Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 marzo 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Unima e Flai-Cgil, Flai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura conto terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
• a) Il contratto nazionale
• b) Contrattazione integrativa territoriale
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
• a) Decorrenza e durata
• b) Procedure di rinnovo
• c) Indennità di vacanza contrattuale
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 5 - Diritti sindacali
• a) Riunioni in azienda

• b) Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali unitarie.
• c) Permessi sindacali.
• d) Contributi sindacali.
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Permessi straordinari
Art. 15 bis - Congedi parentali
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Servizio di leva
Art. 18 - Aspettativa
Art. 19 - Retribuzione
Art. 20 - Mensilità aggiuntive (13a e 14a)
Art. 21 - Previdenza complementare
Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 23 - Indennità per lavori disagiati
Art. 24 - Mezzi di trasporto
Art. 25 - Trasferte e missioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Malattia ed infortunio
• Tutela della salute - visite mediche
• Assenza per malattia o infortunio
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
o A) Malattia
o B) Infortunio e malattia professionale
Art. 28 - Contratto d'inserimento
Art. 29 - Studio e corsi di formazione
Art. 29 bis - Formazione continua
Art. 30 - Pari opportunità
Art. 31 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne
Art. 32 - Tutela della maternità
Art. 33 - Mobbing e molestie sessuali
• a. molestie, discriminazioni
• b. mobbing.
Art. 34 - Lavoratori svantaggiati
Art. 35 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Norme in materia disciplinare
• Ammonizione, multa, sospensione
• Licenziamento per cause disciplinari
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso
Art. 39 - Controversie
• Individuali
• Collettive
Art. 40 - Apprendistato
Art. 41 - Contributo per assistenza contrattuale
Art. 42 - Condizioni di miglior favore
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive a tempo indeterminato mensili
Allegato 2 Tabelle retributive operai a tempo determinato giornaliere
Allegato 3 Tabelle retributive operai a tempo determinato
Allegato 4
• Tabelle retributive a tempo indeterminato mensili
• Tabelle retributive operai a tempo determinato
Allegato 5 Rappresentante per la sicurezza
• Modalità di elezione
 • Permessi retribuiti
• Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
• Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• Uso di attrezzature munite di videoterminale
• Organismo bilaterale
• Impegno a verbale
Allegato 6 Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU
• Modalità di costituzione e di funzionamento
o 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

o 2. Composizione della RSU
o 3. Numero dei componenti
o 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
o 5. Compiti e funzioni
o 6. Durata e sostituzione nell'incarico
o 7. Funzionamento della RSU
o 8. Elettorato attivo e passivo
o 9. Delegati sindacali
o 10.Rinvio all'Accordo quadro
o Clausola finale
• Disciplina della elezione della RSU
o 1. Modalità per indire le elezioni
o 2. Quorum per la validità delle elezioni
o 3. Presentazione delle liste
o 4. Commissione elettorale
o 5. Compiti della Commissione
o 6. Affissioni
o 7. Scrutatori/rici
o 8. Segretezza del voto
o 9. Schede elettorali
o 10.Preferenze
o 11.Modalità della votazione
o 12.Composizione del seggio elettorale
o 13.Attrezzatura del seggio elettorale
o 14.Riconoscimento degli/lle elettori/rici
o 15.Compiti del/la Presidente
o 16.Operazioni di scrutinio
o 17.Ricorsi alla Commissione elettorale
o 18.Comitato dei/lle garanti
o 19.Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
o 20.Adempimenti dell'impresa
o 21.Clausola finale
Allegato 7 Contratti di formazione e lavoro
• 1. Premessa

• 2. Progetto di formazione e lavoro
• 3. Altre disposizioni
• 4. Periodo di prova
• 5. Inquadramento e trattamento retributivo
• 6. Malattie e infortunio non sul lavoro
• 7. Assenze
• 8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
• Schema del progetto di formazione lavoro
Allegato 8 Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
• Art. 1 - Qualifiche, mansioni e limiti
• Art. 2 - Assunzione degli apprendisti
• Art. 3 - Periodo di prova
• Art. 4 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti
• Art. 5 - Malattia ed infortunio
• Art. 6 - Obblighi del datore di lavoro
• Art. 7 - Obblighi dell'apprendista
• Art. 8 - Durata del rapporto di apprendistato
• Art. 9 - Norme finali.
Allegato 9 Regolamento nazionale per l'assistenza contrattuale
Allegato 10 Contratto di inserimento
• La durata del contratto
• Conferma
• Il periodo di prova
• Preavviso
• L'orario
• Malattia e infortunio.
• Formazione.
• Testo da aggiungere nell'articolato Relazioni Sindacali art. 4 del CCNL.
• Inquadramento e trattamento retributivo.
• Clausola finale.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura

