Categoria: 2018
Visite: 7467

Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 luglio 2018
Validità: 18.07.2018 - 30.06.2022
Parti: Gruppo Ferrero/Unione Industriale e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Agroindustriale, Ferrero
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni industriali
Commissione sicurezza sul lavoro
Le persone in Ferrero
Welfare
Formazione
  Evoluzione commerciale
Investimenti area industriale
Occupazione
Premio legato ad obiettivi
Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo

Addì, 18 luglio 2018 in Cuneo, tra la Ferrero spa, la Ferrero Commerciale Italia srl, la Ferrero Industriale Italia srl, la Ferrero Management Services Italia srl, la Ferrero Technical Services srl, la Soremartec Italia srl […], assistiti dall'Unione Industriale di Cuneo e le segreterie nazionali Fai - Cisl, Flai - Cgil, Uila - Uil, [...] con la partecipazione delle segreterie regionali e territoriali di Fai, Flai e Uila, del coordinamento nazionale delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale, si è raggiunta la seguente ipotesi di Accordo.

Relazioni industriali
A fronte del contesto analizzato in premessa, è volontà comune delle Parti sottolineare come l'attuale impianto di relazioni industriali in Ferrero si sia riconfermato in questi anni essere un adeguato sistema di confronto per gestire le dinamiche di interazione a livello nazionale e territoriale. È pertanto di comune avviso riaffermare la validità degli elementi di dialogo e partecipazione già espressi nei precedenti accordi integrativi aziendali, in quanto aderenti ai principi di responsabilizzazione e coinvolgimento dei tavoli di confronto locali e di coordinamento ed indirizzo delle scelte organizzative, occupazionali e sociali a livello nazionale. Occorre inoltre rimarcare che le agibilità ed il coinvolgimento che taluni agenti negoziali e tecnici descritti in seguito riservano alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono il frutto di un confronto consolidato nella storia di Relazioni Industriali che le Parti hanno saputo nel tempo conservare ed implementare.
Tutto ciò premesso, le Parti rinnovano l'impegno nel mantenere i due livelli di confronto negoziale fino ad oggi attivati:
A) Il Coordinamento Nazionale delle RSU e delle Rappresentanze sindacali della Rete Commerciale per le aziende stipulanti e composto dai membri delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo;
B) Le RSU per le singole unità produttive e le Rappresentanze sindacali della Rete Commerciale per i venditori (Field Key Account - Long Channel Specialist) e i lavoratori nell'ambito della logistica commerciale.
Riproponendo i rispettivi, distinti ed esclusivi ambiti di competenza, a cui si possono affiancare altri livelli di dialogo (agenti tecnici) finalizzati esclusivamente agli approfondimenti pratici di specifici argomenti concordemente individuati.
Agenti Negoziali
A) Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale, assistito da Fai - Flai - Uila nazionali

Le Parti riconfermano l'importanza, la centralità e la validità del ruolo del coordinamento nazionale. I 24 componenti del coordinamento continueranno ad essere espressione delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo Integrativo aziendale e ad essere individuati pertanto dalle segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila tra i componenti le RSU e le rappresentanze sindacali della rete commerciale.
Continuando inoltre a seguire il criterio di provenienza già adottato in passato, in quanto espressione rappresentativa di tutte le realtà Aziendali, vengono riconfermati i n. 9 componenti per la sede di Alba, i n. 3 per ciascun sito relativamente a Pozzuolo Martesana, Baivano e Sant'Angelo e n. 6 rappresentanti per la Rete Commerciale.
Il Coordinamento Nazionale viene confermato in qualità di tavolo di confronto su tematiche di carattere più ampio e generale quali le prospettive produttive, gli assetti occupazionali, le dinamiche commerciali, i programmi di investimento, le innovazioni tecnico/produttivo/organizzative. A tal proposito, le Parti confermano quale momento privilegiato di confronto con il coordinamento nazionale, l'incontro annuale dell'"Informativa" che avrà luogo di norma nel mese di settembre e avrà la durata di una giornata e mezza.
Cogliendo l'opportunità di fornire un livello di informazione sempre più esaustivo e puntuale, le Parti prevedono che, all'interno della sopra richiamata "Informativa" annuale, siano portate a conoscenza del Coordinamento nazionale le attività del CAE attraverso un focus specifico. Al fine di consentire una adeguata preparazione dell'incontro in oggetto, nei giorni precedenti lo stesso, l'Azienda provvederà ad inoltrare alle Segreterie Nazionali la relativa documentazione, che ha contenuto di riservatezza e confidenzialità.
