Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 4 ottobre 2007
Validità: 01.10.2007 - 31.12.2010
Parti: Aia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: CNEL

Sommario:

 1) Sfera di applicazione del contratto.
2) Efficacia del contratto.
3) Commissione Paritetica Nazionale per l'inquadramento professionale.
4) Previdenza complementare.
5) Contrattazione integrativa.
6) Fondo integrativo sanitario (Fida).
7) Rimborso chilometrico.
8) Scorrimento economico.
9) Lavoro notturno.
10) Polizza Kasko.
11) Ferie.
12) Orario di lavoro.
13) Formazione professionale.
 14) Part-time.
15) Apprendistato professionalizzante.
• Destinatari.
• Durata.
• Periodo di prova.
• Inquadramento e retribuzione.
• Formazione.
• Disposizioni transitorie.
• Nota a verbale:
16) Osservatorio nazionale.
17) Adeguamento economico.
18) Aumenti periodi per anzianità di servizio.

Ipotesi di accordo rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dipendenti organizzazioni allevatori

In data 4 ottobre 2007 presso la Sede dell'Associazione Italiana Allevatori in via Tomassetti 9 tra Associazione Italiana Allevatori e Flai/Cgil, Fai/Cisl, Uila/Uil, Confederdia si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, che si applica ai dipendenti in forza al 1 ottobre 2007.

1) Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro per i dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.
Il presente contratto si applica altresì a dipendenti di Consorzi, Società e/o aziende singole e associate promosse e/o create dalle Organizzazioni di cui al comma 1) del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo impegno a verbale.
[…]

3) Commissione Paritetica Nazionale per l'inquadramento professionale.
Le Parti convengono l'istituzione della Commissione paritetica nazionale con il compito di verificare gli inquadramenti professionali previsti dall'art. 6 del presente CCNL, al fine di fornire alle stesse Parti stipulanti, per un eventuale accordo a livello nazionale, proposte di modifiche o aggiornamento della classificazione del personale, anche mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.
La Commissione è composta da 4 rappresentanti nominati dall'Aia e 4 rappresentanti nominati 1 ciascuno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie e stipulanti il presente CCNL.
La Commissione inizierà i suoi lavori immediatamente dopo la firma del verbale di intesa per il rinnovo del CCNL e dovrà concludersi entro i 6 mesi successivi.
La Commissione ultimerà i lavori con una proposta conclusiva in cui dovranno essere evidenziati sia i pareri sui quali sia stata raggiunta l'unanimità, sia quelli differenziati sui quali non sia stato possibile pervenire a una convergenza di pareri, al fine di un eventuale accordo a livello nazionale, per il quale le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla consegna del verbale della Commissione.

9) Lavoro notturno.
È considerato notturno il lavoro compreso tra le ore 22 e le 6. È definito "lavoratore notturno":
-qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale;
-qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte per almeno 4 ore per un minimo di 60 giorni lavorativi l'anno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale.
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle 6.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
(a)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
(b)la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
(c)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni;
(d)i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione delle leggi 5.6.90 n. 135 e 26.6.90 n. 162.
L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore salvo i casi di esigenze connessi ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono garantite, previa consultazione con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nelle ipotesi in cui mansioni equivalenti non siano esistenti o disponibili, il datore di lavoro potrà adibire il lavoratore notturno a mansioni inferiori, se esistenti e disponibili, fermo restando il trattamento economico in godimento.

12) Orario di lavoro.
Il testo dell'art. 11, comma 1), è così modificato:
L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali.
Nota a verbale:
in applicazione di quanto previsto all'art. 57 sono fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di determinazione dell'orario di lavoro esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

13) Formazione professionale.
Le Parti convengono l'adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre a Foragri.

15) Apprendistato professionalizzante.
Le Parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49, D.lgs. 10.9.03 n. 276.

Formazione.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari a 120 ore medie annue.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno della Associazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità 'e-learning', 'on the job' e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.00.
Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5), D.lgs. 10.9.03 n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale le Parti - al fine di dare piena e immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono i profili formativi del settore agricolo ai sensi e per gli effetti del comma 5 bis) del citato art. 49, D.lgs. 10.9.03 n. 276, come da allegato, che costituisce parte integrante del presente articolo.
Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati e integrati dalle medesime Parti.

Nota a verbale:
per quanto non contemplato dal presente articolo valgono le norme del CCNL, con esclusione di quelle relative al preavviso.

16) Osservatorio nazionale.
Art. 45: deve essere aggiunto alle attribuzioni dell'Osservatorio nazionale:
-monitorare l'andamento della contrattazione di 2° livello con particolare riferimento agli elementi di contenuto della stessa.