Categoria: 2018
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Tipologia: CIRL
Data firma: 2 agosto 2018
Validità: 01.07.2018 - 30.06.2022
Parti: Confcooperative, Legacoop, Agci e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Coop agricole e Consorzi agricoli, FVG
Fonte: legacoopfvg.it

Sommario:

 

Art. 1 Ambito e validità di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Procedure di informazione
Art. 4 Convenzioni
Art. 5 Assunzione
Art. 6 Tempo determinato
Art. 7 Riassunzione
Art. 8 Mense
Art. 9 Classificazione degli operai
Art. 10 Lavoro di alta professionalità
Art. 11 Orario di lavoro, banca delle ore e flessibilità
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo per gli operai ed impiegati
Art. 13 Interruzioni - Recuperi
Art. 14 Cassa integrazione
Art. 15 Corresponsione della retribuzione

 

Art. 16 Mezzi di trasporto
Art. 17 Rimborsi spese
Art. 18 Missione
Art. 19 Occupazione
Art. 20 Produttività e retribuzione aziendale
Art. 21 Compensi speciali al bovai e cavallanti
Art. 22 Casa, orto ed allevamento familiari
Art. 23 Ambiente di lavoro, tutela della salute e lavori pesanti, disagiati e/o nocivi
Art. 24 Comitato Paritetico Regionale
Art. 25 Agricoltura sociale - Cooperative agricole sociali
Art. 26 Integrazione trattamento malattia, infortunio
Art. 27 Indennità di cassa
Art. 28 Materie demandate alla contrattazione aziendale
Art. 29 Retribuzione


Contratto collettivo di lavoro Integrativo al CCNL 3 agosto 2016 per i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole e loro consorzi del Friuli-Venezia Giulia

In data 2 agosto 2018, presso Confcooperative regionale del Friuli Venezia Giulia si stipula tra Confcooperative del Friuli Venezia Giulia […], Legacoop del Friuli Venezia Giulia […], Agci del Friuli Venezia Giulia […], e Fai Cisl Friuli Venezia Giulia […], Flai Cgil del Friuli Venezia Giulia […], Uila Uil Friuli Venezia Giulia […], il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al CCNL stipulato il 03 agosto 2016, con validità per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 1 Ambito e validità di applicazione
Il presente contratto integrativo, nell’ambito della materia indicata dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il CCNL stipulato il 3 agosto 2016, nei rapporti tra le Cooperative e gli Impiegati e gli Operai agricoli e florovivaisti.
Pertanto, vincola le Cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agricolo, ivi compresi i contratti integrativi fin qui stipulati a livello provinciale che vengono sostituiti dal presente accordo.
Nota a verbale
Le parti convengono, inoltre, che:
Per il settore lattiero-caseario relativo ai piccoli caseifici e latterie turnarie, in virtù dell’esistenza del Contratto Integrativo regionale specifico che riguarda attività che sì intendono complementari e accessorie alla attività produttiva dei soci e demandate da essi alla Cooperativa, si prosegue con una contrattazione a livello di settore merceologico il cui contratto integrativo dei Caseifici sociali integrerà e per certe materie sostituirà il presente Contratto integrativo regionale e che farà parte comunque integrante dei presente Contratto integrativo regionale delle Cooperative agricole.
Per le Cooperative del settore forestale che fino ad oggi hanno applicato il CCNL delle Cooperative agricole e suoi contratti integrativi regionali (CIRL) fin qui stipulati vale il CCNL per gli addetti ai lavori idraulico-forestali ed idraulico-agrari e il suo 1 Contratto integrativo dell’Idraulica Forestale del FVG stipulato in data 02 dicembre 2016 per il quale si attiveranno accordi aziendali per l'armonizzazione normativa ed economica tra i due CCNL e CIRL per il personale.

Art. 3 Procedure di informazione (rif. art. 4 del CCNL)
Le parti concordano di incontrarsi, a livello regionale, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno per esaminare congiuntamente i programmi di sviluppo e di investimento, i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, dei singoli settori della cooperazione agricola, nonché i capitoli di spesa previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, attinenti la cooperazione agricola (livello C-1).
Per quanto riguarda l’informazione di 2° livello (art. 4 D-1 e D-2 del CCNL) ci si rifà al CCNL nazionale, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dalla localizzazione geografica aziendale.

Art. 8 Mense
Le cooperative che lavorano su turni e/o cicli produttivi metteranno a disposizione dei propri dipendenti locali idonei, muniti di servizi igienici e di mobilio sufficiente, da adibire a mensa.
Ove la presenza di più cooperative lo consenta potranno essere realizzati accordi per la costituzione di mense interaziendali.
Nelle cooperative dove sarà fornito il servizio mensa a carico della cooperativa stessa sarà posto un contributo che non dovrà superare il 50% del costo del pasto come concordato dalle parti.

