Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 10 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2020
Parti: Utilitalia e FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri
Fonte: fpcgil.it

Sommario:

 

1) Parte normativa
Capitolo 2 Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Art. 5 Assetti contrattuali e relazioni industriali
Capitolo 3 Costituzione e forme del rapporto di lavoro
Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 12 Apprendistato professionalizzante
Art. 13 Contratto di inserimento/reinserimento [abrogato]
Art. 14 Contratto di lavoro ripartito [abrogato]
Capitolo 4 Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 17 Classificazione del personale
Art. 19 Sviluppo e mobilità professionale

 

Capitolo 5 Norme disciplinari
Art. 22 Doveri dei lavoratori
Art. 23 Sanzioni disciplinari
Capitolo 9 Trattamento economico
Art. 38 Retribuzione e sue definizioni
Art. 40 Minimo tabellare integrato
2) Parte economica
1. Aumenti tabellari
2. Copertura economica periodo di vacanza contrattuale
3. Assistenza Sanitaria integrativa
4. Indennità varie


Ipotesi di accordo nazionale

Il giorno 10 luglio 2018 in Roma, tra Utilitalia […], e la Funzione Pubblica – Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uiltrasporti-Uil […], è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 11.12.2014 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, che si intende qui confermato in ogni sua clausola non modificata dal presente accordo.
Il nuovo CCNL ha durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Le modifiche/innovazioni normative per i diversi istituti contrattuali, salvo sia diversamente indicato, decorrono peraltro dalla data di stipulazione del presente accordo.
Salvo quanto espressamente convenuto nel presente accordo, i singoli istituti contrattuali restano regolati dal CCNL 11.12.2014 fino alla data di stipulazione del presente accordo, a norma dell'art. 2, ultimo comma del CCNL stesso.
Le Parti sono impegnate ad incontrarsi tempestivamente per provvedere alle necessarie modifiche contrattuali ove intervengano modifiche normative che interessino gli istituti disciplinati dal presente accordo.

1) Parte normativa
Le parti convengono il nuovo testo dei seguenti articoli.

Capitolo 2 Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Art. 5 Assetti contrattuali e relazioni industriali

1) Assetti contrattuali
In attuazione delle previsioni degli accordi interconfederali sottoscritti in materia di rapporti tra contratto collettivo nazionale e contrattazione aziendale dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente CCNL, in particolare del TU Confservizi- Cgil/Cisl/Uil 10 febbraio 2014, che si richiamano per quanto qui non previsto, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
Contratto nazionale
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali; la classificazione dei lavoratori; la durata dell’orario di lavoro; la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[…]
Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello.
[…]
La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti Fp Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell'art. 6 del presente CCNL.
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo Interconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell'A.I. 10 febbraio 2014.
I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della RSU nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito.
[…]
Controversie sugli assetti contrattuali
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente articolo sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle parti nazionali stipulanti il CCNL - Utilitalia, Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti -Uil entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola Azienda.
Dichiarazione a verbale
Qualora siano stipulati accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di legge che modifichino e/o integrino quanto disciplinato dal presente articolo, le Parti sono impegnate a incontrarsi tempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.
2) Relazioni industriali
Criteri di riferimento

