Tipologia: CIA
Data firma: 30 aprile 2013
Validità: 01.05.2013 - 30.04.2016
Parti: Coin e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Sindacale Aziendale
Settori: Commercio, GDO, Coin
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1 Premessa
2 Ambito di applicazione
3 Relazioni sindacali
4 Elemento Retributivo Aziendale (ERA)
5 Organizzazione del lavoro
6 Malattia ed infortunio
7 Diritto allo studio
8 Mensa
  9 Lavoro domenicale
10 Festività
11 Inventario
12 Sconto dipendenti
13 Salario variabile
14 Decorrenza e durata
Allegato

Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Coin spa

Il giorno 30 aprile 2013 in Bologna, tra Gruppo Coin spa […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], alla presenza di una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e del Coordinamento Sindacale Aziendale, si è concordato quanto segue:

1 Premessa
Il precedente Contratto Integrativo di Gruppo Coin è stato stipulato il 19 settembre 2002 quando il Gruppo deteneva e controllava solo negozi ad insegna Oviesse e Coin.
Negli ultimi anni l’Azienda ha accentuato la politica di sviluppo sia attraverso nuove aperture sia acquisendo da altre aziende alcune catene di negozi.
Tale strategia aziendale ha permesso di consolidare la presenza del Gruppo a livello nazionale e sopperire al decremento delle vendite derivante dal drastico calo dei consumi registrato negli ultimi anni in Italia ed ai notevole sviluppo di concorrenza qualificata; acquisendo i negozi a marchio: Melablù, Dem, Magnolia, Upim, Iana e Bernardi.
Oltre ai considerevoli investimenti si stima che tali operazioni abbiano comportato la stabilità di circa 3.500 rapporti di lavoro considerati altrimenti a rischio.
Dal 1 gennaio 2013 è stata realizzata la fusione per incorporazione in Gruppo Coin delle Società controllate (Oviesse spa, Oviesse Franchising spa, Coin spa, Coin Franchising spa e Upim srl), pertanto tutti i dipendenti di tali società, a decorrere dalla suddetta data, hanno un unico Datore di Lavoro (Gruppo Coin spa).
Tale situazione che vedeva quindi la presenza di differenti contratti (Upim e Coin - Ovs) e condizioni economico/normative diverse concordate negli accordi di acquisizione delle aziende sopra citate, rendeva utile anticipare la discussione rispetto alla scadenza naturale del CIA per definire un nuovo articolato contrattuale al fine di consentire la formulazione di norme applicabili a tutti i dipendenti del Gruppo.
Poiché il processo di integrazione delle diverse attività acquisite all’interno del Gruppo Coin è ancora in fase di realizzazione, anche per la complessità derivante dalia gestione di diversi format commerciali che si sviluppano su superfici eterogenee, le Parti hanno ritenuto opportuno rinviare il riesame del capitolo relativo al salario variabile che sarà sviluppato entro il 2013. Sino a tale data saranno applicate le norme del salario variabile previste dal contratto integrativo aziendale del 19 settembre 2002, eccezione fatta per i dipendenti in organico presso la Divisione Upim/Bernardi/Iana (compresi i negozi riconvertiti in altri format).
Le Parti si danno atto che i contenuti del presente documento rappresentano la sintesi di un lungo ed impegnativo confronto che ha dovuto tenere conto della fase congiunturale negativa dell’economia e delle conseguenti ricadute per l’Azienda individuando soluzioni adeguate al contesto di riferimento.

2 Ambito di applicazione
Il Contratto Integrativo Aziendale verrà applicato al personale dipendente dal Gruppo Coin e sostituisce dalla data prevista di vigenza dello stesso accordo ogni e qualsiasi altra intesa sottoscritta con le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente documento, salvo gli accordi richiamati.

