Categoria: 2006
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 maggio 2006
Validità: 01.01.2006 - 30.09.2007
Parti: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali
Fonte: FILCAMS CGIL

Sommario:

Premessa
Premessa generale
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte prima Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore - Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea
Art. 1 Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore
Art. 2 Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea
Titolo II Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Art. 3 Commissione paritetica nazionale
Art. 4 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 5 Ente bilaterale nazionale di settore
Art. 6 Costituzione dell'ente bilaterale nazionale di settore
Art. 7 Finanziamento dell'ente bilaterale nazionale di settore
Art. 8 Secondo livello di contrattazione
• A) Diritti di Informazione
• B) Confronto con le Istituzioni Regionali/Territoriali.
• C) Materie di Accordi Regionali
Art. 8 bis Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione Regionale
Art. 9 Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato
Art. 10 Composizione delle controversie a livello decentrato Tentativo Obbligatorio di Conciliazione
• A) Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
• B) Procedure
Art. 11 Collegio arbitrale
Art. 12 Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati procedure
Titolo IV
Art. 13 Attività sindacale
Art. 14 Permessi per attività sindacale
Art. 15 Trattenuta sindacale
Titolo V Tutele e welfare contrattuale
• Premessa
Art. 16 Tutela della dignità della persona sul lavoro
Art. 17 Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
Art. 18 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 19 Assistenza sanitaria supplementare
Art. 20 Previdenza integrativa
Titolo VI Formazione
Art. 21 Obbiettivi della formazione
Art. 22 Formazione continua
• Protocollo sulla Formazione continua nel Settore Studi Professionali ed Aziende Collegate