Il giorno 9 marzo 2004, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali, Via Valfonda 9, in Firenze tra l'Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente alla Confindustria […] e la Fai Cisl […], la Flai- Cgil […], la Uila- Uil […] si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, con le condizioni di seguito accluse.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico- agricole ed affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.

a) Il contratto nazionale
Il CCNL stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.
[…]

b) Contrattazione integrativa territoriale
I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle lettere c, d, l ,m, p, del presente articolo.
[…]
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali è ammessa l'assunzione a termine;
b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;
c) gestione dell'orario di lavoro;
[…]
e) elezione rappresentante per la sicurezza;
f) ambiente e salute;
g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità;
[…]
i) modalità per visite mediche preventive;
l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale;
m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;
n) commissioni regionali per le pari opportunità;
o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL;
[…]
Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.

Art. 4 - Relazioni sindacali
È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;
[…]
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente è nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.
Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:
[…]
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
[…]
Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:
[…]
- fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
[…]
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
- accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

Art. 5 - Diritti sindacali
a) Riunioni in azienda

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti. Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore. Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro […]

b) Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali unitarie.
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti. Alla rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all'art. 2.
[…]
Per le RSU- Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l'accordo di cui all'allegato 6.

Art. 10 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell'anno per 6 giorni lavorativi per settimana.
Le ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario saranno accorpate al fine di concedere ai lavoratori un corrispondente numero di giornate di riposo compensativo retribuito.
Per i lavoratori a tempo determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
A tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni.
È inoltre ammesso il lavoro straordinario, nei casi previsti dai CIT, entro il limite massimo di 200 ore annuali.
L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa.
Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti.

Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le nove settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione. […]

Art. 12 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1) Ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
2) Tramite i comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività.
Al fine di consentire alle aziende di programmare l'eliminazione dei rischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una progressiva riduzione degli stessi, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
3) I datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione dl agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza. L'equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una informazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni.
Per particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della tutela della salute.
Ai fini dell'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento alle procedure di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni (analisi e valutazione dei rischi).
In ogni azienda, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 626/94, sarà eletto almeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) (All. n°6), al quale si attribuiscono i compiti di cui all'art. 9 della legge 20/5/70 n. 300.
4) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché della programmazione e attuazione della misure di protezione e prevenzione e di verifica dei risultati ai sensi dell'art. 9 della legge 20/5/ 1970, n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, alfine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti. Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, da parte di rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti.
Le aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.

Art. 23 - Indennità per lavori disagiati
Le condizioni di lavoro disagiate non strettamente riconducibili ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono indennizzabili.
Le parti debbono, prima dell'avvio della contrattazione integrativa territoriale, definire l'elenco delle lavorazioni interessate.
I trattamenti economici in essere nei territori attribuiti dalla contrattazione ai fini dell'articolo 26 del precedente CCNL 1/1/2000 - 31/12/2003 saranno attribuiti in cifra ad personam.

Art. 27 - Malattia ed infortunio
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

Tutela della salute - visite mediche
È data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni sindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

Art. 29 bis - Formazione continua
Le parti concordano di verificare l'adesione al fondo Interprofessionale per la Formazione Continua in agricoltura, di cui all'art. 118 della Legge n.388/2000 e successive modificazioni.
Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri associati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concordati, tra le parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo interprofessionale nazionale, attraverso l'offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall'art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000).
I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o territoriale.
La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l'acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di inquadramento del personale.

Art. 31 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche).

