Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2018, n. 38884 - Installazione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori. Estinzione del reato


 

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 10/04/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Il GIP presso il Tribunale di Siracusa con sentenza emessa in data 29 maggio 2017 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.W. in ordine al reato ex artt. 114 e 171 D. Lgs 196 del 2003, art. 4 comma 2 e 38 L. 300/1970, contestatogli per avere installato, in qualità di titolare della omonima dita individuale, con sede in Canicattini Bagni, esercente attività di vendita al dettaglio, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali, apparecchiature di video ripresa idonee per la loro collocazione a controllare a distanza l'attività dei lavoratori dipendenti addetti presso quella sede (fatti accertati in Canecattini Bagni il 18 febbraio 2016). Il proscioglimento è stato disposto per essersi il reato estinto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 758 del 1994.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 608 comma 2 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, lamentando il vizio di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. relativamente agli artt. 19 e 24 del D. Lgs. n. 758 del 1994. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare innanzitutto che il combinato disposto derivante dalle due norme citate si applica solo alle violazioni inerenti i reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In secondo luogo non avrebbe tenuto conto che il reato contestato al C.W., riguardando non l'aspetto antinfortunistico e produttivo, bensì la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro è sottratto alla procedura di estinzione del reato disciplinata dagli art. 19 e 24 del citato decreto.
 

 

Diritto

 


1. Va premesso che il D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 ("Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"), pur lasciando inalterata la struttura originaria della prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss del D. Lgs. n. 758 del 1994, ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero soltanto l'ammenda. Il testo dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 124 del 2004 difatti, rubricato "Prescrizione obbligatoria", così dispone: "in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 758 del 1994 e per gli effetti degli artt. 23, 24 e 25 comma 1 dello stesso decreto".
2. L'art. 38 della legge n. 300/1970, sanziona con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda l'ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori (la pena è prevista quale pena congiunta dal comma 2 del medesimo articolo per i casi di maggiore gravità che le circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale individuano solo in via esemplificativa, dovendosi ritenere riservata al giudice di merito la valutazione della sussistenza della gravità nei singoli casi, in relazione alla contestazione specifica ascritta all'imputato).
3. E' stato precisato che anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l’abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come rimodulata dall'art. 23, d.gs. 14 settembre 2015, n. 151, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell'art. 4, cit. (così Sez.3, n. 4564/18 del 10/10/2017, Malagnino, Rv 272032).
4. La disciplina dell'estinzione in via amministrativa trova dunque applicazione - e particolare favore - anche nel vigente assetto normativo, tanto che deve ritenersi che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 trovi applicazione anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi o di già avvenuta, spontanea regolarizzione delle pregresse violazioni, come già precisato dalla giurisprudenza ( in tal senso Sez.3, n. 34900 del 6/6/2007, P.M. in proc. Loi, Rv. 237198)
5. Orbene nel caso di specie secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, il personale ispettivo, rilevata la violazione posta in essere dal C.W., ebbe ad impartire allo stesso la prescrizione contenuta nel verbale n. 716/780 dell'8 marzo 2016, prescrizione correttamente e tempestivamente ottemperata dal C.W., unitamente al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 21 D. Lgs. n. 758 /1994. Pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del medesimo decreto, il Tribunale di Siracusa, preso atto dei suddetti adempimenti, ha dichiarato l'estinzione del reato.
4. Nessuna violazione di legge è dunque rilevabile e pertanto il ricorso del Pubblico Ministero è infondato e deve essere rigettato.
 

 

PQM

 


Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.