Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Civile, 02 gennaio 2018, n. 3 - Infortunio mortale di un'autista in un'autorimessa. Risarcimento danni per perdita parentale


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO


Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 



nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2014 promossa da: V. V. S. V. E. V. L. con l' avv. B. O. e con domicilio eletto in 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso lo studio del difensore ATTORI - contro - S. S.P.A. con l' avv. G. L. e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE X ASCOLI PICENO CONVENUTO G. (C.F. ), con il patrocinio dell' avv. B. R. e dell' avv. , elettivamente domiciliato in X 60121 ANCONA presso il difensore avv. B. R. TERZO CHIAMATO I.N.A.I.L. (C.F. X), con il patrocinio dell' avv. B. M. ed elettivamente domiciliato presso INAIL 63100 A. PICENO presso il difensore avv. B. M. INTERVENUTO

 



OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER PERDITA PARENTALE

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d' udienza di precisazione delle conclusioni del 8.5.2017 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione debitamente notificato V. V., S. V. e V. L. citavano in giudizio la S. Spa per far accertare e dichiarare che la stessa, quale datore di lavoro di V. O., rispettivamente figlia e sorella degli odierni attori, avrebbe violato le norme generali e speciali poste a tutela della salute e dell' integrità fisica della medesima lavoratrice subordinata e che, conseguentemente, era da ritenersi responsabile dell' infortunio occorso alla O. il 25 agosto 2012 durante l' espletamento dell' attività lavorativa, in conseguenza del quale, lo stesso giorno, era deceduta : in particolare per accertare e dichiarare che tale fatto illecito era fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei prossimi congiunti V. V. e S. V. suoi genitori e V. L. suo fratello, per tutti i danni loro provocati, patrimoniali e morali, patiti e patiendi iure proprio e che ammontavano ad 358.700, 00 per il padre V. V. (compreso il danno patrimoniale di euro 50.000, 00) ad 358.700, 00 per la madre S. V. (compreso il danno patrimoniale di 50.000, 00) e ad 134.040, 00 per il fratello V. L., ovvero a quelle diverse somme di giustizia oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria. Con comparsa in data 25.3.2014 si costituiva in giudizio la S. convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed in particolare in difetto della propria responsabilità causale ed in via preliminare richiedeva la chiamata in causa in sede di manleva di G. Alla prima udienza di comparizione parti del 28-7-2014 si costituiva in giudizio la terza chiamata assumendo la inoperatività della polizza pure invocata e dunque la carenza di legittimazione passiva della impresa assicuratrice pure chiamata in causa ed interveniva in giudizio altresì l' INAIL a mezzo deposito di compara di intervento volontario con fascicolo di parte al fine di richiedere l' accertamento e la declaratoria di responsabilità per il sinistro in questione a carico della S. S.p.A. nonché del proprio buon diritto ad ottenere dalla stessa il rimborso delle somme erogate ed erogande ai superstiti della lavoratrice deceduta a titolo di assegno funerario ed il Giudice -verificata la regolare costituzione di tutte le parti- concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. con rinvio in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie al 9.2.2015. Con ordinanza del 10.3.2015 il giudice ammetteva le prove orali per interrogatorio e per testi richiesta rispettivamente dalle parti nonché ammetteva la CTU sulla dinamica del sinistro. Alla udienza del 8.6.2015 si procedeva all' interrogatorio del legale rappresentante della parte convenuta, il quale dichiarava di nulla sapere sui fatti di causa per essere stato nominato Presidente successivamente alla data del decesso, nonché veniva conferito incarico all' ing. P. D. con formulazione dei quesiti di cui al verbale di udienza, con rinvio alla nuova udienza del 14.12.2015 in sede di esame della CTU. La causa veniva quindi istruita a mezzo deposito dell' elaborato peritale nonché audizione dei testi richiesti ed ammessi ed alla udienza del il giudice con ordinanza del 12.4.2016 riservata alla udienza del 14.3.20178 