Le Parti confermano infine il coordinamento nazionale della rete commerciale, costituito dai 6 componenti facenti parte del coordinamento nazionale delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Il coordinamento nazionale della rete commerciale continuerà ad avere il compito di monitorare l'andamento del sistema di incentivazione per la rete vendita, di approfondire le tematiche legate all'organizzazione del lavoro e all'evoluzione del network logistico, anche raggiungendo, su quest'ultimo punto, le intese sindacali applicabili con riguardo all'intero territorio nazionale, e quelle della formazione professionale.
I nominativi dei 24 componenti del coordinamento nazionale RSU e della rete commerciale, nonché degli eventuali supplenti, che potranno partecipare agli incontri solo ed esclusivamente in sostituzione dei titolari impossibilitati a presenziare, saranno indicati all'Azienda attraverso comunicazione scritta unitaria delle segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila almeno 30 giorni prima della convocazione dei diversi incontri.
Ai componenti di tale coordinamento nazionale ed al coordinamento nazionale della rete commerciale vengono confermate in toto le agibilità previste nell'Accordo Integrativo Aziendale del 25/07/2014 e precedenti.
B) RSU (o il loro comitato esecutivo) e rappresentanze sindacali della rete commerciale eventualmente assistite da Fai-Flai-Uila territorialmente competenti.
RSU

Per quanto riguarda la sede di Alba, si conferma il criterio della territorialità in materia di individuazione del numero di RSU e di permessi sindacali retribuiti.
L'ambito di competenza negoziale a livello locale continuerà a riguardare la gestione degli istituti contrattuali, dell'orario di lavoro con particolare riferimento alle esigenze di flessibilizzazione degli stessi (per es. "polizza" ed orari a scorrimento) nell'ambito della cornice di riferimento per come definita dalla presente intesa ed i programmi produttivi, mantenendo una netta distinzione con quanto già definito a livello superiore al fine di evitare ripetizioni e/o sovrapposizioni.
Le Parti hanno verificato il numero dei componenti le RSU per le singole unità produttive, le modalità di costituzione delle stesse ed il relativo monte ore di permessi sindacali retribuiti spettanti. Con riguardo a questo ultimo punto, le OO.SS. intendono individuare delle azioni di autoregolamentazione che consentano il rispetto del monte ore spettante di permessi sindacali. Pertanto, in via sperimentale per la vigenza del presente Accordo Integrativo, le OO.SS. propongono di istituire una prima misura concreta per valorizzare tutti i livelli previsti della rappresentanza nei luoghi di lavoro, prevedendo la possibilità di identificare, tra i componenti le RSU di Fai-Flai-Uila, tre coordinatori anche per le sedi di Pozzuolo, Baivano e Sant'Angelo con le modalità che terranno conto delle specificità dei singoli siti produttivi.
L'Azienda prende atto della conferma della prassi consolidata in tutte le realtà Aziendali dell'utilizzo del criterio della maggioranza per l'assunzione delle decisioni sulle problematiche di competenza proprie delle RSU, come previsto dall'accordo interconfederale del 10/01/2014 e così come recepito dall'art. 7 del CCNL, ivi compresa la composizione dell'Esecutivo, ove previsto.
Per quanto riguarda il sito di Alba, fermo restando l'esclusiva competenza negoziale in capo all'Esecutivo, le Parti concordano nell'affermare che gli incontri sindacali di UGP hanno contribuito a migliorare in maniera determinante il flusso informativo tra Area/UGP, componenti della RSU ed Esecutivo, stimolando un crescente livello di coinvolgimento dei singoli componenti la RSU in tutte le tematiche affrontate.
Inoltre, si continuerà ad implementare il coinvolgimento delle RSU di tutti gli stabilimenti produttivi attraverso specifiche iniziative di formazione congiunta, descritte nel capito "Formazione" del presente Accordo Integrativo.
Rappresentanze sindacali della rete commerciale
Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali di Ferrero Commerciale Italia srl, le Parti confermano la validità del sistema individuato nei precedenti Accordi Integrativi, ove sono state individuate quali "unità produttive" ai sensi dell'art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL, le cosiddette aree commerciali "Nielsen".
Fermo restando il numero di RSA spettante per ciascuna area commerciale ai sensi dell'art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL e dell'art. 23, comma 2°, dello Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla possibilità di costituire fino a cinque rappresentanze sindacali Fai-Flai-Uila per ognuna delle quattro aree Nielsen, attingendo alle figure professionali dei Field Key Account.
All'interno del numero massimo di venti RSA sopra individuato, le Parti concordano che potrà essere designato al massimo un RSA sull'intero territorio nazionale nell'ambito della figura professionale dei Long Channel Specialist.
