Tipologia: CIA
Data firma: 8 luglio 2014
Validità: 01.04.2014 - 31.03.2017
Parti: Alpitour/Unione Industriale e RSA/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
Settori: Commercio-Turismo, Alpitour
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

1. Sistema di relazioni sindacali
2. Orario di lavoro
3. Formazione
4. Diritto allo studio
5. Altri accordi in vigore

 

6. Mensa aziendale
7. Premio di risultato.
8. Durate
Allegati


Verbale di accordo

Addì, 8 luglio 2014, presso la sede dell'Unione Industriale della Provincia di Torino, tra Alpitour spa […], assistita dall’Unione Industriale di Torino […], e la RSA […], assistite da Filcams/Cgil nazionale e territoriali […], Fisascat/Cisl nazionale e territoriali […], è stato raggiunto il seguente accordo, relativamente al contratto integrativo aziendale.

1. Sistema di relazioni sindacali
1.a Relazioni Sindacati
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di Diritti di Informazione e quanto demandato dallo stesso alla Contrattazione Integrativa Aziendale, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare le Relazioni Sindacali attraverso dei livelli di confronto (Nazionale, Area e Sede di Lavoro), che, nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e senza avere per oggetto materie già previste e definite in altri livelli, offrano modelli di partecipazione efficaci ed efficienti.
Le Parti recepiscono pertanto nel presente contratto integrativo l'impianto di Relazioni Sindacali e le materie descritte nella tabella allegata. Obiettivo dell'accordo è privilegiare - in particolare a livello di Sede di Lavoro - il dialogo e lo scambio di informazioni, nell'ambito di un confronto finalizzato a raggiungere possibili intese atte a risolvere i problemi che via via si presenteranno, e presuppongono, pertanto, un orientamento delle Parti conseguente.

Livelli

Materie oggetto delle Relazioni Sindacali

Soggetti

Livello Nazionale

- Accordo Integrativo Aziendale
- Struttura e parametri Premio Risultato
- Nuove professionalità e conseguenti inquadramenti
- Composizione controversie emerse a livelli inferiori
- Misure atte a superare crisi aziendale
- Terziarizzazioni di attività
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Azienda, Mercato
- Andamento aziendale
- Investimenti
- Andamento Premio Risultato
- Programmi di ristrutturazione/riorganizzazione
- Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
- Iniziativa inerenti le pari opportunità (L. 125/91)
- Formazione
- Andamento e composizione Organici
- tipologie di contratti

- Segr. Nazionali OO.SS.
- Coord. Nazionale Aziendale
- OO.SS. Territoriali
- Direzione Risorse Umane Gruppo
- Risorse Umane
- Federturismo / Unioni Industriali territoriali

Livello Area

- Mobilità e flessibilità
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Iniziativa inerenti le pari opportunità (L.125/91)
- Analisi e proposte di nuove professionalità
- Mercato
- Cessioni/cessazioni unità produttive e acquisizioni
- Processi formativi

- RSA/RSU
- OO.SS. Territoriali
- Risorse Umane
- Risorse Umane Area
- Unioni Industriali territoriali

Livello Sede di Lavoro

- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro, ferie
- Analisi e proposte di nuove professionalità
- Ambiente di lavoro
- Misure atte a superare crisi unità produttive
- Terziarizzazioni di attività dell'unità produttiva
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Livelli di inquadramento e mansioni
- Volumi produttivi
- Standard operativi
- Andamento Premio Risultato
- Formazione
- Programmi di ristrutturazione
- Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
- Andamento e composizione organici
-Tipologie di contratti

- RSA/RSU
- OO.SS. Territoriali
- Risorse Umane
- Risorse Umane Area
- Unioni Industriali territoriali

1.b Diritti Sindacali: permessi
1.b.1 Permessi per il coordinamento sindacale.

