Categoria: 2002
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 agosto 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Uncem, Federforeste, Anca Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agica-Agci e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale e agraria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Protocollo d'intesa preliminare sottoscritto dalle parti stipulanti
Premessa
• Stato e prospettive del sistema forestale nazionale.
Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil.
Art. 2 - Struttura della contrattazione.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Art. 4 - Diritti sindacali.
• A) Riunioni in azienda.

• B) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
• C) Permessi sindacali.
• D) Contributi sindacali.
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 7 - Apprendistato.
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.
Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Festività.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Aspettativa.
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
Art. 15 - Mezzi di trasporto.
Art. 16 - Missioni e trasferte.
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
Art. 18 - Diritto allo studio.
Art. 19 - Pari opportunità.
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati.
Art. 21 - Contratto formazione e lavoro - Formazione professionale.
Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza.
• Modalità di intervento sui rischi
o A) Esposizione ai fattori di rischio.
o B) Dispositivi di protezione.
o C) Rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
o D) Rischio chimico.
Art. 23 - Servizio di leva.
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Art. 25 - Norme in materia disciplinare.
• Ammonizione, multa, sospensione.
• Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 27 - Preavviso.
Art. 28 - Controversie.
• Individuali.
• Collettive.
Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale.
• a) Contributo assistenza contrattuale.
• b) Contributo gestione CCNL.
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
• a) Decorrenza e durata.
• b) Procedure di rinnovo.
• c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
• Impegno delle parti.
Art. 31 - Condizioni di miglior favore.
Art. 32 - Previdenza complementare.
A) previdenza complementare
• B) Fondi integrativi sanitari.
Commissione su classificazione
Parte impiegati
Art. 33 - Assunzione.
Art. 34 - Periodo di prova.
Art. 35 - Classificazione.
Art. 36 - Quadri.
• a) Definizione.
• b) Indennità di funzione.
• c) Responsabilità civile verso terzi.
• d) Aggiornamento professionale.
• e) Invenzioni, innovazioni e brevetti.
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 38 - Permessi straordinari.
Art. 39 - Retribuzione.
Art. 40 - Indennità di cassa.
Art. 41 - Scatti di anzianità.
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 43 - Trasferimenti.
Art. 44 - Malattia e infortunio.
• A) Malattia.
• B) Infortunio.
Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari.
a) Enpaia
b) Inps
Parte operai
Art. 46 - Assunzione.
Art. 47 - Periodo di prova.
Art. 48 - Riassunzione.
Art. 49 - Classificazione degli operai.
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 51 - Permessi straordinari.
Art. 52 - Retribuzione.
• Operai a tempo indeterminato.
• Operai a tempo determinato.
• Trattamento di fine rapporto (TFR).
• Struttura salariale.
 Art. 53 - Indennità per lavori disagiati.
Art. 54 - Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico.
Art. 55 - Indennità attrezzi.
Art. 56 - Reperibilità.
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali.
Art. 58 - Mensa.
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore.
Art. 60 - Assicurazioni sociali.
Art. 61 - Integrazioni Fimif.
Art. 62 - Conservazione del posto.
Protocollo aggiuntivo al CCNL
Lavoro temporaneo
Allegati
Allegato A Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
Allegato B Operai forestali a tempo determinato - Minimo retributivo nazionale conglobato orario
Allegato C Accordo indennità vacanza contrattuale (IVC)
Allegato C1 Indennità vacanza contrattuale
• Accordo indennità vacanza contrattuale
• Calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC)
• Minimi
Allegato D Accordo per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento.
• Ambito ed iniziativa per la costituzione.
o Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
o Numero dei componenti.
o Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o Compiti e funzioni.
o Durata e sostituzione nell'incarico.
o Funzionamento della RSU.
o Elettorato attivo e passivo.
o Delegati sindacali.
o Rinvio all'Accordo quadro.
o Clausola finale.
Parte II Disciplina della elezione della RSU
• 1) Modalità per indire le elezioni.
• 2) Quorum per la validità delle elezioni.
• 3) Elettorato attivo e passivo.
• 4) Presentazione delle liste.
• 5) Commissione elettorale.
• 6) Compiti della Commissione.
• 7) Affissioni.
• 8) Scrutatori/rici.
• 9) Segretezza del voto.
• 10) Schede elettorali.
• 11) Preferenze.
• 12) Modalità della votazione.
• 13) Composizione del seggio elettorale.
• 14) Attrezzatura del seggio elettorale.
• 15) Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
• 16) Compiti del/Ila Presidente.
• 17) Operazioni di scrutinio.
• 18) Ricorsi alla Commissione elettorale.
• 19) Comitato dei/lle garanti.
• 20) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
• 21) Adempimenti dell'impresa.
• 22) Clausola finale.
Allegato E Accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza (RLS) ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 626/94
• Art. 1 - Realtà lavorative.
• Art. 2 - Modalità di elezione.
• Art. 3 - Permessi retribuiti.
• Art. 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
• Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• Art. 6 - Riunioni periodiche.
• Art. 7 - Comitato paritetico nazionale.
• Art. 8 - Comitato paritetico regionale.
• Art. 9 - Uso di attrezzature munite di videoterminale.
• Art. 10 - Norme di rinvio.
Allegato F Contratto di formazione e lavoro (CFL)
• 1) Contrattazione.