Art. 23 Diritto allo studio
Titolo VII Formazione - Lavoro
Art. 24 Stages
• Convenzioni
• Disciplina
• Soggetti Promotori
• Soggetti Beneficiari
• Proporzione numerica dei Tirocinanti
• Durata dei Tirocini
• Rimborsi Spese
• Obblighi delle Parti
• Procedure di rimborso degli Oneri
• Dichiarazione Congiunta
Titolo VIII Mercato del Lavoro
Art. 25 Forme e modalità di impiego
Titolo IX Apprendistato
• Premessa
• Norma Transitoria
Art. 26 Sfera di applicazione
Art. 27 Proporzione numerica
Art. 28 Età per assunzione
Art. 29 Assunzione
Art. 30 Tutor
Art. 31 Periodo di prova
Art. 32 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 33 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 34 Formazione - Durata
Art. 35 Formazione - Contenuti
Art. 36 Obblighi del datore di lavoro
Art. 37 Doveri dell'apprendista
Art. 38 Durata dell' apprendistato
Art. 39 Trattamento normativo
Art. 40 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 41 Trattamento malattia e infortunio
Art. 42 Rinvio alla legge
Art. 43 Avviso comune in materia di apprendistato
Titolo X Tempo parziale ( Part Time )
• Premessa
Art. 44 Definizione del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Modalità per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 46 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 47 Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale
Art. 48 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 49 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Art. 50 Genitori di portatori di handicap
Art. 51 Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 52 Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausole flessibili ed elastiche
Art. 53 Lavoro supplementare
Art. 54 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Art. 55 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 56 Quota oraria della retribuzione
Art. 57 Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie
Art. 58 Festività
Art. 59 Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 60 Ferie
Art. 61 Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso
Art. 62 Condizioni di miglior favore
Titolo XI Lavoro Ripartito (Job - Sharing)
Art. 63 Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito
Titolo XII Contratti a Tempo Determinato
Art. 64 Modalità e causali di impiego
Art. 65 Contratto a tempo determinato per sostituzione congedi parentali "legge 53/2000" o sostituzione di lavoratori assenti
Titolo XIII Telelavoro e/o lavoro a distanza
• Premessa
Art. 66 Definizione
Art. 67 Sfera di applicazione
Art. 68 Prestazione lavorativa
Art. 69 Retribuzione
Art. 70 Sistema di comunicazione
Art. 71 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 72 Controlli a distanza
Art. 73 Diritti sindacali
Art. 74 Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 75 Diligenza e riservatezza.
Art. 76 Formazione
Art. 77 Diritti di informazione
Art. 78 Postazioni di lavoro
Art. 79 Interruzioni tecniche
Art. 80 Misure di protezione e prevenzione
Art. 81 Infortunio
Titolo XIV Contratto di Formazione e Lavoro
• Premessa
Art. 82 Regime transitorio
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XV Classificazione Generale
• Premessa
Art. 83 Classificazione del personale
Titolo XVI Assunzione e Durata del Periodo di Prova
Art. 84 Assunzione
Art. 85 Periodo di prova
Titolo XVII Orario di lavoro
Art. 86 Orario normale settimanale
Art. 87 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 88 Flessibilità dell'orario
Art. 89 Lavoro notturno
Titolo XVIII Lavoro Straordinario
Art. 90 Norme generali del lavoro straordinario
Art. 91 Maggiorazione del lavoro straordinario
Titolo XIX Riposo settimanale e festività
Art. 92 Riposo settimanale
Art. 93 Festività
Art. 94 Festività abolite
Titolo XX Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Art. 95 Permessi e congedi famigliari retribuiti
Art. 96 Congedi per eventi e cause famigliari retribuiti
Art. 97 Permessi per handicap (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)
Art. 98 Permessi per donatori di sangue
Art. 99 Aspettative per tossicodipendenza
Art. 100 Congedi famigliari non retribuiti
Art. 101 Giustificazione delle assenze
Titolo XXI Ferie
Art. 102 Misura del periodo di ferie
Art. 104 Normativa retribuzione ferie - Normativa per cessazione di rapporto irrinunciabile- Richiamo lavoratore in ferie
Titolo XXII Missioni e Trasferimenti
Art. 105 Missioni e/o trasferte
Art. 105 Missioni e/o trasferte
Art. 106 Trasferimenti
Titolo XXIII Chiamata e richiamo alle armi
Art. 107 Computo nell'anzianità di servizio
Titolo XXIV Malattie e Infortuni
Art. 108 Malattia
Art. 109 Normativa
Art. 110 Obblighi del lavoratore
Art. 111 Periodo di comporto per malattia
Art. 112 Trattamento economico di malattia
Art. 113 Infortunio
Art. 114 Trattamento economico di infortunio
Art. 115 Quota giornaliera per malattia e infortunio - Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio
Art. 116 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 117 Periodo di comporto - Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 118 Tubercolosi
Art. 119 Rinvio alle leggi
Titolo XXV Gravidanza e Puerperio
Art. 120 Normativa
Art. 121 Adozione e/o affidamento
• A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria)
• B) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa)
• C) Riposi Orari
Art. 122 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
Art. 123 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
• Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)
• Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
• Allattamento (riposi orari)
Malattia del bambino
Titolo XXVI Sospensione del lavoro
Art. 124 Sospensione
Titolo XXVII Anzianità di servizio
Art. 125 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 126 Computo anzianità frazione annua
Titolo XXVIII Anzianità convenzionale
Art. 127 Anzianità convenzionale
Titolo XXIX Passaggi di qualifica
Art. 128 Mansioni del lavoratore
Art. 129 Mansioni promiscue
Art. 130 Passaggi di livello
Titolo XXX Scatti di anzianità
Art. 131
Titolo XXXI Trattamento economico
Art. 132 Normale retribuzione
Art. 133 Retribuzione mensile
Art. 134 Frazionamento della retribuzione
Art. 135 Conglobamento indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione
Art. 136 Aumenti retributivi mensili
Art. 137 Minimi tabellari
Art. 138 Elementi aggiuntivi del welfare contrattuale
Titolo XXXII Mensilità supplementari
Art. 139 Tredicesima mensilità
Art. 140 Premio ferie
Titolo XXXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso

Art. 141 Normativa
Art. 142 Licenziamento simulato
Art. 143 Nullità del licenziamento
Art. 144 Nullità del licenziamento per matrimonio
B) Preavviso
Art. 145 Termini di preavviso
Art. 146 Indennità sostitutiva del preavviso
C) Trattamento di fine rapporto
Art. 147 Trattamento di fine rapporto
Art. 148 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 149 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
C) Dimissioni
Art. 150 Dimissioni
Art. 151 Dimissioni per matrimonio
Titolo XXXIV Norme disciplinari
Art. 152 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 153 Divieti
Art. 154 Rispetto orario di lavoro
Art. 155 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 156 Provvedimenti disciplinari
Titolo XXXV Divise e attrezzi
Art. 157 Divise e attrezzi
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 158 Condizioni di miglior favore
Titolo XXXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 159 Decorrenza e durata del contratto
Titolo XXXVIII Archivio contratti
Art. 160 Archivio contratti
Allegati
1) Modello di Libretto Formativo del Cittadino (di cui alla lettera E) dell'articolo 5)
2) Delega Sindacale "Fac-Simile" (di cui all'articolo 15)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali

Il giorno tre del mese di maggio 2006 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni e Cadiprof in Roma Viale Pasteur 65 tra la Confprofessioni (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) […], la Confedertecnica (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) […], la Cipa (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) […] e la Filcams-Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], la Fisascat-Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) […], la Uiltucs-Uil (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […]

Visti
i CCNL stipulati con Consilp- Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996
i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
il Protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
Visti
i CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio 1996 i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
il Protocollo (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21ottobre 2005.
Visti
i CCNL stipulati con Cipa nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996
i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
il Protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
Visto
L'Accordo Nazionale di II Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad Andi e Aio stipulato in data 12 dicembre 1997
Si è stipulata
La presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli Studi Professionali

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente .
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione" e "Mercato del Lavoro ".
Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche " Aree ":
A) Area professionale Economico - Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili,.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;
Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente " Testo Contrattuale Unitario ".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte prima Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore - Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea
Art. 1 Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. Confederali e di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1- I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee.
2- I processi formativi derivanti dalla riforma della Scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli Stages.
3- Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto Organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti.
4- Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di Formazione e di Mercato del Lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "Progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "Stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10/4/1991 e con quanto deliberato dal Gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
5 Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
[…]
7 La costituzione, a livello Nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di Settore, così come previsti al successivo Titolo II
8 L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (Molestie Sessuali, Mobbing)
9 La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di conciliazione per la gestione della "Composizione delle Controversie", di cui ai Decreti Legislativi del 31/3/98, n. 80 e del 29/10/98, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto
10 La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di Arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.

Art. 2 Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea
Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di Settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell' "Area Professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1 Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al Titolo "Mercato del Lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL
2 Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "Referenti Regionali", così come previsti al successivo articolo 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondoprofessioni.
3 Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.
4 Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali, ivi compresi quelli dei "Quadri", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale
5 Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali
6 Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53
7 Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzioni di specifici dipartimenti di "Area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente Bilaterale Nazionale di Area Professionale nell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore
8 La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "Sicurezza sul Lavoro"
9 La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "Attività Sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL.
10 La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo "Orario di Lavoro" del presente CCNL

Titolo II Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e previsti ai punti 7) e 9) del precedente Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A) La Commissione Paritetica Nazionale;
B) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
C) L' Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Art. 3 Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
[…]

Art. 4 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
[…]
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore.
[…]
I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

Art. 5 Ente bilaterale nazionale di settore
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore ( Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:
A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro socio -economico del Settore, delle varie Aree Professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2.
B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree Professionali e/o sull'Area Professionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.
C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi
D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (Fondoprofessioni) di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica , Cipa e Cgil,Cisl, Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.
E) Predispone, ove autorizzato dalle Istituzioni Regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Modello di Libretto Formativo del Cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione.
F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le Pari Opportunità".
G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.
H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli Studi Professionali finalizzate all'avvio
delle procedure di Qualità.
I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL.
J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente CCNL.
K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.
L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti.
M) Valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "Relazioni Sindacali" del Settore e le relative esperienze bilaterali.
N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
O) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha inoltre il compito di:
P) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi di 11° livello di Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale.
Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree Professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".
R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispetti Sindacati delle Attività Professionali e dei lavoratori italiani.
S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione Paritetica Nazionale" e "Gruppo per le Pari Opportunità", nonché la nomina dei "Referenti Regionali" di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL.
T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98, n. 80 e 29/10/98, n. 387.

Art. 8 Secondo livello di contrattazione
In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente Titolo , le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello Regionale per l'intero Settore.
Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione
Annualmente, a livello Regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per Area Professionale e/o per Area Professionale Omogenea - sulle dinamiche strutturali del Settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulle possibili iniziative legislative Regionali in materia di Attività Professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio -economici nel territorio regionale.