Art. 32 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore. Il datore di lavoro garantirà e anticiperà il 100 % della retribuzione in caso di maternità per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal congedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l'anticipazione del 30% della retribuzione per l'eventuale utilizzazione del congedo parentale nei termini e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 33 - Mobbing e molestie sessuali
Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità europea.
Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno è tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui ciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità, sono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le iniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali diritti.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e mobbing.

a. molestie, discriminazioni
Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono lesive dell'integrità della persona e contrarie al principio di non discriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva europea 2002/73:
- discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Fermi restando l'inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio, il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e ritorsioni, la valutabilità di tali comportamenti ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, l'Unima si impegna a promuovere iniziative di informazione e formazione atte a diffondere e sviluppare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra le parti a livello aziendale, territoriale e/o regionale.

b. mobbing.
Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque perpetrati, superiori, pari- grado, inferiori e datori di lavoro, sono da considerare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da rendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse originate.
In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le Parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
A tal fine l'Unima si impegna a promuovere iniziative di informazione e formazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere.
Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSU/RSA, RLS campagne di informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per l'individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e la definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli eventuali casi di mobbing.

Art. 34 - Lavoratori svantaggiati
[…]
Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e socio- riabilitativo cui si è sottoposto il lavoratore tossicodipendente od etilista e, comunque, prima del suo reinserimento nel posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare, mediante apposita visita medica presso una struttura pubblica, la permanenza delle attitudini professionali previste dalla qualifica di appartenenza.
[…]

Art. 36 - Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.

Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei casi di prima mancanza, l'ammonizione scritta nei casi di recidiva per mancanza non grave, la multa nei casi di recidività, la sospensione nei casi di ulteriore recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
[…]
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, purché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10.che commetta infrazioni di analoga gravità. […]

Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
4. lavorazione e costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione e di costruzione di rilevante entità;
5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario e messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
10.atti implicanti dolo e colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
12.inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
13.insubordinazione grave verso i superiori;
14.ritiro della patente di guida per motivi di manifesta e comprovata negligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di guida deve costituire titolo specifico per la conduzione delle macchine di cui alla declaratoria delle mansioni inerenti la qualifica di appartenenza del lavoratore.

Art. 39 - Controversie
Collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Allegati
Allegato 5 Rappresentante per la sicurezza

Nelle aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o tra i lavoratori.
È comunque demandato alla contrattazione territoriale il compito di definire forme diverse, anche a carattere interaziendale, di individuazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.

Modalità di elezione
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche in ambito interaziendale e coinvolgere lavoratori dipendenti da più aziende.
La riunione è convocata congiuntamente dalle RSA o dalle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, redige il verbale dell'elezione. Tale verbale sarà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente CCNL.

Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 10 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 15 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350.
Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda dovrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b, c, d, g, i, l, non è utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sul tema oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e ed f del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche.
Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
La contrattazione territoriale definirà le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore.
Il programma formativo dovrà comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio.
La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.

Uso di attrezzature munite di videoterminale
Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Organismo bilaterale
In seno all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 del CCNL è istituita una commissione paritetica, composta da un rappresentante effettivo ed un supplente di ogni organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Tale commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed imprenditori;
- promuovendo indagini sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori;
- eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del CCNL.
La commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo siano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.

Allegato 6 Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell'anno precedente, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL(*).
In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di RSA.
Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.

(*)Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come rapporto tra le giornate di occupazione dell'azienda e l'unità equivalente, che è pari a 270 giornate.

4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.

5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

9. Delegati sindacali
I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.

10.Rinvio all'Accordo quadro
Le regole dell'accordo quadro Cgil, Cisl e Uil e del Protocollo 23/7/93 non modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Clausola finale
[…]
Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

Allegato 7 Contratti di formazione e lavoro
1. Premessa

[…]
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive.
1.2. A norma della legge 451/94, fermo restando il diritto dei datori di lavoro di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del Lavoro, le aziende tramite la propria associazione presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle tre organizzazioni sindacali regionali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie il CCNL le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti si incontreranno a livello regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti all'Unima e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, 3° comma L. 863/84) alla preventiva approvazione della Commissione Regionale per l'impiego e del Ministero del Lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
[…]

2. Progetto di formazione e lavoro
2.1Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al fac-simile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2. La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella finale.
2.3. Il contratto di formazione e lavoro col quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra sedici e trentadue anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (par. 150 operai e par. 175 impiegati);
2) acquisizione di professionalità elevate (par. 200 operai e par. 220 impiegati);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (par. 135 operai e par. 150 impiegati).
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lettera a) n. 1) e 2) del primo comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore.
I contratti di cui alla lettera b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
[…]
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2.).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico- pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane è avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà produttiva e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di Formazione delle Associazioni stipulanti.

