Categoria: 2004
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Tipologia: CIA
Data firma: 25 ottobre 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Finifast/Unione Industriali e CdA/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Finifast
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Verbale di incontro
Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale
Testo dell’accordo integrativo aziendale per i dipendenti della Finifast srl

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione e relazioni sindacali
Art. 3 Ambiente di lavoro
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Art. 5 Ferie - Ex festività - Riduzione orario
Art. 6 Mercato del lavoro e organici
Art. 7 Inquadramento del personale
Art. 8 Aspettativa non retribuita
Art. 9 Malattia
Art. 10 Maternità

 

Art. 11 Formazione professionale
Art. 12 Lavoro a tempo parziale
Art. 13 Contratti di inserimento
Art. 14 Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Salario variabile
Art. 17 Divisore
Parte speciale Fini Ristoranti nuovi canali
1.Turni di lavoro
2. Mansioni
3. Riposi
4. Salario Variabile
Art. 18 Decorrenza e durata
Scala parametrale livelli
Allegato


Verbale di incontro
Il giorno 25 ottobre 2004, presso la sede dell’Unione Industriali di Modena, tra la Finifast srl […], assistita dall’Unione Industriali Modena e il coordinamento del Consiglio dei delegati assistito dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
Si è ratificato integralmente il testo dell’accordo integrativo Aziendale Finifast srl sottoscritto in data 7 luglio 2004.

Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale
Tra: la Finifast srl […], assistita dall’Unione Industriali Modena e le Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente al coordinamento del Consiglio dei Delegati, si è dato corso al rinnovo del Contratto integrativo Aziendale della Finifast srl.
Modena, 7 luglio 2004

Testo dell’accordo integrativo aziendale per i dipendenti della Finifast srl
Il testo in appresso riportato riproduce testualmente le varie parti degli accordi integrativi precedenti che sono state pertanto raggruppate e collegate tra loro in quanto ancora in essere e non superate o modificate da successive intese e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Solo per determinati argomenti si sono invece riportate anche le parti superate ritenendosi opportuno documentare i vari "passaggi" e lo sviluppo delle voci.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa espresso riferimento al CCNL per i dipendenti da Aziende del Turismo settore Pubblici Esercizi.

Premessa
È volontà delle parti che:
le soluzioni ai problemi specifici delle unità di vendita sono da ricercare nell’ambito del livello territoriale, così come previsto dall’art. 2. Pertanto, tutti gli accordi siglati a tale livello dovranno essere trasmessi centralmente alle parti firmatarie del presente CIA del 7 luglio 2004 onde verificarne la coerenza con i contenuti del presente accordo.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CIA verrà applicato in modo uniforme alla società FiniFast srl e ad eventuali società collegate e/o controllate, a patto che le stesse operino nell’ambito dello stesso contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
L’azienda si dichiara disponibile ad applicare a tutte le strutture dei diversi canali e delle location acquisite una completa e graduale adesione al CIA. Tale gradualità dovrà essere applicata a tutti i neoassunti appartenenti a qualsiasi realtà aziendale sia autostradale che nuovi canali, riconoscendo inalterati i diritti dei lavoratori già assunti al 26 novembre 2003 (così come recita l’accordo preliminare siglato).
[…]