[…]
l.b.2 Modalità di richiesta dei permessi
Per fruire del permessi sindacali o permessi RLS:
• A ogni RSA/RSU sarà consegnato, all'atto della comunicazione da parte delle OO.SS., un tesserino badge specifico, da utilizzare per la copertura dei permessi sindacali.
• Ogni componente delle RSA/RSU dovrà:
• segnalare l'assenza per permesso sindacale o per attività come RLS al proprio Responsabile
• Inoltrare all'Ufficio Amministrazione del Personale via mail il modulo sotto riportato, nel quale
sarà evidenziata la segnalazione che l'assenza deve essere considerata "permesso sindacale per …", mettendo la motivazione tra le seguenti:
- CCNL - Componenti RSA/RSU
- CCNL - Componenti dei Consigli o Comitati Direttivi
- Sicurezza - RLS
- Permessi per coordinamento sindacale
[…]
Nel caso di incontri richiesti dall'Azienda, quest'ultima provvederà ad informarne direttamente il responsabile; i componenti della RSA/RSU, in tale caso, non dovranno compilare il modulo sotto riportato, ferma restando la timbratura sopra prevista.
In caso di incontri con l'Azienda che richiedano la presenza di componenti delle RSA/RSU o RLS in Sedi diverse da quella lavorativa, l'Azienda sosterrà le spese di trasporto e pasto, nei limiti della normativa aziendale sui viaggi di lavoro.
[…]
1.b.3 Saletta sindacale
L'Azienda metterà a disposizione delle RSA/RSU di Torino un locale aziendale, attrezzato con PC e telefono.
Per le sedi di Milano e Cuneo sarà messa a disposizione una saletta con telefono, con un armadio chiuso riservato. Per la sede di Milano l'azienda si impegna a dare in dotazione un Pc portatile.
Resta inteso che è facoltà dell'Azienda, in caso di necessità dello specifico locale, procedere all'individuazione di un locale diverso rispetto a quello attribuito.
L'utilizzo dei suddetti locali
- durante la fascia oraria lavorativa sarà da considerare permesso sindacale e sarà soggetto alle stesse modalità previste per il precedente punto 1.b.2.
- ai di fuori della fascia oraria lavorativa sarà consentito nei limiti di apertura dell'edificio.

2. Orario di lavoro
Le seguenti norme hanno la funzione di definire l'orario di lavoro. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del CCNL dell'Industria Turistica e degli accordi aziendali siglati tra le Parti, riportati in allegato 1.
Premesso che l'Orario di Lavoro è oggetto di confronto nell'ambito delle Relazioni Sindacali di cui al precedente punto 1, nel caso in cui l'Azienda avesse bisogno di procedere a cambiamenti dell'orario di lavoro per necessità imposte dal mercato o di natura tecnico/produttiva, gli stessi verranno proposti alla RSA/RSU ed esaminati congiuntamente ai fini del raggiungimento di possibili intese.
Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale per una verifica congiunta su:
- gli orari di lavoro, anche con riferimento agli accordi in essere;
- l'articolazione del presidio di cui al punto successivo;
Le Parti si incontreranno inoltre, su richiesta dell'Azienda e/o su richiesta della RSA/RSU, qualora se ne evidenziasse la necessità.
2.1 Orario di lavoro standard
A tutti i Lavoratori sono richieste le quattro timbrature giornaliere.
Premesso che l'orario standard aziendale è così determinato:
09.00-13.00/14.30-18.30
è consentita l'elasticità in ingresso (tra le 8,30 e le 9.30) e in uscita (tra le 12,30 e le 13,45 e tra le 17,30 e le 18,30) tale per cui tutti i dipendenti devono essere in Azienda nelle seguenti fasce orarie: 9,30-12,30/14,30-17, 30.
L'elasticità è subordinata alle seguenti regole:
- compatibilità con le esigenze delle singole Unità Organizzative;
- obbligo di pausa di almeno 45 minuti e massimo 2 ore;
- mantenimento di almeno il 25% della struttura nelle fasce orarie dalle 9,00 alle 9,30 e dalle 17,30 alle 18,30.
Per quanto riguarda il mantenimento del 25% della struttura nelle fasce orarie dalle 9,00 alle 9,30 e dalle 17,30 alle 18,30, le Parti si incontreranno, se necessario con la presenza dei responsabili, per individuare, a fronte di richiesta specifica delle RSA/RSU, i possibili accorpamenti di Unità Organizzative ai fini del conteggio della suddetta percentuale.
[…]
Relativamente agii orari di lavoro diversi da quelli sopra indicati si fa riferimento a quanto sancito dagli accordi sindacali in vigore o alla situazione in atto, che potrà essere oggetto di confronto tra le Parti secondo le modalità sopra evidenziate.
Fanno eccezione i lavoratori a Tempo Parziale e i lavoratori a Tempo Pieno con articolazione particolare; definita ad personam (es. 7h * 5gg.+5h al Sabato).
2.2 Part Time
Verrà costituita una commissione paritetica, formata da 3 componenti della RSA\RSU e 3 componenti dell'Azienda, che inizierà ad operare entro un mese dalla stipula del presente verbale di accordo e terminerà i propri lavori Indicativamente entro 6 mesi dall'inizio dell'attività.
Alle riunioni della Commissione potranno partecipare, previa comunicazione all'Azienda, rappresentanti delle OO.SS.
Sarà compito della commissione procedere ad un'analisi, in riferimento ad ogni U.O. ed alle relative mansioni, della compatibilità del part-time con le esigenze organizzative aziendali e, in tale caso, definire le modalità di effettuazione del part-time.
Terminato il lavoro della commissione, i risultati verranno recepiti in un apposito accordo.
2.3 Part Time post partum
Il part time, concesso ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL, avrà durata non inferiore ai 6 mesi.
Nella richiesta avanzata all'Azienda, secondo quanto previsto dal CCNL, dovrà essere esplicitata l'entità oraria del part-time richiesto, con l'indicazione dell'articolazione settimanale.
La distribuzione oraria del part-time dovrà essere compatibile con gli orari di reparto.
L'Azienda si impegna a dare riscontro alle richieste ricevute, di norma entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Le Parti confermano, in caso di mancato accoglimento della richiesta di part time post partum, di verificare la possibilità di attuare strumenti alternativi idonei per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.
2.4 Ingressi […]
2.5 Lavoro Supplementare e Straordinario