fissava per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza del 30.01.2017, rinviata per il c.d. decreto terremoto. al 8.5.2017. Alla udienza del 8.5.2017 il Giudice tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.. Si precisa per completezza ricostruttiva che in data 13.5.2016 gli attori presentavano istanza ex art. 186 quater c.p.c. ed il giudice fissava per la comparizione delle parti l' udienza del 11.7.2016 ore 13, 30 onde decidere sulla stessa nel contraddittorio ed all' esito della quale, con provvedimento del 16.9.2016 riteneva di rigettare la richiesta per le motivazioni di cui alla ordinanza a cui si rinvia. Punto nevralgico di questo processo è stabilire se il datore di lavoro sia incorso in violazioni colpose che avrebbero potuto evitare il decesso della signora V. e se la stessa abbia o meno tenuto una condotta erronea e non adeguata al caso. Dalla CTU espletata è emerso che nessuna "colpa"nel senso di violazione a normative di sicurezza possa essere ascritta alla S. e che la povera signora V. abbia agito d' istinto ma commettendo un errore che le è stato fatale. La risposta come sopra enucleata, però, non è così semplice ed efficace ai fini motivazionali come potrebbe sembrare in quanto lo studio approfondito della normativa vigente in materia che peraltro recepisce una direttiva comunitaria e la stessa struttura operativa della S. datrice di lavoro, possono complicare, come complicano, le conclusioni della CTU. E' stato infatti accertato che il mezzo che ha schiacciato la signora V. non fosse munito di dispositivo di sicurezza di cui all' allegato 1 del d.lgs. 17/2010, ma che detto dispositivo non è obbligatorio per quella tipologia di mezzi - e si rinvia a tutto quanto spiegato dettagliatamente dal CTU sul punto che si ritiene di condividere pienamente in quanto rispondente al tenore letterale delle norme richiamate- e che nella autorimessa non vi era un custode che, ove presente, sarebbe intervenuto nella immediatezza e salvato la vita alla V. che invece era sola al momento dell' incidente: anche la presenza del custode non è obbligatoria né prevista da alcuna norma o regolamento. Allora la problematicità del presente giudizio è proprio questa: OMISSIONI vi sono state da S. in merito alla garanzia della massima sicurezza sui luoghi di lavoro a cui è tenuto il datore di lavoro, ma tali da non assurgere a violazioni di legge: la presenza di un custode, cioè nella rimessa dei pulmann e il dispositivo di sicurezza sul mezzo con accensione dall' esterno era auspicabile che ci fossero ma non erano imposte da alcuna legge (si confronti all.1 d.lgs. 17/2010). Trattasi dunque di condotte in tema di sicurezza che potevano meramente pretendersi dalla S. ma che non erano obbligatorie e tanto pure concorre a determinare la complessità del presente giudizio. Non vi è infatti alcuna norma di legge o di sicurezza sui luoghi di lavoro che impone la presenza di un custode sulle autorimesse, né che impone la presenza del dispositivo di sicurezza sul mezzo essendo la legge di riferimento inequivocabile sul punto. Dunque pure rilevandosi una responsabilità colposa nel senso di mera imprudenza del datore di lavoro per non avere questo come era auspicabile tenuto conto della attività di impresa esercitata e per la massima sicurezza dei lavoratori 1) impiegato personale a terra per assistere alle operazioni e movimentazioni dei veicoli al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti come quello fatale accorso alla V., che invece era da sola all' interno della autorimessa il giorno del sinistro e 2) perché l' autobus non era dotato di un dispositivo di sicurezza che ne impediva la messa in moto se il conducente non è al posto di guida (violazione specifica delle norme di cui al D. Leg. vo 27-01-2010 n. 17, come la CTU ha consentito di accertare), in ogni caso la stessa V. è corresponsabile nella causazione della sua morte a causa di un suo errore, non avendo questa verificato con attenzione che il freno fosse disattivo e la marcia ingranata, come invece avrebbe potuto e dovuto e anche questo dato di fatto accertato dal CTU , concorre ad escludere la fondatezza della pretesa attorea. Mentre non possono essere ritenuti sussistenti, ad eccezione di quelli sopra richiamati, altri ed ulteriori profili di responsabilità in capo al datore di lavoro per tutto quanto