Categoria: 2018
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Tipologia: CCRL
Data firma: 23 gennaio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2020
Parti: Regione Campania, Uncem e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Campania

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Tavolo di partenariato di settore
Art. 4 - Costituzione Ente Bilaterale di settore
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Previdenza complementare
Art. 8 - Permessi straordinari - Aspettativa
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Classificazione degli impiegati e degli operai
Art. 11 - Lavori pesanti, in acqua, disagiati o nocivi
Art. 12 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 13 - Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Art. 14 - Carenza malattia
Art. 15 - Carenza infortuni
Art. 16 - Reperibilità
Art. 17 - Cassa integrazione guadagni
  Art. 18 - Assunzioni
Art. 19 - Garanzie occupazionali
Art. 20 - Salario integrativo regionale (SIR)
Art. 21 - Salario per obiettivo
Art. 22 - Indennità di mensa
Art. 23 - Attrezzi di lavoro
Art. 24 - Mezzi di trasporto e centri di raccolta
Art. 25 - Rimborso chilometrico
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Anticipazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - Diritti sindacali
Art. 30 - Disposizioni organizzative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Art. 31 - Contributi per l'assistenza contrattuale (Cacr)
Art. 32 - Decorrenza economica
Art. 33 - Norma finale di rinvio
Allegati

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il 23 gennaio 2018, in Napoli, tra: Regione Campania, [...] Uncem Campania, [...] e Fai-Cisl, [...] Flai-Cgil, [...] Uila-Uil, [...] oltre ad una delegazione di rappresentanti dei lavoratori e degli enti delegati, si è rinnovato il Contratto Regionale di Lavoro, che integra il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria stipulato il 7.12.2010, per il periodo dall’1.1.2018 al 31.12.2020.