• 2) Progetto di formazione e lavoro.
• 3) Altre disposizioni.
• 4) Periodo di prova.
• 5) Inquadramento e trattamento retributivo.
• 6) Malattie e infortunio non sul lavoro.
• 7) Assenze.
• 8) Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Allegato G Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al fondo di gestione del CCNL
• Articolo 1.
• Articolo 2.
• Articolo 3.
• Articolo 4.
• Articolo 5.
• Facsimile
Allegato H Regolamento contribuzione Fimif
Allegato I Verbale di accordo sulle modalità di fruizione delle ferie per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Protocollo aggiuntivo sottoscritto dai rappresentanti del ministero per le politiche agricole
Legge 20.5.70 n. 300, pubblicata sulla GU n. 131 del 27.5.70: "Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
Legge 11.5.90 n. 108, pubblicata sulla GU n. 108 dell'11.5.90: "Disciplina dei licenziamenti individuali"
Legge 11.11.83 n. 638: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 1 agosto 2002 in Roma, tra Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) […], Federazione Italiana Comunità Forestali (Federforeste) […], Anca Legacoop […], assistiti dal […] Responsabile Ufficio Relazioni industriali di Legacoop e da una delegazione […]; Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi-Confcooperative […], assistite dal Servizio Relazioni sindacali di Confcooperative […], Agica/Agci […] assistita dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni sindacali Agci […] e Flai/Cgil […], Fai/Cisl […], Uila/Uil […] si è rinnovato il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria 16 luglio 1998 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente CCNL, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico e in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- imboschimento e rimboschimento
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse
- difesa del suolo
- valorizzazione ambientale e paesaggistica

Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo d'intesa interconfederale 5.4.90.

Art. 2 - Struttura della contrattazione.
La contrattazione collettiva è strutturata su 2 livelli: nazionale e regionale.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL si fonda.
[…]
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
(a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
(b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
(c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21);
(d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori e altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
(e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
[…]
(g) mensa (art. 58);
(h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
(i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
[…]
(n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di contrattazione dal testo del CCNL;
(o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale e organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CIRL.
[…]

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Nazionale composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Comitato paritetico ha il compito di acquisire informazioni e dati su:
- le strutture promosse dalle Regioni in materia di forestazione;
- piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati, nonché il loro stato di attuazione;
- flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
- dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
- fabbisogni o domanda di formazione professionale;
- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
- evoluzione delle tecnologie di processo.
Per particolari indagini il Comitato paritetico ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato paritetico nazionale è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Nazionale.
Le parti s'impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investono significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL affinché il predetto comitato sia trasformato in Osservatorio regionale relativamente al settore.
Del predetto Osservatorio, il cui coordinamento viene individuato nel competente assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle parti datoriali e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]

Art. 4 - Diritti sindacali.
A) Riunioni in azienda.