Le Parti confermano che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale continuerà a essere composto da un numero massimo di sei rappresentanti e concordano sull'opportunità di continuare ad avere un rappresentante "supplente", da chiamare in causa, se necessario, in caso di assenza di uno dei membri del Coordinamento Nazionale e in caso di incontri che rivestono una particolare rilevanza strategica e contrattuale.
Le Parti riconfermano inoltre che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale è da ritenersi pienamente rappresentativo di tutta la forza commerciale, comprendenti le linee di vendita e il network distributivo: in quest'ottica esso si farà carico, ove necessario, di approfondire e di sottoporre all'Azienda tutte le tematiche concernenti il perimetro di sua rappresentanza sindacale, nell'ambito di un confronto costante e reciproco tra le varie funzioni aziendali interessate.
Fai-Flai-Uila, ritenendo che tale soluzione soddisfi pienamente l'obiettivo di un'adeguata rappresentatività sindacale della rete vendita e dei lavoratori nell'ambito della logistica commerciale, si impegnano a non costituire rappresentanze sindacali in forme diverse dall'impostazione sopra convenuta e a incontrarsi in caso di eventuali future modificazioni legislative e/o contrattuali.
Le Parti, consapevoli dell'Importanza e della necessità che le informazioni vengano veicolate nei tempi e nei modi opportuni, confermano la bontà della soluzione implementata a partire dal 31 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto definito nell'Accordo Integrativo aziendale del 21 luglio 2011, e consistente in una newsletter elettronica denominata "Newsletter Sindacale Unitaria Rete Commerciale". Questa continuerà a essere gestita dallo stesso Coordinamento Nazionale Rete Commerciale prevedendo l'invio periodico, via email, di comunicazioni attinenti esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/70.
Agenti Tecnici
C. Comitato Consultivo

Le Parti ritengono positiva l'esperienza maturata da tale organismo e ne confermano pienamente la validità, sia per quanto riguarda le tematiche di intervento, sia per quanto riguarda la composizione ed i meccanismi di funzionamento.
Pertanto, le Parti confermano che tale Comitato Consultivo per le sue caratteristiche di snellezza può garantire il tempestivo confronto per affrontare significative tematiche strategiche dell'Azienda o per esaminare l'andamento di alcuni istituti così come definiti nel presente Accordo Integrativo. Inoltre, viene confermato che il Comitato Consultivo dovrà altresì essere attivato per esaminare particolari problematiche specifiche di sito al fine di prevenire eventuali conflitti e/o contenziosi legali (ad esempio, per verificare la coerenza con il modello centrale di relazioni industriali di eventuali comportamenti assunti localmente o come autorevole livello di confronto per contribuire a trovare soluzioni in relazione a questioni che, a livello di singola realtà aziendale, non abbiano ancora potuto essere superate con reciproca soddisfazione).
Le Parti confermano che il Comitato Consultivo sarà composto, per parte sindacale, dalle tre segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila e da componenti le RSU e/o le RSA della rete commerciale Fai-Flai-Uila interessati dagli argomenti di volta in volta affrontati (con un massimo di 9 componenti complessivi).
I nominativi dei sei componenti saranno comunicati all'Azienda dalle medesime segreterie nazionali.
I partecipanti a tali incontri si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza, ai sensi della legislazione civile e penale in materia, circa le informazioni che l'Azienda dovesse eventualmente qualificare come riservate.
Ad integrazione di quanto già previsto, risulta comune la volontà di avvicinare ulteriormente l'esperienza del Comitato Consultivo alle necessità di confronto delle singole realtà aziendali. In tale ottica si conviene circa l'opportunità di strutturare in maniera sistematica almeno una volta all'anno, indicativamente nei mesi di febbraio/marzo, l'incontro del Comitato Consultivo presso uno dei siti Aziendali. Durante tali incontri, che si terranno con il coinvolgimento delle RSU stipulanti il presente Accordo integrativo e delle segreterie di Fai-Flai-Uila territorialmente competenti, verranno presi in esame specifici e predeterminati argomenti di interesse locale per i quali il confronto con il livello nazionale delle rispettive strutture possa rappresentare un utile momento formativo ed informativo.
D. Gruppi di progetto e commissioni tecniche bilaterali
Le Parti si danno atto della positiva esperienza che negli anni è stata maturata dai Gruppi di Progetto e dalle Commissioni tecniche bilaterali. Questi strumenti di confronto infatti hanno permesso l'approfondimento e l'analisi specifica di alcune tematiche proprie del singolo sito produttivo. In funzione dei risultati espressi da tali momenti di confronto, le Parti ne riconfermano in pieno la validità, sottolineando che, per parte sindacale, continueranno ad essere composte dai membri RSU delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo Integrativo.
