Categoria: 2018
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Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 18 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2018
Parti: Assoturismo, Assohotel, Assocamping/Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi all’aria aperta e turismo
Fonte: brigatablog.com

Sommario:

  Parte Generale Validità e Sfera di Applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Titolo II Relazioni Sindacali
Capo II - Pari Opportunità - Utilizzo degli Impianti - Politica Attiva del lavoro

Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Capo III Secondo livello di Contrattazione
Art. 10 - Contrattazione integrativa
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
Capo IV Enti Bilaterali
Art. 23 - Finanziamento
Titolo III Classificazione del personale
Art. 51 - Passaggi di qualifica
Titolo IV Mercato del lavoro
Capo I - Contratto di Apprendistato

Premessa
Art. 53 (Tipologie di apprendistato)
Art. … (Apprendistato professionalizzante)
Art. 54 (durata del contratto di apprendistato professionalizzante)
Art. 55 (Numero di apprendisti)
Art. 56 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 57 (Obblighi dell’apprendista)
Art. 58 (Retribuzione)
Art. 59 (Modalità di erogazione della formazione aziendale)
Art. 60 (Piano formativo)
Art. 61 (Durata della formazione)
Art. 62 (Profili formativi)
Art. 63 (Intese con le regioni e con le province autonome)
Art. 64 (Apprendistato in cicli stagionali)
Art. 65 (Trattamenti normativi)
Art. 66 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 66 bis (Previdenza complementare)
Art. … Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondarla superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
Capo II - Lavoro a tempo parziale
Art. 68 - Lavoro a tempo parziale
Art. 69 - Instaurazione del rapporto
Art. 70 - Caratteristiche del rapporto
Art. 71 - Esame congiunto
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
Art. 73 - Clausole elastiche
Art. 74 - Disciplina delle clausole flessibili
Art. 75 - Disciplina delle clausole elastiche
Art. 76 - Modalità applicative
Art. 77 - Part time weekend
  Capo III - Lavoro a tempo determinato
Art. 78 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Limiti quantitativi
Art. 80 - Nuove attività
Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
Art. 82 - Stagionalità
Art. 83 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
Art. 84 - Cause di forra maggiore
Art. 85 - Comunicazioni
Art. 86 - Diritto di precedenza
Art. 87 - Disciplina della successione dei contratti
Art. 88 - Informazioni
Art. 89 - Formazione
Capo IV - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 90 - Casi di ricorso
Capo X - Telelavoro / Lavoro agile
Art. 98 - Telelavoro
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo III - Orario di lavoro

Art. 115 - Distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro
Art. 115 bis - Part time e orario multi periodale
Art. 134 (Congedo per motivi familiari)
Titolo VI Trattamento economico
Capo I Elementi della retribuzione

Art. … Paga base nazionale
Art. ... Una tantum
Capo IX - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 163 - Assistenza sanitaria integrativa
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia

Art. 167 - Adempimenti
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III - Dimissioni

Art. 189 - Dimissioni
Titolo IX Vigenza contrattuale
Art. 199 - Decorrenza e durata
Capo IV Tutela della genitorialità
Art. 178 - Tutela della genitorialità
Art. 179 - Integrazione congedo di maternità
Art. 180 - Congedo parentale
Art. 181 - Riposi giornalieri
Art. 181 bis - Congedo per la malattia del figlio
Art. 182 - Obblighi della lavoratrice
Art. 183 - Part time post partum
Art. 183 - Ulteriori ipotesi di part time
Parte speciale
Titolo X - Aziende alberghiere
Titolo XI - Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta

Allegato D1 - Vitto e alloggio

Ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi all’aria aperta e turismo tra Assoturismo, Assohotel, Assocamping con la partecipazione di Confesercenti e Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs, Roma 18 luglio 2018

Parte Generale Validità e Sfera di Applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta


Titolo II Relazioni Sindacali
Capo II - Pari Opportunità - Utilizzo degli Impianti - Politica Attiva del lavoro
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro

Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme dì molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionale.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l’impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatone, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere, le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all’art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del Dlgs 196/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 218 legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicale nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportale: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o I 'effetto di violate la dignità della persona, dì nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell’arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.

Capo III Secondo livello di Contrattazione
Art. 10 - Contrattazione integrativa

(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello territoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[…]
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alte Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
[…]

Titolo IV Mercato del lavoro
Capo I - Contratto di Apprendistato
Premessa

Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 53 (Tipologie di apprendistato)
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
e) contratto di apprendistato di alla formazione e ricerca.
1. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL turismo.
2. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
[…]
5. L’utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua.

