Categoria: 2018
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Tipologia: CCRL
Data firma: 16 gennaio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2019
Parti: Confartigianato Imprese, Cna e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato e non, FVG
Fonte: confartigianatoudine.com

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Osservatorio Regionale
Art. 4 - Fondo Regionale di Categoria
Art. 5 - Orario di lavoro, Durata massima. Flessibilità, Banca delle ore
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Contratto a tempo determinato stagionale
Art. 8 - Prestazioni lavorative di breve durata
Art. 9 - Lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale
Art. 10 - Premio di risultato territoriale (PRT)
Art. 11 - Welfare contrattuale
Art. 12 - Previdenza Complementare
  Art. 13 - Trattamento economico di malattia
Art. 14 - Congedo parentale ad ore
Art. 15 - Permessi ai padri
Art. 16 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 17 - Formazione professionale e formazione continua
Art. 18 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 19 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
Art. 20 - Controversie di lavoro
Art. 21 - Adesione e regolarità alla bilateralità
Art. 22 - Commissione Paritetica Regionale
Art. 23 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 24 - Quota adesione contrattuale
Art. 25 - Clausola di salvaguardia

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane e non Artigiane del settore Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia Udine

Il 16 gennaio 2018, in Udine presso la Sede di Confartigianato - Imprese Udine tra: le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Area Alimentazione - Panificazione rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la Cna Friuli Venezia Giulia, Confartigianato Imprese Fvg rappresentata dal Presidente Confartigianato Imprese FVG, dal Capo-gruppo regionale Panificatori, dal Capogruppo regionale Alimentari vari, dal Capogruppo regionale Pastai, dal Capogruppo regionale Gelatai, dal Capogruppo regionale Pasticceri, dal Capogruppo regionale Caseari e assistiti dal responsabile regionale delle relazioni sindacali e dalla consulente del lavoro; Cna Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente Cna - Friuli Venezia Giulia e dal Presidente Unione Cna Agroalimentare FVG, assistiti dal Segretario Regionale Cna Friuli Venezia Giulia; e le delegazioni regionali Fai-Cisl regionale del Friuli Venezia Giulia; Flai-Cgil regionale del Friuli Venezia Giulia; Uila-Uil regionale del Friuli Venezia Giulia; è stato stipulato il seguente CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del Settore Alimentare e per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del Settore della Panificazione aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Premessa
Il presente accordo è volto a consolidare il sistema regionale delle relazioni sindacali e della bilateralità per una maggiore valorizzazione del settore e per la massimizzazione dei benefici a favore dei lavoratori e delle imprese in una logica di partecipazione e mutualità.
Partendo dal condiviso presupposto che il modello bilaterale e paritetico costituisce una risposta efficace alle esigenze di aziende e lavoratori, il presente contratto conferma un’attenzione particolare ai loro bisogni erogando prestazioni non rientranti nell’ordinario sistema di tutele ad oggi previste dal CCNL (welfare integrativo, carenza malattia, congedo parentale, permessi padri, flessibilità, banca delle ore).
Il presente CCRL ha recepito e fatto propri gli assetti della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali definiti e regolamentati dall’Accordo interconfederale del 23.11.2016. Tutti i livelli di contrattazione, pertanto, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio dell’inscindibilità. Ne consegue, quindi, che l’applicazione del CCNL di categoria comporta l’obbligo per il datore di lavoro di applicare anche il presente CCRL.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la presente premessa è parte integrante del contratto.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia e si applica ai dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL Area Alimentare-Panificazione del 23.2.2017, ovvero per il Settore Alimentare ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane e ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti per le attività elencate nell’art. 1 del CCNL, e per il Settore Panificazione ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Il CCRL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia e per i lavoratori dipendenti delle stesse anche se occupati presso sedi/unità operative situati al di fuori del suddetto territorio.