emerso nel corso della Istruttoria espletata ed anche e soprattutto tenuto conto di tutto quanto accertato dal CTU in merito alla condotta della stessa signora V. che ha concorso in maniera determinante all' evento con un proprio comportamento erroneo probabilmente agendo d' istinto e sottovalutando i rischi. Sostanzialmente quindi per tutto quanto sopra esposto ritiene il giudice che sia pure a voler ammettere che la S. non abbia violato alcuna norma di legge o di regolamento a non assumere un custode presso l' autorimessa e a non munire il pulmann di un dispositivo di sicurezza, comunque vi è stato un suo inadempimento nel porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione tecniche, organizzative e procedurali richieste dall' art. 2087 del codice civile e che potevano pretendesi dalla S. proprio per le dimensioni e l' attività della azienda, sia pure si deve tenere conto del comportamento anomalo, imprevedibile e di per sé solo idoneo a produrre il danno al lavoratore medesimo, da parte della signora V. Pertanto sussiste comunque una responsabilità del soggetto obbligato, che non ha posto in essere in tema di sicurezza tutto quello che poteva, con concorso di colpa del lavoratore danneggiato: questa ritiene il giudice essere la soluzione motivazionale nel caso di che trattasi pure precisandosi che effettivamente le omissioni di sicurezza del datore di lavoro non integrano una violazione di norma di legge, ma potevano essere meramente pretese tenuto conto della struttura aziendale S. E valga il vero. Non è in contestazione fra le parti che la signora V. O., nata a San Benedetto del Tronto il X, residente in O. via X lavorava alle dipendenze della soc. S. spa di Ascoli Piceno, esercente l' attività di trasporti pubblici in concessione. Il rapporto di lavoro era regolato dal contratto 16-02-2002 a tempo determinato di forma-zione e lavoro con prestazione part-time, C. settore autoferrotranviari, ove erano specificate le modalità di svolgimento delle mansioni. Con effetto dal 16-022004 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato e ad O. con la qualifica di operatore d' esercizio pos. 2, né che la stessa il 25-08-2012 ore 19, 00 circa, durante l' orario di lavoro, sia rimasta vittima all' interno della autorimessa dei veicoli della S. di un gravissimo infortunio che ne ha provocato il decesso. Le era stato comandato di utilizzare il veicolo I. mod. A500/19 tg. X, autobus da 19 posti, che era in sosta all' interno dell' autorimessa : il veicolo si è messo in movimento presumibilmente perché era stata azionata la chiave di accensione con la marcia inserita e quando la V. O. non era ancora salita a bordo e si trovava tra la portiera anteriore lato guida e il montante sx. : poiché l' automezzo era parcheggiato in corrispondenza di un varco di uscita, poco distante dal muro laterale delimitante il box, il balzo in avanti, per mancanza di spazio laterale ha compresso violentemente la portiera contro il corpo della giovane, schiacciandolo contro il montante e impedendole così ogni possibilità di reazione. Risulta dalla documentazione acquisita agli atti di causa che la morte della povera signora V. sia sopraggiunta dopo alcune decine di minuti dallo schiacciamento e dall' esame autoptico poi è emerso che è stata determinata da insufficienza cardio circolatoria acuta per asfissia traumatica, dovuta appunto alla compressione ed immobilizzazione toracico addominale con il concorso delle fratture costali : ritiene il giudice che se fosse stato prestato soccorso immediato la morte si sarebbe sicuramente evitata ed è evidente pertanto la responsabilità della azienda che non disponeva di un custode o altro personale addetto alla movimentazione e alla regolazione del transito dei veicoli all' interno dell' autorimessa e in quel frangente evidentemente non c' era nessuno perché poi dal rapporto dei Carabinieri è emerso che la donna è stata rinvenuta dal sig. D. S. che ha trovato il veicolo spento con appunto il corpo esamine tra il montante dello sportello dell' autobus e lo sportello medesimo , lato guida. Trattandosi di una struttura aziendale di grandi dimensioni e con un traffico continuo di mezzi, ritiene il giudice che onde assolvere all' obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro, poteva essere pretesa l' assistenza a terra e dunque il datore