Art. … (Apprendistato professionalizzante)
1. La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l’azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del turismo.

Art. 54 (durata del contratto di apprendistato professionalizzante)
1. Ai sensi e per gli effetti del l'art. 44, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:

Livello di inquadramento

Durata (mesi)

2°, 3°, 4°, 5°, 6°s

36

24

2. Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
2° Livello - Durata massima 48 mesi
Capo Cuoco
Capo laboratorio gelateria / pasticceria
Capo barista /Capo barman / Primo barman
Capo banconiere di pasticceria
3° Livello - Durata massima 48 mesi
Cuoco unico
Primo pasticcere
Coordinatore houseKeeping villaggi turistici
Primo barman/barman unico
Governante unica
4° Livello - Durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Pizzaiolo
Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita

Art. 55 (Numero di apprendisti)
1a. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
1. Il numero complessivo di apprendisti, che i1 datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dicci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
2. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
[…]

Art. 56 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella suo impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
e) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.

Art. 57 (Obblighi dell’apprendista)
I. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricala della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
e) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.

Art. 59 (Modalità di erogazione della formazione aziendale)
1. La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'Ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità "e-learning”; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
2. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
5. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell'Integrale applicazione del presente CCNL, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 53 comma 5. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’art. 42, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 81 del 2015 in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore dì lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati (presente contratto) nel CCNL turismo 4 marzo 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
c) Registrazione della formazione effettuata e della Qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopra indicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
6. Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7. Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo Fonter.

Art. 60 (Piano formativo)
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all’Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito all'Interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costì per le aziende e i lavoratori.
3. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente bilaterale nazionale unitario del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'EBN i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni dogli apprendisti inviando all'EBN copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.

Art. 61 (Durata della formazione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:

Livello di inquadramento

Ore medie annue

2°, 3°

80

4°, 5°, 6°s

60

40

2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durato di ogni singolo rapporto di lavoro.
5. È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7. All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

Art. 62 (Profili formativi)
1. Sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e di cui agli Allegati all’Accordo 20 aprile 2012. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla Parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'Ente bilaterale competente. L'Ente bilaterale del turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
2. Ai fini delta validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBN potrà stipulare apposita convenzione con l'INAPP.

Art. 63 (Intese con le regioni e con le province autonome)
1. La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
2. In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità delle Province autonome di Trento e Bolzano sono, fatte salve le norme in materia di Apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.

Art. 64 (Apprendistato in cicli stagionali)
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
[…]
3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l’altra.

Art. 65 (Trattamenti normativi)
1. Si applicano All'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificali, salvo diversa previsione contrattuale.

Capo III - Lavoro a tempo determinato
Art. 78 - Disciplina del lavoro a tempo determinato

(1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
[…]

Art. 79 - Limiti quantitativi
(1) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:

base di computo

n. lavoratori

0-4

4

5-9

6

10-25

7

26-35

9

36-50

12

oltre 50

20%

(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell’assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte di ipotesi indicate agli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto.

Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinalo la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
(2) L’affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
(3) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell’astensione.
(4) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.

Art. 85 - Comunicazioni
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda cd offerta di lavoro, l’impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratoli interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l’aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l’ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.

Capo IV - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 90 - Casi di ricorso

(1) Le parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 31 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, stabiliscono che
(2) In ciascuna unità produttiva, Il numero dei lavoratori impiegali con contratto di somministrazione a tempo determinato, sarà contenuto entro il 10 per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
(3) Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
(4) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
[…]

Capo X - Telelavoro / Lavoro agile
Con riferimento al lavoro agile di cui alla legge 81/2017, le Parti avvieranno il confronto entro il 30 settembre 2018.

Art. 98 - Telelavoro
(1) In relazione alla disciplina del telelavoro nel Settore, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.

Titolo V Rapporto di lavoro
Capo III - Orario di lavoro
Art. 115 - Distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro

(1) In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli articoli 38, 39, nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell’impresa e I relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'Intensità lavorativa dell’azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.

Art. 115 bis - Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell’orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.

Capo IV Tutela della genitorialità
Art. 178 - Tutela della genitorialità

1. Salvo quanto disposto dal presente Art. alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
[…]

Art. 181 - Riposi giornalieri
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire dall’azienda; sono di mezzora ciascuno così come previsto dall’art. 39 comma 3 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e s.m.i. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate […]
(5) I riposi di cui al presente Art. sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 116 e 119 del presente Contratto e da quelle previste sulla tutela del lavoro della donna.

Art. 183 - Part time post partum
(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambio del cinque percento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richieda avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 68.
(2) Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
[…]