Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 4 dicembre 2012
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Starwood e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Turismo, Starwood
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Termini ed aree di competenza del confronto tra le parti
Formazione
Disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie
Numero dei componenti le RSU
Disciplina dei permessi sindacali
Contratti a termine
Indennità
Part time

 

Infortunio
Terziarizzazioni
Fungibilità / Interscambiabilità
Stabilizzazione rapporti di lavoro in regime di flessibilità
Premio di risultato
Rol
Malattia
Decorrenza e durata
Allegati


Ipotesi di accordo

Addì, Roma 4 Dicembre 2012, tra: Starwood Italia, Ciga Gestioni srl, Danieli Management srl, Host TRS II srl, Host TRS III srl a Aerhotel srl (di seguito, collettivamente l’“Azienda”) […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], e con la partecipazione delle rispettive segreterie territoriali e delle rappresentanze sindacali aziendali, viene sottoscritto il presente accordo concernente il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (di seguito, “CIA”).

Premessa
Le Parti convengono che ricadono nell’ambito di applicazione del presente Contratto Integrativo Aziendale gli alberghi sotto riportati facenti parte del gruppo Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., operante nel territorio italiano, cui appartengono i marchi della industria dell’ospitalità quali: Le Meridien, Westin, Sheraton, W, Four Points, Luxury Collection, St. Regis, Aloft, Element, più Starwood Vacation Ownership.
Le Parti dato il carattere eccezionale delle condizioni di crisi e del mercato, convengono nell’opportunità di rinnovare il CIA, evitando interventi sui livelli occupazionali ed il ricorso generalizzato all’esternalizzazione dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’Azienda.
Alla luce di quanto sopra, viene peraltro confermata la necessità dell’Azienda di recuperare competitività, anche in termini di contenimento dell’incidenza del costo del lavoro, per la quale si ribadisce l’impegno delle Parti alla piena attuazione e rispetto dei contenuti di cui all’accordo del 17 Marzo 2009, in relazione ai quali si rendono tuttavia necessarie le ulteriori misure individuate nel rinnovo del CIA.
Vista l’intenzione aziendale di voler procedere alla disdetta della previgente contrattazione collettiva integrativa, anche allo scopo di armonizzare la disciplina di secondo livello del personale interessato, con riferimento ai trattamenti economici, le Parti dopo intensa fase negoziale hanno convenuto di voler procedere al rinnovo del CIA, individuando soluzioni idonee alla salvaguardia dell’impianto delle relazioni industriali, al rafforzamento dei livelli occupazionali ed alla tenuta del potere d’acquisto dei salari.
In riferimento all’attuale posizionamento di mercato le strutture alberghiere oggetto del CIA sono le seguenti:
Milano
• The Westin Palace
• Sheraton Diana Majestic
Venezia
• Danieli
• Gritti Palace
• The Westin Europa Regina
Firenze
• The Westin Excelsior
• The St Regis Florence
Roma
• The St. Regis Rome
• The Westin Excelsior
• Sheraton Roma Hotel & Conference Center
Le Parti convengono inoltre che il CIA trovi applicazione nei confronti del personale attualmente occupato presso le strutture amministrative e commerciali dell’Azienda a livello Regional e Divisional basati in Italia di supporto all’attività degli alberghi del suddetto elenco, anche se ubicate all’esterno degli stessi.

Termini ed aree di competenza del confronto tra le parti
Le Parti intendono sviluppare ed implementare l’attuale sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione né di competenze, né di oneri aggiuntivi per l’Azienda, preveda una articolazione di confronto sia a livello Nazionale che Territoriale / Area, che di singola unità produttiva.
Si intende pertanto confermato il già consolidato impianto di relazioni sindacali finalizzate a privilegiare io scambio d’informazioni preventive, contestuali, successive, il confronto costruttivo e la ricerca di soluzioni di intese volte ad anticipare ed a risolvere i possibili problemi, anche sulla base della positiva esperienza che ha portato all’accordo del 17 Marzo 2009 che si intende espressamente confermato e richiamato anche in questa sede. Tale impianto si rende esigibile anche su richiesta di una delle Parti nel rispetto dei contenuti e delle modalità d’incontro ivi previste.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale impianto di relazioni sindacali, qualora risultasse infruttuosa la composizione delle controversie e l’opportunità di individuare soluzioni, le Parti sulla base delle reciproche tutele ed affidamenti, concordano sull’esigibilità del ricorso, da parte di una delle due, al livello immediatamente successivo a quello in cui è avvenuto il confronto, al fine di ricomporre eventuali conflitti ed individuare le soluzioni più idonee.
Onde garantire l’efficacia di tale impianto di relazioni le Parti si impegnano a calendarizzare un piano di incontri periodici ai diversi livelli di confronto con cadenza:
- semestrale a livello Nazionale
- semestrale a livello di Territorio/Area
- bimestrale a livello di Hotel
A tale proposito, si riepilogano di seguito le materie oggetto dei molteplici livelli di confronto tra le Parti firmatarie del presente contratto:
 

