Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 giugno 2018, n. 29087 - Responsabilità del DL-RSPP per la caduta mortale di un lavoratore in un'apertura praticata sul tetto


 

... "Risultano irrilevanti la dinamica della caduta e conseguentemente anche le relative istanze istruttorie formulate, in quanto non escluderebbero, comunque, la violazione dell'art. 68 del d.lgs. del d.P.R. n. 164 del 1956 ed il nesso di causalità, poiché, laddove fossero stati adottati i presidi di sicurezza prescritti, la caduta non si sarebbe verificata e, a prescindere dalla sua dinamica e dalla specifica operazione in corso, il comportamento del lavoratore non presenta alcun profilo di abnormità."

"Solo per completezza occorre sottolineare che non sussiste un principio di affidamento, da parte del datore di lavoro, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l'importanza del bene giuridico tutelato impone a ogni datore di lavoro di verificare la sicurezza dei luoghi."


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 06/06/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado con cui M.S. è stato condannato alla pena sospesa di mesi sei di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili costituite, per cooperazione in omicidio colposo aggravato, perché, in qualità di amministratore unico della C.G.S. Lamiere s.r.l. e responsabile per la stessa del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ometteva di verificare, prima dell'inizio dei lavori che i propri dipendenti operassero in condizioni di sicurezza come previsto dallo stesso piano operativo di sicurezza della società, in questo modo cagionando la morte del dipendente P.D., il quale, nel corso dell'esecuzione dei lavori di posizionamento dei coprigiunti in lamiera sulla copertura del capannone dell'opificio industriale della Doimo Sofas s.r.l., cadeva in un'apertura praticata sul tetto, precipitando da circa 7 metri di altezza (29 giugno 2004). I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in quanto in presenza di più titolari di posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento e non può invocare il principio di affidamento sull'adempimento degli obblighi altrui, per cui il datore di lavoro aveva l'obbligo ex art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956 di ispezionare il tetto al fine di verificare la situazione in cui avrebbe dovuto operare l'operaio rimasto vittima dell'infortunio e rendersi conto del pericolo costituito dall'apertura effettuata da altra impresa, che, a prescindere dalla circolazione delle informazioni tra le imprese operanti nel cantiere, era prevista già nella fase di progettazione del capannone industriale ed, essendo stata realizzata sulla verticale dei filtri, era agevole da verificare.
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto due identici ricorsi per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, deducendo la violazione della legge penale in relazione agli artt. 589, 40, secondo comma, e 41, secondo comma, cod.pen., nonché 9 d.lgs. n. 494 del 1996, 68 d.P.R. n. 164 del 1956 e 146 d.lgs. n. 81 del 2008; l'inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione in relazione al principio di affidamento, alla circolarità delle informazioni nella fase di esecuzione dei lavori, al nesso causale ed agli obblighi dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori e della sicurezza; l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto in relazione all'effettività della conoscenza della esecuzione dello step lavorativo (apertura senza copertura) ed alla irrilevanza della dinamica della caduta della vittima; l'illogicità e contraddittorietà della motivazione reiettiva della richiesta di rinnovazione dibattimentale finalizzata all'esame del Prof. S. ed alla perizia sulla modalità di caduta. In particolare, secondo la difesa, sarebbe illogica e apodittica l'affermazione secondo cui la responsabilità si fonderebbe sulla mancata ispezione dei luoghi, da parte dell'imputato, che, quindi, non si è reso conto del pericolo e non ha adottato misure di prevenzione, in mancanza della certezza circa l'avvenuta consegna del dato informativo relativo allo step
di lavorazione, che è stata desunta solo dalle dichiarazioni del coimputato MA., le quali vanno non solo riscontrate, ma valutate in termini di credibilità e risultano, peraltro, contraddette da altri elementi probatori, sicché l'asserita conoscenza, da parte di Sigillino, dell'esistenza dei fori e dell'avvenuta esecuzione delle relative operazioni di apertura degli stessi si traduce in un travisamento della prova, consistendo in una mera, ma non dimostrata affermazione, così come non sarebbe provato che M.S. avesse incaricato gli operari delle misurazioni. Sarebbe stato, infine, decisivo, ai fini di verificare l'estemporaneità della condotta del lavoratore lo svolgimento della consulenza sulla dinamica dell'infortunio.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso non merita accoglimento.
