale, le cui modalità di utilizzo verranno concordate.

Art. 4 - Pari opportunità di sviluppo professionale
4.1 L'azienda, in accordo con le OO.SS., riconferma il proprio orientamento a valorizzare, nell'ambito delle necessità e opportunità organizzative aziendali, le potenzialità delle risorse umane interne nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006 in materia di garanzia delle pari opportunità donna/uomo, favorendone la crescita professionale, anche in relazione alle competenze acquisite ed effettivamente espresse dai singoli;
4.2 A tal proposito le parti si impegnano a favorire una concreta promozione del rispetto della dignità delle persone e delle pari opportunità ed a questo scopo l'azienda rinnova il proprio impegno a contrastare ogni forma di discriminazione.
4.3 L'azienda conferma il proprio interesse a monitorare il livello di occupazione femminile e i relativi percorsi di crescita professionale e ad elaborare progetti ed azioni positive con l'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.

Art. 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
5.1 Le Parti confermano l'impegno sino a qui perseguito nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro un valore prioritario da perseguire,
5.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale ed i rappresentanti dei lavoratori continueranno a collaborare e ad incontrarsi annualmente nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per continuare a migliorare le condizioni ambientali così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza - D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, per esaminare argomenti specifici e gli interventi adottati, per condividere le azioni intraprese anche in materia di formazione e sensibilizzazione;
5.3 Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche collegate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti confermano le ore di formazione riservate agli RLS nella misura di 50 ore annue;
5.4 Alla luce delle recenti novità normative in tema di stress lavoro correlato le parti si confronteranno sui risultati delle analisi condotte sia a livello nazionale che territoriale per poter condividere strumenti di miglioramento delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 6 - Mercato del lavoro
A. Contratti a Termine e di Somministrazione a Tempo Determinato
6.1 In considerazione dei recenti mutamenti intervenuti nel quadro normativo in materia di lavoro, le Parti s'impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2012 al fine di armonizzare i contenuti del presente articolo alle opportunità fornite alla contrattazione collettiva aziendale dalle Leggi n. 92 e 134 del 2012.
6.1.1 Le parti concordano sulla necessità di utilizzare gli strumenti legislativi e contrattuali che consentono di far fronte al carattere stagionale delle vendite e agli eventi legati al mondo del lusso e della moda in generale. A tal fine le parti ravvedono negli istituti contrattuali "a Termine" e "di Somministrazione a Tempo Determinato" gli strumenti più idonei a soddisfare tali esigenze. Pertanto l'Azienda riconferma l'impegno a contenere, per ogni unità produttiva, nel limite del 25% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti con contratto a termine e nel limite del 20% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti con contratto di somministrazione. Dalle percentuali di cui sopra restano esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. L'Azienda conferma altresì l'impegno a mantenere le assunzioni effettuate con le tipologie di cui sopra nel limite del 30% complessivo annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ferme restando le esclusioni di cui sopra. In casi particolari, quali ad esempio Natale, settimana della moda, fiere e mostre di settore, saldi, la percentuale di cui sopra continuerà a poter essere elevata al 35%;
6.1.2 Eventuali ulteriori esigenze temporanee che dovessero presentarsi in momenti di più intensa attività lavorativa verranno affrontati a livello locale e saranno oggetto di contrattazione tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali locali;
6.1.3 Nell'ambito di verifiche che saranno attuate a livello territoriale, l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione sarà oggetto di monitoraggio e confronto tra le Parti, sia per quello che attiene alle percentuali di utilizzo in rapporto ai prestatori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia per quanto attiene alla specifica delie ragioni di utilizzo indicate;
B. Diritto di Precedenza nelle Assunzioni a Tempo Indeterminato […]
C. Apprendistato
[…]

