Cassazione Penale, Sez. 4, 28 giugno 2018, n. 29517 - Crollo di una parete in muratura durante i lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato e infortunio mortale


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 20/06/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Nola in data 14.03.2013, nei confronti di S.N. e B.L., ha ridotto la pena originariamente inflitta ad anni uno con i benefici di legge.
L'imputazione riguardava C. quale committente e datore di lavoro relativo alla realizzazione di lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato costruito su tre livelli (permesso di costruzione 7/2008), lo S.N. quale direttore dei lavori e progettista della ditta esecutrice; B.L. quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per avere in concorso e cooperazione colposa cagionato la morte di A.E.M., a seguito del crollo di una parete in muratura dello scavo confinante con la strada provinciale per Nola dove stava lavorando a seguito di trauma con sfondamento del cranio e delle orbite .
1.1 Segnatamente, i profili di colpa riguardano: quanto allo S.N. in qualità di direttore dei lavori e progettista di aver omesso di provvedere a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo fascicolo tecnico ; il B.L. il qualità di coordinatore della sicurezza di non aver vigilato affinchè non venissero effettuati lavori in assenza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza e l'omessa informativa nei confronti dei lavoratori esposti a grave rischio circa il rischio medesimo e le cautele da assumere per prevenire il verificarsi di infortuni .
Nei confronti di C. committente e datore di lavoro si è proceduto separatamente.
2. La Corte territoriale richiamava per relationem la motivazione della sentenza di primo grado che confermava in ordine alla responsabilità degli imputati, in quanto immune da vizi argomentativi, condividendone il percorso logico argomentativo in quanto rispondente alle risultanze processuali. Affrontava inoltre in maniera specifica i punti proposti con i motivi di appello ,che quindi andavano ad integrare la motivazione del primo giudice.
In particolare evidenziava che risultava documentalmente dalla comunicazione di inizio dei lavori e conferimento incarichi del 16.06.2008 acquisita dal Comune di San Paolo Belsito protocollo del Comune n. 2676 del 17.06.2008 ( fol 4) che il C. aveva comunicato l'inizio dei lavori e conferito l'incarico di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza rispettivamente a S.N. e B.L. che avevano sottoscritto in originale e accettato l'incarico medesimo. Lo stesso S.N. poi in qualità di delegato del C. aveva ritirato il permesso a costruire e firmato una comunicazione per ricevuta in cui il Geometra P. specificava che i lavori non potevano iniziarsi se non prima aver depositato i calcoli del progetto o strutturale dello stabile al genio civile.
D'altro canto rilevava la Corte che il documento per la sicurezza relativo al permesso 7/08 era stato prodotto dal PM all'udienza dell'11.06.2012 e risulta sottoscritto dal B.L. ; il C. aveva confermato di aver dato gli specifici incarichi suddetti allo S.N. e al B.L. , e che gli stessi risultavano aver già svolto analoghi ruoli proprio per lo stesso committente C. , in occasione della realizzazione di un'altra precedente concessione la n. 8/2007 .
Nessuna rilevanza sulla sussistenza delle condotta omissive colpose contestate e sul nesso causale ( fol 5) possono avere a giudizio della Corte le circostanze addotte da B.L. secondo cui il C. non gli aveva consegnato la documentazione necessaria per il piano di sicurezza né aveva pagato l'anticipo dovuto o quelle addotte dal S.N. ,privo dell'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza e che quindi non poteva a suo dire redigere il piano di sicurezza ,pur avendo accettato e sottoscritto l'incarico (fol 5)
2.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta hanno proposto ricorso tramite il difensore lo S.N. e personalmente il B.L.
2.1 S.N. con il primo e secondo motivo lamenta erronea valutazione di prove decisive e contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte escluso la responsabilità del ricorrente, direttore lavori e progettista , sprovvisto dei requisiti di legge previsti dall'art. 10 comma2 D.Lgs n.494/96 per la redazione del piano di sicurezza che invece spettava redigere al coordinatore per la sicurezza nominato dal committente B.L. .
Con il terzo motivo chiede quanto meno l'assoluzione ai sensi dell'art.503 2 co.cpp ; con il quarto motivo deduce che ai sensi del decreto legislativo 7 e 8 del 15 gennaio 2016 il reato di cui all'art.589 è stato depenalizzato ; con il quinto motivo deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione .
2.211 B.L. con unico motivo lamenta erronea valutazione della prova e omessa acquisizione di una prova a discarico richiesta con i motivi di appello; l'esistenza presso l'Ufficio tecnico del comune di San Paolo Beisito del piano di sicurezza relativo al permesso di costruire n.7/08 .Affermava infatti che quel piano di sicurezza non fu mai redatto e che senza l'elaborazione del piano i lavori non potevano iniziare mentre l'inizio dei lavori è stato effettuato all'insaputa dei direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza direttamente dal committente C. .
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito esposti.
2. Va premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep.10.01.1996, Rv203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
2.1 Tanto chiarito, si osserva che i motivi n. 1 2 e 3 del ricorso S.N. in esame sono inammissibili, giacché l'esponente invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, secondo la prospettiva tesa ad ottenere la rivalutazione del quadro fattuale.
Come sopra rilevato, la Corte di Appello ha osservato che dalla documentazione depositata presso il Comune e acquisita in originale ,risulta che il C. committente ,aveva comunicato l'inizio dei lavori e il conferimento incarichi il 16.06.2008 ,aveva conferito infatti l'incarico di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza ,rispettivamente allo S.N. e al B.L. che avevano accettato con sottoscrizione in calce mai disconosciuta (foglio 12 sentenza primo grado e foglio 4 sentenza Corte di appello) ed erano pertanto perfettamente a conoscenza dei loro doveri e responsabilità connesse alle qualità assunte nel cantiere. La Corte di appello ha anche comparato gli originali in atti delle comunicazioni relative ad altro permesso a costruire 8/2007 depositata il 22.05.2007 e ha affermato che nelle due comunicazioni le firme dei ricorrenti sono diverse e quindi è infondata la tesi difensiva che il C. avrebbe utilizzato per la comunicazione relativa al permesso a costruire 7/2008 di cui si tratta vecchie firme di un precedente incarico.
Deve in conclusione rilevarsi che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, conferente rispetto i temi dedotti in sede di gravame di merito, non risulta scalfita dalle censure difensive oggi reiterate, che si risolvono in meri apprezzamenti di fatto.
2.3 Manifestamente infondati e perciò inammissibili sono i motivi di cui ai nn.4 ) e 5) del ricorso S.N. .In particolare nessuna depenalizzazione vi è stata con riferimento ai reato di cui all'art. 589 cp .Parimenti non risulta maturato il termine di prescrizione considerato che il fatto è del luglio del 2008 e il DL 23.05.2008 prevedeva la pena nel massimo per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ad anni 5 di reclusione ( che poi la legge di conversione 24.07.2008 ha innalzato a sette). L'art. 157 già nella versione originaria del testo della L. 5.12.2005 n. 251 prevedeva per il reato contestato il raddoppio dei termine di prescrizione ,quindi nel caso di specie 12 anni ,oltre l'aumento di un quarto previsto dall'art. 161 cpp.
3. Parimenti inammissibile è il ricorso presentato personalmente da B.L. .Invero, con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende .
Così deciso il 20 giugno 2018