Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo contrattuale regionale interconfederale di 2° livello
Data firma: 4 giugno 2018
Validità: 01.06.2012
Parti: Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Umbria
Fonte: uil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Competenza del livello Interconfederale regionale
Art. 2 - Competenza del livello di Contrattazione regionale di Categoria
Art. 3 - Contratto a tempo determinato
Art. 4 - Apprendistato e limite di instaurazione
Art. 5 - Lavoro in Somministrazione
  Art. 6 - Clausole di Contingentamento numerico
Art. 7 - Formazione, Impresa 4.0 e credito d'imposta per la formazione dei lavoratori
Art. 8 - Opzione welfare
Art. 9 - Prestazioni di bilateralità
Art. 10 - Validità del Contratto
Art. 11 - Diffusione dell'informazione

Accordo contrattuale regionale interconfederale di 2° livello per l'artigianato dell’Umbria

Oggi, 04 giugno 2018, tra Cna Umbria, Confartigianato Imprese Umbria, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria.

Premesso che:
le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza all'accordo Interconfederale Nazionale del 23 novembre 2016 e all'accordo Regionale del 9 Maggio 2016 sottoscritto ritengono utile dare continuità al lavoro sino ad oggi svolto per:
- Aumentare la competitività delle imprese associate operanti in Umbria;
- Incrementare l'occupazione ed il numero dei lavoratori impiegati nelle imprese associate che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti firmatarie,
- Migliorare le condizioni di vita e quelle economiche dei lavoratori;
- Sostenere la conciliazione dei tempi Vita Lavoro;
- Rafforzare l'esperienza della Bilateralità nell'Artigianato.
Pertanto le parti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente e dalla Contrattazione Nazionale quali:
- La Contrattazione Collettiva di Lavoro Regionale, Confederale e di Categoria,
- Il sistema bilaterale di settore che in Umbria è rappresentato dall'EBRAU (Ente Bilaterale regionale dell'Artigianato);
- Il Salario di Bilateralità.
In particolare le parti ritengono che l'esperienza umbra dell'artigianato in materia di bilateralità merita una positiva valutazione, tale esperienza ha consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese e ai lavoratori.
Considerato che le parti sociali:
- Riconoscono che il settore artigiano e della PMI rappresenta una parte rilavante dell'economia umbra, una realtà significativa, anche nel contesto dell'Unione Europea;
- Riconoscono, inoltre, che la situazione economica, ha messo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;
- Ritengono utile che la politica dei Governi, Nazionale e Regionale, sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità;
- Intendono rilanciare e valorizzare i settori e la qualità dell'occupazione i cui presupposti sono contenuti nell'accordo interconfederale regionale sottoscritto;
- Confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- Ribadiscono che il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche l'eventuale Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento;
- Si impegnano a promuovere le politiche di genere che favoriscano lo sviluppo dei servizi sociali funzionali alle esigenze della famiglia ed a facilitare percorsi di formazione finalizzati all'accrescimento professionale e culturale del lavoratore;
- Si impegnano a recepire l'"Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" e a promuovere iniziative di contrasto alle molestie e violenza sul lavoro;
Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obbiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai CCNL.
Oggi il sistema di Relazioni in Umbria, unitamente agli strumenti convenuti a livello confederale nazionale e regionale, hanno permesso di costruire una rete di tutele e servizi a favore del comparto artigiano utile a sostenere il sistema delle imprese e l'occupazione, anche a fronte di una situazione economica caratterizzata da una crisi profonda e strutturale.
Gli accordi di gestione degli ammortizzatori, i progetti formativi, gli interventi a sostegno del reddito ai lavoratori e lavoratrici, le prestazione di welfare integrativo costituiscono validi ed indispensabili strumenti che possono essere consolidati e trovare maggiore spazio ed efficacia anche nell'ambito della contrattazione di secondo livello regionale e, laddove le parti dovessero decidere di attivarla una contrattazione aziendale che preveda condizioni di miglior favore.

Art. 1 - Competenza del livello Interconfederale regionale
Il presente Accordo contrattuale regionale Interconfederale di 2° livello regola le normative demandate dal CCNL e dagli Accordi Interconfederali al secondo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale. In Particolare con il presente Accordo contrattuale regionale Interconfederale vengono regolamentati i seguenti istituti: Contratti a termine, apprendistato, somministrazione di lavoro, opzione welfare, formazione professionale dei lavoratori (tra cui quella riconducibile ad IMPRESA 4.0 e alle agevolazioni previste dalla legge 205 del 2017 - finanziaria 2018) e salario di bilateralità.

