Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 5 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Perfetti Van Melle Italia, Perfetti Van Melle/Assolombarda e RSU/ Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Perfetti
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni industriali
Agibilità sindacali
Appalti e terziarizzazione
Ambiente e sicurezza
Organizzazione del lavoro
Flessibilità
Formazione
  Professionalità
Polifunzionalità
Welfare aziendale
Premio per obiettivi (PPO)
Obiettivi aziendali di miglioramento
Norme d’interpretazione
Durata
Allegati

Addì 05 luglio 2018 in Milano, presso l’Assolombarda, si sono incontrati: le Società Perfetti Van Melle Italia srl e Perfetti Van Melle spa (in seguito, le Aziende) […], con l’assistenza dell’Assolombarda medesima […], le strutture territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil […], in assistenza alle RSU aziendali.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Integrativo Aziendale scaduto il 31.12 2016, prorogato al 31.12.2017 ed alla successiva negoziazione, avviata, per il tramite d’Assolombarda, il 17.01.2018, ritengono, allo stato, d’aver chiarito le reciproche posizioni ed individuato le condizioni per un accordo, di seguito riassunte.

Premesse
Il Gruppo Perfetti e, nello specifico, le Aziende quivi rappresentate, ha sempre fortemente voluto costruire la propria leadership sui mercati di competenza e la crescita dei propri parametri produttivi, economici e finanziari avendo come solide fondamenta delle relazioni industriali e sindacali.
Le Aziende, pur in un contesto di crisi, soprattutto riguardo al mercato italiano, sono riuscite a mantenere una posizione rilevante tra le aziende del settore ed a rafforzare l’impegno al dialogo sociale, l’attenzione alla sicurezza, all’ambiente e il sostegno alle politiche sociali, grazie anche ad un maturo livello di relazioni industriali.
Di tutto questo le Parti si danno reciprocamente atto ed esprimono la ferma volontà di rinforzare tali relazioni per dare nuovo impulso alle tematiche di maggiore rilevanza quali la formazione, l’informazione, la flessibilità, il welfare aziendale in un contesto sempre più competitivo in cui l’impresa svolge la sua attività.
Le Parti convengono che la continua ricerca ed il miglioramento dell’efficienza, della qualità, della flessibilità organizzativa/produttiva e della saturazione degli impianti siano elementi fondamentali per consentire al sito produttivo di Lainate di mantenere un ruolo importante all’interno del Gruppo, sia per il mercato nazionale, sia per attirare eventuali volumi produttivi legati al mercato estero e poter gestire le fluttuazioni, in positivo ed in negativo, che tali volumi per l’export inevitabilmente implicano.
Anche a questo proposito, le Aziende hanno, recentemente, intrapreso un programma di miglioramento continuo, denominato “Operational Excellence”, finalizzato all’ottimizzazione organizzativa, di processo e di competenze, con lo scopo di raggiungere livelli d’eccellenza attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti nel programma stesso.

Relazioni industriali
Le Parti si danno atto che il modello di relazioni industriali, consolidatosi nel tempo, conferma la validità del confronto dialettico. In tale ottica, le Parti confermano di voler dare continuità alle relazioni in atto, quale migliore garanzia per perseguire una dinamica che favorisca la comunicazione, la consultazione e la condivisione tra le Parti stesse.
Le Parti ribadiscono la necessità di differenziare i contenuti della contrattazione aziendale e/o di sito, rispetto alla contrattazione centrale nazionale di comparto, affrontando materie e questioni tra loro distinte e non ripetitive, anche al fine d’evitare sovrapposizioni, ai vari livelli del confronto, dandosi atto dell’opportunità di trattare nel presente accordo principalmente quegli istituti che siano ritenuti in grado d’apportare miglioramenti per le Aziende, in termini di competitività e/o di produttività e/o d’efficienza organizzativa, nonché alle condizioni generali di lavoro, ovvero quei temi già trattati in accordi precedenti, i quali risultassero innovati. Per quant’altro non espressamente trattato e non in contraddizione col presente accordo si fa riferimento alla contrattazione precedente.

