Categoria: 2018
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Tipologia: CIA
Data firma: 26 luglio 2018
Validità: 2018-2021
Parti: Zeroquattro Logistica e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU/RSA
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Zeroquattro Logistica
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni industriali
Istituti a carattere sindacale
Appalti
Formazione - Professionalità
Sicurezza sul lavoro
Pari opportunità
  L'organizzazione e gli orari di lavoro
Diritti individuali
Tempo determinato e lavoro in somministrazione
Servizio mensa-Buoni pasto
Premio di risultato (salario variabile)
Allegati

Accordo Integrativo Aziendale Zeroquattro Logistica srl

Il giorno 26 Luglio 2018 presso la sede della società Zeroquattro Logistica srl in Bologna Via Cadriano 27/2, tra Zeroquattro Logistica srl […] e le Segreterie Nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil […], con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Territoriali di Fai-Flai-Uila e le RSU/RSA dei siti logistici

Premesso che
Zeroquattro Logistica srl è società costituita in data 9 dicembre 2014, beneficiaria a far data dal 01/01/2015 di scissione parziale e proporzionale dalla Zeroquattro srl relativamente al ramo d'azienda inerente la fornitura di servizi di logistica integrata con vocazione specifica, anche se non esclusiva, nel mercato dei prodotti alimentari freschi gestiti in catena refrigerata, da 0° a +4°C.
Dalla sua costituzione l'attività della società è stata rivolta a Granarolo spa ed alle sue Controllate (circa 88% dei ricavi), con altresì l'obiettivo di sviluppare il business verso clienti terzi, raggiungendo già nel 2017, una quota importante di fatturato con ricavi, verso clienti al di fuori del Gruppo Granarolo, pari a 9,6 mio di euro, marcando un +10,6% verso il 2016.
I volumi di merce trasportata nel 2017 si sono attestati a 988 Kilo/ton, in decremento del -3,3% verso 2016, riconducibili alla perdita di volumi/fatturati verso il Gruppo Granarolo.
La Società oggi, con il suo network di 7 piattaforme logistiche in Italia, 35 transit point distribuiti su tutto il territorio nazionale, 1 piattaforma a Lione e 1 piattaforma a Barcellona, si propone al mercato come partner di business per operatori, industriali e/o commerciali, interessati a consolidarsi e a espandersi sul territorio nazionale e non, gestendo tutte le fasi del processo logistico, dallo stoccaggio al trasporto alla distribuzione dei prodotti, garantendo il mantenimento della catena del freddo.
Con l'ingresso nella compagine societaria del nuovo socio Bcube spa, società leader specializzata nel settore logistico, Zeroquattro. Logistica intende strutturare una organizzazione in grado di svolgere attività di fornitura di servizi di facchinaggio e d logistica integrata in Italia ed all'estero nonché le spedizioni ed i trasporti nazionali ed internazionali, attraverso:
1) strategie di condivisione delle strutture e ricerca di sinergie sui costi operativi;
2) sviluppo di servizi di trasporto e movimentazione destinati a clienti al di fuori delle società del Gruppo Granarolo.
Per il quadriennio 2018-2021 si conviene il seguente Accordo Integrativo:

Relazioni industriali
Le Parti intendono sostenere l'obiettivo primario del sistema delle Relazioni Industriali improntate alla condivisione delle informazioni e al confronto al fine di permettere, attraverso informazioni ed azioni condivise, una più efficace gestione.
Le modalità e le strutture che sono impegnate nel sistema di relazioni industriali sono:
-Coordinamento Nazionale RSU/RSA Fai-Flai-Uila
che rappresenta l'interlocutore aziendale per la negoziazione delle materie che hanno un impatto di carattere generale, quali ad esempio:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Programmi di riorganizzazione e ristrutturazione
• Programmi di formazione ed addestramento
• Andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Premio di risultato
• Ambienti di lavoro, salute e sicurezza
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare.
I componenti del Coordinamento Nazionale, nominati dalle OO.SS. Fai Flai Uila stipulanti il presente accordo, saranno individuati tra i membri delle RSU/RSA della società nel numero massimo di 9 componenti, i cui nominativi saranno comunicati congiuntamente da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.
-RSU/RSA, Fai-Flai-Uila, di singolo insediamento o territoriali:
che rappresentano gli interlocutori a livello locale per quanto riguarda le materie ad esse delegate dal CCNL.
Le rappresentanze sindacali di singolo insediamento e/o territoriali si intendono regolate dalle disposizioni del CCNL, dagli accordi confederali in essere e dal Testo Unico sulla rappresentanza e all'Accordo Fai-Flai-Uila.
Le rappresentanze sindacali esercitano l'azione negoziale a livello territoriale o di sito, con l'assistenza ed il coordinamento delle strutture sindacali territoriali Fai-Flai-Uila.
Le Parti concordano che i temi di carattere generale saranno oggetto di informativa annuale e/o potranno essere attivati, a iniziativa di una di esse, ulteriori o più prolungati momenti di incontro, volti ad approfondire aspetti specifici del business, prospettive economiche e di mercato, e/o situazioni contingenti.

