INL CIRCOLARE N. 11/2018 del 26/07/2018

INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione generale

CIRCOLARE N. 11/2018

 

 

 

 

 

Agli Ispettorati interregionali e territoriali
LORO SEDI
e p.c.
All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti
All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo


Oggetto: circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014 riguardante la sentenza della Corte Cost. n. 153/2014 in materia di sanzioni sull'orario di lavoro - precisazioni sull'obbligo di pagamento per gli obbligati solidali ex art. 6 L. n. 689/1981.

Sono pervenute a questo Ispettorato richieste di chiarimenti in merito alla circolare prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014, relativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio - 4 giugno 2014 intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità dell'art 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
In particolare, viene richiesto se, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981 e dell'art. 1306, comma 2, c.c. la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull'orario di lavoro possa interessare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall'altro condebitore fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014.
Com'è noto l’art. 1306, comma 2, del codice civile rappresenta un'eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall'art. 2909 del medesimo codice, in quanto consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni: in primo luogo non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, in secondo luogo la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa e, infine, il giudice deve avere avuto cognizione sull'intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.
Al riguardo si rappresenta anche che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 276 dell'8 agosto 2013) ha espresso - sebbene la pronuncia sia stata emessa relativamente agli effetti del giudicato in sede tributaria - il principio secondo il quale "nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, qualora uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'Imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione".
Di conseguenza, in linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull'orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall'altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio - 4 giugno 2014.
Del resto, dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella circolare citata, si rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate, attesa l'unicità della situazione giuridica scaturita dall'accertamento ispettivo.
Da tale disamina sembra corretto, anche per mere ragioni di opportunità e di parità di trattamento, estendere anche alla terza ipotesi di cui in circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.
 

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Paolo Pennesi