Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre
 

Venezia, 28 maggio 2018
Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
 

OGGETTO: indicazioni per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Vista la scadenza naturale della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con l'elezione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie d'istituto (RSU) e a seguito delle elezioni svoltesi nello scorso mese di aprile, si ritiene opportuno portare all'attenzione delle SS.LL. le principali indicazioni dettate dalla normativa vigente in merito alla elezione o designazione dei nuovi RLS scolastici.
Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, chiederà formalmente alle rinnovate RSU di fornire, con apposita dichiarazione scritta, il nominativo del RLS, individuato nell'ambito delle stesse RSU ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Si precisa che, come recita l'art. 47, comma 7 dello stesso decreto, il numero minimo di RLS è pari ad 1 per scuole fino a 200 lavoratori e pari a 3 per scuole con più di 200 lavoratori (in entrambi i casi gli allievi sono esclusi dal computo del numero di lavoratori).
La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche:
a) viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU.
In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto
b) viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU.
In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente
c) non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS.
In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b) 
Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l'Istituto resterà privo di tale figura. E' consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno. Si precisa che per il comparto Scuola non è stata ancora istituita la figura del RLS Territoriale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008.
Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all'interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un'importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell'Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).
Infine, come recita l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che "l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione".
Oltre alla già menzionata formazione iniziale, regolamentata dagli art. 37, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008, dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (allegati III e V), si ricorda che il RLS ha diritto ad almeno 8 ore all'anno di aggiornamento periodico, su argomenti coerenti con il proprio ruolo. Tale diritto rappresenta, per contro, un obbligo del Dirigente Scolastico alla formazione e all'aggiornamento del RLS (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008).
Si precisa che il diritto del RLS ad aggiornarsi costituisce contemporaneamente un suo dovere morale nei confronti degli altri lavoratori che lo hanno eletto, in quanto, in assenza o carenza d'aggiornamento, non può esercitare la propria funzione fino al completamento delle ore d'aggiornamento (Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato A, punto 10).
Resta infine acclarato l'obbligo anche per il RLS, che resta comunque un lavoratore, di frequentare la formazione specifica di cui all'art. 37, commi 1, lettera b, 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008 e i corsi o i momenti d'aggiornamento della stessa (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011), per un totale di almeno 6 ore ogni 5 anni.
 

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il referente regionale
(Alberto Cesco-Frare)