Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 27 giugno 2018, n. 16970 - Infarto durante il lavoro di autista: si al risarcimento quando si provano le condizioni logoranti della prestazione del servizio

 



Presidente Curzio – Relatore Messini Ghinoy

 



FattoDiritto
 

 


Rilevato che:
1. con ricorso del 14.3.2000 al Tribunale di Locri, F.V. , premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Caulonia come autista di autocompattatore di rifiuti, esponeva di aver subito un infarto al miocardico alle ore 2,30 circa del 2.8.1999 mentre si trovava al lavoro. Attribuiva tale attacco cardiaco alle particolari condizioni logoranti in cui era stato costretto ad operare per la mancanza di altro personale. Chiedeva pertanto che venisse accertata la responsabilità del Comune ex art. 2087 c.c. e la condanna del medesimo Comune al risarcimento del danno biologico.
2. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 21106 del 2009 cassava la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta, ritenendo non provato che si fosse verificato l’infarto del 2/8/1999. Allo scopo valorizzava la non contestazione assunta dal Comune di Caulonia fin dal primo grado di giudizio.
3. La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio, accoglieva la domanda proposta dal F. e condannava il Comune di Caulonia a corrispondere al dipendente la somma di Euro 21.116,00 oltre interessi legali sulla somma rivalutata e rivalutazione a decorrere dalla data della sentenza.
A fondamento della decisione, argomentava che non si era resa necessaria l’assunzione di prova testimoniale in ordine alle condizioni lavorative particolarmente usuranti descritte nel ricorso, in quanto tali condizioni non erano state specificamente contestate dall’amministrazione comunale nella propria memoria di costituzione davanti al giudice di primo grado. La contestazione contenuta alle pagine 4 e 5 non presentava infatti i caratteri di specificità richiesti dall’articolo 416 terzo comma c.p.c., consistendo da un lato nell’irrilevante affermazione secondo la quale lo straordinario descritto sarebbe stato reso in assenza di atti formali autorizzativi o di riconoscimento in sanatoria da parte dell’ente pubblico, e dall’altro con la generica affermazione "si contesta comunque che il F. abbia mai espletato l’attività lavorativa nella misura dei tempi indicati in ricorso".
Recepiva poi le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico secondo le quali la cardiopatia ischemica cronica da cui questi era affetto come conseguenza del pregresso infarto al miocardio aveva determinato una percentuale di danno biologico del 10%, e riconosceva il predetto importo in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
4. Per la cassazione della sentenza il Comune di Caulonia ha proposto ricorso, cui F.V. ha resistito con controricorso.

 


Considerato che:
1. a fondamento del ricorso il Comune di Caulonia deduce, come primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2697 c.c. nonché degli articoli 416 e 115 c.p.c..
Sostiene l’idoneità delle proprie difese a costituire valida contestazione delle avverse deduzioni in ordine all’espletamento dell’attività in surplus, corredata anche da richiesta di prova testimoniale in controprova in ordine alle circostanze capitolate dal dipendente.
2. Come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 87 c.c. nonché dell’art. 16 del d.p.r. numero 268 del 1987 e dell’articolo 97 della Costituzione e censura l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale sarebbe irrilevante l’assenza di atti formali autorizzativi dell’ente pubblico allo svolgimento di lavoro straordinario.
3. Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, occorre ribadire che incombe sul convenuto l’onere di "prendere posizione" "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", ex art. 416, 3 co. c.p.c., con riferimento ai fatti dedotti a fondamento della domanda (v. Cass. 5/9/2017 n. 20768 e Cass. 12/2/2016 n. 2832). In proposito, è stato chiarito che il compito di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all’una e all’altra delle parti in causa, sicché l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una "relevatio" dell’avversario dall’onere probatorio (v. Cass. n. 21075 del n. 21075 del 19/10/2016).
4. Nel caso in esame, l’allegazione delle modalità usuranti di prestazione del servizio formulata dal F. (che aveva dedotto "di essere di servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dal 1/7/1978; di avere e prestato servizio per 14 ore giornaliere e 98 settimanali, dovendosi occupare anche della conduzione della macchina dell’autospurgo delle fogne e di quella per il lavaggio dei contenitori di spazzatura; che i ritmi lavorativi si intensificavano durante i mesi estivi (luglio-settembre) in coincidenza con la stagione turistica, giungendo 18 ore, senza pausa; di non avere mai goduto di ferie e festività, essendo l’unico dipendente con le qualifiche professionali necessarie a svolgere tali lavori, oltre che quelli di riparazione dei citati mezzi meccanici") era puntuale ed aveva ad oggetto circostanze che il Comune aveva modo di verificare, per essere patrimonio della propria gestione organizzativa. La contestazione del Comune, come riferita dalla Corte di merito, non ha riguardato invece alcuni dei fatti allegati, quali la mancata fruizione di ferie da parte del F. e la mancanza di altri soggetti con le abilitazioni per lo svolgimento dei compiti descritti, mentre in relazione all’orario di lavoro si è limitata ad una generica negazione, neppure corredata dall’indicazione di quale fosse l’orario di lavoro di lavoro del dipendente autorizzato dall’Amministrazione.
Né, peraltro, la mancata autorizzazione allo straordinario, pur escludendo secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto al compenso (v. Cass. n. 2509 del 31/01/2017) esclude che esso sia stato comunque svolto nell’ambito della prestazione di lavoro per l’Amministrazione e nell’interesse della stessa, e che pertanto sussistesse l’onere di controllo e prevenzione la cui omissione determina la responsabilità ex art. 2087 c.c..
5. Per tali motivi, ritiene il Collegio che la proposta del relatore non possa essere condivisa e che il ricorso, manifestamente infondato, debba essere rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione ex art. 93 c.p.c..
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 


P.Q.M.
 

 


rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Omissis.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.