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
[…]

B) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, RSA nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
[…]

Art. 7 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97, le cooperative agricole che applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con contratto di apprendistato.
Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione, nonché da quanto previsto dal presente articolo.
[…]
In applicazione della legge n. 196/97, art. 16, gli apprendisti dovranno partecipare a corsi di formazione esterni alle imprese.
In attesa della definizione dei contenuti dell'attività formativa esterna per gli apprendisti, che sarà concordata dalle parti con un accordo nazionale entro il 31.12.98, le parti si danno atto che i contratti di apprendistato possono comunque essere attivati nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 9 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni.
La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 21 - Contratto formazione e lavoro - Formazione professionale.
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti e impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela e alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale apposite commissioni consultive per una valutazione e individuazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore forestale.
Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni.
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3, legge n. 863/84 e successive modifiche e integrazioni mediante l'accordo quadro (allegato F) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale regionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, s'impegnano a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza.
Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio e al pericolo di incendi boschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo ove necessario specifiche attività formative.
Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.

Modalità di intervento sui rischi
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:

A) Esposizione ai fattori di rischio.
1) I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. In particolare si richiama il dispositivo previsto dal D.lgs. n. 25/02 applicativo della Direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
2) Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
3) I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'art. 17, D.lgs. n. 626/94, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.

B) Dispositivi di protezione.
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.

C) Rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
1) Fermo restando quanto disposto dal punto 4, art. 22, CCNL 1998-2001 per quanto compatibile, le parti concordano di assumere il formale impegno di applicare nelle aziende del settore le modalità previste dal manuale europeo, pubblicato in Italia dall'Ispesl, in materia di procedure per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
2) Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti i RLS, previa adeguata informazione sulle modalità d'uso dello strumento.
3) Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiali informativi sul manuale, le parti possono avvalersi della collaborazione dei Coopform.

D) Rischio chimico.
Per tutto quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si venga a contatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla precedente lett. a), sottopunto 1).

Art. 25 - Norme in materia disciplinare.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.

Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
(1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
(2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
(4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
(5) che sia trovato addormentato;
[…]
(9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
(10) che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
(3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
(5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
(7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda;
(8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
(9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
(12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare (gravi incidenti alle persone o alle cose;
(13) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 28 - Controversie.
Collettive.

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Commissione su classificazione
In relazione all'evoluzione della organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese e i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema d'inquadramento anche di carattere unificato fra operai e impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, e anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, s'incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito 6 mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema d'inquadramento.

Parte impiegati
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.

[…]
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione.
[…]

Art. 44 - Malattia e infortunio.
[…]
Qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso, non sarà conservato il posto.
[…]

Parte operai
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
[…]

Art. 53 - Indennità per lavori disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
(a) alta montagna:
8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri;
10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
(b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
(c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale.
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art. 57.

Art. 56 - Reperibilità.
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale.
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.

Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali.
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto a una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti.

Art. 58 - Mensa.
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità e i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché l'eventuale istituzione e la misura dell'indennità sostitutiva sono demandate ai CIRL.

Protocollo aggiuntivo al CCNL
Lavoro temporaneo

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative e ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano.
[…]
Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97.
[…]

Allegati
Allegato D Accordo per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento.
Ambito ed iniziativa per la costituzione.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (Diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da accordi collettivi di lavoro di diverso livello del CCNL.

Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU e le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità stabilite dal contratto.