Cogliendo infatti spunto dalle materie di particolare interesse per i lavoratori degli stabilimenti si riconfermano le Commissioni già precedentemente attivate (Professionalità, Abiti, Persone in Ferrero e analisi dei principali indicatori di performance del Plant - PLO).
Le Parti convengono, inoltre, sulla opportunità di calendarizzare degli appositi incontri supplementari a livello di singolo sito, qualora siano necessari degli specifici approfondimenti, come fino ad oggi positivamente sperimentato.
Con specifico riferimento tanto ai Gruppi di Progetto quanto alle Commissioni Tecniche Bilaterali, resta confermato che le stesse affronteranno con funzione istruttoria e conoscitiva, non negoziale, sciogliendosi al termine dei lavori; i risultati raggiunti e verbalizzati saranno rimandati ai rispettivi tavoli negoziali.
Strumenti Contrattuali di Flessibilità
Nell'ambito delle materie di competenza delle RSU le Parti attribuiscono un'importanza strategica alla gestione degli orari di lavoro, dei contratti e della mobilità interna ai siti, ribadendo l'imprescindibile necessità di continuare ad attivare e migliorare, presso ogni singolo sito, tutti gli strumenti di flessibilità necessari a garantire il miglior livello possibile di servizio al mercato.
Le Parti pertanto convengono congiuntamente sulla necessità di ricercare la strada più operativa e concreta nell'attivare localmente la dotazione comune sotto descritta, qualora parte di questa non sia stata ancora realmente sperimentata a livello di singolo sito produttivo, impegnandosi ad individuare nuovi strumenti di flessibilità che permettano di rispondere alle future necessità legate all'evoluzione degli stabilimenti e dei mercati:
• Dotazione comune di strumenti di flessibilità:
Gli strumenti necessari a livello di singolo sito vengono individuati in:
- Preavviamento impianti
- Polizza delle flessibilità
- Orari a scorrimento su sei giorni
- Orari a scorrimento su sette giorni
- Elasticità e flessibilità contrattuale dei part-time verticali
- Contratti a termine stagionali "elastici"
- Contratti a termine stagionali part-time verticali con modulazione della prestazione a 24 ore settimanali
Tali strumenti, laddove già previsti, saranno applicati mantenendo le peculiarità applicative specifiche di ciascun singolo sito. Con riferimento alle attività di preavviamento impianti, da sempre necessarie e propedeutiche a garantire la regolare attività delle linee produttive, le Parti confermano la necessità di definirne modalità attuative comuni che valorizzino le best practice anche alla luce dei diversi investimenti realizzati e in fase di realizzazione nei diversi siti produttivi su nuove tecnologie di processo e prodotto.
Pertanto, le Parti hanno definito di attivare i tavoli negoziali locali entro il 31/12/2018, per raggiungere le intese necessarie considerando la prassi attualmente in essere presso la maggior parte dei siti produttivi, individuando le figure professionali indispensabili a garantire le attività di avviamento e le relative condizioni economiche.
• Durata degli accordi e relativi rinnovi […]
• Certezza dei tempi di applicazione della dotazione comune di strumenti di flessibilità
- A fronte della manifestata esigenza aziendale di applicazione di uno strumento della dotazione comune non regolato da uno specifico accordo locale, immediata attivazione della trattativa sindacale, - Garanzia sulla possibilità di applicazione di ciascun strumento, con impegno delle parti, senza escludere o limitare le necessarie esigenze di incontro e confronto tra Azienda e RSU, a raggiungere rapidamente un'intesa.
- Ottimizzare gli incontri di RSU indicando un'agenda degli argomenti e dei tempi previsti dando priorità alle necessità di formalizzazione/attuazione degli strumenti di flessibilità e/o di accordi.
- Sperimentazione della possibilità, a livello di sito, di utilizzare con le medesime modalità - e nelle more della definizione di una specifica intesa - strumenti o modalità organizzative già applicati, anche in aree differenti dello stesso sito, o già attive in passato, anche se non ancora disciplinate. Previsione di incontri periodici di verifica congiuntamente attivabili a livello locale.