I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in considerazione della loro esposizione unitaria, successiva alla loro preliminare esposizione a p. 2 e nuovamente 7-8 dei due ricorsi.
Fondamentalmente tutti i motivi si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. Più precisamente a p. 9 di un ricorso e 11 dell'altro si legge "tale carenza informativa sussisteva certamente anche in ordine all'esecuzione del foro comignolo e tale foro era pacificamente non segnalato, né protetto, né visibile poiché tutto il tetto e parliamo di una estensione di circa 6000 mq, era ricoperto di coppelle in vetro cemento. Deriva che, in mancanza di un elemento di certezza circa l'avvenuta consegna del dato informativo relativo allo step di lavorazione in questione, si connota per evidente apoditticità ed illogicità l'affermazione secondo cui graverebbe sul M.S. la responsabilità per non aver ispezionato i luoghi". Al contrario, nella sentenza impugnata a p. 11 si è affermato che "già nella fase di progettazione del capannone industriale erano state previste ... due aperture sul solaio, al servizio dei filtri antincendio, che furono approvate dai Vigili del Fuoco...la Cogem realizzò i basamenti in cemento dei gabbiotti e negli ultimi giorni di giugno la struttura muraria, di guisa che, essendo state tali aperture realizzate sulla verticale dei filtri, era agevole potersi rendere conto anche dell'esistenza di tali aperture".
Invero, i motivi sono inammissibili, atteso che, anche laddove denunciano violazioni di legge, si traducono nella mera proposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado. In proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). Peraltro, nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
In proposito può osservarsi che la motivazione con cui i giudici di merito hanno evidenziato la conoscibilità dell'apertura in considerazione della sua progettazione e della sua visibilità, perché realizzata sulla verticale dei filtri, è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni. Ciò rende irrilevanti, in quanto vertenti su un dato non decisivo, i rilievi inerenza valutazione delle dichiarazioni del coimputato MA..
Parimenti attiene alla ricostruzione del fatto la circostanza che "la collocazione dei coprigiunti precedeva il lavoro di impermeabilizzazione del tetto, mentre l'attività relativa alla collocazione dei torrini di evacuazione dei fumi riguardava la fase successiva" (p.13 del ricorso), circostanza che, peraltro, non incide sulla visibilità delle aperture de quibus.
Del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni è anche la conclusione secondo cui risultano irrilevanti la dinamica della caduta e conseguentemente anche le relative istanze istruttorie formulate, in quanto non escluderebbero, comunque, la violazione dell'art. 68 del d.lgs. del d.P.R. n. 164 del 1956 ed il nesso di causalità, poiché, laddove fossero stati adottati i presidi di sicurezza prescritti, la caduta non si sarebbe verificata e, a prescindere dalla sua dinamica e dalla specifica operazione in corso, il comportamento del lavoratore non presenta alcun profilo di abnormità.
2. Solo per completezza occorre sottolineare che non sussiste un principio di affidamento, da parte del datore di lavoro, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l'importanza del bene giuridico tutelato impone a ogni datore di lavoro di verificare la sicurezza dei luoghi. In questo senso già in epoca risalente si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 3590 del 13/02/1990 Ud., Rv. 183693, secondo cui, in materia di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, quando in un cantiere di lavoro diverse imprese assumano in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altra impresa, esiste l'obbligo per gli imprenditori - ed eventualmente per i loro preposti - di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi - ai fini dell'adempimento di tale obbligo specifico - un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi - anche se qualificati - circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori e non delegabili né a dipendenti né a terzi).
Occorre, inoltre, osservare che, come affermato da Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Rv. 270991, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), per cui eventuali inadempimenti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non escluderebbero, nel caso di specie, la responsabilità del datore di lavoro.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle sostenute nel grado dalle parti civili OMISSIS, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a., i.v.a.
Così deciso 6 giugno 2018.