 

Materie oggetto di informazione e confronto

Materie oggetto di contratto

Livello Nazionale

- Azienda, Mercato, Settore, Occupazione
- Investimenti
- Acquisizione di nuovi contratti di management e franchising
- Evoluzione contrattuale ed integrazione fonti CCNL, CIA
- Andamento PP
- Dlg 81/08
- Procedure di emergenza
- Tutela patrimonio aziendale
- Programmi di Qualità e Sviluppo professionale
- Aggiornamenti attività CAE

- CIA
- Struttura e parametri PP
- Nuove professionalità /inquadramenti
- Evoluzione contrattuale ed integrazione fonti
- Fungibilità / Interscambiabilità
- Organizzazione del Lavoro
- Terziarizzazioni
- Mercato del Lavoro
- Commissione stabilizzazione contratti in regime di flessibilità
- Verifica istituto Part Time verticale in regime di flessibilità

Livello Territorio/Area

- Azienda, Mercato, Settore, Occupazione
- Andamento PP
- Progetti formativi
- Leggi Regionali
- Fungibilità / Interscambiabilità

- Mobilità e flessibilità
- Istituti normativi locali - Mercato del lavoro
- Contrattualistica
- Organizzazione del Lavoro
- Verifica delle eventuali criticità connesse all'implementazione dell’accordo del 17 Marzo 2009 e definizione di interventi condivisi
- Verifica istituto Part Time verticale in regime di flessibilità

Livello Hotel

- Starvoice
- Operational Innovation
- Performance Appraisal
- GEI
- QA

- Clifton
- Sostenibilità ambientale e progetto riduzione impatto energetico
- Responsabilità sociale
- Volumi produttivi
- Volumi occupazionali
- Standard operativi
- Andamento PP
- Verifica livelli di inquadramento
- Fungibilità / Interscambiabilità
- Standard di qualità

- Organizzazione del Lavoro
- Obiettivi PP
- Livelli di inquadramento
- Piena implementazione dell'accordo del 17 Marzo 2009


Formazione

 

Materie oggetto di informazione

Materie oggetto di condivisione

Livello Nazionale

- Programmi di sviluppo professionale
- Programmi di Qualità
- Professionalità specifiche
- Competenze manageriali

- Apprendistato
- Percorsi formativi per nuove professionalità /inquadramenti
Ente Bilaterale Industria Turistica

Livello Territorio/Area

- Progetti formativi di Territorio/Area
- Sviluppo delle professionalità
- Competenze sui nuovi standard operativi

- Training per mobilita e forme di flessibilità
- Crediti formativi specifici - Attuazione programmi per apprendisti
- Enti Bilaterali Territoriali

Livello Hotel

- Starvoice
- Operational Innovation
- Performance Appraisal
- GEI
- QA, Standard di qualità, Elevate
- Clifton
- Sostenibilità ambientale e progetto riduzione impatto energetico
- Standard operativi
- Cross training
- Inserimento/Orientamento dei nuovi dipendenti
- Legge [d.lgs] 81/08
- Procedure di emergenza
- Tutela patrimonio aziendale

- Progetti di inserimento e sviluppo nuove professionalità
- Training per nuova OdL


Disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie
Le Parti concordano, per l’intera durata del CIA, che il sistema della rappresentanza sindacate si identificherà nella disciplina delle RSU per tutte le unità produttive interessate alla sfera di applicazione del presente contratto integrativo.
Onde consentire una maggiore facilitazione delle elezioni delle RSU, le Parti concordano, per l’intera durata del presente accordo, che le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, eventualmente escluse dal raggiungimento del quorum utile per procedere all’elezione, potranno cooptare una RSU che rimarrà in carica fino alla fine del mandato elettorale.

Numero dei componenti le RSU
In termini di maggiore efficacia delle relazioni sindacali, le parti convengono sulla opportunità di identificare un numero di RSU per numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, come da organici alla data del 1° gennaio di ogni anno che saranno consegnati alle Federazioni Nazionali firmatarie del CIA. Pertanto il numero dei componenti della RSU viene identificato nel modo seguente:
3 RSU per le unità produttive che occupino da 16 a 50 dipendenti a tempo indeterminato
5 RSU per le unità produttive che occupino da 51 a 120 dipendenti a tempo indeterminato
6 RSU per le unità produttive che occupino da 121 a 180 dipendenti a tempo indeterminato
7 RSU per le unità produttive che occupino oltre i 180 dipendenti a tempo indeterminato.
I lavoratori pari time a tempo indeterminato, vengono computati a 40 ore.