3 Relazioni sindacali
3.1 Diritti di informazione - Verifica e materie del confronto
Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema relazionale univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli.
A tal fine si conviene sul carattere preventivo dell’informazione da parte aziendale così da consentire, ove necessario, l’apertura di un confronto tra le parti secondo una logica di competenza per territorio e materia.
L’informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà, di norma, una volta l’anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.
3.2 Livello nazionale
L’attività di informazione da parte aziendale avrà carattere preventivo, anche al fine di realizzare intese e riguarderà le seguenti materie:
- strategie di Gruppo in tema di sviluppo, investimenti e politiche commerciali;
- andamento economico aziendale;
- innovazioni tecnologiche che abbiano riflessi sull’organizzazione del lavoro;
- processi di acquisizione, fusione, riorganizzazione e ristrutturazione;
- appalti e terziarizzazioni;
- organici e sue dinamiche;
- programmi di formazione e addestramento;
- mercato del lavoro: apprendistato, contratti a termine, lavoro somministrato, merchandiser e altre eventuali tipologie;
- azioni positive e pari opportunità;
- coordinamento e indirizzo commissione paritetica nazionale;
- ambiente e salute;
- salario variabile;
- professionalità e livelli di inquadramento;
3.2.1 Livello regionale
Attiene a tale livello l’informazione e il confronto, anche al fine di realizzare intese, sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse materie possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa dei singoli territori.
3.2.2 Livello di negozio
Attiene a tale livello l’informazione, anche mediante documentazione scritta, ed il confronto anche per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- andamento ed obiettivi delle vendite, produttività;
- organizzazione del lavoro;
- gestione dei presidi domenicali;
- organici e loro composizione;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione;
- occupazione e lavoro supplementare del personale part-time;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- terziarizzazioni inerenti spazi di vendita o attività.
3.3 Commissione Paritetica Nazionale
Le Parti confermano la validità della Commissione Paritetica Nazionale costituita in data 30 ottobre 2000 con la finalità di fornire la corretta interpretazione delle norme contrattuali di secondo livello, anche tenendo conto della reale volontà negoziale delle Parti.
Si conferma che la composizione della Commissione è di 6 membri, 3 di nomina aziendale e 3 di nomina sindacale.
L’attivazione della Commissione potrà avvenire a richiesta scritta di una delle parti su specifici quesiti presentati anche da parte di singoli rappresentanti sindacali o dalle OO.SS. Territoriali firmatarie.
La riunione della Commissione sugli argomenti riportati nell’ordine del giorno, comunicati dalla parte richiedente rincontro, dovrà tenersi entro 40 giorni dalla data di ricevimento della convocazione.
3.4 Diritti sindacali […]
3.4.1 Negozi con meno di 15 dipendenti
Nei negozi con meno di 15 dipendenti potrà essere nominato un rappresentante sindacale, congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie.
[…]
3.4.2 Negozi con più di 15 dipendenti […]
3.5 Coordinamento Nazionale

