Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2018, n. 18259 - Responsabilità solidale di committente e subappaltatore


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 11/07/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 9 novembre 2012, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, a carico della società committente, Gestioni Manutenzioni Costruzioni cooperativa a r. l. (di seguito GMC), per la complessiva somma di euro 55.154,00, a titolo di contributi e somme aggiuntive pro-quota, come risultanti dal verbale di accertamento ed omessi dal subappaltatore, Carpenterie Metalliche Primiero s.r.l. (di seguito CMP), in riferimento alle retribuzioni percepite dai lavoratori di quest'ultima società, nel periodo dicembre 2007-dicembre 2008.
2. Per la Corte territoriale non vi era ragione di diversificare tra appalto e subappalto quanto alla responsabilità solidale per omissione contributiva, e il riferimento, nel verbale di accertamento, al solo articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e non anche all'articolo 35 della legge n.246 del 2008, non comportava la nullità del verbale trattandosi di norme congiuntamente applicabili; dalla disamina del contratto, intercorso tra le parti, era emersa la volontà di concludere un contratto di appalto (subappalto) e non di compravendita, diversamente da quanto ritenuto dalla società cooperativa; la quantificazione dell'evasione contributiva, alla quale l'INPS era pervenuta con criteri verificabili, non era stata contestata ed avversata, con concreti elementi di prova, dalla società cooperativa, onerata del relativo onere probatorio trattandosi di atto impeditivo; la responsabilità solidale del subcommittente si estendeva alle sanzioni civili, per il carattere accessorio proprio delle sanzioni rispetto all'obbligazione principale, ed infine, ratione temporis, non trovava applicazione la novella, innovativa e non interpretativa, introdotta con l'articolo 21 del decreto-legge n. 5 del 2012.
3. Avverso tale sentenza, la Gestioni Manutenzioni Costruzioni cooperativa a r. l. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente
illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; il fallimento Carpenterie Metalliche Primiero CMP s.r.l. è rimasto intimato.
 

 

Diritto

 


4. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.(in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ.,), dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e dell'art. 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, la parte ricorrente si duole della responsabilità affermata a suo carico, in qualità di subcommittente, da parte della Corte di merito, per il pagamento di contributi e sanzioni per i lavoratori del subappaltatore sulla base della normativa prevista dal citato art.35, comma 28, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 benché nel verbale ispettivo l'INPS avesse indicato, quale norma di riferimento, l'art. 29 comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. Con il secondo motivo, reiterando la violazione del già richiamato art.29 comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, e deducendo violazione (degli artt. 1655,1362 ss. cod.civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura giuridica del contratto stipulato con la s.r.l. Carpenterie Metalliche Primerio, si duole che la Corte di merito abbia disatteso la volontà contrattuale, di porre in essere un contratto di fornitura in opera, e non già un contratto di subappalto, come emergente dalle deduzioni istruttorie e dalle risultanze testimoniali.
6. I due motivi, congiuntamente esaminati, per la loro logica connessione, sono infondati.
7. Vale richiamare il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo, a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere (v., fra le tante, Cass. 3 agosto 2012, n. 13945). 
8. Nella specie, la qualificazione dei rapporti negoziali tra le parti, in termini di subappalto e non di compravendita, come assume l'attuale parte ricorrente per suffragare l'asserita inapplicabilità del regime della responsabilità solidale, è stata inammissibilmente censurata, in questa sede, con la devoluzione del vizio motivazionale secondo il paradigma non più vigente ratione temporis, per cui è divenuta irretrattabile la predetta qualificazione sulla quale il giudice del merito ha fondato la ratio decidendi, senza incorrere, peraltro, nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione, applicando, in ottemperanza al principio jura novit curia, la disciplina normativa nella quale la fattispecie andava sussunta benché diversa da quella indicata nel verbale di accertamento.
9. Inoltre le argomentazioni svolte ed illustrate nel ricorso all'esame, della volontà contrattuale di porre in essere un contratto di fornitura in opera e non già un contratto di subappalto, richiamando deduzioni istruttorie e riportando brani delle risultanze testimoniali, presentano ulteriori profili di inammissibilità sia perché viene evocato un contratto di compravendita del quale non si riproduce il testo e neanche si indica alla Corte in quale fase o atto del giudizio di merito sarebbe stato introdotto, sia perché si risolve in un riesame del merito.
10. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e omessa, insufficiente motivazione circa l'ammontare dei contributi riferibili all'attività lavorativa prestata dai dipendenti della C.M.P. nell'ambito dell'appalto con G.M.C., fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la Corte di merito non abbia onerato l'INPS della dimostrazione del quantum e abbia configurato la contestazione del quantum della pretesa, formulata con il verbale ispettivo impugnato, come fatto impeditivo con onere della prova a carico del debitore, ed affermato, in modo meramente assertivo, che le contestazioni in ordine alla quantificazione non erano sostenute da concreti elementi di prova.
11. Ribadita l'inammissibilità della deduzione, ratione temporis, del vizio di motivazione, ai sensi del testo antecedente alla novella del n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ., trova, nella specie, applicazione la riformulazione della norma, come interpretata dalle sezioni unite della Corte nel senso: 
a) che l'omesso esame deve avere ad oggetto un fatto storico, non un punto o una questione; e b) che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (sul quale v. Cass., Sez.U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi).
12. Sempre le Sezioni unite della Corte hanno poi ulteriormente; precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, in motivazione, Cass., Sez.U. 22 settembre 2014, n. 19881).
13. Ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente: del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall'apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.
14. Tuttavia, come chiarito dalla citata sentenza n. 8053 del 2014, pur ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile, in cassazione, l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
15. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto la quantificazione dei contributivi contestati in causa, «adottata con criteri verificabili» (così nella sentenza impugnata) e a tale assertiva premessa ha fatto seguire la conclusione tratta in tema di conformazione degli oneri di contestazione, con motivazione meramente apparente che non esplicita le ragioni della decisione in ordine al quantum della pretesa contributiva, pro quota, della quale si controverte.
16. Per tale profilo il motivo va, pertanto, accolto, assorbita la censura che investe la ripartizione degli oneri probatori della quale costituisce antecedente logico la delibazione sulla inidoneità della motivazione.
17. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, degli artt. 12 e 14 disp. att. cod.proc.civ., dell'art. 1292 cod.civ. e dell'art. 27 Cost., oltre il già richiamato art. 29, co.2, d.lgs. n. 276 del 2003, si duole che la Corte di merito abbia esteso la responsabilità solidale del committente, per il pagamento dei contributi previdenziali, alle somme aggiuntive/sanzioni civili dovendo, invece, rimanere escluse, le sanzioni civili, dal perimetro della responsabilità solidale del committente, alla stregua della novella introdotta, con l’art. 21, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, con norma interpretativa e non innovativa.
18. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
19. Al fine di contrastare l'evasione dei contributi previdenziali, l'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ha introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
20. La responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale, ad avviso della parte ricorrente, con argomentazione difensiva che trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionati all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 1° agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull'identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
21. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: «sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica».
22. L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, nell'affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.
23. Inoltre, l'obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all'esame ricade, ratione temporis, nell'art. 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, nella formulazione sostituita dalla legge 7 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in vigore dal 01 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis).
24. Non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l'esclusiva responsabilità, in capo all'inadempiente, sancita dall'art.21, comma 1, del citato decreto-legge n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla richiamata legge n. 35 del 2012 che, redisciplinando la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l'omissione contributiva, solo il responsabile dell'inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce, carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, dèl soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull'efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2005 e 170 del 2008).
25. Infine, la parte ricorrente assume che l'interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all'irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell'Inadempimento dell'appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione dell'art. 29, co.2 d.lgs. n.276 del 2003.
26. Vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati).
27. Dunque già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali n tema di successione di leggi nel tempo.
28. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, come illustrato in motivazione, rigettati gli altri motivi; la sentenza va cassata, in parte qua, in relazione al motivo accolto e, per essere necessari un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie parzialmente il terzo motivo, rigettati gli altri motivi; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2018