Premessa
L'attività di forestazione, bonifica montana, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - svolta in Campania dalle Comunità Montane e dalle Province, attraverso la programmazione e la realizzazione di interventi, in attuazione della legge regionale n. 11/1996 - è stata di recente interessata da riforma, voluta dalla Regione Campania ed ispirata ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile e duraturo.
Sotto l’impulso riformatore dell'art. 12 della legge regionale 20.1.2017, n. 3, la Giunta regionale, attraverso il nuovo "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", ha infatti rivisto il funzionamento dell'intero sistema forestale regionale, introducendo - peraltro - alcuni principi e criteri direttivi fortemente innovativi, volti ad ottimizzare le azioni di governo del territorio, tra cui l’adozione di un modello unitario di cura e gestione del territorio montano e collinare, in una logica di integrazione multisettoriale ed in chiave produttiva, multifunzionale ed ambientale.
In particolare, attraverso questa recente azione riformatrice:
a) sono state ridefinite e ampliate le funzioni degli interventi di forestazione pubblica, per comprendervi una molteplicità di azioni di cura e governo del territorio collinare e montano, finalizzate alla manutenzione del patrimonio forestale vera e proprio e della rete infrastrutturale, delle opere di difesa idrogeologica, dei beni e delle attrezzature di uso pubblico, oltre ad iniziative volte al rafforzamento delle potenzialità di fruizione in chiave turistico - ricreativa e didattico - naturalistica delle risorse boschive;
b) è stato disegnato un modello unitario di cura e gestione del territorio montano e rurale, anche per tener conto delle azioni innovative già poste in essere dagli Enti a livello di area vasta, per l’esecuzione coordinata di interventi finalizzati alla prevenzione del pericolo di incendi boschivi ed al contenimento del rischio idrogeologico nelle aree di pertinenza della rete viaria di competenza provinciale;
c) sono stati rivisti, in chiave multifunzionale e multisettoriale, i programmi e gli interventi di forestazione pubblica, per concorrere efficacemente alla prevenzione ed alla mitigazione del rischio idrogeologico ed ambientale nei territori montani e collinari regionali, alla vitalità sociale ed economica delle aree interne, alla promozione della loro fruizione per scopi turistici e ricreativi, nonché al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni in-sediate, attraverso la progettazione e l’attuazione di un programma coordinato e sinergico di interventi di difesa del suolo e tutela dei boschi e delle foreste, per la salvaguardia del territorio ed il potenziamento della fruizione delle aree boscate, da parte di un’ampia e diversificata platea di cittadini, da attuarsi attraverso l’impiego ottimale degli operai idraulico-forestali in forza presso gli Enti delegati, di cui alle leggi regionali n. 11/1996 e n. 12/2008.
Tutto ciò ha caratterizzato un notevole riposizionamento strategico delle aree montane e collinari - viste quale fattore chiave della green economy - da attuare attraverso diverse e più specifiche politiche per la montagna, nel quadro di una nuova stagione di rilancio degli Enti Delegati, posti in grado di svolgere funzioni più organiche nel campo dell'assetto idrogeologico, delle energie rinnovabili, dello sviluppo rurale, della biodiversità, delle risorse vive che animano il territorio regionale.
Questo è il quadro d'insieme in cui viene ad essere collocata la nuova e produttiva "Forestazione" in Campania, operata attraverso una rivisitazione seria e costruttiva della previgente normativa di settore, che contempla unitariamente dette prospettive, coniugando efficacemente innovazione e produttività con valorizzazione economica ed ambientale, oltre a configurare un sistema forestale multifunzionale a tutto campo, attraverso il quale risulta possibile affrontare efficacemente i problemi della prevenzione del rischio idrogeologico, ossia la cura e la manutenzione costante del territorio, dell'ambiente e dei paesaggi collinari e montani e, quindi, arrivare a svolgere anche funzioni gestionali in più ambiti ed in diverse filiere, nello spirito di valorizzare il ricchissimo patrimonio forestale regionale.
Il Contratto integrativo regionale di categoria, applicabile all'intero settore, risulta perciò fortemente interessato dalla centralità assunta dai processi di riforma in atto e di rilancio della nuova "Forestazione", con nuove funzioni fondamentali, dando corpo e sostanza alle tante altre funzioni tradizionalmente svolte dagli Enti Delegati, attraverso interventi sempre più tempestivi e qualificati, sulle tante emergenze e calamita che colpiscono sempre più frequentemente il territorio regionale. Alla tradizionale attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi, si affianca, così ad esempio, la già consolidata e qualificata esperienza d'intervento, messa in campo dagli Enti come ima vera e propria "protezione civile montana", sulle frane, sulle alluvioni, sull’emergenza neve, sugli smottamenti e sulle altre calamita di vario tipo, avvalendosi delle risorse umane e strumentali a disposizione.
Pertanto, questo CIRL concorre ad inquadrare la nuova "Forestazione", nella più ampia e strategica visione delineata dalla riforma e proiettata ben oltre i tradizionali parametri dell’intervento forestale tradizionale, per contribuire così a trasformare la “Forestazione" tradizionale da peso insostenibile a risorsa accessibile.
Per implementare efficacemente questa nuova visione, è stato operato un coinvolgimento - a tutto campo - di ampi settori della competenza regionale e locale, dalle organizzazioni sindacali di categoria a tutte le istituzioni e gli organismi deputati a pianificare e gestire il nuovo sistema forestale, attraverso l’esecuzione degli interventi in "amministrazione diretta" e con l’impiego dei lavoratori forestali, anche in grandi progetti di area vasta, per avvalersi così delle risorse dei programmi nazionali ed europei.
La stabilità del settore, specie dal punto di vista occupazionale, in uno alla valorizzazione della professionalità degli addetti, attraverso un serio piano di formazione professionale, rappresentano gli obiettivi della nuova "Forestazione", sganciata da qualsiasi logica assistenziale, ma ben ancorata alla vera produttività economica e sociale. Si sgombra così il campo dall'idea, perversa e strumentale, del lavoro forestale inteso come ammortizzatore sociale, per riaffermare invece quella del lavoro forestale inteso come risorsa viva del territorio e grande dote strategica per lo sviluppo e la competitività. Il tutto in una visione sistemica, che saldi le attività di salvaguardia dei territori, con le opportunità connesse all'ambiente ed al paesaggio, alla montagna ed al bosco. Centrale, quindi, è il ruolo della nuova Forestazione, inteso non solo come salvaguardia ambientale e, quindi, come servizio fondamentale per la vita della più parte dei territori, ma anche come grande risorsa strategica di tutta la montagna campana.
Viene, così, a delinearsi una nuova figura ed un nuovo "status" per i lavoratori forestali, anche attraverso la progressiva messa in campo di norme contrattuali, come quelle contenute in questo CIRL, che consentono, sia di impiegare i lavoratori in un'ottica sempre più produttiva e di mercato, pronta ad interagire con nuovi programmi di forestazione e con gli interventi integrati di difesa del suolo, ma soprattutto, di passare all'economia sempre più vitale dello sviluppo sostenibile, capace di generare risorse aggiuntive, da mettere a disposizione, soprattutto, delle popolazioni che animano la montagna e le aree interne campane.
La Regione Campania e gli altri soggetti istituzionali coinvolti intendono, perciò, ricollocare il sistema forestale regionale tra le priorità dei propri interventi, nella convinzione che quello della nuova Forestazione sia il "luogo" della sperimentazione, dell'innovazione e del cambiamento, nell’ambito del quale attuare una nuova strategia di riequilibrio territoriale e d'impulso allo sviluppo sostenibile.
Il rinnovo del Contratto integrativo regionale, collocato in un contesto di rilancio dell'intero settore, costituisce uno degli elementi più significativi di questo percorso, giacché introduce elementi innovativi che incidono sul modello contrattuale a livello regionale ed aziendale ed, allo stesso tempo, rende l’azione contrattuale più dinamica e flessibile, per rispondere alle nuove esigenze e sfide delineate con la riforma.
Si sottolineano di seguito gli elementi più innovativi significativi e innovativi introdotti in questo CIRL:
a) previsione di un iter dinamico per la modifica, introduzione e qualificazione continua nel tempo degli addetti, in nuove qualifiche di mestiere e profili, per poter rispondere così alle nuove esigenze delineate dalla riforma ed individuare ulteriori campi d'azione ed operatività estesa ai nuovi ambiti;
b) costituzione dell'Ente Bilaterale di settore, quale interfaccia tra la nuova politica forestale regionale, i soggetti istituzionali deputati ad attuarla ed il personale forestale addetto;
c) sostituzione dell’Osservatorio regionale di settore previsto dai previgenti CIRL, con il nuovo Tavolo di partenariato di settore e con un significativo arricchimento delle sue competenze, che spaziano dalla valutazione/proposta dei programmi di formazione, alla modifica/introduzione di nuove qualifiche/profili/livelli, dall'espressione di pareri in merito, alle richieste di nuove assunzioni, oltre alla conciliazione volontaria e composizione arbitrate di controversie collettive e individuali;
d) riconoscimento ai lavoratori addetti più qualificati, incaricati di specifiche funzioni e responsabilità, dell'indennità di alta professionalità, prevista in astratto dal CCNL ma mai attuata prima dai CIRL;
e) istituzione del "Fondo Aib" per promuovere una maggiore efficacia nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso l’incentivazione degli operatori addetti al servizio Aib;
f) destinazione al "salario per obiettivo" di una consistente parte del salario integrativo regionale, oltre all'intero Fondo Aib, rendendo così effettiva una forma concreta di compartecipazione dei lavoratori all’impresa", attraverso la corresponsione al personale addetto di premi di produzione connessi ad effettivi incrementi di produttività, escludendo ogni possibilità di erogazione di premi fissi e/o legati alla presenza in servizio degli addetti. La redazione di questo CIRL, integrativo del CCNL 7.12.2010, ha visto impegnate le delegazioni regionali delle OO.SS. di categoria stipulanti il CCNL, ossia la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil, oltre alla delegazione regionale dell'Uncem Campania e la Presidenza della Giunta Regionale della Campania.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL), di natura privatistica, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) stipulate in data 7.12.2010.
Il CIRL si applica ai rapporti di lavoro fra gli impiegati, gli operai, le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e tutti gli altri Enti che, con finanziamento pubblico, svolgono in amministrazione diretta, in affidamento o in concessione - se cooperative o enti ed imprese di altra natura -attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- opere di ingegneria naturalistica;
- attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- altre attività di competenza, in base alla normativa regionale vigente in Campania.

