Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo
Data firma: 12 luglio 2016
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs
Settori: Commercio, Enti Bilaterali
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Fonti
2. Compiti delle parti
  3. Governance
4. Enti Bilaterali Nazionali EBN.TER ed EBN
5. Enti Bilaterali Territoriali

Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali e Territoriali

Il giorno 12 luglio 2016, tra Confesercenti e Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs è stato raggiunto il seguente Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali e Territoriali
Il presente Accordo Quadro regola il sistema della bilateralità afferente al terziario, alla distribuzione ai servizi e al turismo della contrattazione collettiva di Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. In particolare, il presente Accordo Quadro dispone i principi e gli assetti che riguardano gli enti e i fondi bilaterali nazionali nonché gli enti bilaterali territoriali (EBT) che a essi siano riferibili.
Le parti del presente Accordo Quadro si riconoscono nel sistema sindacale e di rappresentanza a cui è connessa la bilateralità che viene di seguito disciplinata.

Premessa
Nel corso degli ultimi anni la bilateralità ha assunto ruoli e funzioni determinati per il mercato del lavoro e per il welfare contrattuale, incidendo di fatto sul benessere complessivo del lavoratore e la qualità del lavoro.
L’evoluzione della contrattazione e delle relazioni sindacali da un lato, la crisi economica e del mercato del lavoro dall’altro, richiedono significativi aggiornamenti istituzionali della bilateralità.
il presente Accordo Quadro è volto a ridefinire i modelli istituzionali, aspirando a un assetto regolativo omogeneo e stabile.
Occorre precedere nell’attuazione dell’accordo di Governance sottoscritto nel 2010 e, nel contempo implementarlo anche attraverso l’introduzione di previsioni che Io rendano maggiormente incisivo.
In tale prospettiva, i principi generali che qui si assumono essenziali per il rinnovamento e la regolazione della bilateralità sono i seguenti.
Le Parti, nel riconoscere le potenzialità della bilateralità nonché le opportunità per le imprese e per i lavoratori, affermano che la bilateralità debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo non sede di confronto negoziale.
Le parti ritengono altresì che tra gli obiettivi strategici che il sistema bilaterale potrà assolvere ci siano anche quelli del welfare e della staffetta generazionale.
Le Parti intendono consolidare la politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale aventi natura bilaterale, in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori. Per le stesse ragioni, intendono perseguire l'obiettivo dell'efficienza massima dei Fondi/Enti strettamente legata alla loro capacità di funzionare secondo criteri di buona gestione coerenti con le risorse gestite e governati da adeguate professionalità. È fondamentale che nella gestione degli Enti/Fondi si adottino criteri di trasparenza, efficienza e sostenibilità, evidenziati nei bilanci/rendiconti, nei budget previsionali e nei documenti di programmazione, individuati il giusto equilibrio tra servizi/prestazioni forniti e costi.
La sostenibilità futura è anche legata alla capacità di rendere attrattivi gli Enti ed i Fondi in funzione di servizi più efficaci.
In ragione della sostenibilità sarà fondamentale promuovere aggregazioni di enti bilaterali tra territori regionali limitrofi al fine di ottimizzare le gestioni per erogare servizi e prestazioni adeguati.
Al fine di assicurare una maggiore razionalizzazione e efficienza del sistema del sistema della bilateralità le parti si impegnano a intraprendere un percorso anche attraverso la costituzione di un’annosità Commissione, per realizzare l’accorpamento dei due Enti bilaterali nazionali EBN.TER ed EBN e territoriali nel rispetto delle relative fonti contrattuali nazionali.
Va altresì considerata la volontà di comparti aderenti a Confesercenti di partecipare alla bilateralità e al welfare consolidato nel sistema, senza modificare l'assetto costitutivo delle parti istitutive e previa positiva valutazione congiunta.

