Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e il
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA I DIRETTORI GENERALI


I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l’adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) con il quale, tra l’altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite “Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 51 del 22 maggio 2018, con il quale è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che “L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 48 del 9 maggio 2018, con il quale si è stata modificata la composizione della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTE le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: ABP s.r.l., Cervino s.r.l., Control s.r.l. e Daos s.r.l.;
VISTE, altresì, le istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: Gruppo Torinoprogetti Società d’ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l., I.S.I.S. s.c.r.l., Prosystem Engineering s.r.l., Studio Sanitas s.r.l. e Triveneto s.r.l.;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione dell’iscrizione richiamate in precedenza;
RILEVATO che è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica, da parte della medesima Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, delle istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati, in scadenza il 30 luglio 2018, presentate da: Gruppo Torinoprogetti Società d’ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l., I.S.I.S. s.c.r.l., Prosystem Engineering s.r.l., Studio Sanitas s.r.l. e Triveneto s.r.l., e che, pertanto, nelle more della definizione delle relative istruttorie da parte della Commissione, sia opportuno garantire la continuità operativa dei soggetti innanzi citati prorogandone temporaneamente la relativa iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
RILEVATO, altresì, che la Società Certificazioni e Servizi Tecnici s.a.s. di Chieri (TO), la cui iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è scaduta il 30 luglio 2018, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, non ha presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco medesimo;
CONSIDERATO che alla data del presente decreto è possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell’elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con riferimento alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 si è espressa con apposito parere al termine dell’istruttoria tecnica;
 

DECRETANO
 

Articolo 1
(Variazione delle abilitazioni)

1. A decorrere dalla data dal presente decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti: ABP s.r.l., Cervino s.r.l., Control s.r.l. e Daos s.r.l., già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 22 maggio 2018, n. 51, richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione, come riportato nell’elenco allegato al presente decreto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.

 

Articolo 2
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, limitatamente alle iscrizioni in scadenza al 30 luglio 2018, al fine di garantirne la continuità operativa, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è temporaneamente prorogata ai seguenti soggetti: Gruppo Torinoprogetti Società d’ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l., I.S.I.S. s.c.r.l., Prosystem Engineering s.r.l., Studio Sanitas s.r.l. e Triveneto s.r.l..
2. La proroga di cui al comma 1 ha durata non superiore a novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
3. Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti di validità dell’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 decorreranno dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
4. Se, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.

 

Articolo 3
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato l’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018, già richiamato in premessa.

 

Articolo 4
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sull’ammissibilità della variazione comunicata.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Direzione Generale della prevenzione Sanitaria

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Il DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis

Il DIRETTORE GENERALE
Claudio D’Amario

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Fiorentino


Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008" - Diciannovesimo elenco