Lavoro a turni notturno
[…]
13° e 14° mensilità
[…]
RR/RO e permessi
[…]
Abiti di lavoro e pause

Le Parti riconoscono il positivo percorso che negli ultimi anni ha portato ad un graduale miglioramento del servizio di lavaggio e riconsegna degli abiti di lavoro. È avviso comune che ciò sia stato possibile grazie all'attività di confronto a livello locale delle Commissioni preposte alla verifica di questi aspetti ed all'attenzione posta sul tema da parte del tavolo negoziale nel corso dei precedenti accordi integrativi. Viene così riconfermato l'impegno delle parti nel cercare di perfezionare, attraverso un'analisi congiunta, ulteriori possibili miglioramenti nel servizio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Da parte aziendale si rinnova l'impegno di continuare a sostenere il costo per il lavaggio degli abiti da lavoro, all'Interno di un progetto che prevede, come sopra descritto, la ricerca di un miglioramento continuo della vestibilità e fruibilità degli abiti stessi per le lavoratrici ed i lavoratori.
Le Parti, alla luce di quanto sopra esposto, ritengono pienamente soddisfacenti le intese a suo tempo discusse e sottoscritte con riferimento al tema pause quale trattamento di miglior favore rispetto alle norme di Legge ed al CCNL, e, pertanto, si confermano che la durata ed il numero delle pause (vedi allegato n. 3) per ogni turno di otto ore completamente lavorato, assorbono e compensano totalmente, nell'Invarianza dei costi per l'Azienda, i tempi occorrenti a ciascun lavoratore, dopo l'ingresso in Azienda, per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza, per raggiungere e lasciare il posto di lavoro. Restano pertanto confermate le procedure congiuntamente individuate per ritirare e indossare gli abiti di lavoro e per dismettere ed inviare al lavaggio gli stessi.
Le Parti si danno reciprocamente atto che attraverso tale previsione, anche a seguito dell'introduzione delle nuove prassi relative al lavaggio degli abiti, hanno disciplinato compiutamente il regime delle pause e i tempi impiegati dai lavoratori in Azienda al di fuori della esecuzione della prestazione lavorativa propriamente intesa, in conformità a quanto dalle parti stesse chiarito nella nota a verbale allegata all'art. 51 del CCNL.
Qualora in futuro intervengano nuovi elementi per disciplinare la materia, (ad es. norme di legge, di CCNL, ecc) ovvero per stabilire oneri a carico dell'Azienda in relazione alle suesposte operazioni (in particolare le operazioni di vestizione e svestizione e di percorrenza per il raggiungimento degli spogliatoi e del posto di lavoro), le Parti si impegnano a rivedere le attuali condizioni, e ciò al fine di armonizzare, in caso di nuovi oneri economici per l'Azienda, l'attuale durata delle pause giornaliere.
Fondi Integrativi Nazionali […]

Commissione sicurezza sul lavoro
L'Azienda e le OO.SS. stipulanti il presente accordo integrativo concordano nel considerare la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione priorità assolute per garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori.
In particolare, le Parti si danno atto che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro deve essere improntata sui seguenti principi:
• prestare la massima attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro sin dalla fase di studio e progettazione di impianti, macchine, attrezzature e locali di lavoro;
• adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che possa verificarsi al proprio interno;
• continuare nell'opera di formazione, informazione e addestramento relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, sia dei responsabili ai vari livelli che dei lavoratori, sensibilizzando ciascuno sul proprio ruolo e sulla propria responsabilità in materia;
• effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per accertare i progressi fatti e assicurare il corretto rispetto dei principi sopra esposti, sia sotto il profilo tecnico che comportamentale;
• favorire una sempre maggiore collaborazione/coinvolgimento di tutte i ruoli aziendali e in particolare dei lavoratori sulle tematiche in oggetto.
Le Parti valutano positivamente le attività di condivisione e di partecipazione sviluppate nel corso degli anni in ambito Sicurezza sul Lavoro e convengono sulla necessità di proseguire nell'implementazione di sistemi di rilevazione della percezione dello stato di sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire una sempre maggiore consapevolezza del livello di cultura della Sicurezza raggiunta. Tale attività di monitoraggio comprenderà il sistematico coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei lavoratori e delle strutture aziendali. I risultati emersi dalla rilevazione costituiranno la base per un coerente piano di azione e saranno inoltre oggetto di condivisione con gli RLS ed i lavoratori.
Viste le positive esperienze maturate negli anni precedenti (teatro d'impresa, il concorso sulla sicurezza, la giornata annuale della sicurezza, ecc.), le Parti concordano di continuare a collaborare con le costituite Commissioni Sicurezza sul Lavoro (d'ora in poi CSL), come definite nell'accordo integrativo del 2011, con l'obiettivo di proporre e sostenere le diverse iniziative di sensibilizzazione destinate a rafforzare la cultura della prevenzione in Azienda.