Art. 11 - Banca delle ore, assenze
11.1 Le Parti nel concordare sul carattere eccezionale del lavoro straordinario, così come previsto dal vigente CCNL, confermano l'istituto della Banca Ore così come regolato dall'accordo sottoscritto in data 08 Maggio 2000. Pertanto il lavoratore potrà optare se accantonare le ore di lavoro straordinario effettuate nella banca ore o richiedere il pagamento delle stesse. Rimangono ferme le maggiorazioni previste dal vigente CCNL. I riposi compensativi così accantonati in Banca Ore potranno essere utilizzati:
- il 50% previo richiesta al proprio responsabile, compatibilmente con le esigenze organizzative
- per quanto concerne il rimanente 50% l'azienda si impegna a facilitarne la fruizione, con l'esclusione dei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre ed in occasione di particolari eventi (es. Settimana della Moda, Fiere e Mostre di settore etc.).
11.2 Il recupero dei riposi compensativi e la concessione di Ferie e Permessi verrà gestita entro il limite massimo complessivo di assenze del 15% del personale, dal Lunedì al Venerdì, e del 10% per il Sabato. Nei piccoli negozi il limite massimo sarà di un lavoratore in permesso. Le % di cui sopra non trovano applicazione in occasione di particolari eventi (es. Settimana della Moda, Fiere e Mostre di settore etc.). Ai fini del diritto di precedenza continua a far fede la data della richiesta;
Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro area Retail.

Art. 17 - Welfare aziendale
Linee guida sul sistema di welfare aziendale e politiche di pari opportunità
17.1 L'Azienda, attenta alla qualità della vita dei propri collaboratori e in linea con il percorso strategico di Responsabilità Sociale (CSR) e di Sostenibilità adottato dall'azienda, condivide ed intende supportare, attraverso interventi mirati, l'equilibro tra vita lavorativa e tempo libero e si fa promotrice di azioni finalizzate a conciliare le esigenze lavoro-famiglia.
Ciò premesso le parti concordano di dar vita ad un Comitato di Welfare Aziendale e di Pari Opportunità con lo scopo di studiare, analizzare, sviluppare, valorizzare, diffondere e monitorare il Welfare Aziendale e le Politiche di Pari Opportunità come leva competitiva per l'azienda, per consolidare il rapporto con i collaboratori, promuovere il benessere in azienda e facilitare la vita dei dipendenti, per migliorare la produttività dell'organizzazione e motivare positivamente i lavoratori. Si concorda pertanto quanto di seguito:
17.2 Ruolo, compiti e composizione del Comitato di Welfare Aziendale e di Pari Opportunità:
- il Comitato sarà composto in pari numero da membri nominati dalla Direzione Aziendale e da membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie.
- il Comitato svolgerà un ruolo di osservatorio, forum di studio, analisi e di discussione con l'obiettivo di individuare le priorità di intervento, anche sulla base di indicazioni fornite da specialisti interni ed esterni all'azienda.
- Compito del Comitato è altresì quello di monitorare periodicamente i risultati delle politiche e delle iniziative adottate e promuovere sia all'interno che all'esterno dell'azienda i progetti intrapresi ed i risultati conseguiti. I risultati del lavoro del Comitato verranno riportati al Comitato di Responsabilità Sociale e Ambientale e saranno oggetto di riesame periodico da parte della Direzione;
- Le proposte e gli interventi individuati dal Comitato e presentati alla Direzione avranno come oggetto convenzioni e programmi destinati al personale dipendente ed alle loro famiglie, nel rispetto dì un budget annuale definito dalla Direzione Aziendale, che consentiranno erogazioni non strettamente monetarie al fine di massimizzare il potere di acquisto trasferito al dipendente a fronte del costo sostenuto dall'azienda;
17.3 In coerenza con quanto sopra indicato, le Parti convengono da subito che il Comitato focalizzerà la sua attività sulla verifica della fattibilità di interventi nelle aree previste e regolamentate all'art. 100 c. 1 del TUIR e art. 51, c.2 lett. f ed f-bis del TUIR.