Art. 11 Orario di lavoro, banca delle ore e flessibilità
L’orario di lavoro rimane disciplinato dall'art. 22 del CCNL come risultante dall’accordo di rinnovo del 3 agosto 2016 e successive modifiche.
Viene confermata la previsione dell'art. 22 del CCNL circa l’istituzione di un monte ore di eccedenza dell’orario contrattuale (c.d. flessibilità) pari ad un massimo di 90 ore per anno civile da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale a cui corrisponderanno prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
L’istituto della flessibilità non può essere utilizzato per prestazioni lavorative notturne e/o festive.
Conseguentemente l’orario normale di lavoro settimanale individuale di 39 ore, viene riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di 12 mesi, decorrenti dal 1 ° gennaio di ogni anno. Per le ore eccedenti l’orario contrattuale e ricadenti nel regime di flessibilità di cui sopra viene riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione globale di fatto da corrispondere nei periodi di superamento.
Le ore di eccedenza, nel limite sopra indicato, a cui non siano corrisposte corrispondenti riduzioni di orario, saranno liquidate con la retribuzione del mese di dicembre o con le competenze di fine rapporto in caso di interruzione del rapporto in corso d’anno con le maggiorazioni contrattuali previste per il lavoro straordinario al netto delle maggiorazioni già corrisposte.
A livello aziendale, previa intesa con le OO.SS., saranno raggiunti accordi finalizzati alla regolamentazione operativa della flessibilità e all’organizzazione della distribuzione dell’orario di lavoro avuto riguardo allo specifico contesto produttivo.
Rimane inteso che le aziende cooperative potranno non avvalersi della flessibilità.
Le prestazioni di lavoro superiori al monte ore di eccedenza sopra definito sono da intendersi a tutti gli effetti, di legge e contratto, ore di lavoro straordinario e pertanto regolate dai corrispondete trattamento economico e normativo.
Viene demandata ad eventuale contrattazione di livello aziendale la facoltà di istituire il c.d. istituto della banca ore per le ore di lavoro straordinario.
I bovai sono addetti alla custodia, alla cura, allevamento e governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l’orario giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso. Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l’orario di lavoro, i bovai o cavallanti presteranno la differenza delle ore in altri lavori aziendali.
Il personale addetto alla stalla dovrà in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero come previsto dalle norme di legge.

Art. 13 Interruzioni - Recuperi (rif. art. 59 CCNL)
L’azienda può disporre, nel caso che per intemperie o causa di forza maggiore non sia possibile per l’operaio agricolo eseguire in giornata l’intero orario normale di lavoro, il recupero del tempo perduto nel limite massimo complessivo di ore 3 e non oltre 1 ora al giorno entro i 6 giorni successivi all’avvenuta sospensione o interruzione.
[…]

Art. 23 Ambiente di lavoro, tutela della salute e lavori pesanti, disagiati e/o nocivi
In un’ottica di prevenzione:
* sui rischi sul lavoro per gli addetti, si richiama a quanto previsto dalla legislazione vigente e precisamente al D.lgs 81/2008 e D.lgs 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
* sui rischi ambientali derivanti dall'impatto delle attività sul territorio, ci si indirizza verso una corretta gestione ambientale finalizzata a raggiungere l'Iscrizione dei siti alla rubrica della certificazione EMAS;
* sui rischi per i consumatori in merito alla sicurezza e igiene degli alimenti, sì condivide l’importanza del miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità e dei suoi processi (certificazione ambientale Vision 2000) e la stessa tracciabilità degli alimenti.
Ambiente di lavoro:
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le Cooperative comunicheranno periodicamente e comunque entro 8 mesi ai RLS e/o ai Delegati aziendali, ove presenti, i lavori a rischio biologico e chimico, l’elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi con le quali il lavoratore può venire a contatto e suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute.
Le Cooperative si doteranno altresì di un registro dei dati ambientali riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi nonché di quelli relativi all’umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione.
Lavori nocivi:
Sono da considerarsi nocive la preparazione, irrigazione e trattamenti comportanti l’impiego dei principi attivi di cui il D.Lgs 194/95 e s.m.i. che disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione alle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 3/8/1968 n. 1255 e dal D.P.R 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti molto tossici, tossici, nocivi e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.
Ai lavoratori impiegati prevalentemente nella giornata in lavori ed ambienti considerati nocivi, si applica, salvo che siano garantite oggettive misure di sicurezza da individuare e concordare tra le parti in sede aziendale secondo le buone regole della scienza e tecnologia attuale, una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario nella misura di 2,30 ore giornaliere opportunamente ripartito nella giornata: ciascuna sosta non può essere inferiore alla mezz’ora; la riduzione d’orario di cui sopra per questi lavori non comporta riduzione di retribuzione giornaliera.
Ai lavoratori che eseguono trattamenti con principi attivi tossici che comportano l’impiego di prodotti fitosanitari classificati secondo le normative di legge è riconosciuta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione effettiva e per le ore corrispondenti.
Lavori disagiati e/o pesanti
Sono considerati lavori disagiati e/o pesanti i seguenti lavori:
- tagli in acqua delle erbe palustri;
- irrigazione: lavoratori addetti all’irrigazione per la posa di ali mobili o espurgo ugelli durante l’irrigazione soprachioma:
- espurgo manuale canali e/o ripulitura manuale dell’invaso dei laghetti artificiali e/o altri lavori in presenza di acqua o melma.
- escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100;
- mieti trebbiatura e trebbiatura dei cereali su mezzi non cabinati;
- utilizzo di motosega;
- spietramento manuale per pulitura terreni,
- abbattimento piante d’alto fusto eseguiti tra una altitudine compresa tra i 1.000 ed i 1.500 metri,
- lavori svolti all'interno della cella frigorifera o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi;
- lavoro che richiede attività a contatto con acqua delle mani o dei piedi.
Le ore di presenza in acqua dovranno essere regolarmente registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro entro il giorno successivo a quello di effettuazione deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
L’impiego in lavori pesanti o disagiati, ad eccezione della mieti trebbiatura, non può avere durata superiore alle quattro ore giornaliere; per tali lavori verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione effettiva e per le ore corrispondenti.
Spogliatoi
Le Cooperative dovranno adibire a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Gli spogliatoi dovranno essere funzionali e dotati di locali igienici e di armadietti, a disposizione dei lavoratori e chiusi a loro cura, nei quali potranno essere conservati gli effetti personali.
Indumenti di lavoro
Le Cooperative stesse, forniranno ai lavoratori, in relazione al tipo di attività svolta, indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali, dell’Igiene e del processo produttivo.
L’indumento dovrà essere in ogni caso sostituito quando risulti ormai logoro, ovvero non idoneo a garantire il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
La qualità e la quantità degli indumenti stessi sarà definita in sede aziendale.