I risultati dei lavori della CSL, nonché delle iniziative individuate, saranno congiuntamente valutati durante l'incontro annuale denominato "informativa".
Le Parti concordano circa l'importanza di una condivisione regolare delle informazioni inerenti le condizioni di Salute e Sicurezza delle diverse realtà Ferrero e identificano nella Riunione Periodica ex. art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi la sede opportuna nella quale svolgere tale compito. In particolare, durante tali occasioni l'Azienda fornirà, come previsto dall'art. 4 del CCNL, le seguenti informazioni:
• dettagliate e puntuali informazioni sulle indicazioni fornite alle imprese appaltatrici riguardanti i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro interessato dall'appalto
• informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con i dipendenti delle imprese appaltatrici all'interno dell'Azienda.
• Alla CSL, inoltre, sarà data ampia informazione circa le iniziative poste in essere da Ferrero nell'ambito delle attività affidate in appalto. L'Azienda, infatti, per quanto di propria responsabilità, favorisce, anche in tale contesto, l'applicazione dei principi sopra enunciati e degli strumenti operativi che ne conseguono, sia attraverso stringenti prescrizioni nell'ambito dei Capitolati di appalto, sia attraverso la verifica - presso i diversi appaltatori - della sussistenza dei necessari requisiti di sicurezza.
Inoltre, l'Azienda si impegna a condividere, durante la citata Riunione Periodica, dettagliate informazioni relative a eventuali malattie professionali riscontrate in corso di esercizio o problematiche riconducibili a stress da lavoro correlato.
Con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti fino ad oggi adottati e in un'ottica di migliore valorizzazione dei diversi attori previsti dalla normativa ed in particolare dei RLS, Azienda e OO.SS. confermano gli attuali strumenti di informazione e comunicazione, in aggiunta a quanto stabilito per Legge, prevedendo incontri periodici di sito - con cadenza almeno trimestrale - finalizzati ad informare i Rappresentanti del Lavoratori sulle principali iniziative in atto in tema di sicurezza, sull'andamento infortuni, sulla evoluzione normativa e a rispondere a istanze e/o quesiti avanzati dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Le Parti condividono inoltre, in via sperimentale, di organizzare un "incontro nazionale RLS Ferrero" con periodicità annuale, per una durata non inferiore a 8 ore. Durante tale incontro l'Azienda provvederà ad erogare, con relatori interni e/o esterni, attività formativa di aggiornamento periodico di RLS (art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08 smi) relativi ad aspetti tecnici, organizzativi e/o legislativi, il cui contenuto sarà condiviso preventivamente con gli RLS stessi.

Le persone in Ferrero
Alla luce della lunga tradizione dell'Azienda, da sempre orientata a ribadire la centralità della Persona nel sistema dei valori Ferrero, negli anni sono state individuate e messe in atto diverse iniziative finalizzate ad una maggiore attenzione verso i dipendenti, con particolare riguardo alla conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di vita familiare e sociale.
Le Parti, prendendo atto dei positivi risvolti emersi dall'attivazione della Commissione "Le persone in Ferrero", che si conferma uno strumento di condivisione e diffusione dei risultati relativi alle varie iniziative e di promozione della cultura delle pari opportunità, convengono sulle iniziative di seguito riportate:
1) Visite pediatriche […]
2) Part time

Le parti, in continuità con le positive esperienze ad oggi avviate in termini di flessibilità degli orari di lavoro con riferimento ad alcune particolari tipologie di lavoratori, intendono confermare per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, la possibilità di accedere al part time orizzontale. Tale opportunità viene estesa fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, in un'ottica di maggiore supporto ai dipendenti che affrontano la fase della genitorialità.
Nel caso in cui entrambi i genitori del bambino siano dipendenti Aziendali, si conferma che tale possibilità potrà essere garantita unicamente ad uno dei due genitori.
Con riferimento a tali lavoratori le parti ritengono prevedibile una riduzione oraria a quattro o a sei ore lavorative giornaliere (o a "mezza giornata" per i venditori), ferme restando le modalità di turnazione e di flessibilità vigenti in Azienda.
Al termine del periodo di part time, esteso fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, il lavoratore rientrerà sul normale orario di lavoro full time, ferma restando la possibilità di valutare congiuntamente, Azienda e lavoratore, anche alla luce delle esigenze tecnico/produttive/organizzative, la possibilità di continuare ad operare con orario ridotto.
