Tipologia: CCRL
Data firma: 12 giugno 2018
Validità: 01.07.2018 - 31.12.2020
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Legno, Artigianato, Emilia Romagna
Fonte: filleacgil.net


Sommario:

  Verbale di accordo
Premessa
Sfera di applicazione
Trattamento Economico di Malattia
Malattia lavoratore in prova
Malattia Tempo Determinato
Formazione continua o con finanziamenti pubblici
  Formazione
Orario di lavoro
Assunzioni a termine per cause sostitutive
Premio di Produttività Annuale
Quote di adesione contrattuale
Durata
Allegati

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane del settore legno dell’Emilia Romagna, Bologna lì 12/06/2018

Verbale di accordo
In data odierna si sono incontrati: […] Confartigianato Regionale, […] Cna Regionale, […] Casartigiani Regionale, […] Claai Regionale, le segreterie regionali di: Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […] si è convenuto il seguente testo, a integrazione per le normative precedentemente definite e non comprese nel presente testo, a modifica del contratto collettivo regionale per le parti ivi contenute, a valere per i dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore legno - arredamento dell'Emilia Romagna.

Premessa
Il presente CCRL recepisce interamente l'Accordo Interconfederale - Intercategoriale del 27/09/2017.
Pertanto il premio variabile ed il premio di anzianità correlato del CCRL 17/07/2007 hanno cessato i propri effetti e sono sostituti dal versamento previsto dalle Parti Sociali con il citato accordo Interconfederale - Intercategoriale del 27/09/2017 a favore dalle prestazioni di welfare contrattuale per lavoratori e imprese e dal premio di produttività previsto dal presente Contratto Collettivo Regionale.

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ha validità per finterò territorio della Regione Emilia Romagna per i dipendenti delle aziende artigiane (mestieri Artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese dei settori del legno, arredamento e mobili, cosi come previsto all'Art. 1 "Settore Legno, Arredamento e Mobili" del CCNL Area Legno Lapidei del 13/03/2018.

Formazione continua o con finanziamenti pubblici
Le rappresentanze categoriali si incontreranno con le commissioni bilaterali di bacino di Fondartigianato al fine di sviluppare piani formativi da realizzare nei territori

Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme fissate dal CCNL e dalla legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, le ore eccedenti la quarantesima sono da considerarsi prestazioni straordinaria che verrà retribuita o recuperata (flessibilità e banca ore) secondo le modalità previste per questi istituti ai capitoli successivi e. ove non regolamentate, al contratto nazionale.
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive, per assecondare la variabilità delle richieste di mercato, per contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario e per i periodi di sospensione del lavoro, le parti riconoscono idonea l’adozione di:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. Le modalità organizzative e le relative maggiorazioni sono quelle previste dall’art. 30 del CCNL 13/03/2018.
b) Articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale
In coerenza con quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 66/03 si stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 (quaranta) ore medie settimanali calcolate nell'arco di ogni semestre fisso calcolato dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno.
L'orario settimanale nel periodo di massima estensione non potrà eccedere le 48 ore settimanali, e la prestazione giornaliera non potrà superare le 10 ore; si stabilisce inoltre che nella giornata del sabato l'orario di lavoro terminerà comunque entro le ore 13,00.
L’impresa che intenderà fare ricorso a periodi di flessibilità o diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale, secondo lo schema dell’articolazione plurisettimanale, alternando periodi di incremento dell’orario di lavoro a periodi di decremento o viceversa, dovrà dare comunicazione con un preavviso di almeno 20 gg. alle OO.SS. territoriali di categoria e all’EBER (sede di bacino), utilizzando il modulo Allegato 1, il mancato invio della comunicazione renderà nullo anche l’eventuale accordo.
Le modalità applicative, relative all’articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori e nel caso in cui non si addivenisse un accordo è fatta salva la possibilità delle parti, con l’assistenza delle rispettive rappresentanze, di chiedere un confronto nella sede bilaterale di bacino. Gli accordi fra impresa e lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente inviati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e all'Ente Bilaterale c potranno essere soggetti a verifica trimestrale su richiesta di una delle parti presso la sede del bacino territoriale (vedi modello Allegato 2).
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.
Se alla verifica semestrale dell’orario effettuato nel periodo considerato, si riscontrassero ore eccedenti la quarantesima, calcolata come media settimanale del semestre, queste verranno retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario prevista dall’art. 21 del CCNL.
c) Banca ore
In attuazione con quanto previsto all'art. 30 del CCNL del 13/03/2018, le parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una "banca ore individuale", fermo restando la relativa maggiorazione regolarmente retribuita.
Il recupero di tali ore potrà avvenire entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso la scelta prioritaria del lavoratore con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'azienda; comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori.
Trascorso il periodo sopraindicato, le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione.

Assunzioni a termine per cause sostitutive
In caso di assenze di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro (maternità, aspettativa, servizio militare ecc.) l’azienda potrà procedere alla assunzione a tempo determinato di personale in sostituzione prevedendo un periodo di affiancamento pre e post evento.