1. Fonti
Il contratto collettivo nazionale è la fonte primaria della bilateralità e del welfare contrattuale e definisce compiti e contribuzione.
I contenuti delle prestazioni e le contribuzioni non sono materia di contrattazione territoriale.
Al fine, pertanto, di riordinare e chiarire la gerarchia delle fonti e gli ambiti di agibilità all'interno delle norme, andranno definiti i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle Parti a livello nazionale.
Sono altresì fonti della bilateralità e del welfare contrattuale:
• Statuto: svolge funzione costitutiva dell'Ente bilaterale e/o del Fondo, disciplina il funzionamento degli organi, definisce gli scopi e i principi dell'organizzazione;
• Regolamento: atto interno, che disciplina le modalità di gestione della contabilità, il funzionamento, gli acquisti e gli investimenti e l’attuazione dei compiti previsti dallo statuto.

2. Compiti delle parti
Le Parti firmatarie del presente accordo intendono realizzare una puntuale separazione tra atti di indirizzo e controllo rispetto alla ordinaria gestione dei Fondi, attraverso l’istituzione di un Comitato di indirizzo e controllo, richiamato negli Statuti dei Fondi/Enti nazionali.
Il Comitato, composto dalle parti istitutive, svolgerà funzioni di verifica e monitoraggio sull'attuazione delle nuove linee sulla bilateralità.
Fermi restando i poteri degli organi degli Enti e Fondi previsti dagli statuti, il Comitato definisce orientamenti vincolanti in merito a:
- Verifica periodica per l’attuazione del presente accordo di governance;
- Assetto organizzativo dei Fondi ed Enti nazionali;
- Statuto e Regolamento sia per Ente unico nazionale che per gli EBT;
- Definizione dei principi del codice etico;
- Contenimento dei costi di funzionamento in coerenza con i principi contenuti nel presente accordo;
- Verifica dei requisiti per la nomina delle funzioni direttive:
- Definizione di eventuali sistemi premianti;
- Coerenza tra funzioni previste negli organigrammi e inquadramenti;
- Procedure per la selezione de! personale;
- Promozione della gestione coordinata dei servizi tra Fonti/Enti per una migliore efficienza gestionale;
- I documenti di programmazione;
- Modalità di intervento ai fini dell'erogazione delle prestazioni, da parte dell'Ente Nazionale rispetto agli Enti bilaterali territoriali in situazioni di inerzia o inadempimento con le indicazioni contrattuali, statutarie e regolamentari;
- Individuazione della massa critica per la operatività degli EBT.
Posta l'importanza della bilateralità e della funzione sociale e pubblica da essa svolta, le Parti concordano di agire in sinergia al fine di realizzare un governo ed una gestione efficienti, trasparenti e professionalmente qualificati degli enti e dei fondi.
Le Parti concordano, altresì, di condividere nel Comitato di indirizzo e controllo politiche dì promozione del welfare contrattuale nei confronti delle Istituzioni, anche attraverso l'organizzazione dì appositi eventi e campagne specifiche indirizzate ai potenziali aderenti quali imprese e lavoratori.