Art. 3 - Tavolo di partenariato di settore
Le parti concordano di istituire un Tavolo di partenariato di settore, con funzioni consultive in materia di programmazione settoriale. Al Tavolo di partenariato spettano anche i seguenti compiti:
a. esaminare e comporre, entro 60 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l’applicazione e/o l’interpretazione di norme di legge d’interesse del settore, ovvero in sede d’interpretazione e/o applicazione del CCNL e del CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di bonaria composizione arbitrale;
b. modificare qualifiche/profili di mestiere e/o individuarne di nuove, su proposta formulata, anche individualmente, dalle parti stipulanti il CIRL;
c. esaminare le proposte di nuove assunzioni presentate dalle parti datoriali, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio regionale;
d. esprimere pareri sui programmi di formazione, nonché sulle proposte di modifica di livello, presentate dalle parti datoriali e/o dalle OO.SS., nel rispetto della normativa vigente;
e. proporre ai competenti Assessorati della Giunta Regionale programmi di formazione, individuando possibili fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, anche d'intesa ed in collaborazione con l’Ente Bilaterale di settore di cui al successivo articolo 4.
Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno al Tavolo di partenariato di settore, entro 15 giorni dalla presa d'atto del presente CIRL, da parte della Giunta Regionale.
Il Tavolo di partenariato di settore viene convocato dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, almeno ogni quattro mesi e, comunque, in caso di richiesta di convocazione pervenuta da almeno due terzi dei rappresentati.

