Categoria: 2018
Visite: 6504

Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 8 giugno 2018
Validità: 01.07.2018 - 30.06.2021
Parti: Deloitte & Touche e Filcams-Cgil, RSA/Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Servizi, Deloitte & Touche
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
I. Premesse
II. Definizione
III. Programma di smart working
IV. Campo di applicazione
  V. Modalità di attuazione
VI. Salute e sicurezza
VII. Validità
VIII. Norme finali
Allegato 1. Modello di accordo individuale

Accordo collettivo aziendale sullo smart working

In data 8 giugno 2018 si sono incontrate, in Milano, presso i locali della Società Deloitte & Touche spa, le Parti la Società Deloitte & Touche spa, con sede legale in Milano, Via Tortona, n. 25, […], (di seguito indicata anche come la “Società”), esercente attività di Revisione Contabile […], e la Filcams Cgil Nazionale […], la Filcams Cgil di Torino […], RSA - Filcams Cgil […]

Premesso che:
• in considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento sul lavoro agile (o smart working), introdotto dalla L. 81/17 a decorrere dal 14 giugno 2017, nonché del buon esito della fase sperimentale del progetto di smart working introdotto in Deloitte & Touche spa per la durata di nove mesi a decorrere dal 1° settembre 2017 e fino al 31 maggio 2018, le Parti hanno concordato di promuovere nuovamente l’iniziativa di lavoro agile o smart working, che costituisce un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro e si caratterizza, in particolare, per flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi e degli strumenti da utilizzare nell’attività lavorativa;
• le Parti mirano, pertanto, ad agevolare la conciliazione individuale dei tempi di vita e di lavoro e a rendere efficiente l’organizzazione del lavoro anche mediante l’utilizzo migliore degli spazi lavorativi degli uffici della Società; inoltre, riducendo gli spostamenti dei lavoratori per raggiungere le sedi aziendali e lavorative, lo smart working contribuisce a diminuire l’impatto sull’ambiente;
• il lavoro agile o smart working, al quale non si applicano le norme e i contratti collettivi relativi al telelavoro, permette una prestazione di lavoro vincolata alle seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa svolta solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

I. Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

II. Definizione
Per lavoro “agile” o “smart working” si intende una forma flessibile di lavoro da remoto, finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Esso, in particolare, costituisce una forma di svolgimento ed organizzazione del lavoro, in cui l’attività lavorativa viene regolarmente effettuata in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.

III. Programma di smart working
Le Parti hanno condiviso l’opportunità di promuovere, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021, il programma che prevede modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al di fuori dei locali aziendali, denominato smart working, nei termini infra descritti.

IV. Campo di applicazione
Il progetto di smart working è applicabile ai lavoratori dipendenti della Società che svolgono attività di natura consulenziale, ivi inclusi gli Impiegati e i Quadri (di seguito indicati anche come “Dipendenti” o “Professional”).
L’accesso allo smart working sarà a disposizione di tutti i Professional della Società, compatibilmente con le mansioni svolte e le esigenze organizzative, tecniche e progettuali delta Società, come infra indicato.
Il luogo per lo svolgimento delle attività potrà essere (i) il domicilio del Professional o (ii) altro luogo privato, con espressa esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che possano mettere a rischio la sicurezza fisica del lavoratore e nel rispetto delle indicazioni aziendali e normative per la sicurezza dei dati aziendali.