di lavoro poteva predisporre un servizio che seguisse la manovre di movimentazione e ogni operazione e assicurare anche il soccorso immediato in caso di infortunio: tanto può pretendersi da una azienda come la S. sia pure non vi sia un obbligo espresso sul punto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico un dipendente addetto a tale specifica mansione avrebbe quantomeno effettuato il soccorso immediato alla vittima e impedito che lo schiacciamento del torace che ha provocato l' asfissia si protraesse per il tempo sufficiente a provocare il decesso. Questa circostanza è da ritenersi oggettivamente provata perché la V. non è stata soccorsa ed è stata trovata priva di vita da una suo collega e del resto non è stata mai contestata e quindi deve ritenersi ammessa ai sensi dell' art. 115 cpc: alcuna sicurezza ha garantito il datore di lavoro ove consente ad un autista di trattenersi nella autorimessa da solo senza la presenza di un custode o comunque di altro personale La CTU ha consentito di accertare che non vi fosse sul mezzo la presenza di nessun accorgimento previsto nell' allegato 1 del D. LGS 17/2010 e la presenza dei dispositivi di cui al D. LGS 17/2010 ed in particolare di quelli di cui all' allegato 1, avrebbe evitato l' incidente: la presenza di un dispositivo, in uso in molti mezzi in circolazione con cambio manuale, che consente la messa in moto del mezzo solo se si è seduti al posto di guida ed in ogni caso anche tenendo addirittura premuto fino in fondo il pedale della frizione, avrebbe evitato l' incidente e pertanto ritiene il Giudice che sotto questo profilo sussista la responsabilità della S. sia pure si ribadisce che un esperto conducente non poteva non sapere che una volta acceso il mezzo dall' esterno lo stesso si muove se la marcia è ingranata e dunque accertarsi che il cambio sia a folle sia la prima verifica ed imprescindibile dell' attento conducente. Sta di fatto che ad oggi il mezzo non è dotato di questo dispositivo e pertanto evidentemente non è richiesto dalla legge a pena di inutilizzabilità del mezzo, ma come mero dispositivo di sicurezza per i dipendenti e tanto ha accertato il CTU nell' elaborato peritale a cui si rinvia e pertanto, anche da questo punto di vista, la presenza del dispositivo può solo pretendersi, ma non è obbligatoria per legge. Del resto anche la conformazione e struttura del cambio che - è ancora ad oggi quella del sinistro per non essere stato il cambio oggetto di alcuna revisione come accertato dal CTU - è sostanzialmente quella vigente ed a norma. In ogni caso anche a voler ritenere detto dispositivo come effettivamente mancante e dovuto, in ogni caso poiché la V. conosceva bene il pulmino de quo per averlo guidato diverse volte in precedenza come ammannito da parte convenuta e senza contestazione di parte attrice sul punto, la stessa non poteva non accertarsi che il freno fosse ancorato e la marcia non ingranata prima di accendere il mezzo senza sedersi sul sedile, ove invece aveva appoggiato la borsa ed il telefonino: la presenza della borsa peraltro sul sedile le aveva comunque pure evidentemente impedito la massima visibilità sulla postazione del freno e del resto per mera fatalità il muro prospiciente ha comportato la chiusura dello sportello e lo schiacciamento del corpo della povera signora V. che entrando per metà nell' abitacolo stava tentando di frenare il mezzo dall' interno: ove fosse viceversa scesa lasciando che il mezzo si fermasse da solo sarebbe ancora viva. Ritiene il giudice che le ulteriori violazioni pretese da parte attrice a carico del datore di lavoro ed individuate nella : 1. Inosservanza delle cautele doverose e carenza nella informazione e formazione della lavoratrice sotto il profilo della sicurezza; 4. Mancata revisione del cambio il quale aveva un sincronismo allentato e tale da far apparire la folle anche se la marcia era inserita , sono rimaste assolutamente indimostrate e comunque irrilevanti nella causazione del sinistro di che trattasi. Sui doveri di informazione e sulla formazione è emerso in sede di CTU è emerso che un autista professionista non avrebbe dovuto avviare il mezzo senza essere seduta al posto guida : a V. ha dall' esterno acceso il mezzo, ha appoggiato la borsa ed il cellulare con la tastiera aperta sul sedile guidatore e in sospeso ha effettuato una