Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 16 luglio 2008
Parti: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Lombardia
Settori: Edilizia, Cantieri autostradali
Fonte: FILLEA CGIL

Sommario:

 Premessa
Punto 1 - Premesse
Punto 2 - Livello di relazioni sindacali
Punto 3 - Competenze dei livelli sindacali
Punto 4 - Mercato del lavoro e formazione professionale
Punto 5 - Sicurezza e prevenzione
 Punto 6 - Protocolli d’intesa
Punto 7 – Obblighi del contraente generale
Allegati
1) Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento al ”Contraente Generale”;
2) Relazione sulle misure per la legalità ex art. 176, comma 3, lett. e), e comma 20, del D. Lgs. n. 163/06.

Accordo quadro per la trasparenza, la legalità e la sicurezza nella realizzazione del sistema viabilistico autostradale pedemontano lombardo

Tra le parti sottoscritte: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA, con sede in Milano, piazza della Repubblica n. 32, […], denominata di seguito per brevità “APL”; e Cgil, Cisl, Uil e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, della Regione Lombardia, denominate di seguito per brevità “OO.SS.”;

Premesso
a) che l’Autostrada Pedemontana Lombarda e le opere connesse rappresentano un sistema viabilistico particolarmente complesso, costituito da 87 km di autostrada e 70 km di nuova viabilità locale, che si inserisce in un territorio già fortemente urbanizzato e densamente abitato. L’opera attraversa 5 province (Varese, Como, Bergamo, Monza-Brianza e Milano);
b) che per la realizzazione del sistema viabilistico pedemontano lombardo le fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori, saranno eseguite per tratte e lotti funzionali;
c) che le attività relative a: 1° Lotto della Tangenziale di Como, 1° Lotto della Tangenziale di Varese, Tratta A8-A9 ed opere connesse, saranno affidate con l’istituto contrattuale del “Contraente Generale”, secondo quanto previsto dall’art. 177 del D. Lgs. 163/2006;
d) che le attività relative all’esecuzione delle successive Tratte saranno affidate conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006;
e) che in data 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma da Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Bergamo, Como, Milano e Varese, CAL, Autostrada Pedemontana Lombarda SpA ed i rappresentanti dei comuni interessati, si pone l’obiettivo di agevolare le modalità di azione dei singoli soggetti coinvolti, definendo contestualmente forme di coordinamento per affrontare specifici temi.
Con lo stesso Accordo di Programma sono stati istituiti:
- un collegio di vigilanza e di controllo;
- una segreteria tecnica;
- sei tavoli territoriali d’ambito;
- quattro tavoli tematici;
f) che ai fini della trasparenza, legalità e sicurezza, la realizzazione del sistema viabilistico pedemontano lombardo rappresenta una occasione importante per promuovere forme efficaci ed innovative di gestione delle relazioni fra tutti gli operatori coinvolti e fra questi ed il territorio interessato. L’obiettivo dichiarato di APL SpA è quello di promuovere una cultura nuova nella realizzazione delle infrastrutture capace di andare oltre la normale mitigazione e compensazione degli impatti ambientali dell’opera, facendo sì che la sua realizzazione comporti ricadute positive e durevoli sul territorio. Le OO.SS., condividendendo tale obiettivo, sono interessate a dare il loro contributo impegnando le loro strutture regionali e territoriali per promuovere ed affermare una nuova cultura della legalità e della sicurezza del lavoro e per realizzare una esperienza innovativa da trasferire nella realizzazione di altre opere;
g) che APL SPA si è già resa promotrice di tale impegno, posto che nella formulazione del Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento al ”Contraente Generale” ha assunto una siffatta impostazione con gli articoli 26), 27), e 28) oltre che con le previsioni di cui alla ‘Relazione sulle misure per la legalità’ che, allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante dello stesso;
h) che le parti, con il presente Accordo Quadro, intendono definire preventivamente un sistema di relazioni volto a regolamentare – ai vari livelli – l’applicazione e il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di adempimenti contrattuali e previdenziali (anche al fine di prevenire il verificarsi di incidenti e infortuni sul lavoro), di trattamenti economici e normativi, etc;
i) che è stata ravvisata la necessità di estendere l’impegno di cui al precedente punto d.) a tutti i soggetti impegnati nelle attività di cantiere (contrattualmente inquadrati in settori diversi da quello delle imprese edili e affini) e alle imprese operanti nell’area di cantiere (indipendentemente dal settore contrattuale di appartenenza).

Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono quanto segue

Punto 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Punto 2 - Livello di relazioni sindacali
Le parti concordano di perseguire uno stabile sistema di relazioni sindacali volto a regolamentare i rapporti che intercorreranno tra APL SPA/Contraente Generale/Appaltatore, tutte le Imprese operanti nel cantiere e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, al fine di:
- garantire condizioni di piena sicurezza ed igiene ambientale sul lavoro;
- assicurare l’applicazione delle normative e prescrizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali;
- prevenire e comporre l’insorgere di situazioni di conflittualità.
Le parti identificano, a tal fine, tre livelli di Relazioni Sindacali:
I -Livello di Cantiere e Provinciale: riguarda i rapporti tra Contraente Generale/Appaltatore, tutte le Imprese operanti nel cantiere e i Delegati RSU dei singoli cantieri assistiti dalle OO.SS. territoriali;
II -Livello Regionale: riguarda il rapporto e il coordinamento tra le Segreterie Regionali delle OO.SS. e il Contraente Generale/Appaltatore.

Punto 3 - Competenze dei livelli sindacali
Le parti concordano che ciascun livello sindacale debba avere una competenza propria specifica sulle materie che vengono qui di seguito indicate.
3.a) – Livello di cantiere e provinciale:
• organizzazione degli aspetti inerenti la logistica di cantiere (ad esempio mensa e alloggiamenti);
• sicurezza ed igiene del lavoro e rapporti con i CPT (Comitati paritetici territoriali);
• gestione dei problemi connessi ad aspetti applicativi delle norme contrattuali post assunzione (responsabilità in solido di cantiere, costi e piani della sicurezza nella sub contrattazione, acquisizione del DURC e verifica della congruità);
• informazioni preventive sulle modalità organizzative dei cantieri;
• incontri preventivi con Contraente Generale/Appaltatore, e tutte le Imprese operanti nel cantiere;
• previsioni occupazionali, fabbisogni formativi dei lavoratori e rapporti con gli enti bilaterali di categoria;
• conciliazione di eventuali conflitti a livello di cantiere.
APL si impegna ad operare affinché vengano messe a disposizione delle OO.SS. locali e mezzi per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

3.b) – Livello regionale:
• Le parti si incontreranno periodicamente per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
 informazioni sullo stato di avanzamento dell’opera e sulle modalità organizzative della stessa;
 previsioni occupazionali, fabbisogni formativi dei lavoratori e rapporti con gli Enti formativi;
 stato dei rapporti con le istituzioni;
 verifica dell’applicazione della normativa su sicurezza e igiene sul lavoro, nonché verifica del quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi,della loro entità e delle cause;
 verificare la possibilità di attuare forme di ricollocazione per le risorse umane che si rendono disponibili a seguito dell’ultimazione dei lavori e/o di singole fasi lavorative.

Punto 4 - Mercato del lavoro e formazione professionale
Le parti convengono che l’avvio dell’opera sarà l’occasione per dare una concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale fermo restando che, in caso di una eventuale saturazione dello stesso, promuoveranno la possibilità che l’assunzione della manodopera necessaria possa avvenire anche al di fuori di detto ambito territoriale.
Le parti verificheranno la possibilità di favorire l’inserimento di lavoratori di primo ingresso nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei contratti in materia.
Le esigenze connesse all’acquisizione delle professionalità necessarie ed i relativi fabbisogni formativi formeranno oggetto di esame congiunto preventivo a livello territoriale tra le parti, anche con il coinvolgimento delle istituzioni a ciò deputate.
Le attività teoriche di formazione saranno svolte in collaborazione con le Scuole Professionali Edili esistenti nelle province di impiego.
Le Parti provvederanno a porre in essere i necessari coordinamenti con gli organismi bilaterali territoriali competenti nel campo della formazione professionale e della sicurezza del lavoro.
Quanto previsto nel presente punto si applica nei confronti di tutte le imprese.

