Categoria: 2018
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Tipologia: CIA
Data firma: 24 maggio 2018
Validità: 01.06.2018 - 31.05.2021
Parti: Altran Italia/Confcommercio eFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Altran
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Ambito di applicazione
Parte normativa
Capitolo 1 - Relazioni sindacali

1.1. Relazioni Sindacali
1.2. Sistema di informazione e confronto
1.3 Diritti sindacali
1.4 Salute e Sicurezza
1.5 Formazione
Capitolo 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro
2.1 Orario di lavoro
2.2 Straordinario
2.3 Part Time
2.3.1 Part Time Post Maternità
2.4 Permessi inserimento figli a scuola (Nido e Scuola dell’Infanzia)
2.5. Chiusure aziendali e Ferie
2.6. Festività del Santo Patrono
2.7 Trattamento economico di malattia
2.8 Permessi per visite mediche
  2.9 Buoni Pasto
2.10 Reperibilità
2.11 Contrasto alle molestie sessuali e violenza sui luoghi di lavoro
Parte economica
Capitolo 3 - Premio di risultato

Premessa
3.1 Definizione dei Premi di Produttività e Redditività
3.2 Premio Redditività
3.2.1. Componente IEAP
3.2.2 Correttivi Componente IEAP
3.3 Premio Produttività
3.3.1. Componente Delivery Rate (DR)
3.4 Qualificatore Presenza Individuale
Capitolo 4 - Decorrenza e Durata
4.1 Vigenza Contrattuale
4.2 Norme Finali
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

In data 24 maggio 2018 in Roma, presso la Confcommercio Roma, si sono incontrati: Altran Italia spa […] assistiti da […] Confcommercio Roma; (d'ora in poi la “Società” o “Altran”), la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs […], la Filcams Cgil Roma […], presenti le RSA (congiuntamente indicati come le “Parti”)

Ambito di applicazione
Il presente contratto è il Contratto Integrativo di riferimento in Altran Italia e viene applicato a tutti i lavoratori del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio ad integrazione del CCNL.
Quanto previsto ai successivi articoli annulla e sostituisce tutti gli accordi precedentemente raggiunti.
Le parti concordano che il presente contratto integrativo costituisce il naturale riferimento per la contrattazione di secondo livello anche in caso di acquisizioni d’azienda o unità organizzative per le quali saranno attivate le specifiche procedure di legge in materia, nonché ai fini di eventuali armonizzazioni che si rendessero opportune.

Parte normativa
Capitolo 1 Relazioni sindacali
1.1 Relazioni sindacali

In relazione alle sfide competitive di un mercato in continua evoluzione caratterizzato da un dinamismo che incide sull’erogazione dei servizi richiesti dai clienti in termini di qualità e competitività, le parti intendono, con il presente accordo, rafforzare un sistema di relazioni sindacali che permetta un significativo contributo allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane quale fattore fondamentale per il conseguimento degli scopi d’impresa.
Si intende pertanto definire un sistema di relazioni partecipativo, che, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità di ciascuno, permetta l'identificazione di modalità di condivisione volte ad esaminare con efficacia e tempestività proposte e soluzioni condivise tra le Parti.

1.2. Sistema di informazione e confronto
Per realizzare quanto definito al punto precedente, si prevedono momenti di incontro ai quali parteciperanno le RSA/RSU e, una volta all’anno o su richiesta di una delle parti, le strutture nazionali e/o territoriali di categoria.
Per realizzare tali momenti, l'azienda metterà a disposizione gli strumenti aziendali (sale, telefono, videoconferenza).
Saranno oggetto di tale incontro i seguenti argomenti:
- Bilancio economico
- Andamento economico
- Strategie generali di sviluppo
- Sviluppo ed investimenti
- Politica occupazionale ed assetto dell’organico
- Processi di riorganizzazione, ristrutturazione, appalti e terziarizzazioni
- Iniziative di formazione e sviluppo professionale
- Sicurezza ed ambiente
- Pari opportunità
Verranno altresì realizzati momenti di confronto tra le parti in relazione ai seguenti argomenti:
- Organizzazione del lavoro
- Utilizzo degli impianti

1.3. Diritti sindacali
• Rappresentanti Sindacali Altran Italia per CAE
In considerazione dell’avvio della Piattaforma internazionale CAE le Parti, concordano che i permessi per la preparazione e la partecipazione a tali riunioni, saranno riconosciuti dall'azienda quali permessi aggiuntivi ai permessi sindacali. Viene pertanto garantita la rappresentanza dei componenti del CAE attraverso la partecipazione al Comitato di Coordinamento di cui al punto successivo.
• Coordinamento nazionale delle RSA/RSU
Le Parti, si impegnano, entro la vigenza del presente Accordo, a costituire un Coordinamento nazionale RSA/RSU, definendone criteri e funzioni in grado di garantire la rappresentanza delle OO.SS. presenti in Altran.
Nelle more della definizione della materia specifica relativa al Coordinamento Nazionale di cui sopra, troverà applicazione quanto previsto nel precedente Contratto Integrativo Aziendale del 1/12/2010.