verifica muovendo il cambio per vedere se io stesso fosse a folle o con la marcia inserita , ma se dopo l' accensione del pulmino si fosse ritratta e non avesse tentato di entrare nel pulmino per togliere la marcia, si sarebbe salvata. Pertanto non v' è chi non veda che alcun corso di formazione o di informazione avrebbe inciso su decisioni prese nell' immediatezza dal conducente e pertanto rimesse alla mera fatalità, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in caso al datore di lavoro per non avere svolto formazione o corsi, perché l' errore fatale della conducente non è dipesa da mancanza o inadeguatezza di corsi di formazione o di informazione, ma da mera causalità comportamentale, con conseguente rigetto ed infondatezza di tutte le deduzioni attoree sul punto. Anche le deduzioni di parte attrice sulla mancata revisione del cambio sono infondate a giudizio di questo giudice e non rilevanti minimamente ai fini della responsabilità del datore di lavoro per il sinistro occorso: la dipendente V. conosceva i mezzi che guidava da diversi anni anzi da oltre 10 anni e li accendeva e conduceva di continuo e pertanto doveva conoscere perfettamente la conformazione del cambio e del resto il cambio non è stato oggetto di ulteriori interventi correttivi ed ancora ad oggi - al momento della CTU- è così con ciò pertanto ritenendosi lo stesso conforme alla normativa vigente : sia pure può essere migliorabile, lo stesso non è fuori legge ed in ogni caso la V. conosceva la conformazione del cambio che usava ed utilizzava da oltre 10 anni e pertanto non avrebbe dovuto semplicemente sporgersi per verificare se fosse in folle o con marcia inserita, ma avrebbe dovuto sedersi e verificare con esattezza la posizione del cambio e ciò appunto anche tenendo conto di quanto accertato dal CTU che il movimento della leva del cambio era in tutti i casi di ampiezza tale da ingannare un qualsiasi guidatore (si ma non il guidatore che da 10 anni usa il pulmann o comunque che conosce esattamente come è fatto il cambio del pulmann che guida). Il pulmino di che trattasi è stato sottoposto a regolare omologazione del Ministero, è stato, poi, revisionato come per legge e di ciò parte convenuta ha dato ampia prova documentale e per tali mezzi la revisione rappresenta senz' altro misura idonea ad integrare ogni necessità e/o obbligo di sicurezza del veicolo, perché quest' ultima forma oggetto di controllo di volta in volta; del resto ritiene altresì il giudice come sopra sinteticamente già esposto che anche la valutazione sullo stato del cambio appare del tutto ininfluente ai fini che qui interessano, dal momento che l' escursione dello stesso nulla ha a che fare con la sua funzionalità, che è e pagina 19 di 25 Sentenza n. 3/2018 pubbl. il 02/01/2018 RG n. 129/2014 rimane quella di cambiare le marce e ciò ha fatto da sempre e nulla è emerso che indichi quale debba essere la corretta oscillazione della leva del cambio in base a specifiche tecniche e di sicurezza e nessuna anomalia peraltro è stata riscontrata in sede di revisione. D' altronde, si ribadisce, il funzionamento del cambio doveva essere ben conosciuto dalla V. che il mezzo aveva sempre guidato: anche qui, val bene ribadire che non aver valutato l' inserimento della marcia al momento dell' accensione, o averlo fatto distrattamente, specie alla luce delle caratteristiche della leva appena descritte, deriva esclusivamente da colpevole imprudenza, per non aver verificato adeguatamente, salendo al posto di guida. Pertanto gli ulteriori elementi richiesti a titolo di responsabilità dalla parte attrice non sono sussistenti nel caso de quo, con conseguente rigetto della domanda sul punto. Resta pertanto solo il fatto che anche a voler ammettere , come vi è in effetti stato, l' errore della V., ove l' autorimessa fosse stata custodita da personale a terra e dunque ove i soccorsi fossero stati tempestivi, la stessa non sarebbe morta, così come non sarebbe morta se il mezzo fosse stato dotato di quel dispositivo di sicurezza previsto dalle norme vigenti che proprio per scongiurare errori umani, sia pure in caso di accensione esterna, consentono il movimento del mezzo solo ed esclusivamente quando il guidatore è seduto. Entrambe queste cautele si potevano pretendere in capo ad una società come la S. spa come sopra accennato perché avrebbero potuto