Art. 2 Diritti di informazione e relazioni sindacali
A) diritti di informazione
Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le materie nelle quali questa si esplica nonché le prerogative proprie dell’Azienda e quelle delle Organizzazioni Sindacali, l’Azienda dichiara la propria disponibilità ad incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali per informazioni su eventuali ristrutturazioni e riorganizzazioni della propria rete di esercizi. Si impegna altresì a valutare e approfondire preventivamente con le Organizzazioni Sindacali i riflessi che dette modifiche possono apportare alle condizioni di impiego dei lavoratori con particolare riferimento alla professionalità ed alla mobilità degli stessi. In particolare per gli incontri di cui sopra vengono individuati due livelli di confronto:
a 1) l’Azienda fornirà informazioni relative a:
- ristrutturazioni e riorganizzazioni della propria rete di esercizi nonché rilevanti programmi di investimenti e introduzione di nuove tecnologie comportanti modifiche all’organizzazione del lavoro;
-prospettive aziendali e programmi che comportino nuovi insediamenti;
-modifiche ai piani già esposti comportanti variazioni ai livelli occupazionali;
-andamento complessivo delle gestioni commerciali dell’Azienda;
-informazioni sull’andamento aziendale sui dati relativi alla definizione del salario variabile.
a 2) a richiesta delle OO.SS. e delle RSU/RSA, nell’ambito delle unità di vendita verranno fornite informazioni circa gli investimenti, gli andamenti e le prospettive di sviluppo e occupazionali delle unità.
Il rappresentante della Direzione e i Rappresentanti sindacali dei lavoratori si incontreranno periodicamente per la gestione delle materie sindacali ad essi demandate. Le OO.SS. si impegnano alla riservatezza dei dati trattati.
Tali incontri sono funzionali a realizzare un sistema di collaborazione tra le parti teso a governare preventivamente tutte le materie che incidono nel rapporto tra l’Azienda ed i lavoratori. In tale sede verranno discussi e concordati: organici, stagionalità, assunzioni a T.D., lavoro extra e a surroga, permessi, ferie, orari di lavoro e turnistica, modifiche all’organizzazione del lavoro derivanti dall’informative di cui sopra.
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno del punto vendita e della sede e per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale, per le materie ad esso delegate, sia assunta a riferimento costante da parte del responsabile aziendale.
Le parti convengono che è reciproco interesse prevenire i conflitti che possono insorgere nei punti di vendita. A tal fine prevedono che a fronte di mancati accordi nella gestione sindacale nei punti di vendita, a richiesta, verrà attivato un confronto fra le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale.
B) diritti sindacali.
Ad integrazione e modifica di quanto stabilito dal CCNL e dalla legge 300/70, le ore di permesso retribuito per l’espletamento delle attività strettamente sindacali sono determinate globalmente dal seguente calcolo:
ore sindacali quadriennio precedente / organico medio totale azienda, il risultato moltiplicato per l’organico medio di ogni locale. Al 31 dicembre 2003 l’organico è pari a 420 unità. La ridistribuzione del monte ore annuo, suddiviso per ogni singola unità di vendita, sarà comunicato alle OOSS entro il mese di febbraio di ogni anno. Nei limiti del monte ore complessivo le OOSS potranno utilizzare i permessi sindacali di altre unità di vendita ma sempre nel limite del monte ore complessivo, dandone preventiva comunicazione all’azienda (Direzione del Personale). Le OO.SS. hanno facoltà di richiedere permessi sindacali in forma di ore o giornate intere. L’utilizzo dei permessi sindacali, non dovendo in alcun modo rappresentare penalizzazione per i Delegati sindacali, nel caso coincidessero con giornate di riposo, comporteranno lo spostamento del riposo stesso, con suo godimento in altra giornata rispetto a quella già prevista. Le parti, preso atto della particolare attività svolta presso i punti di vendita, concordano che la richiesta deve pervenire alla direzione del locale con almeno 48 ore di preavviso salvo particolari esigenze.
Le stesse modalità valgono per i lavoratori Delegati con contratto di lavoro a part-time.