Art. 2 - Competenza del livello di Contrattazione regionale di Categoria
Le parti si impegnano nei confronti delle rispettive Categorie ad attivare entro il 31 ottobre 2018 i Tavoli di contrattazione per definire CCRL per le Aree Benessere, Pulizie, Alimentazione - Panificazione, Chimica - Vetro - Ceramica - Gomma - Plastica, Moda - Tessile, Meccanica, Comunicazione, Legno - Lapidei e Trasporto Merci dando priorità ai comparti che hanno rinnovato i CCNL.
A tale livello spetteranno: l'organizzazione del lavoro e partecipazione dei lavoratori, le politiche salariali di categoria, le materie non riservate in via esclusiva ai CCNL di categoria, la flessibilità degli orari di lavoro, la formazione di settore, l'ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'erogazione di Premi di Risultato anche sulla base delle proposte avanzate dalle OOSS e OOAA.
Con i contratti di categoria di 2° livello, oltre alla normazione delle materie ad essi delegate, si potranno modificare integralmente, sia in forma espansiva che restrittiva, tutti gli istituti giuridici regolamentati con il presente accordo contrattuale regionale interconfederale di 2° livello dell'Umbria.
Le parti si impegnano a verificare il lavoro svolto dalle categorie entro il 31 dicembre 2018.
Per affrontare particolari esigenze aziendali le parti si impegnano a promuovere di comune accordo anche la contrattazione aziendale di 2° livello.

Art. 3 - Contratto a tempo determinato
Le parti richiamano ai rispettivi CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono la forma prevalente dei rapporti di lavoro.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 - le parti convengono che, in caso di successione di contratti a termine, l'intervallo previsto sia ridotto a giorni 3 se il contratto originario ha durata inferiore a mesi 6 e a giorni 5 se il contratto originario ha durata superiore a mesi 6.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 150 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita fatto salvo miglior trattamento previsto dal contratto collettivi nazionale di riferimento.
Sono fatte salve condizioni di miglior favore previste nei rispettivi CCNL di riferimento.
Ferme restando le modalità di calcolo dei limiti dei contratti a termine instaurabili previsti da ogni CCNL, con il presente accordo si aumenta di n. 1 unità i contratti a termine instaurabili nelle imprese sino a 5 addetti, e n. 2 unità nelle imprese con oltre 5 addetti, facendo salvo le modalità di determinazione di predetto limite da parte degli stessi CCNL.

Art. 4 - Apprendistato e limite di instaurazione
Per le aziende rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, il numero dei contratti di apprendistato instaurabili è incrementato di n. 2 unità. È fatta salva, per le aziende artigiane, la disposizione contenuta nell'art. 4 della L. 443/1985 - limiti dimensionali -.
Con il presente accordo si intende recepire il contenuto dell'Accordo Interconfederale per la disciplina dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l'apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto in data 1 febbraio 2018, in particolare per quanto attiene agli aspetti di formazione ivi previsti.

Art. 5 - Lavoro in Somministrazione
Il limite quantitativo, espresso in termini percentuali, dei contratti di somministrazione di lavoro è incrementato del 8% rispetto a quanto previsto nei Contratti Collettivi di riferimento, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Art. 6 - Clausole di Contingentamento numerico
Le deroghe al numero dei contratti a termine e gli incrementi percentuali al lavoro in somministrazione introdotte con il presente accordo si applicano nel caso in cui la somma dei contratti a termine con i contratti di somministrazione non superi l'80% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con riferimento al momento della nuova assunzione.
Nel caso in cui l'azienda non ricorra alle deroghe previste dal presente accordo non si applicheranno i limiti previsti dal precedente capoverso.

Art. 9 - Prestazioni di bilateralità
Si prevede un contributo annuo aggiunto a fare data dal 1 giugno 2018 a carico delle imprese associate all'EBRAU di euro 4,00 mensili per ogni lavoratore assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a termine, con contratto di lavoro intermittente.
Le somme annue versate verranno impiegate al fine di potenziare le prestazioni dell'Ente bilaterale a favore dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ed apprendisti.
In particolare le prestazioni saranno dirette:
- a rafforzare la formazione dei lavoratori, a tempo indeterminato, a tempo determinato compresi i lavoratori intermittenti, dei titolari d'impresa e prestatori d'opera ed apprendisti;
- ad incrementare l'ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori, dei titolari di impresa e dei prestatori d'opera e degli apprendisti;
- ad incrementare le prestazioni sociali a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ed apprendisti;
- a dare operatività all'Osservatorio previsto dall'accordo quadro del Maggio 2016.
Nel caso di mancato versamento all'Ente bilaterale della somma sopra stabilita, l'azienda sarà tenuta a versare al dipendente, a titolo retributivo, il doppio del contributo destinato all'Ente bilaterale, che si andrà ad aggiungere alla somma prevista dagli accordi nazionali, nonché a garantire le prestazioni previste a favore del lavoratore.

Art. 11 - Diffusione dell'informazione
Al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate, le parti si impegnano nei dare la massima diffusione del presente Accordo.