Art. 4 - Costituzione Ente Bilaterale di settore
Le parti stipulanti il CIRL costituiranno un Ente Bilaterale di settore, operante in ambito regionale e denominato "Ente Bilaterale territoriale per I Lavoratori addetti ai lavori di sistemazione Idraulico-Forestale e idraulico-agraria della Regione Campania - ENBILAIF" (Ente Bilaterale).
Tra gli obiettivi fondamentali dell'Ente Bilaterale, nell’ambito di ima nuova politica forestale, che adotti la programmazione degli interventi e l’attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore, si indicano i seguenti:
- favorire l’effettiva rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie, in grado di collocarle nel più ampio contesto delle politiche economiche e produttive regionali;
- salvaguardare il territorio e l’ambiente, l’uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, la stabilità dell’occupazione e la valorizzazione della professionalità degli addetti.
Finalità, scopi e compiti specifici dell'Ente Bilaterale saranno definiti nello Statuto e nell'atto costitutivo. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni integrative ed i trattamenti assistenziali ai lavoratori, nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate dallo Statuto, viene stabilità una contribuzione di euro 2,70 per ogni giornata di lavoro accertata a fini contributivi per i lavoratori idraulico-forestali (Iti, Oti e Otd), di cui euro 2,50 a carico dei datori di lavoro ed euro 0,20 a carico dei lavoratori.
Lo statuto dell'Ente Bilaterale fissa le quote di contribuzione da destinare al finanziamento delle singole attività ed al suo funzionamento.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale, a decorrere dalla notifica della sua costituzione, ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti.
Il lavoratore che rifiuta l’adesione all'Ente Bilaterale non ha diritto alle prestazioni da questo erogate.

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che formeranno oggetto di contrattazione a livello territoriale, tra le parti stipulanti il CIRL, le seguenti materie:
- organizzazione generate del lavoro, con particolare riguardo alle attività di contrasto agli incendi boschivi;
- modalità di godimento dei permessi retribuiti, con particolare riguardo a quelli per diritto allo studio;
- ubicazione dei centri di raccolta;
- garanzie occupazionali e turn-over;
- criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e/o pesanti e modalità di attuazione della reperibilità;
- gestione degli orari di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alla determinazione del monte ferie annuo previsto dal CCNL, da godere al massimo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre, le parti datoriali, a livello territoriale, unitamente alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU, potranno elaborare e formulare al Tavolo di partenariato di cui all'art. 3, proposte relative ai programmi di formazione, a mutamenti di inquadramento nei livelli e/o alla modifica delle qualifiche di mestiere/profilo ed all'individuazione di nuove.
Le parti datoriali, comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU la programmazione annuale degli interventi, contestualmente all'inoltro alle competenti strutture regionali.