3. Altre disposizioni
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
[…]

Allegato 8 Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Qualifiche, mansioni e limiti

L'apprendistato, disciplinato da legge 25/55, DPR 1668/56, legge 56/87, legge 196/97 e successive e dalle norme del presente contratto, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di conseguire le professionalità per le quali occorre un periodo di apprendimento.
[…]
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n° 1 e 2 reg. CEE 2081/93.

Art. 4 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) dell'art. 6 del presente accordo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]

Art. 6 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore ha l'obbligo:
a) d'impartire o di far impartire all'apprendista, nella sua azienda e presso struttura convenzionata autorizzata, sempre sotto l'egida di un tutor aziendale il cui specifico trattamento aggiuntivo sarà definito a livello di territorio, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la professionalità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in generale a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 360 ore complessive per gli apprendisti di 5° e 4° livello e di 480 ore complessive per quelli di 3°, 2° e 1° livello; per i possessori di titolo di studio post- obbligo attinente la professionalità da conseguire tali periodi saranno ridotti del 25%;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto a compiti affidati all'apprendista.

Art. 7 - Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli sono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 9 - Norme finali.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Il presente accordo è parte integrante del CCNL e ne segue le sorti, pertanto entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2000.

Allegato 10 Contratto di inserimento
[…]
Il contratto di inserimento, di cui all'art. 54 del D.Lgs 276/2003 ed all'accordo interconfederale dell'11.02.2004, si applica per l'acquisizione di professionalità intermedie corrispondenti al livello 5° e 4° e di professionalità elevate corrispondenti ai livelli 3° e 2°, ai sensi dell'art. 8 del presente CCNL.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
Il progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite, in esso inoltre vanno indicate per iscritto: la durata dell'inserimento; il nominativo e il profilo professionale del tutor aziendale; gli obiettivi e le modalità dell'inserimento, con particolare riferimento alle attività e operazioni che dovranno essere svolte nell'azienda; la formazione prevista e le modalità di svolgimento della stessa.
[…]
Le assunzioni con contratto di inserimento dovranno essere comunicate preventivamente alle RSU/RSA.

L'orario di lavoro contrattuale è quello previsto dall'articolo 10 del CCNL sottoscritto il 9.3.2004.

Formazione.
Il contratto di inserimento deve prevedere una formazione teorica pari a 39 ore per i contratti di durata di 10 mesi, 60 ore per quelli di durata di 15 mesi, 80 ore per quelli di durata di 18 mesi e 100 ore per quelli di durata di 36 mesi, da effettuarsi in sostituzione dell'attività lavorativa.
Detta formazione dovrà essere ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e di acquisizione di competenze specifiche rispetto alla professionalità di cui al progetto individuale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Il tutor aziendale, se dipendente della stessa azienda, dovrà essere almeno inquadrato nel livello di destinazione del lavoratore in inserimento.
Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino.
In attesa di regolamentazione del "libretto formativo del cittadino", le competenze dovranno comunque essere certificate, a tutti i fini utili, al lavoratore.
In sede di contrattazione decentrata anche in collaborazione con soggetti preposti, saranno individuati i contenuti di massima per la formazione teorica e pratica per i contratti di inserimento.
Periodicamente nella stessa sede verranno effettuate azioni di verifica e monitoraggio degli stessi.

Testo da aggiungere nell'articolato Relazioni Sindacali art. 4 del CCNL.
A livello nazionale le parti svolgeranno un ruolo di verifica e monitoraggio dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla possibilità di definire, linee guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

Clausola finale.
I lavoratori con contratto d'inserimento hanno diritto a veder riconosciuta l'applicazione dei trattamenti economici- normativi previsti per gli altri lavoratori dal presente CCNL e dai contratti di secondo livello.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento all'art. 54 e seguenti del D.L.gsl. 276/2003 ed alle disposizioni del presente CCNL.