B) Confronto con le Istituzioni Regionali/Territoriali.
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del Settore ,al ruolo delle Attività Professionali, al coordinamento delle attività formative, in particolare sia quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.

C) Materie di Accordi Regionali
A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall'articolo 2, legge 23/05/97, n. 135.
A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
• le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
• i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
• le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
• la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore.
Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al' articolo 65 del presente CCNL.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell'articolo 23 del presente CCNL.
A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali
• Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera "O" del precedente articolo 5.
• Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n. 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n. 80 e 29/10/98 n. 387, trasmettendone la composizione all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera "S." del precedente articolo 5, e ove costituito, all'Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività
• Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo",e all'Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all'Ente Bilaterale Regionale.
A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.

Titolo V Tutele e welfare contrattuale
Premessa

Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di legge.
L'obbiettivo comune è quello del miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio.
Utile al perseguimento di questi obbiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standard nazionali o internazionali relativi alla gestione della salute, dell'ambiente e della qualità anche attraverso i relativi sistemi di certificazione.
Tutto ciò premesso le parti:
Valutato quanto su questo tema è previsto dai CCNL in precedenza stipulati tra le OO.SS. dei lavoratori e la Consilp - .Confprofessioni, Confedertecnica, e Cipa.
Preso atto che nel corso di vigenza dei suddetti CCNL le parti hanno prodotto specifiche intese settoriali, anche riconducibili al modello/sistema di Welfare, e che in tale arco temporale, sulle stesse tematiche, sono state emanate specifiche leggi Nazionali e significativi indirizzi Comunitari.
Considerata l'esigenza di collocare nel presente "Testo Unico Contrattuale" le normative e gli indirizzi sopra richiamati, le parti hanno convenuto di definire il presente Titolo articolandolo per materie come di seguito riportate:
- Tutela della dignità della persona sul lavoro
- Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
- Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Assistenza Sanitaria Integrativa
- Previdenza Integrativa

Art. 16 Tutela della dignità della persona sul lavoro
Su tale materia le parti hanno convenuto sull'opportunità che nell'arco di vigenza del presente CCNL, venga assolto l'impegno di cui al Titolo I Art. 1 punto 8)
In tale ambito, tenuto anche conto delle iniziative legislative in corso, le parti si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.

Art. 17 Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel Settore le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.

Art. 18 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea le parti concordano sulla esigenza che in tempi brevi vengano realizzati, ove non già operativi, gli accordi di applicazione e gestione della Legge 626/94
In tale contesto, allo scopo di favorire la realizzazione ed il completamento degli accordi in materia di "Sicurezza" in tutto il Settore, le rispettive parti delle varie Aree Professionali dovranno raccordarsi con quelle che hanno già realizzato i sopra citati accordi ed in modo particolare con quelle Aree Professionali che per la loro attività specialistica possono, in sinergia, contribuire qualitativamente alla definizione delle necessarie intese in materia

Titolo VI Formazione
Art. 21 Obbiettivi della formazione

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del Settore;
Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie Aree Professionali;
Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la "Formazione" una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del Settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tale fine, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le parti a livello Regionale, così come previsto dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull'opportunità di istituire anche uno specifico strumento bilaterale costituendo il "Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali" di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, concordando sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
1) Aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) Adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi Professionali e/o delle Società di Servizi Professionali operanti nel Settore
3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi Professionali e/o dalle Società di Servizi Professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività
4) Rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area Socio/Sanitaria;
5) Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle Attività Professionali, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea;
6) Rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti, per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento;
7) Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza:
[…]

Art. 22 Formazione continua
Protocollo sulla Formazione continua nel Settore Studi Professionali ed Aziende Collegate