Le OO.SS., in funzione della complessità organizzativa dell’Azienda presente attualmente su tutto il territorio nazionale con oltre 750 negozi, ritengono indispensabile il mantenimento dell’organismo denominato “Coordinamento Nazionale”, costituito dai Rappresentanti Sindacali dei singoli negozi.
Per agevolare il funzionamento di tale organismo, l'Azienda annualmente metterà a disposizione delle Segreterie Nazionali Filcams - Fisascat e Uiltucs un monte ore di permessi sindacali retribuiti, diviso pariteticamente tra le 3 OO.SS. firmatarie, pari a 1 ora e 30 minuti per ciascun dipendente. All’inizio di ogni anno l’Azienda fornirà alle Segreterie Nazionali il numero di ore complessivo di permessi retribuiti da destinare al Coordinamento Nazionale.
Si specifica che per le richieste superiori a 2 mesi, le ferie maturate saranno considerate godute dal dipendente entro il periodo di permesso richiesto per le ore di Coordinamento. 
L’Azienda si impegna a fornire annualmente alle OO.SS. le informazioni relative all’impiego del personale femminile all’interno del Gruppo anche con riferimento ai piani di crescita professionali, ai percorsi formativi e ai piani di inserimento di nuove risorse.
La Commissione delle pari opportunità potrà proporre misure atte al miglioramento della tutela e della dignità delle lavoratrici anche proponendo iniziative formative e/o di sensibilizzazione e possibili sperimentazioni per conciliare vita/lavoro.
La Commissione potrà monitorare la situazione riguardante le lavoratrici madri anche con riferimento alle eventuali richieste di part time post maternità.
3.7 Assemblee
Il limite massimo di ore di assemblea viene confermato in 13 ore annue.
Sulle modalità di svolgimento delle assemblee le parti dichiarano reciproca disponibilità a favorire da un lato la più ampia partecipazione dei lavoratori e dall’altro a non pregiudicare il servizio di vendita al pubblico privilegiando le ore di minor affluenza della clientela.
Le modalità di gestione delle assemblee dovranno essere individuate tra le parti all’interno dei negozi interessati.
3.8 Formazione […]
3.9 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le parti ritengono la sicurezza sui luogo di lavoro un valore prioritario da perseguire.
Tra i responsabili della sicurezza di parte aziendale ed i rappresentanti dei lavoratori sarà implementata la collaborazione e gli incontri nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità per migliorare le condizioni ambientali, per esaminare argomenti specifici e gli interventi adottati, per condividere le azioni intraprese.
A tal fine, viene istituito almeno un incontro annuale da svolgersi a livello nazionale.
Alla luce delle recenti novità normative in tema di stress lavoro correlato le parti continueranno i confronti per affrontare le analisi condotte e/o da effettuare sia a livello nazionale che territoriale per poter condividere strumenti di miglioramento delle eventuali criticità.

5 Organizzazione del lavoro
5.1 Distribuzione riposi settimanali
Le Parti ritengono opportuno modificare il sistema di maturazione dei riposi settimanali (R.O./C.C.) attualmente in essere secondo le modalità seguenti:
a) Chiusura infrasettimanale del negozio: in tal caso il riposo ordinario (R.O) coinciderà per tutti i dipendenti con la chiusura della mezza giornata programmata. Il congedo di conguaglio (C.C.) sarà maturato nella settimana in proporzione al numero di ore lavorate e/o considerate retribuite a fronte di assenze giustificate.
b) Apertura del negozio senza chiusura infrasettimanale: le due mezze giornate di riposo saranno maturate in proporzione al numero di ore lavorate e/o considerate retribuite a fronte di assenze giustificate,
5.2 Orari
L’Azienda dichiara che la situazione di crisi del mercato, l’esigenza del mantenimento di un’organizzazione flessibile e rispondente alle esigenze del cliente nonché la necessità di avere un modello organizzativo di riferimento omogeneo in tutte le unità di vendita, impongono l’esigenza del mantenimento di un modello organizzativo semplice e di facile gestione come quello attualmente in vigore.
Le OOSS hanno espresso problematicità legate al modello organizzativo adottato dall’Azienda.
Per quanto sopra, le Parti si impegnano a costituire entro il primo semestre 2013 un gruppo di lavoro congiunto con l’obiettivo di approfondire ogni aspetto organizzativo anche finalizzato, ove possibile, al miglioramento dei livelli di efficienza ed in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze produttive aziendali conciliandole con quelle dei lavoratori.
L’Azienda si impegna a discutere preventivamente con le RSA/RSU, ogni modifica dell’organizzazione di lavoro conseguente alle variazioni dei nastri orari commerciali e degli orari di apertura/chiusura dei negozi.
5.3 Mansioni
In funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli punti vendita è prevedibile che in alcune unità non sussistano le condizioni per saturare l’orario settimanale di figure professionali Full Time operanti nei servizi (ufficio/ricevimento merci)
In tali circostanze le prestazioni lavorative dei dipendenti Full Time saranno utilizzate anche in attività di vendita.
Qualora si verificasse tale situazione, l’Azienda darà preventiva informazione alle RSA/RSU al fine di gestire le conseguenti soluzioni.