Agibilità sindacali
Le Parti confermano tutte le peculiarità che hanno caratterizzato gli accordi precedenti.

Appalti e terziarizzazione
In relazione a tali tematiche, le Aziende confermano che continueranno ad operare nel rispetto delle norme vigenti, di legge e del CCNL, nonché del codice etico del Gruppo. Gli argomenti circa eventuali modifiche agli appalti più rilevanti saranno oggetto di monitoraggio e di confronto, in sede aziendale.

Ambiente e sicurezza
Le Parti confermano che la sicurezza sul lavoro riveste carattere di priorità e che deve essere oggetto di continuo e costante miglioramento. A tale proposito, esse convengono sulla necessità di continuare a promuovere e diffondere la cultura della Sicurezza a tutti i livelli delle attività aziendali e confermano l’impegno comune per l’obiettivo “zero infortuni” quale elemento qualificante di tale cultura. Inoltre, le Parti confermano di:
• continuare a valorizzare la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) quali agenti di cambiamento, rivolti alla diffusione d’una cultura sulla sicurezza proattiva, d coinvolgere sia in fase propositiva sia consuntiva;
• implementare e qualificare ulteriormente il confronto tra le Aziende e i RLS in materia di Ambiente e Sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, anche attraverso la calendarizzazione di incontri addizionali, rispetto a quelli richiesti dalla normativa;
• trovare nuove modalità di partecipazione attiva di tutti i dipendenti alle analisi e osservazioni delle situazioni, ambienti e comportamenti messi in atto nei reparti produttivi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Eventuali risultanze saranno affrontate negli incontri di cui all’alinea precedente.

Organizzazione del lavoro
Le Parti si impegnano ad attivare un confronto, a livello di siti, entro la fine del corrente anno, per discutere di ulteriori schemi d’orario, compatibili con l’evoluzione delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
[…]

Flessibilità
Le Parti riconfermano la validità degli accordi in materia di flessibilità, non solo in tutte le forme previste dal CCNL ma globalmente intesa, al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro e di sviluppare la competitività.
Le Parti convengono sull’opportunità di raccogliere in un "testo unico”, da sottoscrivere a livello dei siti, tutta l’evoluzione normativa avvenuta fra le Parti stesse nel tempo, in merito alla flessibilità aziendale.

Formazione
Le Parti riconoscono che il valore della formazione deve essere orientato, soprattutto, allo sviluppo armonico delle risorse umane, attraverso l’arricchimento professionale e personale, finalizzato sia al raggiungimento degli obiettivi aziendali sia alla valorizzazione delle risorse stesse, anche in termini d’occupabilità e crescita professionale.
Parimenti, considerano strategico tale impegno congiunto, con particolare riferimento agli ambiti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura d’impresa, alla partecipazione dei lavoratori.
Pertanto, le Parti valutano prioritari gli obiettivi d’un costante rafforzamento professionale dei lavoratori, del necessario e permanente aggiornamento sulla base di nuove ed articolate esigenze, aziendali e del mercato, della valorizzazione di peculiari e specifiche capacità professionali del singolo.
In tal senso, le Parti riaffermano l’utilità di incontrarsi annualmente per monitorare l’andamento consuntivo della formazione e conoscere le nuove iniziative in programma.

Welfare aziendale
[…]
Altre iniziative di welfare aziendale
Le Parti, in caso di patologie di particolare gravità (elencate nella dichiarazione sub art. 47 del CCNL), riguardanti i figli, convengono d’aumentare fino ad una giornata aggiuntiva quanto previsto all'art. 40 bis, lettera A), comma 2 del vigente CCNL.
Parimenti, le Parti convengono, sulla base d’apposita documentazione, d’aumentare al lavoratore padre fino ad una giornata aggiuntiva quanto previsto all’art. 40 ter, lettera A), comma 6 del vigente CCNL in occasione della nascita dei figli.
Le Parti convengono, altresì, d’estendere la finestra di fruizione della pausa pranzo per il personale impiegatizio fino alle ore 15,00. Le modalità di fruizione saranno esplicitate nell’apposita procedura aziendale.