Premesso che
Ai sensi dell'articolo 118 della legge 21 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi di singolo studio, di Territorio, di Settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti;
il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali di cui al Verbale di Accordo del 28 luglio 2004, prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, gli "Studi" operino con riferimento al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua degli addetti occupati nel Settore Studi Professionali e delle Aziende ad essi collegate (Fondoprofessioni) e che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di Relazioni Sindacali e degli strumenti bilaterali, così come previsto dal "Verbale" sopra richiamato;
l'avviso n. 1 del 1 luglio 2005 di Fondoprofessioni prevede il finanziamento di piani formativi Settoriali, Territoriali, di Area Professionale, di Area Professionale Omogenea, di Area dei Servizi Vari e di singolo "Studio" concordati tra le parti sociali.
Visti
gli impegni assunti dalle parti sociali circa i fabbisogni formativi da rendere coerenti anche con la necessità di governare e gestire la prevedibile riorganizzazione strutturale degli studi professionali derivante dal processo di riforma delle Attività Intellettuali e conseguentemente, nel quadro di definite azioni di sistema, finalizzati all'obbiettivo di accrescere, la qualità professionale degli addetti al Settore;
i contenuti in materia di linee guida per la formazione professionale e lo sviluppo qualitativo del Settore, così come anche previsti dal Piano Operativo di Attività (POA) di Fondoprofessioni, ratificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Considerato
che il settore è composto in gran parte da piccole e medie strutture lavorative ed è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
che il mantenimento e lo sviluppo nel tempo del capitale personale di competenze costituisce risorsa primaria di occupabilità e che le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo qualitativo del settore e la sua capacità competitiva;
che, per far fronte alle conseguenti problematiche, si rende opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace;
che l'esistenza di una pluralità di "Studi" operanti nelle diverse Aree Professionali e i rispettivi lavoratori addetti, richiede l'attivazione di interventi formativi mirati alle proprie specifiche esigenze.
Si danno atto
che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'Area professionale Tecnica e dell'Area professionale Sanitaria saranno relativi alla tematica: "Ambiente e Sicurezza";
che fermo restando quanto previsto dalle vigenti intese contrattuali e dal POA di Fondoprofessioni
Si impegnano
A promuovere congiuntamente gli incontri così come previsti agli articoli 1 e 2 del Verbale di Accordo del 28 luglio 2005, nonché a dare attuazione alla costituzione del sistema degli Enti Bilaterali del Settore "Studi professionali", così come previsto dallo stesso "Verbale".
A costituire, a livello di macro area, un comitato paritetico (facilitatori) di 6 (sei) componenti dei quali 3 (tre) nominati dalle Confederazioni datoriali e 3 (tre) nominati dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo al fine di promuovere ed assistere l'attività di formazione.
In tale ambito
Forniranno
Le linee guida operative affinché gli organismi facilitatori, (Comitati paritetici) ed in seguito gli Enti Bilaterali, possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali del 28 luglio 2004 e dal POA di Fondoprofessioni.
Stabiliscono
Che al sistema degli Enti Bilaterali, all'atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, vengano assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi.
Concordano
Che le intese (Settoriali - Territoriali - di Area professionale - di Area professionale Omogenea - di Area dei Servizi Vari - di singolo Studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti del presente "Protocollo" saranno sottoscritte da tutte le OO.SS dei lavoratori, firmatarie del CCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo di Fondoprofessioni.
Nota Congiunta
In riferimento al richiamato "schema di accordo" questo farà parte della documentazione che il "Fondo"", in occasione dei prossimi bandi, richiederà ai soggetti proponenti di Piani/Progetti formativi.

Titolo VII Formazione - Lavoro
Art. 24 Stages

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.
Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore Professionale. (articolo 1, comma 1, D. M. 25 marzo 1998, n. 142)
I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro. (articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

Disciplina
I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, abrogativo dell'articolo 9, comma 14 - 18 della legge n. 236/ 1993, che regolava in origine tale materia.
Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
[…]

Obblighi delle Parti
- Per i Soggetti Promotori
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative ( articolo 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico -organizzativo delle attività (articolo 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
- Per i Tirocinanti
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
[…]
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze.
- Per il Datore di lavoro ospitante
Il datore di lavoro:
- contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;
[…]
- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;
[….]

