Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 18 gennaio 2013
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Flunch Italia/Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Flunch Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

1) Relazioni sindacali e Diritti di informazione
2) Ambiente e Sicurezza
3) Infortunio
4) Organizzazione del lavoro
5) Tracciabilità e Pagamenti stipendi
6) Maggiorazioni

 

8) Vitto
9) Permessi retribuiti
10) Salario variabile
11) Decorrenza e durata
12) Ambito di applicazione


Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale Flunch Italia srl

Il giorno 18 Gennaio 2013 si sono incontrati, a Roma in Piazza Belli, presso gli uffici della Fipe: Flunch Italia srl […], assistita da Fipe […], Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]
Flunch Italia srl è un’azienda presso la quale risultano ad oggi in forza circa 500 lavoratori e che svolge attività di ristorazione commerciale, attraverso una rete di 11 punti di ristorazione ubicati sull’intero territorio nazionale.
Gli ultimi anni hanno visto una grave contrazione del giro d’affari ed una forte diminuzione delle vendite e del numero dei clienti, a causa della perdurante situazione di crisi che si riflette, inevitabilmente, anche sul mercato di riferimento.
In considerazione del menzionato contesto, le parti hanno convenuto circa la necessità di istituire, nel rispetto e nello spirito del vigente CCNL Turismo, una contrattazione aziendale di secondo livello, al fine di ricercare un incremento della produttività, mediante una serie di misure che consentano nel contempo di salvaguardare gli attuati assetti occupazionali.

1) Relazioni sindacali e Diritti di informazione
Le parti convengono che una corretta gestione del diritto di informazione costituisca io strumento più adeguato a favorire io sviluppo di valide relazioni sindacali.
in tal senso l’informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà, di norma, una volta all’anno ed in ogni caso su richiesta delle parti o di una di esse.
A livello nazionale, annualmente, l’azienda in apposti incontri, fornirà informazioni su:
- situazione commerciale;
- programma di ristrutturazioni e riorganizzazione dei punti vendita;
- andamento occupazionale,
Attengono inoltre, a tale livello, l’informazione ed il confronto, anche al fine di realizzare eventuali intese, in ordine alle seguenti tematiche:
- formazione e programmi formativi;
- interventi di eventuali modifiche dell’orario di lavoro a livello nazionale;
- azioni positive e pari opportunità;
- sicurezza;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- salario variabile;
- mercato del lavoro.
A livello di territoriale e/o di unità produttiva attiene il confronto, anche al fine di realizzare eventuali intese, sulle seguenti tematiche
- attuazione dei progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
- organizzazione del lavoro;
- distribuzione dell'orario di lavoro, turni e nastri orari;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;

2) Ambiente e Sicurezza
Le parti, convenendo circa la rilevanza che tali tematiche ed il contestuale ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per fa sicurezza rivestono, confermano la necessità di una corretta applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Turismo e dal D.Lgs. 81/2008 in materia.
In tal senso, particolare attenzione sarà rivolta ad un puntuale riconoscimento delle prerogative che la richiamata normativa riconosce ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai fini dell’espletamento delle specifiche attività di competenza; saranno inoltre riconosciuti loro adeguati percorsi formativi, come previsto dalla vigente disciplina.

4) Organizzazione del lavoro
Le parti convengono circa il rispetto della conciliazione dei tempi di vita e dì lavoro in ordine all’organizzazione del lavoro complessivamente intesa ed alla regolamentazione della flessibilità; i termini dei confronti previsti saranno improntati ad un’equa ripartizione, tra tutto il personale, dei disagi derivanti dall'effettuazione di alcune tipologie di turni.
In considerazione di particolari esigenze di lavoratrici/lavoratori, su indicazione della RSU/RSA, le parti, a livello di punto di vendita, valuteranno richieste di turnazioni differenti tenendo conto delle problematiche organizzative e produttive dell’azienda.
Salvo diverse regolamentazioni individuali/collettive attualmente vigenti, ai lavoratori sarà garantito almeno un sabato od una domenica libero/a al mese.
Il confronto tra le parti a livello di unità sarà ad ogni modo finalizzato a garantire ai lavoratori un sabato ed una domenica liberi ogni mese.
Nell’ottica dì una migliore gestione degli orari di lavoro, da coniugare con i flussi di attività dell’unità produttiva ed in considerazione delle esigenze dei lavoratori, le parti, a livello di unità produttiva, potranno concordare modalità alternative di godimento del riposo giornaliero.
Polivalenza
Le parti concordano nell’attivare confronti finalizzati a privilegiare forme di lavoro che favoriscano l’aumento delle ore contrattuali del personale già occupato e/o la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in occasione di incrementi di attività e/o secondo le esigenze riscontrate dalle parti firmatarie del presente accordo.
Le parti convengono sull'opportunità, nell’ambito delle norme del CCNL, di agevolare forme di polivalenza, che possano risolvere problematiche organizzative determinate da necessità di servizio.
A tal proposito le parti dandosi atto dell’importanza e della dignità di tutti i mestieri che compongono l’attività del punto vendita e convengono sul valore strategico della formazione, si impegnano ad effettuare specifici incontri al fine di monitorare lo stato della situazione formativa.
Flessibilità
La flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Le linee guide in ordine all’utilizzo della flessibilità ex art. 114 CCNL Turismo, introdotte sperimentalmente dalla presente intesa, troveranno applicazione nel rispetto dei seguenti punti, previo confronto, a livello di punto pdv, con RSA/RSU e OO.SS. firmatane della presente intesa.
- L'orario mensile potrà essere articolato comportando prestazioni lavorative con orario di lavoro, di durata superiore o inferiore alla media della durata oraria contrattuale individuale settimanale;
- il massimale orario individuale settimanale sarà quello definito da CCNL Turismo;
- le ore settimanali lavorate in più rispetto al proprio contratto dovranno essere recuperate entro il mese in corso;
Il recupero potrà avvenire o su base giornaliera o rimodulando l’orario giornaliero di lavoro. La modalità di recupero saranno concordate ira l'azienda e il collaboratore in base alle esigenze tecnico organizzative ed in considerazione di quanto previsto dal presente CIA in tema di OdL.
- le ore non recuperate saranno monetizzate con la maggiorazione dei 30% (come da CCNL Turismo)
- l'accesso a suddetto sistema avverrà, ad ogni modo, su base volontaria per lavoratrici/lavoratori invalidi, soggetti alle tutele della maternità/paternità, che usufruiscono di permessi ex L. 104/92, che usufruiscono di permessi per gravi motivi famigliari ex D.Lgs. 151/2001, che svolgono altro rapporto di lavoro, a tempo parziale con orario di lavoro rigido.
Ai fini di un monitoraggio di tale Impianto e dell’adozione di eventuali correttivi, le parti si incontreranno, periodicamente, a livello territoriale

8) Vitto
Avranno diritto al servizio mensa, tutti i lavoratori che svolgano un turno di almeno quattro ore anche cumulate nell’arco della giornata.
Anche i lavoratori che effettuano il turno spezzato indipendentemente dall'erario, avranno diritto al servizio mensa corrispondente ad un pasto giornaliero.
[…]