[…]
Premesso che - ai sensi del vigente CCNL - il lavoratore non può compiere lavoro supplementare o straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, è possibile il recupero su base mensile - come da prassi in essere - rispetto al monte ore lavorabili mensile, autorizzato dal Responsabile […]. Non è possibile effettuare recuperi con una giornata intera di assenza per i dipendenti con orario Full-Time, mentre è concesso, previa autorizzazione del Responsabile, per i dipendenti con orario Part-Time.
[…]
2.6 Permessi per Motivi Personali […]
2.7 Banca ore

Le parti convengono di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Banca ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo pieno - ad eccezione dei Quadri, degli impiegati inquadrati nel livello B1 e degli impiegati ai quali viene erogato un importo a titolo di straordinario forfetizzato - e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina di seguito definita:
- Durata: l'istituto della "Banca ore" sarà Istituito - a titolo sperimentale - a decorrere dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015
- Destinatari: L'istituto della "Banca ore'' sarà applicato solamente ai dipendenti di cui in premessa, che avanzeranno apposita richiesta scritta - non revocabile nel periodo di sperimentazione - entro e non oltre la data del 30 settembre 2014.
- Monte ore accreditato: In riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.5 confluisce nella Banca Ore, il saldo mensile tra le ore di lavoro straordinario e le ore di compensazione, se positivo e se autorizzato dal Responsabile. Le ore relative al periodo da ottobre a dicembre dovranno essere recuperate entro la fine del mese di gennaio, le ore da gennaio a marzo dovranno essere recuperate entro la fine del mese di aprile, le ore da aprile a giugno entro la fine del mese di luglio e le ore da luglio a settembre entro la fine del mese di ottobre
- Fruizione: la fruizione delle ore accantonate nella "Banca Ore" avverrà, per ogni trimestre, con le consuete modalità di gestione permessi on line, previa richiesta da parte del lavoratore al Responsabile e autorizzazione dello stesso, in modo tate da garantire comunque, in ogni Unità Organizzativa, il normale svolgimento dell'attività lavorativa e la copertura delle fasce orarie di presidio. Per le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese verrà corrisposta nel mese successivo la maggiorazione prevista dal vigente CCNL per il lavoro straordinario. Le ore accantonate nella "Banca Ore" dovranno essere usufruite - sotto forma di altrettante ore di permesso - entro e non oltre li termine del terzo mese successivo come sopra indicato. Le ore accantonate nella "Banca Ore" e non fruite entro i termini Indicati saranno liquidate con la retribuzione del mese successivo senza la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.
- Gestione della fase di sperimentazione: durante il periodo di sperimentazione si terranno appositi incontri periodici nell'ambito dei quali l'Azienda darà alle RSA/RSU specifiche informazioni sulle modalità operative di tale istituto e verranno esaminate eventuali problematiche emerse. Entro il mese di Settembre 2015 le parti firmatarie del presente verbale di accordo si incontreranno al fine di valutare gli esiti della sperimentazione di cui sopra e, se sussisteranno, i presupposti per l'applicazione della "Banca Ore" relativamente al periodo successivo alla data del 31.01.2016; in tate ipotesi si procederà alla definizione delle modalità di richiesta di attivazione o disapplicazione dell'istituto della "Banca ore" da parte dei singoli.
2.8 Educational […]
2.9 Trasferte
[…]