Cassazione Penale, Sez. 4, 07 agosto 2018, n. 38005 - Infortunio con una segatrice a nastro. Prescrizione


 

 

Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/05/2018

 

 

 

FattoDiritto

 


1. B.E. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva riconosciuto, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della ditta Bontempi s.r.l., responsabile del reato di lesioni personali gravi con l'aggravante della inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro ai danni di M.F. che aveva subito l'amputazione parziale del quarto dito della mano destra mentre era intento a lavorare con una segatrice a nastro.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale per omessa integrale valutazione delle risultanze probatorie, travisamento della prova e in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità materiale; deduce altresì violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata esclude l'applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.
3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 12 Giugno 2017, ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e mezzo in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti ai sensi dell'art.161 II comma cod.proc.pen. e tenuto conto del periodo di sospensione di giorni sessanta per rinvio del dibattimento per ipotesi di legittimo impedimento della difesa dell'imputato.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate e chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di violazione di legge dedotta.
4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 Maggio 2018.