Tipologia: Accordo
Data firma: 4 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Ferrari Giovanni Industria Casearia/Assolombarda e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Ferrari Giovanni Industria Casearia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Parte 1 Premio per obiettivi
Parte 2 Welfare aziendale
Parte 3 Misure di conciliazione vita e lavoro
Parte 4 Lavoro notturno
Parte 5 Flessibilità
  Parte 6 Appalti
Parte 7 Formazione
Parte 8 Ambiente e sicurezza
Disposizioni finali
Allegati

Il 4 luglio 2018 presso il Presidio di Lodi di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi (di seguito per brevità Assolombarda) è stato raggiunto il seguente Verbale di accordo tra l'azienda Ferrari Giovanni Industria Casearia spa […], con l'assistenza di Assolombarda […], e la RSU […], con l'assistenza delle OOSS: Flai Cgil […] e Fai Cisl […]

Premesso che:
1. Le parti, con riferimento e nello spirito di cui all'art. 6 CCNL di categoria, confermano che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce l'elemento fondamentale per la coesione aziendale, finalizzata al miglioramento della competitività d'azienda, fondamento essenziale per la stabilità e lo sviluppo della stessa;
2. La società intende promuovere un sistema premiante (PpO), secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Industria Alimentare, ex art. 55 lett. A), per i lavoratori del sito di Ossago Lodigiano e Fontevivo e, contestualmente, promuovere ed incentivare buone pratiche di responsabilità sociale, avviando azioni di welfare aziendale e di conciliazione di vita e lavoro, tenendo conto della normativa attualmente in vigore sul tema;
3. In quest'ottica, la società intende confermare la struttura del Premio per Obiettivi, già sperimentata nel precedente periodo di vigenza del contratto di li livello del PpO, fondata sulla base di indicatori e misuratori oggettivi, in grado di fornire risultati concretamente raggiungibili, verificabili durante il loro svolgimento passibili di una verifica ex post, durante appositi incontri concordati tra le parti;
4. Le parti, nell'ambito dell'importo definito a titolo di Premio per Obiettivo, sono disponibili a valutare l'introduzione di un sistema di welfare aziendale oltre che misure di conciliazione vita-lavoro, con l’obiettivo di concorrere alla soddisfazione e il benessere dei dipendenti, tenuto anche conto delle opportunità derivanti dalle disposizioni di legge;
tutto ciò premesso, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

Parte 3 Misure di conciliazione vita e lavoro
L’attuale contesto economico sociale, sempre più votato ai cambiamenti repentini e la conseguente necessità, da parte delle aziende, di adeguare i ritmi e le modalità di prestazione di lavoro, hanno ormai fatto diventare la flessibilità produttiva ed organizzativa una necessità imprescindibile. Allo stesso tempo la gestione delle attività legate alla vita famigliare possono rendersi difficoltose rispetto ad una rigida organizzazione del lavoro.
Nello spirito di cui sopra, in un’ottica di promozione ed incentivazione di buone pratiche sociali, allo scopo di portare un miglioramento nella vita dei dipendenti, favorendone la conciliazione della vita famigliare con l’attività lavorativa svolta, e tenuto altresì in considerazione la normativa vigente sul tema, l’azienda, raccolto il parere positivo della RSU e OOSS, con la loro collaborazione fattiva nella ricerca di soluzioni adatte allo scopo, ha individuato come applicabili misure di conciliazione di seguito indicate.
Le parti concordano sin d’ora che i seguenti strumenti di conciliazione vita lavoro potranno essere usufruiti dalla maggior parte dei lavoratori presenti in azienda, e comunque in percentuale superiore al 70% della totalità dei dipendenti.
- Estensione del congedo per il padre […]
- Estensione del congedo parentale (ex congedo per maternità facoltativa) [...]
- Part-time
L’azienda, ai dipendenti che ne facciano formale richiesta, dopo una valutazione circa la fattibilità e con riferimento alle conseguenze sull’organizzazione del lavoro, concederà la trasformazione dell’orario di lavoro da full-time a part-time. La trasformazione è da intendersi temporanea, al termine del periodo concordato, l’orario di lavoro del dipendente ritornerà ad essere quello precedente la trasformazione, salvo differenti accordi, intervenuti tra le parti prima della naturale scadenza dell’accordo di trasformazione.
- Elasticità oraria in entrata e uscita
Fatte salve determinate funzioni aziendali per le quali è, di fatto, al momento impossibile applicare la elasticità (es. centralino) e con espressa esclusione di tutti i lavoratori operanti nell'area stabilimenti, per i quali resta in vigore l'accordo aziendale sulla flessibilità del 5 aprile 2016, per tutti i restanti lavoratori della Ferrari Giovanni spa, le parti concordano che verrà applicata una elasticità oraria, articolata nel seguente modo:
• ingresso dalle 8.00 alle 9.30
• pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30
• uscita dalle 16.30 alle 18.30
Per quanto riguarda la pausa pranzo, fermo restando l’orario in cui è attivo il servizio mensa (13.00/14.00), i lavoratori potranno scegliere se usufruire di 2 ore di pausa pranzo oppure frazioni di esse.
Ciascun responsabile degli uffici verificherà che l’applicazione della suddetta elasticità non incida negativamente sull’organizzazione del lavoro. Resta fermo l’obbligo di avere sempre la presenza di tutti nella fascia orario dalle 9.30 alle 16.30.
L'utilizzo di ore in aggiunta che esulano la prevista elasticità, dovrà essere concordato e autorizzato dalla Direzione aziendale.
La compensazione del calcolo della elasticità oraria come sopra definita, avviene su base mensile.
A tal fine le parti precisano che, tenuto conto dell’orario medio settimanale di 40 ore, come base di computo, qualora il lavoratore abbia prestato in servizio meno di 40 ore/settimana, queste verranno considerate ROL, le ore invece, prestate in servizio oltre la 40' ora verranno considerate straordinarie. Dal 2019, quando il sistema informatico aziendale funzionerà a pieno regime, verrà istituita la Banca Ore.
Le modalità di funzionamento e di fruizione della stessa verranno determinate dalle parti attraverso specifici incontri.
Le parti concordano che le precedenti misure di conciliazione vita e lavoro rientrano nelle previsioni normative del Dlgs 80/2015 e rispondono ai requisiti di cui al Decreto Interministeriale n. 2108 del 12/09/2017 e della Circolare INPS 3/11/2017 n. 163, per quanto inerente l’accesso ai benefici contributivi previsti per le misure di conciliazione vita lavoro.