In caso di un numero di richieste superiori a quelle oggettivamente accoglibili in ragione delle necessità tecnico/produttive/organizzative dell'area di appartenenza, le parti stabiliscono sin d'ora di prevedere la prioritaria accettazione di quelle domande provenienti da lavoratori con il coniuge anch'esso impegnato in un'attività lavorativa fuori casa, da lavoratori con numero maggiore di figli minori di anni 8, da lavoratori con la residenza più lontana dal luogo/area di lavoro, da lavoratori con figli con problematiche di salute.
In ogni caso, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le aree aziendali, le parti si danno atto della possibilità di prevedere, a completamento dell'orario dei lavoratori part time e per tutto il periodo dello stesso, l'assunzione di lavoratori a part time a tempo determinato.
L'Azienda e Fai-Flai-Uila stipulanti il presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni riguardanti lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti.
Per tali tipologie di lavoratori, le Parti concordano sulla opportunità di valutare ciascun singolo caso con riferimento alle esigenze organizzative Aziendali e con la finalità di un corretto bilanciamento per il lavoratore del costo e beneficio di tale tipologia contrattuale, prevedendo in via prioritaria modalità di orario part time a sei ore giornaliere. La reversibilità di tale tipologia di orario dovrà essere concordata tra Azienda e lavoratore.
Al fine di garantire il necessario equilibrio della forza lavoro presente nelle diverse aree e realtà aziendali, le Parti convengono sull'opportunità di valutare congiuntamente ogni possibile soluzione al fine di soddisfare le richieste dei dipendenti garantendo contemporaneamente la salvaguardia delle imprescindibili esigenze tecnico/produttivo/organizzative aziendali.
Le Parti confermano che tutti gli istituti legali e contrattuali verranno per i lavoratori part time riproporzionati come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time.
In via sperimentale, infine, le Parti concordano di estendere l'applicazione delle fattispecie di part time orizzontale previste nel presente capitolo per lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, e per i lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti, anche a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, così come definite dagli accordi sindacali specifici di stabilimento.
Si precisa che tutti gli istituti legali e contrattuali ivi previsti verranno riproporzionati in base alla prestazione lavorativa come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time. I lavoratori suddetti accederanno così a un part time di tipo misto.
3) Esonero dal turno di notte per le lavoratrici madri
Quale ulteriore azione tesa a favorire un graduale inserimento in Azienda delle lavoratrici madri e/o per favorire una ulteriore miglior conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro, le Parti intendono confermare che le stesse possano richiedere l'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.
4) Seconda anticipazione TFR […]
5) Indennità in caso morte
[…]
6) Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti
[…]
7) Percorsi Formativi di reinserimento al lavoro

Al fine di migliorare il reinserimento in azienda dei lavoratori assenti per lungo periodo (indicativamente 6 mesi continuativi), ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di cui al paragrafo successivo, le Parti intendono confermare i percorsi formativi rivolti a questa particolare categoria di lavoratori.
I percorsi saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo.
Le Parti convengono che la durata di tali percorsi, indicativamente individuata in almeno una giornata (o due mezze giornate,) nonché le modalità operative di svolgimento, verranno definite a livello locale dai gruppi di progetto allo scopo costituiti, prevedendo idonei momenti di aula e di affiancamento on the job.
8) Percorsi di reinserimento per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro dai periodi di congedo parentale
Con riferimento alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato al rientro dopo la fruizione dei periodi di congedi parentali previsti dalla legge, le Parti intendono istituire un percorso sperimentale di reinserimento, valido durante la vigenza del presente accordo integrativo, con l'obiettivo principale di mettere in luce le competenze sviluppate e rinforzate dall'esperienza della genitorialità. Tali competenze, individuate e valorizzate durante il corso, potranno essere esercitate proficuamente anche in ambito lavorativo.
Le Parti convengono che il percorso di formazione avrà una durata di 8 ore e potrà essere coordinato da un trainer che faciliterà il lavoro di gruppo, il brainstorming e la condivisione delle esperienze al fine di trasformare le idee raccolte in progetti di sviluppo personali e lavorativi.
I percorsi saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo.
9) Permesso in occasione della nascita dei figli […]
10) Stage all'estero […]
11) Permesso per situazioni particolari

Con l'obiettivo di continuare ad agevolare le lavoratrici e i lavoratori in relazione alle esigenze di cura nel contesto familiare, agli stessi viene concesso un ulteriore innalzamento da tre a quattro mezze giornate di permesso retribuito per anno solare, per la necessità di accompagnare i propri figli, di età fino a 14 anni, a visite mediche di natura specialistica.