Art. 3 - Osservatorio Regionale
Nell’intento condiviso di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti con-vengono di attivare l’Osservatorio del settore oggetto del presente contratto a livello regionale.
L’Osservatorio sarà composto da sei rappresentanti, firmatari del presente contratto, di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; si riunirà periodicamente, in relazione al programma di attività o su richiesta di una delle parti e comunque, di norma, con cadenza semestrale.
Sulla scorta di quanto prodotto dall’Osservatorio le Parti firmatarie il presente contratto si riuniranno, anche al fine di redigere rapporti sull’andamento del settore e/o promuovere l’adozione di interventi nei confronti della politica regionale a sostegno delle imprese e dei lavoratori.
Tale Osservatorio, che potrà, qualora le parti ne ravvisino l’esigenza, essere articolato anche su livelli territoriali, opererà in stretta collaborazione con Organismi pubblici e/o privati quali, in particolare, la Regione, l’Ebiart ed il Fondo regionale di categoria di cui all’art. 4. L’attività dell’Osservatorio sarà principalmente orientata a:
a) acquisire informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale;
b) acquisire dati sulla consistenza numerica delle imprese (natalità/cessazioni) e degli addetti;
c) acquisire dati sull’andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali (ad esempio sull’occupazione femminile e sui salari), nonché sull’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali (lavoro a tempo parziale, lavoro in somministrazione, contratti a termine, apprendistato, lavoro intermittente ed ulteriori tipologie contrattuali di interesse per il mondo dell’artigianato e delle PMI), riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali;
d) acquisire informazioni riguardo gare di appalto, benefici creditizi e formazione professionale;
e) acquisire informazioni relative alle professionalità ricercate dalle aziende nonché ai fabbisogni formativi delle stesse e dei lavoratori, l’individuazione e la sperimentazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità secondo le esigenze delle strutture produttive presenti nel territorio nonché alla riqualificazione degli addetti del settore;
f) acquisire dati relativi all’evoluzione della situazione ambientale ed in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
g) acquisire dati relativi all’andamento del settore nella regione, attraverso l’esame e l’analisi del PIL regionale e del valore aggiunto per addetto;
h) promuovere interventi di interesse per il settore;
i) esaminare prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
j) garantire un costante collegamento con le Banche Dati di CCIAA, CPA, Inps, Inail, Ebiart, ecc.
Allo scopo di ampliare il flusso di informazione di cui ai precedenti punti, le parti potranno attivare adeguati rapporti e/o convenzioni con Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università ed Enti di formazione.
L’Osservatorio avrà inoltre il compito di:
- monitorare sia 1'esistenza di altri Osservatori presso Enti istituzionali (Agenzia regionale per il lavoro, Camere di commercio, EBIART) che le fonti di finanziamento per la gestione degli stessi;
- analizzare la concreta possibilità di realizzazione di progetti positivi inerenti la valorizzazione della professionalità di genere, anche mediante l’utilizzo di risorse allo scopo previste per la realizzazione di interventi atti a favorire la parità di genere nell’ambito lavorativo.

Art. 4 - Fondo Regionale di Categoria
Nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite con gli Accordi interconfederali e di quanto normato dal vigente CCNL, le parti convengono di costituire il Fondo Regionale di Categoria entro il 31.5.2018.
Il Fondo avrà sede presso l’Ebiart in Largo dei Cappuccini n. 1 a Udine.
Lo stesso sarà alimentato dai versamenti effettuati da parte delle aziende e dei lavoratori con decorrenza gennaio 2018. Le aziende effettueranno il versamento della propria quota e dell’intera quota annuale a carico del lavoratore con le seguenti modalità:
- quota annuale azienda di Euro 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno;
- quota annuale lavoratore di Euro 6,00 per ogni lavoratore in forza al 31 maggio da trattenersi mensilmente a cura del datore di lavoro.
La quota complessiva dovrà essere versata al Fondo Regionale di Categoria entro il 15 giugno di ciascun anno.
La quota a carica delle aziende non sarà riproporzionata per i contratti a tempo determinato, né a seconda della durata del rapporto di lavoro, né per i rapporti a tempo parziale, né in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia/maternità, sospensione lavoro, ecc). Entro il 31.12.2019 le parti si incontreranno per valutare eventuali adeguamenti delle quote a carico di aziende e lavoratori al Fondo Regionale di Categoria. Le Parti concordano che il Fondo entro il mese di giugno 2018 si doterà di un Regolamento atto a dettagliarne Fattività, la gestione delle quote economiche e la loro percentualizzazione in ragione di destinazione di scopo insite nei seguenti obiettivi:
a) sostegno alla parziale copertura dei costi relativi alla “carenza malattia” del lavoratore come prevista dal successivo art. 13;
b) finanziamento dell’attività dell’Osservatorio Regionale di cui all’art. 3;
c) finanziamento della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende;
d) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
e) finanziamento di iniziative informative/divulgative in tema di prevenzione - sicurezza sul lavoro;
f) interventi ad integrazione del welfare contrattuale;
g) finanziamento di attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all’adozione delle iniziative più idonee ad un’attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte;
h) sostegno economico alla genitorialità;
i) finanziamento di corsi mirati per aziende e lavoratori per la lotta allo spreco e all’ottimizzazione dei costi di gestione aziendale.
L’impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto all’art. 21 “Adesione e regolarità alla bilateralità” del presente CCRL.