Punto 5 - Sicurezza e prevenzione
Le parti ribadiscono che l’applicazione ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà obiettivo primario dell’organizzazione di cantiere.
Nell’ambito di incontri da tenersi periodicamente verranno esaminati ed approfonditi alcuni temi sulla sicurezza riguardanti:
- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- le statistiche degli infortuni;
- la sorveglianza sanitaria;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- la formazione e il ruolo dei RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- l’applicazione delle norme di cui ai D. Lgs. 81/2008.
Si prevede, inoltre, che gli incontri per l’informazione in tema di sicurezza, saranno organizzati sin dalle prime fasi di cantierizzazione con un programma annuo predefinito.
L’esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza verrà regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore delle costruzioni. Le forme e le modalità di attuazione di tale previsione saranno verificate dalle parti in sede territoriale.
Le parti, vista la rilevanza che assumono per le stesse le condizioni di lavoro, la sicurezza e gli effetti sulla salute di lavoratori addetti, convengono di promuovere la “cultura” della sicurezza attraverso:
1) attività preventiva di formazione dei lavoratori sui rischi specifici legati alla realizzazione dell’opera;
2) attività di formazione specifiche per gli RLS con modalità che verranno stabilite fra le parti a livello interprovinciale e/o regionale;
3) incontri semestrali formativi e informativi sul sistema di gestione della sicurezza rivolti ai responsabili preposti alla sicurezza.
I programmi di formazione relativi ai delegati di sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell’ambito di quanto previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori) del settore delle costruzioni saranno concordati a livello sindacale.

Punto 6 - Protocolli d’intesa
Ai fini dell’attuazione concreta degli impegni contenuti nel presente Accordo Quadro, fermo restando quanto previsto dalla “Relazione sulle misure per la legalità” di cui al punto c) delle premesse del presente Accordo (All. 2) all’articolo 3: “La stazione appaltante (n.d.r.: APL SPA) si farà carico della promozione e costituzione dei seguenti strumenti operativi: a) Protocollo di legalità; b) Protocollo di sicurezza; c) Data base di monitoraggio;d) Sistema di relazioni sindacali; e) Conferenze informative”, le parti si impegnano a definire un percorso condiviso per individuare e definire i contenuti dei suddetti Protocolli e Strumenti Operativi, le modalità di attuazione e di diffusione degli stessi.

Punto 7 – Obblighi del contraente generale
7.1) APL SpA dà atto di avere già provveduto, mediante il “Contratto per l’Affidamento a Contraente Generale della Progettazione Definitiva ed esecutiva e della Realizzazione del 1° lotto della Tangenziale di Como, del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9”, agli articoli 22, 23 e 25 (ovvero, Art. 22 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza; Art. 23 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere; Art. 25 – Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità) a costituire in capo al Contraente Generale l’obbligo di osservare e di fare osservare “agli eventuali Terzi Affidatari ed ai subaffidatari … nonché a tutti i subaffidatari degli affidatari del Contraente Generale medesimo” tutto quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alle materie di cui all’articolo precedente, riconducendo l’osservanza di tale obbligo “a quanto previsto dal presente Contratto ed atti allegati al medesimo (…) nonché delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto”.
Conseguentemente, in ottemperanza dell’art. 3 della “Relazione sulle misure per la legalità” (All.2):
“Il Contraente Generale si impegna a portare a conoscenza i contenuti dei protocolli di legalità e di sicurezza agli Affidatari, impegnando questi a portarli, a loro volta, a conoscenza dei Subaffidatari.
A tal fine, i Protocolli saranno allegati ai contratti di affidamento e subaffidamento”.
7.2) APL S.p.A. conferma altresì il proprio impegno ad applicare tutto quanto sopra previsto anche nel caso di ulteriore affidamento a Contraente Generale nonché ad applicare il medesimo approccio metodologico e contenutistico nel caso di eventuali appalti di esecuzione (appalti lavori e/o appalti integrati).

Milano, 16 luglio 2008