scongiurare la morte della povera V. che pure però, per una tragica fatalità anche dipesa da un suo errore evidentemente una sua distrazione: La giurisprudenza in materia si era originariamente espressa nel senso che in caso d' infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro fosse estremamente ampia, al punto dal non essere esclusa neppure in presenza di condotte negligenti o trascurate del lavoratore che pure abbiano contributo alla verificazione dell' incidente e che anzi solo una condotta del lavoratore abnorme e cioè totalmente imprevedibile al di fuori del contesto lavorativo e che nulla ha a che vedere con l' attività svolta, potrebbe mandare esente il datore di lavoro dalla sua responsabilità , oppure esorbitante quando , cioè, fuoriesce dall' ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartite dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, nell' ambito del contesto lavorativo e pertanto il datore di lavoro non è responsabile non solo nel caso di condotte estranee alle mansioni affidate al lavoratore (comportamento abnorme) ma anche nel caso di comportamento che, pur rientrando nel segmento di lavoro del lavoratore e pur essendo strettamente connesso all' attività lavorativa, sia assolutamente imprevedibile (comportamento esorbitante), mentre ad oggi la giurisprudenza si è evoluta nel senso di accogliere un modello più "collaborativo", in cui gli obblighi in materia di sicurezza sono ripartiti tra più soggetti, compresi gli stessi lavoratori. Specie nel caso de quo in cui effettivamente nessuna normativa impone la presenza di un custode sulla autorimessa né il dispositivo di sicurezza sul mezzo: tanto rileva ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, che pertanto come appresso il Giudice liquida in via equitativa ed in maniera meramente simbolica rispetto ai parametri dei cui alla Tabella del Tribunale di Milano per danno da perdita parentale. Infatti era auspicabile e dovuto da S. spa stante le caratteristiche societarie che la stessa avesse un custode nella autorimessa e che i mezzi con accensione esterna siano dotati di dispositivo di sicurezza che ove esistenti, sia pure non necessari, avrebbero evitato la morte della V. e ciò anche a voler ammettere che la stessa abbia comunque tenuto una condotta negligente e non adeguata alla professionalità del conducente di mezzi. Per quanto attiene alla quantificazione del danno non si può non tenere conto dunque che la condotta omissiva in materia di sicurezza sui posti di lavoro sopra evidenziata non fosse in realtà dovuta -così è per la presenza di un custode all' interno del parcheggio e della presenza del dispositivo di sicurezza sul mezzo- e tanto ha comportato la riduzione del risarcimento richiesto da parte attrice in quanto trattasi di condotta che poteva pretendersi, tenuto conto della struttura aziendale di grande dimensione e della continua uscita di mezzi dall' autorimessa, ma non obbligatoria. Del resto anche il concorso di responsabilità della vittima, così come accertato dalla CTU, incide nella quantificazione del danno, anche tenuto conto dei limiti di applicabilità dell' art. 1227 c.c. al caso de quo tenuto conto della giurisprudenza sul punto per cui "il principio per cui in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione compensativo di tutti il danno non patrimoniale, subito, non è applicabile nella ipotesi in cui vi sia il concorso della vittima nella causazione della morte". Del resto appaiono perfettamente condivisibili le deduzioni di parte convenuta sulla richiesta di danno patrimoniale avanzata dai genitori della signora V.che pertanto si rigetta. Pertanto ritiene il giudice che il danno da perdita di rapporto parentale in capo ai genitori ed al fratello della vittima, quale mero danno non patrimoniale, possa essere risarcito con determinazione dell' importo dovuto sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano decurtare per 2/3 tenuto conto del concorso della condotto della vittima e di un ulteriore 50% tenuto conto che la sicurezza omessa dalla S. relativa al custode della rimessa e al dispositivo di sicurezza del mezzo, non sono obbligatorie, sia pure potevano essere pretese tenuto conto della struttura organizzativa della convenuta. Deduce la Compagnia terza chiamata la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di aver