Fermi restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione e contrattazione e l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti attueranno periodici incontri, con l’intento di realizzare livelli
Tali incontri avverranno con le modalità di seguito definite in relazione ai temi specificatamente demandati dal presente contratto, con l’obiettivo di realizzare fra le parti momenti di:
a) informazione, cioè la trasmissione di dati, notizie, informazioni, esposizioni di programmi ed iniziative; quando l’informazione venga effettuata dall’azienda attraverso la trasmissione di dati, documentazione, notizie, etc. su richiesta della RSU, può aver luogo un incontro di chiarimento e approfondimento;
b) consultazione, cioè la discussione su tematiche di rilievo finalizzata al confronto e approfondimento dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) contrattazione, cioè i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
Informazione
Con periodicità annuale, le aziende promuovono l’informazione preventiva o consuntiva, a seconda degli argomenti trattati, della RSU assistita dalle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, sui seguenti temi:
• Andamento economico e produttivo dell’azienda con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi;
• Programmi di investimento;
• Linee di evoluzione degli assetti aziendali compresi i piani di mobilità;
• Andamento dell’occupazione, distinta per sesso e tipologia di contratto e politiche occupazionali;
• Situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in tema di pari opportunità;
• Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie;
• Indirizzi operativi in materia di sicurezza, ambiente di lavoro ed igiene del lavoro;
Gli incontri possono essere promossi su richiesta specifica di una delle Parti.
Con riferimento alle materie che hanno diretta incidenza sull’occupazione e sul contenuto delle prestazioni del personale, le aziende proseguiranno l’informazione di cui al comma precedente, a richiesta delle RSU e delle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, in termini di consultazione, con riguardo alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
• Programmi di sviluppo occupazionale;
• Processi di decentramento e di ristrutturazione;
• Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie;
• Ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.
Consultazione
L’Azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, etc., fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti da tenersi entro 7 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell’incontro le RSU e le strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti possono richiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi
entro i 7 giorni successivi, con il che si intenderà completato l’impegno di consultazione e l’azienda procede all’attuazione dei provvedimenti di competenza.
Sono oggetto di consultazione, oltre quanto previsto al punto precedente:
• articolazione orario di lavoro giornaliero e settimanale;
• articolazione di orari plurisettimanali;
• fattispecie di utilizzo della reperibilità;
• ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.
Contrattazione
Sono oggetto di contrattazione ai sensi del presente articolo, comma 11:
• premio di risultato;
• trattamento di trasferta;
• mense aziendali;
• ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.

Capitolo 3 Costituzione e forme del rapporto di lavoro
Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale

[…]
Avuto riguardo alle particolari caratteristiche del servizio gestito nonché ai programmi di assunzione per il periodo di vigenza contrattuale, salvo diverso accordo a livello aziendale è individuata nel 18% del personale in forza a tempo pieno ed indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente la soglia annuale media normalmente utilizzata per nuove assunzioni a tempo parziale ed indeterminato; a tal fine, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua con riferimento al rapporto tra la sommatoria degli orari di lavoro ridotti concordati ed orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, senza computare i contratti di lavoro trasformati da tempo pieno a tempo parziale.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In tema di trasformazione del rapporto di lavoro si applicano i commi da 3 a 7 dell’art. 8, d.lgs. n. 81/2015.
L’azienda valuta l’accoglimento delle domande di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale, fornendo la relativa comunicazione all’interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ferme restando le disposizioni di legge e la disponibilità dell’azienda a prendere in esame le domande fondate su motivi validamente documentati, sono prioritariamente considerate, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative:
1. le esigenze di carattere medico non rinviabili incompatibili con lo svolgimento di lavoro a tempo pieno;
2. le necessità di assistenza a familiari entro il 2° grado a carico non autosufficienti;
3. motivi di studio opportunamente documentati.
[…].
Con cadenza annuale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la RSU sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia.

Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge e del presente CCNL.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, dell’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015, il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può superare il 20% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
La percentuale di cui al comma precedente è aumentata del 5% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
In ciascun caso in cui il rapporto percentuale sovra previsto dia luogo a un numero complessivamente inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro.
Sono esenti dal limite del 20% i rapporti di lavoro a termini conclusi ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. da a) a f) del d.Lgs. n. 81/2015.
Ai fini delle previsioni di cui al sopracitato comma 2, lett. a), dell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi dall’inizio dell’attività di una nuova impresa o unità produttiva ovvero dall’entrata in funzione di una nuova attività. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 può essere elevata in funzione delle esigenze aziendali.
[…]
Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall’art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 151/2001 per l’assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato può essere elevato sino a tre mesi prima dell’inizio del congedo.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività.
[…]

Art. 12 Apprendistato professionalizzante
Premessa
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Le Parti si danno atto che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento per conseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo anche qualitativo dell’occupazione nelle aziende.
Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale prevista dal sistema di inquadramento del presente CCNL a favore di lavoratori di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal livello D2 al livello A1 delle Aree operativo-funzionali del sistema di classificazione di cui all’art. 17 del vigente CCNL.
L’assunzione di personale con contratto di apprendistato professionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL, ferme restando le prestabilite durate dei periodi di formazione e le ore medie annue di formazione previste per gli apprendisti assunti a tempo pieno.
L’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante richiede obbligatoriamente la forma scritta. Nel contratto devono essere specificati, tra l’altro:
a) la prestazione oggetto del contratto;
b) il Piano formativo individuale (PFI) (allegato in calce al presente articolo), coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione professionale prevista dal presente CCNL da conseguire, contenente anche l’indicazione nominativa del tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l’apprendista;
c) la qualificazione professionale al cui conseguimento è mirato il contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione;
d) la durata complessiva del periodo di apprendistato e quella dei periodi di formazione;
[…]
Periodo di prova […]
Durata