Art. 3 Ambiente di lavoro
A) ambiente di lavoro.
L’Azienda e le RSU/RSA si incontreranno su richiesta di una delle parti al fine di individuare ogni accorgimento atto ad eliminare eventuali inconvenienti ambientali che possano influire sulla salute del lavoratore. In caso di manifeste difficoltà alla determinazione degli inconvenienti di cui sopra si concorda di demandare all’intervento di enti legalmente riconosciuti la rilevazione dei dati ambientali.
Gli eventuali accorgimenti atti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati saranno messi in atto dall’Azienda nel tempo minimo tecnicamente necessario.
I lavoratori godranno di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche specialistiche derivanti dalle conseguenze degli eventuali inconvenienti di cui sopra.
B) rinnovo tessera sanitaria.
Per il rinnovo della tessera sanitaria, laddove prevista, i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti nel limite di 2 ore.
C) D.Lgs. 626/94.
In merito all’applicazione del D.Lgs. 626/94, le parti hanno convenuto quanto segue:
1)In ognuno dei seguenti locali o aggregati di locali, da intendersi quali unità produttive, i lavoratori eleggeranno un RLS:
-Uffici e Magazzino= n. 1 RLS
-Grill Secchia= n. 1 RLS
-Grill San Martino= n. 1 RLS
-Grill Sillaro= n. 1 RLS
-Grill Lucignano 1 e 2= n. 1 RLS
-Grill Reggello= n. 1 RLS
-Grill Arino= n. 1 RLS
-Grill Garda Est/Ovest= n. 1 RLS
-Grill Paganella= n. 1 RLS
-Grill Campogalliano= n. 1 RLS
-Grill Sillaro Est= n. 1 RLS
-Grill Maturo Ovest= n. 1 RLS
-Grill San Pelagio Ovest= n. 1 RLS
-Grill Casilina Est= n. 1 RLS
-Grill Versilia= n. 1 RLS
-Grill Autoporto (AO)= n. 1 RLS
-Fini Ristorante Cagliari= n. 1 RLS
-Fini Ristorante Livorno= n. 1 RLS
-Fini Ristorante Calenzano= n. 1 RLS
-Fini Ristorante Collegno= n. 1 RLS
-Fini Ristorante Castelguelfo= n. 1 RLS
Per un totale di n. 21 RLS
Gli RLS saranno da individuare preferibilmente tra i componenti delle RSU o, in caso di impossibilità, fra gli altri lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Nell’eventualità che il numero delle unità produttive dovesse cambiare, le parti si incontreranno per ridefinire il numero degli RLS, seguendo il principio ispiratore del presente Accordo.
2) Ogni RLS avrà diritto a n. 40 ore annuali di permesso retribuito in aggiunta al tempo necessario per l’espletamento delle sue attribuzione di legge, finalizzate all’esclusivo espletamento del proprio ruolo.
3) Ogni RLS parteciperà ad un Corso di formazione per un numero minimo di 32 ore retribuite.
Le parti si attiveranno per verificare i percorsi e gli Istituti formativi in grado di organizzare il Corso.
4) Si conviene di costituire la squadra di emergenza, pronto soccorso ed antincendio. A far parte di tale squadra sarà chiamato un numero sufficiente di lavoratori in modo tale da garantire la presenza di n. 2 addetti per ogni turno di lavoro.
Agli stessi verrà fornita una adeguata formazione specifica.
5) Le parti si incontreranno periodicamente ed a richiesta per valutare la congruità di tali iniziative.
6) Le parti concordano inoltre sulla necessità di istituire un apposita commissione mista per la valutazione e la mappatura dei rischi relativi alle varie aree adiacenti i locali e di pertinenza della Finifast. Tale commissione sarà costituita da 3 rappresentanti dei lavoratori e 3 rappresentanti dell’azienda.

Art. 4 Organizzazione del lavoro
A) orario di lavoro.
Per il personale a tempo pieno, ad esclusione dei quadri e Dirigenti, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e distribuito su 5 giornate lavorative.
B) turni di servizio.
Grill Autostradali

Sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli part time, l’orario di lavoro giornaliero dovrà essere continuato e con un minimo di quattro ore. Eventuali deroghe all’orario continuato saranno concordate in sede locale tra l’Azienda e le RSU/RSA.
Il personale inquadrato in QA, QB, l° , 2°, 3° e 4° livello, limitatamente alle qualifiche di Allievo di direzione junior, Corsista di Direzione, Responsabile delle operazioni junior e senior, è escluso da tale limitazione.
Per le nuove assunzioni di personale part time il limite minimo dell’orario continuato potrà essere di 3 (tre) ore.
A tutti i lavoratori dovrà essere assicurata almeno una domenica di riposo su quattro; a tal fine, e per il solo personale a P.T., è possibile utilizzare parte delle ROL.
Sulla base di particolari esigenze e per periodi di tempo definiti si potrà concordare tra le parti a livello di Punti di Vendita un nastro orario di apertura anticipato o posticipato rispetto a quello normale. Tale accordo dovrà tenere conto di un organico coerente all’ampliamento del nastro orario senza ricorrere all’effettuazione di lavoro straordinario ed all’incremento dei carichi di lavoro.
L’azienda attuerà una programmazione dei turni di lavoro su base quindicinale, anche per i lavoratori part-time, fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti.
Resta intesa la volontà delle parti giungere a periodi di programmazione superiori.
C) riposi.
I lavoratori di norma godranno di una domenica di riposo ogni mese da considerarsi tra i riposi settimanali. Per il personale a part-time la domenica di riposo potrà essere goduta utilizzando le ROL.
Le 2 giornate di riposo settimanale potranno essere godute consecutivamente laddove le esigenze dell’Azienda e dei lavoratori ne ravvisino la possibilità.
D) straordinari.
Fermo restando che esso ha carattere di eccezionalità, nei casi di particolare necessità, l’Azienda potrà richiedere di effettuare lavoro straordinario nei limiti massimi di 100 ore annue per dipendente. A decorrere dal 2005 tale limite viene innalzato a 130 ore.
Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola unità produttiva a fronte di specifiche esigenze.
D1) indennità disagio cassa.
L’attività amministrativa di chiusura delle casse deve avvenire all’interno del normale orario di lavoro.
I dipendenti con mansioni di cassiere/a godranno di una indennità di disagio cassa (minuti eccedenti il normale orario ed inferiori ai 30 minuti) legata ai giorni di effettiva presenza. […]
E) mobilità temporanea fra strutture.
In caso di particolari necessità potranno essere concordati spostamento e mobilità temporanee fra diverse strutture. Ai lavoratori interessati verrà retribuito, come orario di lavoro, il tempo utilizzato per lo spostamento in andata e verrà messo a disposizione un mezzo di trasporto idoneo.
Nel caso non fosse disponibile il mezzo aziendale, al lavoratore che dovrà utilizzare un proprio mezzo, l’Azienda rimborserà una indennità chilometrica applicando le tariffe ACI. Inoltre agli stessi lavoratori si erogherà in aggiunta alla retribuzione contrattuale una indennità giornaliera pari a € 10,33.
F) lavoro notturno.
Nella determinazione dei turni di lavoro notturni per i locali con apertura continuata si terrà conto del carico di lavoro, con particolare riferimento ai fine settimana ed ai periodi estivi e/o invernali di maggior affluenza. Le parti a livello di ogni punto vendita preciseranno le modalità della seconda presenza lavorativa notturna, anche in relazione al sistema di sicurezza. A tale fine l’Azienda promuoverà tutti gli accorgimenti possibili quali impianti video, allarmi e quant’altro utile allo scopo. Premesso che per lavoro notturno si intende quello prestato nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 6, ai lavoratori impiegati nel suddetto nastro orario verrà corrisposta una maggiorazione del 30% anziché quella del 25% prevista dal CCNL.

Art. 6 Mercato del lavoro e organici
A) Mercato del lavoro
A fronte delle difficoltà registrate nella gestione degli organici nel rapporto con gli Uffici circoscrizionali di collocamento, le parti a livello locale ritengono di strutturare i punti produttivi in modo tale che questi siano nelle condizioni di fornire costantemente servizi qualificati. A tal fine concordano di organizzare i punti produttivi con il personale necessario a far fronte alla quotidiana attività tenendo conto delle assenze mediamente registrate per malattie ed infortuni; si terrà conto inoltre del normale avvicendamento nelle ferie e permessi retribuiti, ivi compresi quelli sindacali.
La formulazione di tale organico lordo, verrà effettuata prevedendo anche l’inserimento di lavoratori a part-time ciclico in grado di poter far fronte alle prevedibili punte di stagionalità o maggiori attività lavorative programmabili.
B) Apprendistato
Le parti convengono che l’istituto dell’apprendistato, laddove utilizzato e in attesa dell’attuazione delle direttive previste dalla normativa vigente, sia normato dal contratto collettivo nazionale in corso.
C) Alla luce dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal D.Lgs. 276/03 sul mercato del lavoro, le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costruire un osservatorio atto a monitorare futuri sviluppi applicativi.
Conseguentemente, le parti convengono di utilizzare quanto già previsto in materia nel contratto collettivo vigente. Qualora fosse necessario far ricorso a nuove tipologie contrattuali, le parti firmatarie si impegnano, nel corso della vigenza contrattuale, ad aprire un confronto sui temi.
B1) assunzioni a tempo determinato.
L’Azienda potrà assumere annualmente con contratto a termine per una durata massima di 18 mesi, per i soli punti di vendita sia autostradali che dei nuovi canali, una quota pari al 25 % dei lavoratori in forza nell’unità di vendita. Sono escluse da tale percentuale le assunzioni a termine di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola unità produttiva a fronte di specifiche esigenze.
Per tutte le fattispecie contrattuali inerenti i contratti a termine, ferme restando le limitazioni sopra previste e le verifiche a livello territoriale si farà riferimento alla normativa vigente. I lavoratori assunti a termine conserveranno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato a parità di qualifica.
B2) assunzioni a tempo determinato in occasione di aperture di nuove attività commerciali
Nei casi di costituzione dell’organico d’apertura di nuove Unità di Vendita, l’azienda si impegna a far ricorso al lavoro a termine nella misura massima dell’80% della forza lavoro impiegata ed a confermare a tempo indeterminato il 40% del personale a termine dopo otto mesi di lavoro. Dal tredicesimo mese dall’apertura si applicherà quanto previsto dal precedente punto B1.
C) sostituzioni malattie ed assenze.
In applicazione di quanto previsto negli articoli 4 e 6, e ferma restando l’esigenza di utilizzare al meglio le risorse disponibili, i tempi di sostituzione del personale assente e le relative modalità andranno di volta in volta discussi e concordati tra Direzione del locale e Rappresentanze sindacali. Il confronto verterà sulla:
-verifica dell’organico contestualmente al verificarsi dell’assenza;
-opportunità della sostituzione in funzione:
*delle effettive esigenze del periodo cui l’assenza si riferisce
*dei tempi tecnici di sostituzione
*del prevedibile andamento dei flussi di vendita.
In questo senso, Le Direzioni comunicheranno tempestivamente ai rispettivi CdA le assenze del personale non appena, con qualsiasi mezzo, ne vengano a conoscenza, in modo che si possa dar luogo in tempo utile al confronto di cui sopra.