Contratti a termine
Le Parti, tenuto conto della peculiarità del mercato turistico e delle specificità degli Alberghi del Gruppo, convengono che, in Aree non stagionali, l’eventuale superamento della percentuale del 20% per ciascuna unità produttiva, di cui all’art. 54 del vigente CCNL, per i contratti a termine, venga definito mediante accordo a livello territoriale/area. Per il resto si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del CCNL.

Part time
Le Parti concordano, coerentemente con le vigenti norme di legge e di contratto, nonché compatibilmente oggettive esigenze organizzative, di estendere l’esigibilità l’istituto del part time nei casi sotto riportati.
a) Post partum > come definito dal CCNL art. 134
Disponibilità alla ricollocazione, nell’ambito dello stesso livello di inquadramento e tenuto conto della professionalità acquisita, salva la fungibilità / interscambiabilità.
Nelle singole unità operative potranno essere raggiunti accordi volti a favorire l’implementazione di tale istituto attraverso mutamenti degli orari della lavoratrice in PT.
Al termine dell’utilizzo di tale istituto, la lavoratrice riprenderà l’attività full time, alle precedenti condizioni salvo diverse intese.
b) Part time per gravi esigenze di salute familiari, documentate e documentabili, limitato nel tempo, 1 volta ogni cinque anni per un massimo di 6 mesi.
Disponibilità alla ricollocazione, nell’ambito dello stesso livello di inquadramento e tenuto conto della professionalità acquisita, salva la fungibilità / interscambiabilità.
Nelle singole unità operative potranno essere raggiunti accordi volti a favorire l’implementazione di tale istituto attraverso mutamenti degli orari del lavoratore/ lavoratrice in PT.
Al termine dell’utilizzo di tale istituto, il lavoratore/la lavoratrice riprenderà l’attività full time, alle precedenti condizioni salvo diverse intese.
L’applicabilità delle estensioni normative di cui ai punti a) e b) dovrà essere concordata a livello di ogni singola unità operativa, tenendo conto delle possibili applicazioni compatibilmente all’organizzazione del lavoro e delle flessibilità che tale istituto contempla.
Le Parti al fine di attuare l’implementazione degli istituti di cui ai punti a) e b), concordano nella disponibilità a sostenere il superamento dei limiti di cui alla normativa vigente, sui volumi di risorse da destinare alle sostituzioni, trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, in connessione all’esigenza di coprire le ore lavorative lasciate vacanti dai predetti lavoratori in conseguenza della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In conformità con quanto indicato nella tabella di cui sopra sulle materie oggetto di contrattazione sul Territorio, le Parti si danno reciproco affidamento di sviluppare sperimentazioni volte alla conversione di contratti stagionali in Part Time Verticali a tempo indeterminato, a fronte di una idonea possibilità di utilizzo sulle diverse strutture del Territorio/Area interessato anche fra diverse ragioni sociali, senza oneri aggiuntivi.
Per quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle vigenti normative in materia

Terziarizzazioni
Si prende reciprocamente atto che, laddove costituitesi variazioni organizzative tali da originare meccanismi di terziarizzazione di singole componenti del ciclo produttivo, le Parti siano sempre addivenute ad accordi di merito utili alla disciplina di tali vicende.
Le Parti, nel richiamare quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del settore, concordano che l’Azienda non procederà alle terziarizzazioni fino alla scadenza del presente CIA.
Tuttavia, a fronte di un eventuale aggravamento delle condizioni di crisi di cui in premessa o significativi cambiamenti strutturali aziendali, le Parti, in coerenza con quanto già condiviso, si impegnano ad un confronto preventivo per individuare le misure necessarie atte al superamento delle difficoltà Aziendali.

Fungibilità / Interscambiabilità
Le Parti richiamano specificamente quanto previsto dalla contrattazione collettiva previgente in materia di interscambiabilità del personale, ivi inclusa la disciplina di cui all’accordo del 17 Marzo 2009.
In particolare, con specifico riferimento al personale extra o di surroga, ferma restando l’ammissibilità di tale forma contrattuale come previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, le Parti concordano che tale personale potrà essere impiegato in regime di interscambiabilità, analogamente a quanto avviene per i restanti lavoratori come già previsto dall’accordo del 17 Marzo 2009.