3. Governance
a) Regole
Sulla base di quanto definito nella premessa, nelle fonti e nei compiti, le Parti condividono le seguenti regole di Governance:
- Collegare i bilanci ad una programmazione strategica e gestionale fondata sulle analisi economiche del contesto e delle platee;
- Obbligo di presentazione dei bilanci nei tempi previsti della normativa (codice civile);
- Presentazione dei bilanci preventivi o budget previsionali (bilancio preventivo e suo aggiornamento entro una certa data);
- Trasparenza e leggibilità dei bilanci rispetto alle politiche e ai servizi, anche mediante un modello tipo;
- Introduzione, tenuto conto delle peculiarità e delle criticità applicative, di un codice etico che regoli anche il conflitto di interesse;
- Recepimento negli Statuti dei requisiti di onorabilità e soprattutto di professionalità e competenza dei componenti designati dai soci, definiti Comitato di indirizzo e controllo;
- Uniformare negli Statuti di Enti e Fondi le previsioni che subordinano la validità delle sedute degli Organi alla maggioranza semplice dei componenti e delle delibere degli Organi a maggioranza dei presenti, ad esclusione delle modifiche Statutarie e regolamentari, per le quali è richiesta l'unanimità:
- Prevedere nei Regolamenti di Enti e Fondi la periodicità delle riunioni degli Organi (il Consiglio almeno una volta a bimestre, con calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, l’Assemblea almeno due volte l’anno);
- Obbligo degli Ufficio di Enti e Fondi di inviare la documentazione attinente ai temi all’ordine del giorno delle riunioni di Assemblea e Direttivo almeno entro sette giorni precedenti allo svolgimento delle stesse e comunque unitamente alla convocazione.
- Previsione formale di verifiche attuariali annuali sull’andamento del Fondo Aster.
b) Organi
- Riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti/fondi contrattuali, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti;
- Limite di due mandati in qualità di presidente e vicepresidente e collegio revisori dei conti, nello stesso ente/fondo (con decorrenza dai mandati in corso);
- Incompatibilità per componenti di Enti dello stesso tipo che svolgano la stessa attività a livello nazionale da disciplinare nell’ambito del codice etico;
- Incompatibilità tra i legali rappresentanti dei soci e gli organi di gestione (Presidenza e Consigli Direttivi di livello nazionale);
- Contenimento compensi dei componenti gli organi, riducendoli in proporzione alle dimensioni dell’ente e all’importanza delle responsabilità loro attribuita;
- Obbligatorietà dell’iscrizione del presidente del collegio dei revisori all’albo dei dottori commercialisti-revisori;
- Rispetto dei requisiti di professionalità per le nomine negli organi e per i vertici degli enti/fondi;
- Decadenza dalla carica di consigliere in caso di tre assenze consecutive non giustificate ai consigli convocati su calendario annuale;
- Possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.
c) Funzionamento e struttura amministrativa
L’assetto organizzativo del personale dev’essere tarato su compiti e funzioni necessarie all’Ente e gli inquadramenti e le retribuzioni del personale che vi opera, definiti in base al CCNL TDS, devono essere coerenti non solo con il funzionamento del Fondo/Ente, ma anche con le politiche retributive delle Organizzazioni socie.
Non potranno essere stabiliti compensi o quote retributive aggiuntive, salvo la previsione di sistemi premiali variabili di incentivazione sulla base degli orientamenti vincolanti indicati dal Comitato di indirizzo e Controllo.
In particolare, le Parti concordano di aggiornare Statuti e Regolamenti mediante:
- La definizione puntuale del ruolo e dei compiti del direttore, ove previsto, anche in considerazione della responsabilità nella gestione delle risorse economiche e del personale;
- Di identificare con maggiore chiarezza le attribuzioni della rappresentanza legale della Presidenza e le responsabilità degli Organi;
- Di promuovere una gestione associata/coordinata dei servizi tra Fondi/Enti nazionali per perseguire maggiore efficienza nella gestione anche attraverso la razionalizzazione dei sistemi informativi e informatici e il rafforzamento dell’albo unico delle consulenze;
- Che, per le consulenze e incarichi esterni, i fondi e gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità, con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte. Per le prestazioni di servizi, i fondi e gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte, tesa a garantire la massima segretezza. Nella valutazione delle offerte si dovrà adottare una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa verificando anche la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese aggiudicatane. 1 suddetti criteri saranno sottoposti al parere preventivo del Comitato di indirizzo e controllo.