Istituti a carattere sindacale
- Assemblee […]
- Affissione e diffusione di stampa e comunicati
L'azienda presso le sedi in cui risultano costituite le RSU/RSA metterà a disposizione delle stesse spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti delle RSU/RSA o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni dovrà essere inoltrata alla Direzione Aziendale.
Ai rappresentanti delle RSU/RSA l'azienda metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica aziendale

Appalti
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 4 CCNL Industria Alimentare le Parti concordano nel garantire la massima trasparenza nei rapporti di appalto.
La Società, esigerà da parte dei fornitori di servizi il pieno rispetto di tutte le norme legislative e contrattuali nei confronti degli addetti che opereranno presso le unità produttive della stessa, impegnandosi a garantire:
• che le attività appaltate non vengano di norma subappaltate. La clausola di subappaltabilità, eventualmente prevista in via eccezionale, dovrà contenere l'espressa indicazione della possibile ditta subappaltante, l'assoggettamento di quest'ultima al medesimo livello di controlli esercitato verso l'appaltatore e comunque l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dall'appaltatore;
• che il CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori appaltandi sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore di appartenenza.
Le Parti si danno atto che i CCNL generalmente, anche se non invia esclusiva, applicati dalle aziende appaltatrici - multiservizi e trasporti - contengono la clausola sociale di salvaguardia del personale nei casi di cambio d'appalto. Nell'eventualità che nel CCNL applicato nell'Azienda candidata all'appalto non sia presente la clausola sociale relativa al passaggio del personale della perdente appalto, essa dovrà esplicitare i propri impegni verso il suddetto personale.
A livello locale, le strutture sindacali e le RSU segnaleranno eventuali criticità riscontrate con particolare attenzione ai diritti sindacali, retribuzioni contrattuali di riferimento, regolarità contributiva, orario settimanale, riposi, condizioni di lavoro, sicurezza, sollecitando gli adeguati interventi da parte della Società.
Per una efficace possibilità di verifica di tali diritti le strutture sindacali e le RSU hanno facoltà di richiedere all'Azienda informazioni in ordine alle correlate condizioni di appalto e di eventuale subappaltabilità, nonché alle attività di controllo da parte dell'Azienda contrattualmente definite, fermo restando che dette informazioni di natura contrattuale hanno carattere riservato e dovranno essere trattate come tali dalla parte sindacale richiedente.

Formazione - Professionalità
[…]
Le Parti convengono sin d'ora le linee prioritarie di indirizzo della formazione:
• Favorire lo sviluppo professionale, anche a fronte dell'evoluzione delle attività, dei modelli organizzativi e delle nuove competenze
• Diffondere la cultura della sicurezza
• Garantire qualità dei servizi aziendali
Viene dato comune impegno alla discussione fra le Parti, in occasione degli incontri periodici previsti, di valutare l'allineamento delle professionalità al modello di business e di supportarne l'aggiornamento, con interventi di formazione dedicata, delle competenze necessarie.

Sicurezza sul lavoro
La cultura del lavoro sicuro, fermi gli impegni di cui al capitolo della formazione, troverà concreta applicazione anche attraverso il ruolo che viene assegnato agli RLS ed in particolare:
- l'elenco dei rischi contenuto nel DVR dovrà essere oggetto di esame e valutazione congiunta e condivisa durante la stesura dello stesso. L'esame, anche in relazione alle indagini stress-lavoro correlato richieste dalla vigente normativa, coinvolgerà le condizioni di organizzazione del lavoro nel suo complesso; le modalità di indagine, l'esame dei risultati e le misure di intervento costituiranno oggetto di consultazione e confronto con gli RLS, per i quali saranno previsti interventi di informazione e formazione, integrabili anche su loro richiesta. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di cointeressare gli RLS nel sistema di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza;
- nell'ambito della riunione annuale sulla Sicurezza di cui alla vigente normativa si svolgerà uno specifico approfondimento congiunto Azienda-RLS sullo stato delle denunce di malattia professionale e degli interventi da porre in atto per rimuoverne le cause;
È impegno comune delle parti assumere l'"opzione zero infortuni" quale obiettivo in materia di sicurezza del lavoro, riconoscendo altresì che tale obiettivo si sostanzierà in politiche e programmi di intervento volti a incrementare progressivamente la sicurezza del lavoro, i cui esiti costituiranno oggetto di monitoraggio congiunto fra le Parti.