Delegati sindacali.
I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'Accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl, Uil 13.9.94 recepito da Uncem e Federazione Aziende forestali e del Protocollo 23.7.93, non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Clausola finale.
[…]
Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

Allegato E Accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza (RLS) ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 626/94
Il giorno 27 novembre 1996 presso la sede Uncem, via Palestro 30, in Roma tra Uncem, Federazione Nazionale Consorzi forestali e collettività locali, Anca Lega, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi, Agica Acgci e Flai/Cgil, Fisba/Cisl, Uila/Uil si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del RLS ai sensi dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Considerato che in base al comma 1, art. 18, del succitato Decreto "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Realtà lavorative.
Le parti convengono che il RLS viene eletto dai lavoratori all'interno di ciascuna realtà lavorativa.
Per realtà lavorativa s'intende ciascun cantiere o impianto fisso.
È comunque demandato alle parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo il compito di definire forme diverse, anche per più realtà lavorative, di individuazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.

Art. 2 - Modalità di elezione.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche nell'ambito di più realtà lavorative e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.
La riunione è convocata dalle RSA o dalle RSU, ove esistenti, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nel cantiere, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio al momento dell'elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente accordo.
L'elezione dei RLS dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di apertura dei cantieri.
Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene nominato all'interno della stessa. In caso di elezione della RSU successiva alla firma del presente accordo il RLS verrà espressamente indicato tra i candidati sulle liste per l'elezione medesima.

Art. 3 - Permessi retribuiti.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 30 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue da 1.351 a 4.050;
- 40 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiore a 4.050.
Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola unità produttiva dovrebbe concedere; in tal caso le singole unità produttive concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare dalle parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l) non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti.
Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai RLS sono assorbibili da quelle previste dal presente accordo.

Art. 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale e contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso RLS ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riferite alla singola realtà lavorativa.

Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza, nonché gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

Art. 6 - Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.

Art. 7 - Comitato paritetico nazionale.
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composto da un rappresentante effettivo e un supplente di ogni Organizzazione firmataria il presente accordo. Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94, in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati e analizzando le problematiche rilevanti nelle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori e imprenditori;
- promuovendo indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori; eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del presente accordo.
Il Comitato avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Art. 8 - Comitato paritetico regionale.
È istituito, a livello, regionale, un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composto da 1 rappresentante effettivo e 1 supplente di ciascuna organizzazione firmataria il presente accordo.
Tale Comitato avrà i seguenti compiti: raccolta e tenuta degli elenchi dei RLS; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori; eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo. Il Comitato regionale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Dichiarazione a verbale.
I Comitati di cui agli artt. 7, 8 per l'espletamento delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazioni del Coop Form, Ente bilaterale per la formazione e l'ambiente.

Art. 9 - Uso di attrezzature munite di videoterminale.
Fermo restando quanto previsto al titolo VI, D.lgs. n. 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni 60 minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Art. 10 - Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato F Contratto di formazione e lavoro (CFL)
1) Contrattazione.

[…]
1.2) Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia ai fini dello sviluppo della impresa che al fine di assicurare occupazione, le parti discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del settore e i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro (CFL), di cui alla legge n. 863/84 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive del settore.
1.3) A norma del DL n. 572/94 convertito in legge n. 451 del 19.7.94, fermo restando il diritto dei datori di lavoro del settore di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territoriale competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del lavoro, le imprese associate, tramite le proprie associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle 3 Organizzazioni sindacali regionali di settore, le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti s'incontreranno a livello regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più Regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle Organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle parti datoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego o del Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
[…]
1.6) Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le Organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti, dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni 6 mesi.
[…]

2) Progetto di formazione e lavoro.
[…]
2.3) Il CFL col quale possono essere aggiunti soggetti in età compresa tra i 16 e i 32 anni è definito secondo le seguenti tipologie:
(a) CFL di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
(1) acquisizione di professionalità intermedie (liv. 4 e 3 impiegati; operai specializzati);
(2) acquisizione di professionalità elevate (liv. 6 e 5 impiegati; specializzati super);
(b) CFL di durata non superiore ai 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
Il CFL dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1) e 2), comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
[…]
2.4)La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà del settore e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle associazioni stipulanti.