Cassazione Penale, Sez. 3, 09 agosto 2018, n. 38401 - Violazioni in materia di sicurezza nel locale depuratore del Comune. Responsabilità del Sindaco


 

 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 27/04/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 21 ottobre 2013 il Tribunale di Patti, applicando i doppi benefici di legge, ha condannato V.E., nella qualità di sindaco del Comune di Naso, alla pena di euro 6000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 4, comma 2 e 89, comma 1, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 4, comma 4, lett. a), 89, comma 1, d.lgs. 626 del 1994; 21 e 22, comma 1, 89, comma 2, lett. a) d.lgs. 626 cit.; 4, comma 5, lett. d), 89, comma 2, lett. a) d.lgs. 626; 403 e 389, lett. c), d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 2, d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e 389, lett. c), d.P.R. 547 del 1955.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che la contestazione iniziale era relativa alle pretese violazioni della normativa di sicurezza nel locale depuratore, mentre la condanna era stata pronunciata per violazione della predetta normativa nei riguardi di tutti i lavoratori del Comune di Naso, senza una formale contestazione al riguardo.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto di avere richiesto all'Ufficio tecnico comunale di attivarsi per ottenere la proroga di legge al fine di adempiere alle prescrizioni imposte, mentre il provvedimento impugnato aveva rilevato che ciò non comportava la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2.3. Col terzo motivo è stata comunque invocata la prescrizione, ormai maturata alla data del 26 gennaio 2014.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
 

 

Diritto

 


4. Il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
4.1. Il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato, stante la formale contestazione di plurime omissioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro con riferimento al depuratore del Comune di Naso, ha invece inteso precisare che nel procedimento doveva ritenersi contestata non la violazione a dette norme in relazione al depuratore comunale, bensì la mancata presentazione della documentazione attinente alla sicurezza di tutti i lavoratori comunali, e non solamente degli addetti al depuratore, e che "in questo senso si è espressa...la teste...e in questo senso milita tutta la documentazione acquisita".
4.1.1. Ciò posto in fatto, ed anche a prescindere dall'oscurità concettuale in ordine al soggetto processuale che, secondo il provvedimento censurato, sarebbe deputato a definire i contorni dell'imputazione, certo è che la contestazione in giudizio ha un determinato oggetto, mentre la motivazione del provvedimento del Tribunale ha tutt'altro contenuto, in esplicito contrasto con l'imputazione siccome formulata.
Al riguardo, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in. modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In definitiva, quindi, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).
4.1.2. In specie, la censura proposta in proposito non appare ictu oculi priva di fondamento, proprio in ragione del complessivo tenore del provvedimento il quale, per vero, denota scarsa chiarezza anche nella parte in cui (cfr. imputazione) è evidenziata una recidiva semplice a carico dell'odierno ricorrente a norma dell'art. 99, comma 1, cod. pen., mentre al contempo al medesimo imputato erano infine concesse le attenuanti generiche "in considerazione della occasionalità della condotta, comprovata dall'assenza di precedenti penali".
4.1.3. Vero è che il ricorso appare a sua volta seguire il provvedimento impugnato laddove viene fatta questione di adempimento delle prescrizioni imposte, ma ciò appare rilevare - nell'oggettiva incertezza processuale che connota l'intera vicenda, segnata anche da irrisolte confusioni in rito - ai soli fini della pronuncia conclusiva del giudizio.
In presenza infatti di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
In specie, l'accertamento risale al 10 ottobre 2007, sì che i reati contravvenzionali appaiono largamente prescritti alla data odierna.
4.2. Ogni ulteriore questione deve intendersi così assorbita.
5. La sentenza impugnata, conformemente alle stesse conclusioni del Procuratore generale, va quindi annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 27/04/2018