Art. 5 - Orario di lavoro, Durata massima. Flessibilità, Banca delle ore
Il CCNL per le imprese del settore alimentare e della panificazione prevede che l’orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali. Nel caso in cui la distribuzione dell’orario settimanale sia articolato in 6 giorni l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale, previo comunicazione alle RSA ove presenti. Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 30 turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Per le sole imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti rientranti nella Parte II del CCNL 23.2.2017, ai soli fini contrattuali la durata dell’orario normale del singolo lavoratore, anche come media su periodi plurisettimanali, è fissata in 40 ore. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all’art. 19 della Parte II del CCNL.
Durata massima dell'orario di lavoro
La durata media settimanale della prestazione lavorativa, comprese le ore di straordinario prevista dall’art. 23, Parte I del CCNL, viene estesa ad un periodo non superiore a sei mesi (1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre).
Tale periodo potrà essere elevato a 12 mesi (1 gennaio - 31 dicembre) sia per le imprese rientranti nella sfera di applicazione della Parte I che della Parte II a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un’intensificazione dell’attività lavorativa nei seguenti casi:
- lancio di nuovi prodotti;
- attività non ricomprese nell’attività ordinaria;
- attività non programmabili;
- produzioni legate a mostre o eventi culturali, sportivi;
- sperimentazioni tecniche produttive organizzative;
- manutenzione straordinaria degli impianti;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori ed RSA ove presenti.
La possibilità per l’azienda di prolungare il periodo oltre i sei mesi è vincolata all’invio di una preventiva informativa alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 22 del presente CCRL, che avrà il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano e avrà validità annuale (1 gennaio - 31 dicembre).
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati sull’orario medio settimanale contrattuale ovvero sull’orario inferiore nel caso di part-time.
Flessibilità
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impiantì, e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita anche con riferimento, a titolo esemplificativo, ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, le parti ritengono positivo lo strumento della flessibilità.
Diversi regimi di flessibilità rispetto a quanto indicato dall’art. 25 e art. 25 bis del CCNL e dall’art. 18 della Parte II, con riferimento al settore di appartenenza dell’azienda, potranno essere definiti a livello aziendale, sentite le RSA, ove presentì, fino ad un massimo di 112 ore annue, con indicazione puntuale del periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, che in ogni caso non può essere superiore ai sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo previsto.
L’impresa prima dell’attivazione del diverso regime di flessibilità dovrà dare comunicazione alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 22 del presente CCRL.
Le ore di flessibilità eventualmente non fruite entro i sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo definito, dovranno essere retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, pari al 30% calcolato sulla retribuzione tabellare entro il successivo mese di paga.
Banca delle ore in caso di congiuntura negativa
Fermo restando l'istituto della flessibilità, in caso di congiuntura negativa che comporti brevi periodi di minor attività produttiva, potranno essere stipulati accordi tra aziende e lavoratori che dovranno essere ratificati presso la Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 22 del presente CCRL, tali da garantire al lavoratore la maggior copertura previdenziale e retributiva.
Le parti in detti accordi potranno prevedere la costituzione di una “banca ore collettiva” che comprenda:
- una parte delle ore di permesso retribuito relativi alle festività soppresse - una parte delle ore di permesso retribuito all'anno previste dal CCNL - le ore di straordinario effettuate comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti.
Nel caso di sospensioni collettive dell’attività lavorativa e/o produttiva, ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti, ecc.) saranno anticipati i permessi retribuiti di cui all’art. 22 del CCNL e art. 17 Parte II del CCNL a titolo di acconto sulla futura maturazione, e necessari per far fronte alla sopra citata sospensione collettiva.
L’accordo tra azienda e lavoratori dovrà indicare il periodo entro il quale il monte ore accumulato verrà fruito o liquidato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
L’impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto all’art. 21 “Adesione e regolarità alla bilateralità” del presente CCRL.

Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Le parti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Le aziende, conseguentemente, prima di ulteriori assunzioni di lavoratori con contratti a tempo determinato valuteranno la possibilità di trasformare in rapporti a tempo indeterminato contratti a termine o di somministrazione già in essere per lo svolgimento di mansioni di pari livello e/o categoria legale.
[…] Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative di cui all’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, con un numero massimo di cinque lavoratori contemporaneamente, le assunzioni a tempo determinato concluse nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovi reparti, nuovi appalti, nuove linee di produzione, nei casi di avvio di attività derivanti da investimenti consistenti o nei casi di prime assunzioni con contratti di lavoro subordinati da parte dell’impresa, ovvero per le aziende aventi sede legale o produttiva nelle aree soggette a variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici negli ambiti territoriali.

Art. 8 - Prestazioni lavorative di breve durata
Le parti firmatarie il presente contratto riconoscono l’oggettiva difficoltà delle imprese del settore nel gestire prestazioni lavorative di breve durata ed aventi carattere di imprevedibilità, mediante le tipologie contrattuali esistenti.
Auspicano pertanto che, a livello nazionale, si individuino strumenti idonei alla gestione di queste casistiche a vantaggio di imprese e lavoratori.

Art. 16 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Le parti, nel ritenere importanti le iniziative volte a favorire le buone pratiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si attiveranno per individuare possibili progetti di fattibilità utilizzando i finanziamenti previsti dalle normative vigenti.

Art. 17 - Formazione professionale e formazione continua
[…]
Nella realizzazione dei piani formativi a carattere regionale, oltre ad una necessaria consultazione delle rappresentanze sindacali firmatarie del CCRL, si raccomanda un coinvolgimento progettuale e di docenza preferenziale dei Maestri Artigiani aventi i requisiti previsti e riconosciuti dalla L.R. n. 12/2002, art. 23.

Art. 18 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni regionali Confartigianato-Cna, Cgil-Cisl-Uil in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, oltre a ribadire il massimo impegno nel rispetto del vigente D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pongono la massima attenzione al “Protocollo regionale di attuazione dell’Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13.9.2011” il quale attribuisce compiti e “poteri” alla bilateralità e agli Organismi paritetici, ed individua le modalità di esercizio delle attribuzioni degli RLS e degli RLST.

Art. 19 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
Nel rispetto delle normative di legge vigente in tema di sicurezza, le aziende forniranno al personale dipendente i mezzi di protezione individuale e con periodicità annua gli abiti da lavoro. Gli stessi all’occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti. Ove necessario, l'azienda fornirà inoltre i dispositivi e i capi di abbigliamento previsti dal piano di autocontrollo igienico-sanitario al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e dei clienti (guanti, copricapi, grembiuli ecc.).

Art. 22 - Commissione Paritetica Regionale
Le parti entro il 31.5.2018 istituiranno la “Commissione Paritetica Regionale” presso l’Ente Bilaterale Artigianato del Friuli Venezia Giulia che garantirà anche il supporto di segreteria operativa. Tale Commissione potrà anche avere articolazioni provinciali ed operare tramite le Commissioni già costituite presso i Bacini territoriali dell’Ente Bilaterale Artigianato del Friuli Venezia Giulia.
La Commissione Paritetica Regionale sarà composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie il presente contratto di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’intervento della Commissione Paritetica Regionale a favore delle imprese è subordinata alla regolarità delle stesse nei versamenti al Fondo regionale di categoria e ed alla bilateralità, se dovuta.
I compiti della Commissione Paritetica Regionale saranno quelli ad essa attribuiti dal presente contratto in forza degli articoli 5 “Orario di lavoro, durata massima, flessibilità, banca delle ore” e dall’articolo 6 “Contratto a tempo determinato”. La Commissione avrà inoltre il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

Art. 25 - Clausola di salvaguardia
Quanto convenuto con il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro ha carattere cedevole rispetto quanto eventualmente previsto da parte del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, recante condizioni di miglior favore.