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per il conseguimento delle qualifiche previste nei gruppi di inquadramento di cui all’art. 17 del CCNL del presente contratto dal livello D1 al livello A1.
La durata massima dell’apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono le seguenti:
 

Livelli finali

Durata primo periodo in mesi

Retribuzione

Durata secondo periodo in mesi

Retribuzione

Durata terzo periodo in mesi

Retribuzione

Durata complessiva in mesi

D1

20

85%

10

90%

 

 

30

C3-B2

18

85%

9

90%

9

95%

36

B1-A1

12

85%

12

90%

12

95%

36


I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività.
Sono inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Inquadramento e trattamento retributivo […]
Disciplina del rapporto […]
Profili formativi e formazione

Fermi restando gli ambiti di competenza Regionale previsti dalla legge, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell’art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, individuando i contenuti formativi necessari per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale del presente CCNL ed i criteri su cui dovranno essere basate le relative attività formative.
La formazione è articolata in contenuti tecnico-professionali e contenuti a carattere trasversale di base. La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è svolta a cura delle aziende per una durata non inferiore a 80 (ottanta) ore medie annue in coerenza con il profilo professionale di riferimento.
È individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, tutela dei dati personali ed all’acquisizione di competenze relazionali. Tale formazione sarà erogata tramite offerta formativa pubblica a cura delle Regioni, per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
In assenza dell’offerta formativa pubblica, l’azienda può provvedere anche all’erogazione della formazione di base e trasversale. In tal caso, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica sarà collocata all’inizio del percorso formativo.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 276/2003 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza sul posto di lavoro e in affiancamento e potrà essere svolta anche con strumenti di e-learning.
La formazione può essere interna all’azienda, in presenza di locali idonei i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicata anche in altra regione, con il riconoscimento delle spese sostenute dai lavoratori secondo le procedure aziendali, nonché di lavoratori con esperienza e capacità professionali idonee a trasferire competenze che svolgono la funzione di tutor o referente aziendale per la formazione.
Le imprese potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, di apprendisti di imprese del gruppo.
Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l’azienda rilascia agli apprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia.
La definizione dei percorsi/profili formativi relativi ad ulteriori e diverse qualifiche aziendali è demandata alla sede aziendale.
I percorsi/profili formativi, riferiti alle qualifiche previste, comprensivi - in assenza dell’offerta formativa pubblica di cui all'art. 44, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 - anche della formazione di base e trasversale, costituiscono gli standards professionali di riferimento ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. e sono definiti nell’allegato, che forma parte integrante del presente CCNL. Nello stesso è altresì riportato il modello del piano formativo individuale di cui all'art. 42, comma 1 dello stesso D.Lgs.
Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in materia, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente contratto in quanto compatibili con tale tipologia.

Capitolo 5 Norme disciplinari
Art. 22 Doveri dei lavoratori

1. Le Parti concordano che nello svolgimento delle proprie attività ciascun lavoratore deve sempre porre in essere una condotta ispirata al rispetto del presente contratto, dei regolamenti dell’impresa, dei valori fondamentali di seguito specificati e da considerarsi parte integrante del presente Contratto.
I. Qualità dei servizi offerti […]
II. Sicurezza