in essere con la S. S.p.A. esclusivamente una polizza globale a garanzia della responsabilità civile da circolazione dei veicoli in proprietà della convenuta e che l' occorso per cui era causa non rientrasse nel novero dei sinistri indennizzabili a termini di polizza, in quanto, da un lato, avvenuto in luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio e comunque afferente, date le richieste avanzate dagli eredi, alla sfera dell' infortunistica sul lavoro, e, dall' altro, quand' anche potesse essere riconducibile all' ambito della RCA, per il fatto che la signora V. fosse una dipendente della esponente e, dunque, non rivestisse la qualità di terza: ritiene il Giudice che della eccezione non sia fondata per avere la convenuta S. prodotto in giudizio le Condizioni Generali di Assicurazione dal quale è chiaramente evincibile una specifica clausola prevedente anche l' assicurazione dei conducenti dei mezzi, tale documento afferisce in ogni caso - è stampigliato su ogni pagina - alla "Guidamica pluriveicolare", vale a dire alla tipologia di polizza prodotta dalla stessa G. e dichiaratamente operante in favore della esponente nel periodo in cui si è verificato l' occorso e pertanto alcuna esclusione di una garanzia è prevista dalla polizza di che trattasi, in ogni caso e comunque perfettamente operabile nel caso de quo essendo stato provocato il danno in capo al terzo signora V. proprio dal mezzo in movimento, con piena validità della polizza assicurativa di responsabilità verso terzi a causa del mezzo. Conseguentemente la condanna al pagamento può essere ascritta a carico della terza chiamata in sede di manleva. Si precisa che la liquidazione del danno di che trattasi attiene a titolo completamente diverso ed è ulteriore rispetto a quello previsto dalla Assicurazione INAIL e pertanto nulla è dovuto dalla convenuta a titolo di rimborso alla INAIL per non essere la voce di danno riconosciuta a favore degli attori ricompresa fra le voci di danno di cui alla INAIL, con conseguente rigetto della sua domanda di restituzione somme svolta dall' intervenuto. I danni non patrimoniali risarcibili, possono essere liquidati in euro 16.000, 00 per ciascun genitore ed in euro 8000, 00 per il fratello della vittima tenuto conto del concorso della stessa V. nella causazione dell' evento e nella ulteriore riduzione per essere le condotte di sicurezza del datore di lavoro risultate mancanti non dovute per legge, ma auspicate stante la struttura organizzativa e l' attività di esso datore di lavoro ed in predetti importi sono determinati in via equitativa da questo Giudice partendo da quelli stabiliti dal Tribunale di Milano ridotti fino ad 1/3 per il concorso di colpa della vittima e ridotti ancora ulteriormente per non essere effettivamente imposte da norme di legge le condotte di sicurezza che effettivamente nel caso de quo avrebbero impedito la morte della povera signora V. Per quanto attiene alle spese di lite tenuto conto che la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta le stesse possono essere compensate nella misura di 2/3 con condanna della convenuta e per essa in sede di manleva della compagnia di Assicurazioni nella misura di 1/3.

 

 

PQM

 



Definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza rigettata assorbita o disattesa, così provvede: Accertato e dichiarato che la società convenuta, S. spa, quale datore di lavoro di V. O., abbia violato l' art. 2087 c.c. sulla sicurezza dell' ambiente e delle condizioni di lavoro, sia pure tenendo conto delle non esigibilità delle violazioni riscontrate e tenuto conto del concorso di colpa della stessa vittima, condanna S. spa e per essa in sede di manleva la terza chiamata G. al pagamento della somma di euro 16.000, 00 a favore del padre della vittima V. V., al pagamento della somma di euro 18.000, 00 in favore della madre della vittima signora S. V. ed in euro 8000, 00 a favore del fratello della vittima V. L. Condanna la convenuta e per essa in sede di manleva la G. A. spa al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano per intero in euro 6000, 00 per compenso professionale oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge ed in euro 520, 00 per spese non imponibili, nella misura di 1/3, con compensazione del residuo 2/3. Così deciso in Ascoli Piceno, 30.11.2017 Il Giudice avv. Paola Mariani