1.4. Salute e sicurezza
L’Azienda, nel riconfermare il proprio impegno in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro connesse all'attività di Altran Italia, ribadisce i propri indirizzi riconducibili al D.Lgs 81/2008 e seguenti.
Nell’ottica di un costante miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione è disponibile attraverso il suo Responsabile a valutare, in ogni momento, tutte le esigenze puntuali che gli verranno segnalate.
Annualmente avrà luogo un incontro informativo al fine di verificare congiuntamente l’attuazione degli adempimenti normativi e definire ed esaminare il programma degli interventi. Al verificarsi di importanti tematiche e/o urgenze, una delle Parti che ne senta l’esigenza, potrà richiedere riunioni con la partecipazione degli RLS.

Capitolo 2 Svolgimento rapporto di lavoro
2.1 Orario di lavoro

La durata dell’attività lavorativa è definita dal CCNL applicato. L’orario di lavoro è fissato nella misura di 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e, fatte salve diverse esigenze organizzative interna del cliente, deve intendersi così suddiviso:
Ingresso: flessibilità in ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.30 (eventuali ritardi dopo le 9.30 verranno automaticamente considerati come permesso non retribuito)
Uscita: flessibilità in uscita dalle ore 17.00 alle ore 18.30 La pausa pranzo avrà la durata di 1 ora nella fascia ricompresa tra le ore 12.30 e le ore 14.30
Considerate le fasce possibili di ingresso e di uscita, ciascun dipendente dovrà garantire la propria presenza tra le 9.30 e le 17.00. Nel caso il dipendente dovesse assentarsi in questa fascia dovrà usufruire di ferie e/o permessi.

2.3 Part time
Per quanto riguarda il part time l'Azienda, valuterà la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale previo accertamento della sussistenza di condizioni tecnico-organizzative e produttive necessarie all'approvazione.
I criteri che saranno presi in considerazione, in ordine prioritario, per l’accettazione delle domande saranno:
• gravi motivi di salute del richiedente
• necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli ed altri familiari conviventi senza alcuna alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti
• necessità di accudire figli fino al compimento dei 6 anni
• motivi di studio
Il part time potrà essere usufruito sia in senso verticale che orizzontale con un monte ore determinato, minimo di 20 ore settimanali e massimo di 30, e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Su richiesta delle RSA/RSU saranno verificati particolari casi di non accoglimento delle richieste.
I dipendenti in part time non potranno usufruire della flessibilità d'orario.
I soli lavoratori in part time giornaliero fino a 6 ore, per i quali è previsto un orario di lavoro che si esaurisca entro le 14.30 potranno effettuare la pausa pranzo al termine del servizio.

2.3.1 Part time post maternità
La percentuale di part time post maternità prevista in azienda è del 4% del personale dipendente. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 45 giorni.

2.8. Permessi per visite mediche
A ciascun dipendente vengono riconosciute 4 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi per visite mediche specialistiche relative allo stesso dipendente o a figli minori, a fronte di presentazione di idonea certificazione medica. In caso di mancato o parziale utilizzo entro l’anno, le ore di permesso decadono senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

2.10 Reperibilità
La natura di alcuni servizi offerti da Altran Italia può richiedere la necessità di reperibilità, al di fuori del normale orario di lavoro, da parte dei dipendenti impegnati sulle attività interessate e dotati di determinate competenze al fine di effettuare interventi di assistenza telefonica, prestazioni a distanza, o rientri sul posto di lavoro/sede cliente.
Il dipendente può essere inserito in fasce di reperibilità di norma con un preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei dipendenti coinvolti. Il personale in reperibilità avrà a disposizioni strumenti di lavoro necessari all'intervento richiesto.
[…]

2.11 Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
2.11.1 Altran Italia e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Il rispetto reciproco della dignità degli altri, a tutti i livelli, all'Interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Le Parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro.
È interesse e ferma volontà di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate, nel rispetto della L. n. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing".
2.11.2 Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, Altran Italia adotterà misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
2.11.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. n. 24 del D.Lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), le Parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore per le donne vittime di violenza di genere:
a. la lavoratrice dipendente di una società del Gruppo Altran inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di un mese, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge, e potrà usufruirne su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni;
b. nel periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente all'ultima retribuzione percepita e tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del Premio di Risultato;
c. ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l'intenzione di fruire di tale congedo, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e la necessaria certificazione di cui al punto a.
2.11.4 L’Azienda, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità un’eventuale richiesta di mobilità territoriale che dovesse pervenire dalla lavoratrice, laddove tale mobilità sia coerente con il percorso di protezione.