Art. 6 - Formazione professionale
Tutte le attività di formazione e riqualificazione continua saranno svolte in collaborazione con l’Ente Bilaterale di cui all'articolo 4.
Le parti concordano sulla necessità di programmare percorsi formativi, specie per le nuove attività attribuite agli enti dalla nuova normativa regionale e nazionale di settore, oltre a programmi di formazione congiunta per RSA/RLS, volti a migliorare la conoscenza delle nuove disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rispetto a dette nuove esigenze, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, sulla scorta delle proposte presentate dalla parte datoriale ed approvate dal Tavolo di partenariato di cui all'articolo 3, corsi di formazione, anche on the job, finalizzati alla riqualificazione degli addetti, incentivando l’adesione al fondo per la formazione continua di settore, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo a:
- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e funzioni connesse;
- produzione di biomasse forestali;
- tecniche di ingegneria naturalistica;
- sicurezza ed infortunistica sui luoghi lavoro;
- attività di sostegno alla fruizione pubblica delle foreste;
- nuove figure professionali derivanti dalle modifiche e dall’ampliamento delle competenze, previste dal regolamento regionale n. 3/2017 di riforma della L.R. n. 11/1996.

Art. 8 - Permessi straordinari - Aspettativa
[…]
Per le donne vittime di violenza, si concorda l’aggiunta di ulteriori tre mesi retribuiti a carico del datore di lavoro, rispetto ai tre già previsti dal D.Lgs. n. 80/2015, da utilizzare secondo la tempistica e le modalità dettate dalla medesima norma.
[…]

Art. 11 - Lavori pesanti, in acqua, disagiati o nocivi
I lavori da considerare come pesanti o nocivi, agli effetti dell’art. 9, comma 5, del vigente CCNL, sono i seguenti:
- facchinaggio (spostamento di pesi superiori a 30 Kg);
- uso continuo di motosega e/o decespugliatore (oltre 4 ore giornaliere);
- apertura a mano di buche per piantumazioni in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva,
- fissaggio di pali ad oltre 30 cm di profondità in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva;
- interventi prestati per far fronte ad emergenze derivanti da calamita naturali;
- interventi di spegnimento incendi;
- attività svolte nei terreni percorsi dal fuoco, per i quali sono previste operazioni di risanamento e di ripristino ambientale.
Agli operai addetti a lavori pesanti o nocivi si applica, di norma, l’istituto della rotazione, da concordare a livello aziendale.
Il limite massimo d'impiego in tali attività è fissato in n. 4,5 ore giornaliere, con l’utilizzo in altre mansioni per il restante orario di lavoro giornaliero. In caso di utilizzo, per motivi eccezionali oltre il suddetto limite, spetta al lavoratore una riduzione di tre ore dell'orario di lavoro, a parità di salario.
Per i lavori in acqua il limite di utilizzo e pari- menti stabilito in 4,5 ore giornaliere.
Per i lavori disagiati (svolti in alta montagna, in acqua e/o in zona malarica) spettano le indennità di cui all’art. 53 del vigente CCNL. Per le ore di lavoro prestate per lo spegnimento di incendi e/o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali, spetta la maggiorazione della retribuzione prevista dall’art. 57 del vigente CCNL.

Art. 12 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
In materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si applica la normativa vigente. È istituito un coordinamento, a livello regionale, tra i RRLLS dei diversi datori di lavoro, finalizzato ad assicurare un confronto costante ed uno scambio di informazioni e favorire, così, un’adeguata armonizzazione delle attività di prevenzione degli infortuni ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
È, inoltre, istituita una banca dati, a livello regionale, degli infortuni e/o delle malattie professionali nel settore.
La gestione del coordinamento e della banca dati di cui innanzi sarà assicurata dall'Ente Bilaterale di cui all’articolo 4, che promuoverà, in collaborazione con il Tavolo di partenariato di cui all'articolo 3, la tenuta di corsi di formazione in materia di sicurezza e di prevenzione delle malattie professionali.