Pari opportunità
Nell'individuazione dei percorsi professionali e formativi verrà evitata ogni forma di discriminazione, anche tra i sessi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità. In tal senso, le parti ribadiscono l'importanza del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge 125/91, riguardo l'obbligo di comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali della composizione di genere anche con riferimento ai livelli di inquadramento.
Per i genitori che riprendano il lavoro dopo congedi parentali, ove opportuno, anche a richiesta del lavoratore, l'Azienda predisporrà specifici percorsi formativi per un'efficace reinserimento lavorativo.
In tale contesto, al fine di valorizzare l'importante funzione sociale anche della paternità, vengono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito a favore del padre lavoratore in occasione della nascita dei figli, in modo da permettere la partecipazione al parto senza dover ricorrere a giornate di ferie.
Tale permesso sarà riconosciuto anche in occasione di adozioni e di affidi preadottivi e, su richiesta del padre lavoratore, potrà essere goduto entro un mese dall'evento. Sono inoltre aumentati da 9 a 10 giorni i congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli nove anni di cui all'art. 40 CCNL.
L'azienda si impegna a soddisfare le richieste di part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre annidi vita del bambino, con la sola eccezione, motivata, per ruoli organizzativi e figure professionali non fungibili, per le quali si ricercheranno comunque le possibili soluzioni anche attraverso il confronto con le RSU. Le richieste dovranno essere avanzate con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza del part time.
L'azienda si impegna inoltre a valutare, compatibilmente con la posizione professionale ricoperta e le condizioni organizzative correlate, modifiche temporanee dell'orario di lavoro per favorire l'inserimento del figlio all'asilo nido.
A partire dall'inizio del mese successivo alla firma del presente accordo, superando ogni diversa consuetudine, nell'ottica di sostenere ulteriormente la genitorialità, le Parti concordano:
• di riconoscere 16 ore di permessi retribuiti all'anno per le malattie del figlio di età non superiore ai 12 anni, da utilizzarsi in modalità alternata ove siano dipendenti di Granarolo entrambi i genitori;
• che i permessi retribuiti previsti dall'art. 40-bis lettera A CCNL Industria Alimentare a favore del genitore lavoratore o lavoratrice per le patologie di particolare gravità riguardanti il figlio espressamente individuate dal CCNL sono incrementate di 1 giornata rispetto a quanto previsto dal CCNL, fermo restando che potranno essere utilizzati per le finalità definite dal dettato contrattuale.
Il periodo di astensione facoltativa per congedo parentale, spettante a richiesta del genitore lavoratore o lavoratrice, potrà essere goduto, nei limiti massimi di legge e di CCNL e secondo le modalità ivi definite, anche frazionato a settimane, a singole giornate intere di lavoro, a periodi di quattro ore o, su richiesta del lavoratore e previa autorizzazione dell'Azienda, su numero di ore inferiore a quattro.

L'organizzazione e gli orari di lavoro
L'orario di lavoro è di 39h settimanali contrattuali realizzato attraverso i riposi individuali di cui all'art. 30 del CCNL Industria Alimentare. L'orario settimanale è ripartito sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali con, di norma, le seguenti possibili articolazioni:
a) Su 5 giorni dal Lunedì al Sabato, con 1 gg riposo a scorrimento nella settimana
b) Su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì
c) Su 6 giorni dal Lunedì al Sabato
L'azienda si impegna a fornire su richiesta delle rappresentanze sindacali stipulanti del presente accordo un'informazione di dettaglio relativa all'organizzazione logistica ed ai relativi carichi di lavoro, i quali potranno essere oggetto di confronto fra le Parti, anche a livello di sito.

Diritti individuali
Per gli stessi titoli e le medesime finalità previste dalla L. 53/2000, viene riconosciuta ai lavoratori con almeno 4 anni di anzianità aziendale che ne facciano richiesta, la possibilità di utilizzo di periodi di aspettativa non retribuita, aggiuntivi a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo massimo di 12 mesi nell’arco della vita lavorativa. […]
Per i lavoratori affetti da grave malattia è prevista la conservazione del posto di lavoro sino ad avvenuta guarigione clinica; rientrano in questa casistica le neoplasie, le patologie gravi del sistema nervoso centrale o dell’apparato muscolo-scheletrico, del sistema cardiovascolare, nonché quelle derivanti da incidenti o interventi chirurgici con esiti gravemente invalidanti sulle capacità fisiche ed intellettuali del lavoratore.

Tempo determinato e lavoro in somministrazione
Le parti convengono che le percentuali di assunzioni, indicate dai CCNL vigenti sono da considerarsi riferite alla singola unità locale.
[…]
Come da vigente normativa al personale somministrato sarà assicurato l'inquadramento contrattuale corrispondente alla professionalità richiesta per le mansioni a cui è adibito e beneficerà del trattamento del servizio mensa previsto per i dipendenti di sito.