Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2018, n. 34827 - Infortunio durante il taglio della legna con una motosega. Responsabilità del datore di lavoro di fatto


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 26/06/2018

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte d'appello di Firenze, in data 11 novembre 2016, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 13 febbraio 2015, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia G.R. (nonché M.M.) in relazione al delitto di lesioni colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in Dicomano il 18 novembre 2011 in danno del lavoratore I.C.: delitto ritenuto in continuazione con le contravvenzioni contestate ai numeri da 1 a 6 della rubrica.
Il reato é addebitato al G.R. quale datore di lavoro di fatto dell'I.C., in quanto concessionario dello sfruttamento dell'area boschiva ove avveniva l'incidente. In particolare il G.R., titolare di impresa individuale, si avvaleva per il taglio della legna della forza lavoro messagli a disposizione dal M.M., dal quale dipendeva anche l'I.C.; ma, pur essendovi formalmente un contratto di appalto d'opera tra il G.R. e il M.M., in realtà i due imputati organizzavano congiuntamente il lavoro e ne dividevano i guadagni, sì da poter essere considerati, secondo l'assunto accusatorio, come un'unica impresa. Durante un'operazione di taglio di un fusto da parte dell'I.C., un ramo della pianta cadeva e colpiva la motosega in uso al lavoratore; in conseguenza di ciò, la lama dell'attrezzo colpiva al volto l'I.C., cagionandogli gravissime lesioni e, in specie, lo sfregio permanente del viso.
La Corte di merito ha affermato la penale responsabilità non solo del M.M. (che aveva adibito l'I.C. al taglio della legna con la motosega senza alcuna formazione alla mansione, a fronte del fatto che il dipendente aveva mansioni di muratore), ma altresì del G.R., avendo ritenuto che l'attività imprenditoriale da lui svolta era solo formalmente distinta da quella del coimputato, con conseguente condivisione dei rischi e delle relative responsabilità anche in relazione all'occorso.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il G.R., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso é affidato a due motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'assunto di una dissimulata costituzione di una società di fatto tra i due imputati: in realtà il G.R. non ha posto in essere alcuna ingerenza nell'organizzazione, nella direzione e nell'esecuzione dell'attività di taglio della legna; conseguentemente non vi fu, in capo al G.R., l'assunzione di alcuna posizione di garanzia. Del resto la sottoscrizione di un contratto di appalto d'opera non poteva avere alcun senso se non quello di distinguere le responsabilità del G.R. da quelle del M.M.. Era solo con quest'ultimo, invero, che i dipendenti avevano rapporti di subordinazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in riferimento all'erroneo convincimento secondo il quale il G.R. si sarebbe ingerito nell'organizzazione dei lavori: egli agiva da committente, entro i limiti delle concessioni ricevute, limitandosi a saltuari controlli sulla corretta esecuzione dei lavori, ma sempre ex post e non sull'organizzazione delle attività da parte del M.M..
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é infondato in ambedue i motivi di lagnanza, che possono essere congiuntamente trattati in quanto attinenti a questioni contigue, sia pure sotto i diversi profili del vizio di motivazione e della violazione di legge.
E' opportuno premettere che la motivazione resa dalla Corte gigliata é ampia e conducente con riguardo alla (solo apparente e formale) distinzione tra l'impresa individuale del G.R. e quella del M.M., da cui dipendeva la persona offesa: infatti, a fronte della conclusione fra le due imprese di un contratto d'appalto d'opera (in cui la ditta del G.R. figurava come appaltante e quella del M.M. come appaltatrice dei lavori di taglio boschivo), molti elementi - puntualmente indicati nella sentenza impugnata - rendono evidente che i due imputati agissero sostanzialmente in un quadro di unicità gestionale, di tal che il G.R. assumeva la posizione di garanzia a lui attribuita in rubrica (quale datore di lavoro "di fatto" dell'I.C.) anche con riferimento al rischio nella specie concretizzatosi.
Infatti, i due coimputati erano indicati entrambi dalla persona offesa, nelle dichiarazioni rese durante il giudizio, come soggetti dai quali egli dipendeva gerarchicamente; ed anzi il G.R. -la cui ditta individuale non aveva dipendenti - veniva indicato come soggetto che dava ordini al M.M. sia nella fase di esecuzione dei lavori di taglio, sia nella successiva attività di vendita (il cui ricavato veniva diviso tra i due). Anche le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria confermavano che l'esercizio dell'attività di taglio boschivo era, di fatto, gestito in comune dai due imputati: il M.M. utilizzava alcuni mezzi messigli a disposizione dal G.R., ed inoltre a casa di entrambi erano state trovate delle motoseghe con dispositivi di sicurezza non funzionanti (che l'I.C. ha riconosciuto come da lui utilizzate nell'attività di taglio); il G.R., inoltre, era anche in possesso del timbro dell'impresa M.M..
La sostanziale sovrapponibilità delle due posizioni, in relazione (anche) all'organizzazione dell'attività d'impresa, fa emergere che il contratto d'appalto intercorso tra i due imputati aveva quale scopo quello di sottrarre l'odierno ricorrente alle responsabilità connesse alla sua posizione di datore di lavoro di fatto. E' invero evidente che il G.R. é stato giustamente ritenuto responsabile (anche) dell'impiego di un lavoratore avente mansioni diverse da quelle cui era stato adibito e sprovvisto della necessaria formazione per l'effettuazione dell'attività di taglio boschivo; e ciò ha avuto rilevanza causale nell'incidente occorso all'I.C. e nelle conseguenti lesioni da lui riportate in tale occasione.
2. Peraltro, quand'anche volesse accedersi alla tesi difensiva della configurabilità di una posizione di committenza in capo al G.R. (qualificandolo così come soggetto appaltante - e dunque distinto - rispetto alla ditta del M.M.), nondimeno le accuse nei suoi confronti sarebbero ugualmente fondate.
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il committente é titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (da ultimo vds. Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272221).
Nel caso che ne occupa, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte fiorentina, emerge con chiarezza che il G.R. si rivolse a un'impresa - quella del M.M. - che certamente non poteva offrire garanzie né sotto il profilo delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, né sotto il profilo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; ed inoltre é emerso in dibattimento che il G.R. si ingeriva in modo costante nella gestione dell'attività di taglio boschivo assunta dall'impresa del coimputato, di guisa che egli non poteva non farsi carico anche dell'affidamento delle attività esecutive a dipendenti aventi mansioni idonee ed adeguatamente formati.
3. S'impone pertanto il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2018.