Titolo IX Apprendistato
Art. 28 Età per assunzione

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'articolo 48 DLgs 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente accordo, in quanto compatibili.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 33 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obbiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'Istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obbiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Art. 34 Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna allo Studio, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.
A livello di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o al secondo livello di contrattazione, così come previsto all'articolo 2 e all'articolo 8 del presente CCNL, potranno essere stabiliti differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività delle strutture lavorative.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 35 Formazione - Contenuti
Per la formazione degli apprendisti i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente accordo secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del Lavoro.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obbiettivi formativi, così come articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- Accoglienza, valutazione del livello d'ingresso e definizione del patto formativo
- Competenze relazionali
- Organizzazione ed economia
- Disciplina del rapporto di lavoro
- Sicurezza sul lavoro
I contenuti e le competenze tecnico - professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e i servizi di Settore nel contesto dell'Area Professionale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico - professionali
Le parti firmatarie il presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province e associazioni datoriali e sindacali competenti per territorio.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente articolo 36, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.

Art. 36 Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire, o di fare impartire nel suo Studio. all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo ne in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alle prestazioni per le quali è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna ai singoli Studi;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio.

Art. 37 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 39 Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente Titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;
[…]
3) Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo 37 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 40 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 42 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Al riguardo le parti nel prendere atto che nelle province di Bolzano e Trento e nella Regione Sicilia l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali e/o da regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente accordo, reciprocamente convengono che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con il presente impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Art. 43 Avviso comune in materia di apprendistato
Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente Titolo in tutte la sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutti gli Studi Professionali e/o le strutture lavorative del Settore.
Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione dei principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Si attiveranno pertanto, affinché venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente. Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione collettiva può assegnare agli enti bilaterali su tale materia.

Titolo X Tempo parziale ( Part Time )
Art. 54 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, ad esclusione della Quota Economica a carico dei datori di lavoro per l'Assistenza Sanitaria Supplementare […]

Titolo XIII Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obbiettivi assunti e richiamati al Titolo (Forme e modalità di impiego), riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'Istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del Settore, nella quale già risulta essere praticato.
Le parti Inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali, anche conseguenti alla prevista riforma del Settore, possono offrire all'utenza e alla organizzazione dello stesso Settore, concordano sull'obbiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dagli indirizzi Europei e dal presente CCNL.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente Istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del CCNL, fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale Istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente Titolo.

Art. 66 Definizione
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
a) Telelavoro mobile;
b) Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Art. 67 Sfera di applicazione
Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

Art. 73 Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 76 Formazione
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

Art. 77 Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. […]
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 78 Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.

Art. 80 Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del d.lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XVII Orario di lavoro
Art. 86 Orario normale settimanale

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. […]

Art. 88 Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto alle lettere A) e B) del precedente articolo .. , che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) Superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
2) Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
[…]
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Dichiarazione congiunta
Le parti in considerazione del carattere di novità che nel Settore assume la disciplina di cui all'articolo 88 "Flessibilità dell'Orario", concordano sulla opportunità che, nell'abito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato articolo 88 che permettano l'istituzione della "Banca delle Ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione

Art. 89 Lavoro notturno
Le parti, visto il Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali. Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della Salute" e la "Comunicazione del Lavoro Notturno" di cui agli articoli 1, 5, e 10 del su detto "Decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto"; quali:
Art. 2 Definizioni - Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4 Durata della prestazione - Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7 Riduzione dell'orario di lavoro e Maggiorazione retributiva - Art.8 Rapporti sindacali - Art. 9 Doveri di informazione - Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

Titolo XVIII Lavoro Straordinario
Art. 90 Norme generali del lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XIX Riposo settimanale e festività
Art. 92 Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 93 Festività
[…]
F) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo XX Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Art. 98 Permessi per donatori di sangue

Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art, 1, L. n. 584/1967: artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Titolo XXIV Malattie e Infortuni
Art. 109 Normativa

[…] Il datore di lavoro o di chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 113 Infortunio
Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 118 Tubercolosi
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 119 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XXV Gravidanza e Puerperio
Art. 120 Normativa

[…]
5) È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
6) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. ( art. 7 Decreto Legislativo 645/96)
[…]
8) La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
10 Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Art. 123 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)

Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza

Madre

5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1)
- Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.

Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’Inps dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n.33.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n. 33.
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie.
Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7)e 9) del precedente articolo141.

Copertura al 100%

(*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.
Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.

Allattamento (riposi orari)

Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza

Madre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Per detti riposi è dovuta dall’Inps una indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’Ente assicuratore, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 9/12/1977, n. 903.

Copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato.

Titolo XXXV Divise e attrezzi
Art. 157 Divise e attrezzi

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]