4. Enti Bilaterali Nazionali EBN.TER ed EBN
Ferme restando le regole di Governance sopra definite, le Parti condividono l’esigenza di rendere operativo il ruolo di monitoraggio sugli EBT assegnato agli Enti bilaterali nazionali dal contratto nazionale, attraverso una più puntuale e periodica attività di raccordo con gli Enti bilaterali territoriali, la raccolta dei bilanci, delle correlate relazioni sull’attività svolta e della puntuale attestazione del rispetto dei compiti assegnatigli dalle fonti di cui al punto 1. sulla base delle risorse impiegate.
A tal fine, l’Ente bilaterale nazionale dovrà:
• Censire gli enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dal presente accordo;
• Raccogliere i dati degli osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell’ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;
• Verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.
Le Parti concordano, inoltre, di:
• Dotare l’Ente bilaterale nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali;
• Conferire all’Ente bilaterale nazionale potere di intervento sugli Enti Territoriali in caso di inadempienza in coerenza con le indicazioni del Comitato di indirizzo e controllo,
L’Ente bilaterale nazionale
• Segnalerà al Comitato di indirizzo e controllo, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale e del presente accordo;
• Assicurerà l’attività di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento;
• Predisporrà uno schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’ente bilaterale nazionale;
• Promuove la rete degli enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni dei CCNL e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli enti territoriali stessi.

5. Enti Bilaterali Territoriali
Fermo restando l’obbligo di collaborazione con l’ente bilaterale nazionale per l’adempimento delle funzioni e dei compiti previsti dal CCNL, dagli statuti e dal presente accordo, in conseguenza a quanto definito al punto 1. Fonti, le Parti concordano che l’eventuale introduzione di nuove previsioni in coerenza con il contratto nazionale, da parte degli Enti bilaterali territoriali sia soggetta al parere preventivo delle Parti socie a livello nazionale.
Le Parti concordano, altresì, l’esigenza di garantire l’omogeneità delle prestazioni attraverso la revisione delle apposite previsioni dei CCNL.
Le Parti condividono che tra i compiti degli Enti bilaterali territoriali vi siano, sulla base di specifici accordi interconfederali da definire, anche l’Istituzione degli organismi paritetici per la sicurezza sul lavoro.
Le Parti condividono che gli Enti bilaterali territoriali onerino sulla base di una necessaria massa critica, funzionale ad espletare i compiti a essi attribuiti. Tale massa critica sarà individuata dal Comitato di cui al precedente punto 2.
Inoltre gli enti bilaterali territoriali dovranno destinare almeno il 70% delle entrate alle prestazioni/attività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.
Qualora le risorse non fossero sufficienti a realizzare i compiti già previsti dal contratto nazionale, sulla base delle quote contributive che lo stesso CCNL stabilisce, indipendentemente da altre attività storicamente realizzate in loco, tali Enti verranno segnalati come non allineati alle previsioni generali e andrà individuato un meccanismo che ne preveda l’unificazione con Enti regionali territorialmente limitrofi.
Ogni Ente renderà noto al Comitato di indirizzo e controllo, il rapporto risorse/prestazioni/servizi degli enti bilaterali territoriali.
In caso di accorpamento/fusione tra Enti, il consiglio direttivo di EBN.TER ed EBN comunicherà alla Commissione di cui alla premessa.
Negli Enti bilaterali territoriali non dovranno essere introdotti oneri procedurali, per le imprese che possano costituire vincoli per l’accesso a prestazioni o attività gestite dall’ente all’interno dei propri compiti, fatto salvo quanto già previsto.
In coerenza con la finalità di garantire prestazioni omogenee per il sistema di bilateralità territoriale, le Parti condividono l’esigenza:
• Di superare progressivamente le attuali duplicazioni di prestazioni che insistono sul livello territoriale, al fronte di prestazioni analoghe previste da Enti/Fondi nazionali contrattuali, quali ad esempio, quelle che aderiscono all’assistenza sanitaria integrativa;
• Prevedere, accanto alla razionalizzazione degli enti, meccanismi finalizzati alla razionalizzazione della spesa, qualora le risorse siano sufficienti, ma orientate verso compiti non prioritari.
I contenuti del presente accordo inoltre andranno recepiti per le Parti di afferenza, nel contratto collettivo nazionale, negli statuti e nei regolamenti.
Su tutto quanto previsto dal presente accordo le Parti definiranno inoltre appositi meccanismi sanzionatori, impegnandosi nel contempo al rispetto di tutte le previsioni ivi contenute.