Parte 4 Lavoro notturno
Le parti concordano che, per la durata di vigenza del presente accordo, ai lavoratori che presteranno lavoro notturno (h. 22.00/6.00), sarà riconosciuto, per ogni turno prestato, un ticket del valore economico equivalente a Euro -5,00-.

Parte 5 Flessibilità
In parziale modifica all’accordo sulla flessibilità, sottoscritto lo scorso 5 aprile 2016, le parti concordano che al punto 5 del capitolo “Flessibilità degli Orari” del citato accordo e di seguito riportato
"Qualora al 31 dicembre, la rimanenza della flessibilità non risulterà azzerata, il saldo positivo o negativo nel limite di 44 ore verrà compensato con ROL o ex festività ovvero liquidato come straordinario; l'eccedenza verrà riportata nel/'anno successivo e verrà conteggiata nel tetto massimo delle 60 ore."
Il numero di ore del saldo positivo o negativo da 44 (quarantaquattro) viene sostituito a 36 (trentasei) ore.
Le parti concordano che la suddetta modifica sarà in vigore fino alla scadenza del presente accordo.

Parte 6 Appalti
Le parti confermano la struttura ed il contenuto del verbale di incontro dello scorso 5 aprile 2016, il cui contenuto è stato condiviso dalle parti, in particolare per quanto previsto al punto 2) “sistema informativo” del citato accordo e di seguito riportato
"le parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che nell'ambito della normale interlocuzione sindacale tra la Ferrari Industria Casearia spa e RSU, di norma con cadenza semestrale, saranno esaminati gli andamenti dei processi di terziarizzazione e di appalto. Qualora si verificassero eventi che possano incidere profondamente su/l'organizzazione del lavoro, quali picchi produttivi o cali di volumi prolungati, l'azienda si rende disponibile a valutare eventuali alternative che, garantendo il mantenimento dei medesimi livelli di costo e di qualità del servizio, salvaguardino il più possibile il livello occupazionale di Ferrari, compatibilmente con le clausole previste nei contratti di appalto stipulati."

Parte 8 Ambiente e sicurezza
Le parti condividono la necessità di prestare sempre una maggiore attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro al fine di preservare la salute degli addetti ed il benessere collettivo aziendale, promuovendo lo sviluppo di una cultura della prevenzione anche attraverso la formazione specifica prevista dalle norme in tema di sicurezza e operando interventi ad hoc, laddove necessario, per ridurre in modo significativo il rischio per l’operatore.