Art. 24 Comitato Paritetico Regionale
È istituito, a livello regionale, un Comitato paritetico per la tutela della salute dei lavoratori, dei consumatori e per la salvaguardia dell’ambiente composto da tre rappresentanti sindacali e tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative, stipulanti il presente CIRL.
Tale Comitato ha il compito di individuare azioni preventive, sui tempi e sue modalità, mirate a ridurre progressivamente i fattori relativi:
- ai rischi sul lavoro per i dipendenti e soci lavoratori,
- ai rischi ambientali per l’impatto delle attività sul territorio,
- ai rischi per i consumatori in merito alla sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti;
attraverso promozioni di indagini conoscitive:
- sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti della sicurezza che per i lavoratori;
- sui programmi istituzionali di tutela e di risanamento ecologico del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo di produzioni agricole biologiche;
- sulle problematiche di sicurezza alimentare connesse alla qualità degli alimenti;
con lo scopo di attuare:
- una adeguata formazione sui lavoratori, i loro rappresentanti ed i gruppi dirigenti;
- procedure per la partecipazione dei lavoratori e della loro rappresentanza alla realizzazione di programmi di miglioramento in riferimento ai rischi sopra elencati;
- un monitoraggio per la verifica dei lavori a rischio biologico e chimico le cui conclusioni diventano parte integrante del comma 5 dell'art. 27 (CIRL)
A tale Comitato, oltre ad essere demandate attività già previste in altri articoli di questo Contratto Integrativo, potranno essere demandate eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo, tra cui, l’individuazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi relativi alla cooperazione agricola e agroalimentare del FVG. A tal fine verrà utilizzato il sistema degli Enti Formativi accreditati e nel contempo verranno individuate le modalità pratiche per i! godimento dei permessi relativi ai corsi di formazione professionale (art. 31 CCNL) e del recupero scolastico (art. 32 CCNL) anche in funzione delle diversità operative delle aziende.
Il Comitato regionale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Il Comitato affronterà i temi di interesse di tutte le Cooperative agricole e, con l’opportuna gradualità, dell’intero settore cooperativo.
Le parti individuano, inoltre, nel Comitato Paritetico Regionale, la Commissione Pari Opportunità a livello regionale per:
- formulare programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità;
- valorizzare il lavoro femminile e la promozione di assunzioni di personale femminile in attività professionali non tradizionali al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.
Inoltre il Comitato Paritetico Regionale si costituisce anche come sezione dell’Osservatorio nazionale per quanto di sua competenza.

Art. 28 Materie demandate alla contrattazione aziendale
Sono demandate alla contrattazione aziendale tutte quelle materie che nel CCNL e nel CIRL hanno un esplicito riferimento a tale livello.
In particolare a livello aziendale si affronteranno i seguenti punti:
• individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività lavorativa (art. 33 CCNL),
[…]
• istituzione del monte ore individuale di cui all’ultimo comma dell’art. 22 CCNL e le relative modalità di utilizzazione.