V. Modalità di attuazione
Il progetto di smart working consente ai Dipendenti della Società di organizzare e/o svolgere una parte della loro attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, avvalendosi delle tecnologie informatiche.
Ciascun Professional ha la facoltà di aderire al progetto di smart working.
I Dipendenti rientranti nel campo di applicazione di cui al precedente punto IV. potranno decidere, tramite manifestazione scritta di adesione al programma, di rendere una parte della propria prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Il Professional che abbia espresso la volontà di partecipare allo smart working sarà ammesso al progetto fino alla scadenza del 30 giugno 2021, previa verifica delle caratteristiche tecnico-organizzative delle attività svolte, che dovranno essere compatibili con io svolgimento delle stesse fuori dalla sede di lavoro abituale, e previa autorizzazione del proprio Responsabile di Area.
In ogni caso, lo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà avvenire in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche della Società.
In considerazione di quanto sopra premesso, le Parti concordano che:
- la giornata di smart working è considerata al pari di una giornata lavorativa intera ordinaria e non è frazionabile, nel senso che non è consentito al Professional nella stessa giornata effettuare parte della prestazione in ufficio e parte in modalità di smart working, salvo casi eccezionali autorizzati da parte del Responsabile di Area ovvero del responsabile nell’ambito del team di lavoro;
- le giornate lavorative fruibili dal Professional in regime di smart working saranno programmate di massima settimanalmente e dovranno essere preventivamente verificate e autorizzate dal proprio referente diretto nell’ambito del team di lavoro;
al termine di ogni periodo di quindici giorni, in occasione della compilazione del “Time Report”, il Professional è tenuto a comunicare e consuntivare le giornate di smart working effettivamente utilizzate nel rispetto delle modalità aziendali vigenti;
nelle giornate di smart working, il Professional, pur nel rispetto della flessibilità oraria nel poter collocare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera, assicurerà la propria disponibilità ad essere raggiungibile tramite gli strumenti aziendali (personal computer, telefono aziendale) per ragioni tecniche- organizzative direttamente collegate all’attività lavorativa, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18:00, salvo i casi di part-time, in cui la fascia oraria sarà quella di riferimento stabilita nel contratto individuale;
al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero è garantito al Professional il diritto alla disconnessione. Durante le giornate di smart working non sono previste ore di lavoro straordinario, fatte salve le autorizzazioni del caso rilasciate dal Responsabile di Area;
nelle giornate di smart working resta ferma la pausa pranzo di almeno un’ora;
il Professional deve svolgere personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri soggetti, e deve garantire lo stesso impegno professionale, ossia analoghi livelli quantitativi e qualitativi, rispetto alia stessa attività svolta in Azienda;
- ai fini della fruizione di ferie e permessi ROL, nel periodo di applicazione del programma di smart working, le Parti rinviano alla disciplina contrattuale vigente in materia.
a. Adesione e revoca
L’adesione al programma di smart working da parte del Professional è volontaria ed è formalizzata con la sottoscrizione di un’apposita scrittura individuale conforme al modello allegato al presente accordo.
Il Professional e la Direzione aziendale possono recedere dall’accordo di smart working in qualsiasi momento nei termini di cui all’art. 19 Legge 81/2017. Tuttavia il regime di smart working è revocabile da parte del Responsabile di Area, in qualsiasi momento e con giudizio insindacabile, per ragioni produttive e/o organizzative, per valutazione di incompatibilità delle mansioni svolte dal Professional, anche con riferimento alle dotazioni informatiche disponibili.
b. Condizioni economiche e normative
Il Professional in regime di smart working è titolare dei medesimi diritti ed è soggetto ai medesimi doveri previsti per i lavoratori che svolgono l’attività nei locali della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo nazionale di settore e aziendale tempo per tempo vigente. La prestazione lavorativa in smart working obbliga il lavoratore a tenere una condotta uniformata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina.
L'utilizzo delle tecnologie informatiche nell'ambito delle modalità lavorative di smart working non comporta azioni di controllo potenzialmente aggiuntive rispetto a quanto accade nel sistema ordinario di resa della prestazione. Per maggior dettaglio le Parti rinviano alla normativa vigente in materia di potere di controllo del datore di lavoro.
In regime di smart working si applicheranno, previo quanto prescritto dalla L. 300/70 e dal CCNL, le norme disciplinari nel rispetto del principio di proporzionalità di eventuali sanzioni.
Inoltre, le specifiche condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari sono le seguenti:
- reiterata mancata risposta telefonica o a mezzo del personal computer del Dipendente nelle fasce di reperibilità;
- reiterata disconnessione volontaria, non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente, nella giornata di lavoro in regime di smart working, fatto salvo il diritto alla disconnessione del lavoratore al termine dell’orario di lavoro giornaliero e fatta salva la possibilità, nel rispetto della flessibilità oraria, di collocare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera, pur assicurando la propria disponibilità ad essere raggiungibile, secondo le modalità e per le ragioni sopra descritte, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18:00, o diversa di riferimento definita per i “part-time”;
- irreperibilità del Dipendente nella giornata di smart working.
La natura della prestazione lavorativa resa in regime di smart working, il relativo contenuto professionale e le mansioni del Dipendente, così come tutte le altre condizioni contrattuali restano invariati.
Il Professional che aderisce al programma di smart working ha diritto al buono pasto giornaliero alle condizioni e nei termini di riconoscimento stabiliti dalle policy aziendali in vigore, in considerazione del fatto che potrà svolgere l’attività lavorativa in luoghi anche diversi dall’abitazione.
c. Protezione dei dati
La Società adotterà le misure appropriate per garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dai Dipendenti in smart working per fini professionali.
La Società informerà i Dipendenti sulle modalità applicate, sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili per la protezione dei dati. I Dipendenti che aderiscono al programma di smart working, previa dichiarazione dell’avvenuta informativa delle norme e modalità applicate, sono responsabili del rispetto di tali norme e regole.
Il Dipendente con riferimento ad ogni documento, in qualunque formato (anche elettronico), software o pubblicazione, utilizzato per l'espletamento delle sue attività ha l’obbligo di:
- conservare con la massima diligenza e mantenere rigorosamente riservate/segrete tutte le notizie e/o informazioni di cui entrasse in possesso e/o utilizzasse in tale contesto e, in particolare, tutti i dati, i nominativi, i documenti ed il loro contenuto, ivi compresi quelli a cui dovesse accedere tramite i sistemi informativi ed informatici messi a disposizione dalla Società;
- non divulgare tali notizie e/o informazioni in alcun modo ed in qualsiasi forma a soggetti terzi;
- garantire che non consentirà a terzi l'accesso, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo, ai documenti e ad ogni altro dato fornito dalla o alla Società;
d. Organizzazione del lavoro
L’attività svolta in smart working sarà organizzata dal Professional interessato, previo accordo con il proprio Responsabile, compatibilmente con te superiori esigenze e/o necessità della Società.
Al fine di poter svolgere l’attività lavorativa in smart working a ciascun Professional interessato verranno assegnati, qualora non ancora in dotazione, gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività in regime di smart working, ossia (i) un personal computer e (ii) uno smartphone.
Tali beni aziendali sono strumenti di lavoro di proprietà della Società e sono assegnati al Professional al fine di svolgere la propria attività lavorativa.
Il loro utilizzo è disciplinato dalla policy aziendale vigente in materia.
La responsabilità della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari spetta di norma al datore di lavoro.
È disponibile per ogni lavoratore la connessione aziendale tramite il servizio tethering. In caso di interruzione della connessione e sino al ripristino della stessa, il Professional dovrà riprendere a svolgere l’attività presso la sede di lavoro abituale (tenuto conto che la Società non fornirà strumenti aggiuntivi oltre a quelli già in dotazione a ciascun Professional interessato), fatta salva la possibilità da parte del Dipendente di utilizzare una connessione internet veloce (ADSL o altro) personale, verificato il rispetto delle indicazioni aziendali e normative per la sicurezza dei dati aziendali e previa autorizzazione a procedere in tal senso da parte del Responsabile di Area e senza costi aggiuntivi per la Società.