Si precisa che il permesso verrà riconosciuto per le seguenti visite o prestazioni sanitarie:
- Visita medica specialistica
- Ricoveri in Pronto Soccorso
- Ricoveri ospedalieri
- Ricoveri in Day-Hospital
- Esami o terapie pre o post interventi chirurgici
La concessione del permesso sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la presenza del dipendente alla visita del figlio e la natura specialistica della stessa.
Le Parti, inoltre, sempre nell'ottica di rafforzare gli strumenti di sostegno al contesto familiare, hanno condiviso con il presente Accordo Integrativo la possibilità per i dipendenti di beneficiare di due mezze giornate per anno solare di permesso retribuito esclusivamente per l'assistenza al coniuge e/o ai genitori in caso di documentata grave infermità. Tale previsione è da intendersi in aggiunta alle giornate di permesso previste e disciplinate dall'art. 40 bis lett. a) del vigente CCNL Industria Alimentare.
12) Convenzioni […]
13) Sussidio di studio "avviamento all'università"
[…]
14) Lavoro agile

Nell'ottica condivisa che il benessere delle persone in Ferrero costituisce un presupposto essenziale dell'efficienza aziendale e con l'obiettivo di permettere al personale di rafforzare il rapporto di fiducia tra azienda e collaboratore, promuovendo un approccio al lavoro che attribuisca ai dipendenti maggiore autonomia e responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi individuali, le parti hanno valutato positivamente il progetto sperimentale di Lavoro Agile introdotto presso la sede di Alba a marzo 2017 ed esteso a gennaio 2018 che ha visto coinvolti progressivamente circa 350 dipendenti di alcune aree delle diverse Società del comprensorio albese.
L'esperienza maturata, seppur in via sperimentale, ha dimostrato la reale capacità di tale strumento di conciliare positivamente la prestazione lavorativa e la vita di relazione familiare e sociale, portando un vantaggio per tutti, in termini di costi individuali e di tempo risparmiato e, più in generale, per la tutela dell'ambiente. In particolare, il cambio culturale che è alla base dello strumento ha influito positivamente sulla capacità individuale di organizzare il proprio tempo, sul rispetto delle scadenze e sull'autonomia nella gestione del lavoro.
Pertanto, le Parti, tenuto conto della positiva sperimentazione attualmente in essere e dando seguito agli interventi già effettuati in materia di maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, confermano la volontà di favorirne ulteriormente l'applicabilità attraverso una graduale estensione dello strumento a un numero più ampio di funzioni aziendali in tutti i siti italiani, con l'intento di promuovere una più flessibile organizzazione ed articolazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Risulta di tutta evidenza che alcuni ruoli e le relative mansioni potranno essere considerati incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Di conseguenza, l'estensione dello strumento sarà subordinata ad una valutazione di fattibilità da parte dei responsabili dell'Azienda, sulla base di valutazioni tecnico/organizzative.
Le Parti concordano sulle tempistiche di effettiva implementazione dell'istituto previste nell'esercizio 18/19; relativamente alle modalità attuative si farà riferimento all'Accordo già esistente, sottoscritto in data 15 dicembre 2017, che recepisce i contenuti della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
15) Banca ore solidale […]

Occupazione
Le parti, valutando positivamente i significativi risultati occupazionali raggiunti in merito alle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, si danno reciprocamente atto circa l'opportunità di mantenere anche in futuro l'impostazione aziendale fino ad oggi adottata relativamente alle modalità di attivazione dei rapporti occupazionali che saranno accompagnati nel loro sviluppo dalle varie iniziative formative previste nel capitolo "Formazione".
Tale modalità prevede la loro articolazione in tre diverse fasi:
1. attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, così come previsto dai diversi accordi locali e nell'ambito di quanto previsto dal CCNL e dall'Accordo di settore del 17/3/2008 che le Parti confermano quale cornice normativa di riferimento per tale tipologia contrattuale, confermando altresì che le esigenze Aziendali sottese all'attivazione di tali contratti rispondono pienamente al concetto di stagionalità per come definito in tale accordo; la stessa fase continuerà ad essere rafforzata attraverso l'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante come più avanti definiti;
2. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale come regolamentati dalle Parti negli accordi locali;
3. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time.
Le Parti confermano quindi che, in occasione di instaurazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale verrà fatto prioritario ricorso, ancorché non esclusivo e totale e compatibilmente con le diverse professionalità che si renderanno necessarie, al personale precedentemente assunto con contratto a tempo determinato; allo stesso modo in caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time, verrà fatto prioritario ricorso, fatte salve le specifiche esigenze professionali, al personale in forza con contratto part-time verticale.
[…]