Tutti i lavoratori che operano nel settore devono:
- intervenire con tempestività e diligenza ogni qualvolta si rilevi in servizio un fatto od evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’utenza o dei colleghi o di altri lavoratori;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- partecipare in modo attivo alle attività di formazione, aggiornamento e prevenzione in materia di infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È vietato, inoltre, prestare attività lavorativa in stato di ubriachezza o in stato di coscienza alterato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, allucinogene a prescindere che influenzino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
III. Attenzione alle Persone
Tutti i lavoratori che operano nel settore devono:
- impostare i rapporti con i colleghi di lavoro secondo un modello di cortesia e professionalità, adottando pertanto una condotta conforme ai doveri civici;
- valutare i propri collaboratori esclusivamente in funzione del loro impegno e contributo al conseguimento dei compiti ed obiettivi dell’impresa ed individuali assegnati;
- fare un uso corretto e riservato dei dati personali;
- astenersi dall'utilizzare le risorse umane per esigenze personali, estranee alle ragioni di servizio.
IV. Correttezza professionale
Tutti i lavoratori che operano nel settore devono:
- rispettare le leggi, le disposizioni contrattuali, aziendali, gli ordini e le istruzioni dei superiori gerarchici. Ove la disposizione sia palesemente contraria a normative, regolamenti o altre istruzioni è doveroso esprimere in modo civile il proprio dissenso illustrandone le ragioni. Se la disposizione è confermata per scritto è d'obbligo eseguirla purché ciò non comporti il mancato rispetto di norme sanzionate penalmente;
- evitare di assentarsi dal proprio impiego simulando malattie o stati incompatibili con l'attività lavorativa;
- evitare di frequentare i luoghi nella disponibilità dell’azienda al di fuori dell'orario di lavoro;
[…]
- aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
- il lavoratore deve sottoporsi, a richiesta, dell’azienda, a visite medica di accertamento dell’idoneità lavorativa e deve altresì dichiarare all’azienda la propria dimora e segnalare eventuali cambiamenti.

Art. 23 Sanzioni disciplinari
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/70, l'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla correttezza del comportamento, quali quelli indicati al precedente art. 22, potrà dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa non superiore a 4 ore di retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
Nell'individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto, nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore.
Il licenziamento ed ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.
2. Sanzioni conservative
A) Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto

Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.
B) Mancanze punibili con la multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa nelle seguenti ipotesi:
a. in caso di una seconda mancanza di quelle previste nella precedente lett. A), entro 2 anni dall'applicazione del primo rimprovero scritto;
[…]
c. per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato e purché tale infrazione non possa comunque provocare immediato e diretto pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d. per inosservanza dell'orario di lavoro;
[…]
C) Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione del servizio fino a 5 giorni nelle seguenti ipotesi:
a. in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione, o di una terza mancanza di quelle previste nella precedente lett. B), entro 2 anni dall'applicazione della prima multa;
[…]
c. per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
[…]
e. per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del servizio o danno all'impresa e alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
[…]
D) Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da 6 a 10 giorni nelle seguenti ipotesi:
a. in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione, o di una terza mancanza di quelle previste nella precedente lett. C), entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
b. per rifiuto di eseguire ordini e/o disposizioni concernenti obblighi di servizio;
c. per contegno offensivo verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso la clientela;
d. per volontario abbandono del posto di lavoro che non abbia causato pregiudizio al servizio o danno all’impresa
e. si presenta a lavoro in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti, senza che ciò determini un pregiudizio al servizio o danno all’azienda
[…]
3. Sanzioni espulsive
E) Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
In via esemplificativa, si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a. in caso di una terza di quelle previste nella precedente lett. D) entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
b. per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del servizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'impresa o alle persone;
c. per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza del servizio con danni al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni alle persone;
d. per assenza ingiustificata dal servizio oltre 4 giorni non consecutivi in un anno ovvero almeno due volte in un anno nei giorni precedenti o successivi ai giorni di ferie o ai festivi
e. per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio e che abbiano causato danno o dolo all’impresa;
f. per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri l’incapacità ad adempiere agli obblighi di servizio come ad esempio il volontario abbandono al posto di lavoro che abbia causato pregiudizio o danno all’impresa;
g. per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
h. in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato.
F) Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
In via esemplificativa, si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, come di seguito riportato:
[…]
e. per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f. per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque negli ambiti nei quali è consentito l'accesso alla clientela;
g. per avere trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
j. per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
s. per aver posto in essere comportamenti manifestamente in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti causando un pregiudizio al servizio o danno all’azienda
4. Norme procedurali […]
5. Sospensione cautelare non disciplinare […]


2) Parte economica
4. Indennità varie

Le parti convengono l’aggiornamento dei valori economici delle indennità di cui alle lett. f) e g) dell’art. 43 del CCNL, con decorrenza 1° agosto 2018.
In particolare:
a) la misura dell’indennità per lavoro domenicale (lett. f) per presenza ordinaria fino a 4,5 ore sarà pari a 3,00 €; per presenza ordinaria per l’intera giornata sarà pari a 7,00 €
b) le indennità per prestazioni disagiate (lett. g) sono compensate come segue:
1) indennità per operazioni tanatologiche: 9,00 €
2) indennità per trattamenti conservativi: 11,00 €
3) indennità esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni: 11,00 €
4) indennità esumazioni senza mezzi meccanici: 16,00€