Art. 13 - Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Il servizio antincendio boschivo (servizio Aib) viene svolto dagli operai riconosciuti fisicamente idonei, in base alla vigente normativa in materia, con priorità per quelli che hanno già svolto tale servizio.
Agli addetti al servizio Aib viene corrisposta l’indennità antincendio prevista dall’articolo 57 del CCNL.
Le parti concordano sulla necessità di un incremento di risorse regionali per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
[…]

Art. 16 - Reperibilità
Il trattamento economico della reperibilità è quello previsto all’art. 56 del CCNL vigente e dall'art. 14 del CIRL sottoscritto l’8.7.2009.
La disciplina della reperibilità viene rimessa a specifiche intese aziendali, da definirsi mediante apposito accordo scritto, stipulato tra datore di lavoro e RSA/RSU, tenendo conto delle seguenti indicazioni operative.
In caso di incendi, di calamita naturali o di altri servizi che prevedono l’istituto della reperibilità, gli operai forestali, su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili nei luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti, con i mezzi di cui i lavoratori dispongono e/o con quelli messi eventualmente a disposizione dal datore di lavoro.
In caso di inadempienza da parte del lavoratore, si applica quanta previsto all’art. 25 del CCNL vigente.
L'istituto della reperibilità può essere attivato, sia per i lavoratori già impiegati nel servizio Aib e sia per altri lavoratori idonei, in numero non eccedente la meta dei primi.
La reperibilità può essere richiesta anche periodi non lavorativi, festivi e/o di fine settimana.
I turni devono essere predisposti in modo che a ciascun dipendente sia garantita almeno una giornata settimanale di riposo.
Qualora il lavoratore reperibile, in giornata di riposo settimanale, sia chiamato a svolgere prestazioni lavorative, allo stesso va concesso, nella settimana successiva, il recupero di un numero di ore pari a quelle effettivamente lavorate in reperibilità.
La pratica applicazione della reperibilità, per quanta concerne le modalità di chiamata in servizio, la disciplina dei turni, la localizzazione dei centri di avvio e quant'altro non previsto nel presente articolo, sono demandati a specifiche intese, da definirsi mediante accordo tra datore di lavoro e RSA/RSU.

Art. 23 - Attrezzi di lavoro
A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Nell'ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, gli attrezzi forniti dal datore di lavoro non siano sufficienti e/o disponibili, l’ufficio direzione lavori, assegna al lavoratore che utilizza attrezzi propri l'indennità di cui all'art. 55 del CCNL.

Art. 28 - Pari opportunità
In attuazione all'art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità vengono demandate al Tavolo di partenariato di settore di cui all'art. 3 del presente CIRL.

Art. 30 - Disposizioni organizzative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Il datore di lavoro si impegna ad applicare tutte le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico ed i dispositivi di protezione, individuale e collettiva, di cui all’art. 22 del CCNL, analiticamente siccome definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi, che il datore di lavoro e tenuto a predisporre in base alla vigente normativa nazionale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione a tutti i capi squadra/capi operai.
I capi squadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente in materia.
Il capo squadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi e dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e/o dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività al datore di lavoro gli eventuali comportamenti anomali e/o le variazioni ambientali non prevedibili, che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene. Al fine di garantire, nell’ambito della squadra, la presenza continua del preposto, si conviene che, nei casi di assenza del capo squadra, le relative funzioni vengano esercitate dal capo operaio preposto alla squadra di riferimento, al quale il capo squadra effettivo e tenuto a dare le consegne.
Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (RSL), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuate, verifichi gli investimenti strutturali in materia di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.

Art. 33 - Norma finale di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel CIRL valgono le norme previste nel CCNL vigente, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.