VI. Salute e sicurezza
La Società si impegna ad informare ciascun Professional sulle misure di protezione e sugli eventuali rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, derivanti dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, individuandone, altresì, nello specifico, i rischi generali e i rischi specifici.
A tal proposito, pertanto, la Società consegnerà al Dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un opuscolo informativo contenente alcune linee guida atte a sottolineare che il Professional, anche in regime di smart working, sarà tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione lavorativa da rendere in modalità di lavoro agile, attenendosi alle normative vigenti relative alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, anche in luogo differente dalla sede di lavoro aziendale.
L’attività in smart working può comportare la mobilità del Professional, cioè spostamenti da un luogo ad un altro; pertanto il lavoratore continuerà ad essere assicurato contro gli infortuni con copertura Inail anche nel tragitto dall’abitazione al luogo prescelto di svolgimento dell’attività al di fuori dei locali aziendali.
La Società comunicherà ai competenti servizi pubblici i nominativi dei Dipendenti in smart working nel rispetto delle disposizioni di legge.

VII. Validità
Il presente accordo si applica per la durata di tre anni, a decorrere dai 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021.
Laddove, invece, la Società decidesse di interrompere il progetto di smart working, in relazione ai risultati dello stesso o a rilevanti circostanze sopravvenute, dovrà preventivamente comunicarlo all’Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso, il presente accordo cesserà di avere effetto e il programma di smart working dovrà intendersi definitivamente concluso con ripristino della modalità ordinaria di organizzazione del lavoro. Resta inteso che tali termini dovranno essere modificati nel caso intervengano variazioni di carattere legislativo sulla normativa applicabile alla disciplina.

VIII. Norme finali
Le Parti si danno atto reciprocamente che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e del CCNL applicato dalla Società in materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, di regime dei riposi giornalieri e settimanali.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno un mese prima della scadenza del presente accordo, o comunque a richiesta di una di esse, per verificare gli esiti del presente accordo e per valutare l’eventuale proroga o variazione del progetto di smart working.