Cassazione Civile, Sez. 6, 27 luglio 2018, n. 20021 - Infortunio di una dipendente delle poste nei locali di pertinenza dell'ufficio


 

 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 27/07/2018

 

Rilevato

 


che C.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro Poste Italiane s.p.a. di cui era stata dipendente chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche sostenute), biologico (per inabilità temporanea e invalidità permanente) e morale subiti a seguito dell'infortunio occorsole il 14 ottobre 2005, al termine del servizio lavorativo, mentre usciva per riporre la bicicletta aziendale nello spazio di pertinenza dell'ufficio cui era addetta;
che l'adito giudice, dopo aver disposto la chiamata in causa di Generali Assicurazioni s.p.a. e della I.R.S.M. - Impresa Romana Servizi e Manutenzioni s.r.l. - in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima, le ditte mandati S.A.G.E.M. s.r.l. e Fiorini s.n.c., appaltatrice del servizio di manutenzione e pulizia degli immobili a qualsiasi titolo in uso a Poste Italiane siti in Roma - richiesta da Poste Italiane s.p.a. , condannava quest'ultima al risarcimento del danno (quantificato in euro 1.116,10 per quello patrimoniale, euro 108,65 per danno biologico da invalidità permanente ed euro 32.931,99 per danno morale), la I.R.S.M. s.r.l. a versare a Poste Italiane quanto la stessa avesse pagato in ottemperanza alla sentenza e Generali Assicurazioni a manievare Poste Italiane di quanto la stessa avesse pagato in ottemperanza alla sentenza;
che, a seguito di gravame principale, proposto da Poste Italiane, ed incidentale, proposto da Generali Assicurazioni s.p.a., la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 dicembre 2016, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava Poste Italiane e la I.R.S.M. in solido al risarcimento del danno come determinato dal primo giudice e rigettava l'appello incidentale; 
che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: la circostanza che il sinistro si fosse verificato in occasione e sul luogo di lavoro non valeva ad escludere la responsabilità di Poste Italiane, quale datore di lavoro, anche a titolo extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. ( e non solo ex art. 2087 cod. civ.) stante la sua condotta gravemente colposa integrante l'elemento soggettivo richiesto per l'addebito a titolo di responsabilità aquiliana essendo pacifico che essa fosse a conoscenza dello stato di abbandono in cui versavano i luoghi di pertinenza dell'ufficio cui la C.C. era addetta tanto da sollecitare l'intervento della società appaltatrice (la I.R.S.M. ) del servizio di pulizia; la responsabilità di Poste Italiane, quindi, derivava dall'art. 2043 cod. civ. e non dall'alt. 2051 cod. civ. - come sostenuto dalla società secondo la quale custode del luogo teatro dell'Infortunio sarebbe stata la I.R.S.M. - essendo il datore di lavoro obbligato, in virtù del principio generale del neminem laedere, a rispondere dei danni all'integrità psico-fisica subiti dal dipendente in occasione di un infortunio sul lavoro quando, come nel caso in esame, risultava provata la sua colpa consistita nell'aver negligentemente omesso un'azione volta ad un rapido ed efficace ripristino della sicurezza del luogo di lavoro; sussisteva, comunque, il concorso di colpa nell'evento lesivo nei confronti della società appaltatrice del servizio di pulizia; il danno morale era stato pienamente provato e si configurava come una voce del danno non patrimoniale diversa ed autonoma;
che per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a. prospettando due motivi di ricorso;
che la C.C., Generali Assicurazioni s.p.a. e I.R.S.M. s.r.l. sono rimaste intimate;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
 

 

Considerato

 

che
- con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2051 e 2043 cod. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la fattispecie de qua come sussumibile nell'ambito di applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. in quanto l'evento dannoso era stato determinato non dalla diretta condotta del datore di lavoro ma da un bene astrattamente riconducibile alla sua disponibilità ma del quale, in realtà, custode era la I.R.S.M. cui era stato affidato l'appalto per la manutenzione e pulizia del piazzale ove si era verificato l'infortunio con il conseguente potere di intervenire concretamente per la manutenzione dello stesso; e, comunque, anche a voler ritenere applicabile l'art. 2043 cod. civ., non era stata raggiunta la prova della colpa della ricorrente;
- con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2058, 2059, 1223 e 1226 cod. civ. e 3 e 32 Cost. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) avendo il giudice del gravame erroneamente liquidato il danno morale essendo l'unico danno non patrimoniale astrattamente risarcibile solo quello "biologico" e, comunque, non essendo stata neppure fornita la prova della ricorrenza del danno morale liquidato; che il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile:
- è infondato laddove lamenta la errata sussunzione nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ. della fattispecie in questione avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui l’azione del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro per risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in relazione ad infortunio sul lavoro, può essere proposta sia in via contrattuale che extracontrattuale (Cass. n. 5781 del 23/03/2016; Cass. n. 11766 del 06/08/2002) sicché Poste Italiane, quale datrice di lavoro, era tenuta a rispondere della integrità psico-fisica del dipendente anche ex art. 2043 cod. civ.; peraltro, l'impugnata sentenza precisa: che nel caso in esame, tale responsabilità non poteva essere esclusa dall'aver affidato ad una società esterna l'appalto della pulizia e manutenzione del luogo ove si era verificato il sinistro dal momento che lo stato di incuria in cui versava detto luogo era a conoscenza di Poste Italiane e ciò, invece di escluderla, ne aggravava la colpa; che non era configurabile una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a carico della ditta appaltatrice del servizio di pulizia e manutenzione non essendo quest'ultima custode del luogo teatro dell'infortunio di pertinenza dell'ufficio di Poste Italiane ove la C.C. prestava servizio;
- è inammissibile nella parte in cui denuncia che non era stata fornita la prova della sussistenza della imputabilità dell'evento dannoso alla ricorrente in quanto, nonostante il richiamo a violazioni di legge contenuto nell'intestazione, finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede;
che in parte infondato ed in parte inammissibile è anche il secondo motivo:
- è infondato nella parte in cui lamenta una duplicazione del danno risarcibile avendo correttamente il giudice gravame liquidato - dopo averlo ritenuto provato - oltre al danno biologico anche il danno morale in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e che è risarcibile autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (Cass. 24075 del 13/10/2017; Cass. n. 3260 del 19/02/2016; Cass. n. 11851 del 09/06/2015; di recente è stato ulteriormente precisato che <<In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel "vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla I. n. 124 del 2017>> Cass. n. 901 del 17/01/2018);
- è inammissibile per la sua genericità laddove denuncia che il danno morale non sarebbe stato provato;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'alt. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013