Art. 10 Maternità
[…]
A richiesta del singolo lavoratore/genitore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a part-time per un periodo di tempo concordato fra le parti fino all’età di 3 anni del bambino.

Art. 13 Contratti di inserimento
Le parti concordano di riferirsi alla normativa vigente con la sola esclusione del 7° livello. […] I dipendenti assunti con contratto di inserimento fruiranno del medesimo trattamento economico e normativo degli altri dipendenti.

Art. 14 Svolgimento del rapporto di lavoro
A) vitto.
Ad ogni lavoratore verrà garantito il godimento di un pasto giornaliero completo (a norma della convenzione nazionale 21/10/73). A corrispettivo di quanto sopra l’Azienda opererà una trattenuta di L. 425 a pasto (tale importo subirà le modifiche dei CCNL). Il tempo per la consumazione del pasto, fissato in 30 minuti giornalieri è compreso nell’orario di lavoro. Ad ogni dipendente in servizio competono le seguenti consumazioni:
*N. 1 consumazione da effettuarsi prima dell’inizio del turno costituito da:
-1 cappuccino o 1 caffè o 1 bicchiere di latte bianco o macchiato;
-1 brioche o 1 cornetto salato;
Per poter usufruire di quanto sopra, il dipendente farà battere la propria consumazione presso la cassa bar che emetterà due scontrini: 1 da consegnare al bar per legittimare la consumazione; 1 per l’abbuono totale che sarà siglato dal dipendente.
*N. 1 pasto completo costituente mensa dipendenti negli orari prestabiliti e composta da:
- un primo piatto
- un secondo piatto o piatto di formaggio o affettato
- un contorno
- un frutto
- pane, acqua e vino.
Al fine di evitare che dipendenti e clienti si trovino contemporaneamente nella sala del self-service e per garantire la integrità delle pietanze esposte nella linea del self-service stesso, i dipendenti consumeranno il pasto, scegliendo fra tutte le pietanze preparate, con esclusione dei piatti speciali, nella cucina stessa, senza passare dalla linea self service clienti.
Il personale part-time a orario giornaliero ridotto usufruirà di quanto sopra fuori orario di lavoro se in servizio nel lasso di tempo in cui il restante personale usufruisce delle consumazioni.
B) divise di lavoro […]

Parte speciale Fini Ristoranti nuovi canali
1.Turni di lavoro

Considerata la diversità in termini di offerta e modalità di servizio dei Fini Ristorante rispetto ai grill autostradali ed al fine di definire un’organizzazione del lavoro flessibile in relazione ai picchi di clientela, riteniamo funzionale l’utilizzo di un turno minimo di tre (3) ore per il personale part time.

3. Riposi
I lavoratori dei locali che insistono in strutture commerciali (centri commerciali, aeroporti, outlet factory ecc..) godranno di norma di un riposo in coincidenza con il giorno di chiusura dell’esercizio e il secondo riposo compensativo, laddove previsto dalla tipologia contrattuale, seguirà la turnistica del locale, fermo restando il riposo domenicale che sarà goduto secondo le modalità seguite nei locali autostradali.