Tipologia: Statuto Ente Bilaterale Confederale
Data firma: giugno 2016
Parti: Cisal, Cisal Terziario, Anpit, Confazienda, Fedimprese, Unica
Settori: Commercio
Fonte: enbic.it

Sommario:


Statuto Ente Bilaterale Confederale (informa abbreviata “En.Bi.C.”)

Art. 1: Costituzione
1) In applicazione del CCNL Commercio, stipulato in data 3 luglio 2012, è costituito in data 2 Agosto 2012 tra le Associazioni firmatarie Cisal, Cisal Terziario, Anpit, Confazienda, Fedimprese e Unica, l’Ente Bilaterale Confederale, in forma abbreviata “En.Bi.C.”, di seguito per brevità anche solo “l’Ente”.

Art. 2: Natura
1) L’Ente ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica, patrimonio indivisibile e fornisce alle Aziende e ai Lavoratori, i servizi meglio precisati al successivo art. 6, favorendo la ricerca e la formazione professionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme comunitarie e nazionali.
2) In quanto Organismo Paritetico En.Bi.C., supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; svolge o promuove attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei Fondi Interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Art. 3: Durata
1) L’Ente ha durata temporale indeterminata e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

Art. 4: Sede
1) L’Ente ha la propria sede nazionale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 115, CAP 00147, salvo successive determinazioni dell’Assemblea dei Soci. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
2) Presso la sede si terranno le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, salva diversa motivata determinazione del Presidente.
3) L’Assemblea potrà riunirsi, con l’accordo di tutti i Soci, con modalità telematica nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente Statuto.

Art. 5: Finalità
1) L’Ente svolge i compiti affidatigli dalla Legge, dalla Contrattazione Collettiva nazionale e dagli accordi intervenuti tra i Soci.
2) Le finalità statutarie potranno essere perseguite dall’En.Bi.C. direttamente o tramite la costituzione degli En.Bi.C. Regionali e Provinciali (denominati ad es. En.BLC. Abruzzo, Campania ecc. o En.Bic. Roma, Bari ecc.), che operano anche nella qualità di Organismi paritetici, proponendo e offrendo, ove richiesto, metodologie e servizi.

Art. 6: Attività
1) L’Ente, anche attraverso le apposite Commissioni, persegue le seguenti finalità:
a) di formazione, in conformità alle previsioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
b) di solidarietà a sostegno del reddito e nell’occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) di socialità a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N., oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni;
d) di monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) di costituzione della Banca dati delle RSU e delle RLS elette ai sensi degli Accordi intervenuti tra i Soci nell’ambito della Contrattazione di riferimento;
g) di interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) di monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente;
i) di promozione, sempre attraverso l’Osservatorio di cui al precedente punto h), dello studio e del monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento alla PMI, nonché di favorire iniziative in favore dello sviluppo del comparto del terziario, del turismo, del commercio e dei servizi;
j) di favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l’evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
k) di attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere;
l) di promuovere e sostenere i Piani formativi, aziendali e territoriali, concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
m) ogni ulteriore compito che venga affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
2) L’Ente, in quanto Organismo Paritetico, svolge le azioni di cui all'art. 2, comma 2, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23 e/o di altri Accordi intervenuti tra i Soci nell’ambito della contrattazione di riferimento.
3) Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra, sono costituite le seguenti Commissioni:
a) Commissione per le Pari Opportunità;
b) Commissione per la formazione e la sicurezza e igiene del lavoro;
c) Commissione per l’Asseverazione;
d) Commissione per la Certificazione, la Conciliazione, l’Interpretazione autentica dei Contratti di lavoro, nonché per l’assistenza tecnico - contrattuale ai Soci in sede di stipula o rinnovo dei CC.NN.LL.;
e) Commissione RLST;
f) Commissione RST.
4) Viene altresì istituito un Osservatorio Nazionale al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1) di questo articolo, lettere h) ed i).

Art. 7: Soci
1) Sono considerati soci dell’En.Bi.C., in qualità di Soci Fondatori, a seguito della delibera dell’Assemblea del 23 settembre 2015, in ordine alfabetico:
a) Anpit, C.F.: ***
b) Cidec, C.F.:***
c) Cisal, C.F.: ***
d) Cisal Terziario, C.F.: ***
e) Confazienda, C.F.: ***
f) Federagenti, C.F.: ***
g) Unica, C.F.: ***
2) Altre organizzazioni Datoriali o Sindacali che intendano aderire ai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dai Soci possono chiedere l’adesione all’En.Bi.C, in qualità di Soci Effettivi, dichiarando di conoscere ed accettare il presente Statuto ed i Regolamenti dell’Ente.
3) I Soci datoriali Fondatori ed Effettivi hanno diritto di designare propri rappresentanti nell’Assemblea in proporzione dei propri voti assembleari, assegnati, come previsto dal Regolamento, in funzione dello status di Socio Fondatore od Effettivo e del numero di adesioni all’Ente di lavoratori dipendenti di Aziende loro iscritte.
4) I Soci sindacali hanno diritto di designare propri rappresentanti nell’Assemblea in proporzione dei loro voti assembleari, assegnati, come previsto dal Regolamento, in funzione dello status di Socio Fondatore od Effettivo.

Art. 8: Organi
1) Sono organi dell’Ente:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Comitato di Presidenza;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2) I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dalla organizzazione che li ha nominati, previa comunicazione scritta. Ogni sostituto durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Art. 9: Assemblea
1) L’Assemblea è composta in maniera paritetica da un componente datoriale per ogni Associazione iscritta, ciascuno portatore del voto assembleare di cui al precedente art. 7, comma 3), e da un pari numero di componenti sindacali portatori dei voti assembleari di cui all’art. 7, comma 4). I Soci indicheranno il nominativo di un Supplente, unitamente a quello del membro effettivo.
2) L’eventuale ingresso di nuovi soci con lo Status di Soci Effettivi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7, comma 2), che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale, darà luogo all’inserimento di nuovi componenti di pari numero nella componente minoritaria, oppure al proporzionale innalzamento del peso dei suoi voti, fermo restando per la componente sindacale la previsione regolamentare di cui all’art. 7, comma 4).
3) I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4) Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l’avvenuta variazione dei componenti per la presa d’atto.
5) L’Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, con un’Assemblea da tenersi entro il 30 Giugno destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, con allegate copia della relazione del Collegio dei Revisori dei conti e del rendiconto analitico, con altra Assemblea da tenersi entro il mese di Dicembre, destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Presidente o dal Vice Presidente Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta dei Soci che esprimano almeno 1 /3 dei voti assembleari.
6) È ammessa la delega di un membro ad un altro membro. Ogni membro potrà presentare al massimo 2 (due) deleghe, previa verifica del Presidente dell’Assemblea.

Art. 10: Poteri dell’assemblea plenaria nazionale
1) Spetta all’Assemblea plenaria Nazionale:
a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, così come eletti dalle rispettive assemblee datoriali e sindacali (art. 11, comma 1) sulla base dell’apposito Regolamento;
b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, così come eletti dalle rispettive assemblee datoriali e sindacali (art. 15, comma 1) sulla base dell’apposito Regolamento;
c) approvare il Regolamento degli Organi Collegiali e delle Commissioni, nonché il Regolamento Patrimoniale;
d) definire le linee-guida per l’attuazione delle attività di cui all’art. 6 dello Statuto;
e) deliberare i Regolamenti per l’ammissione o l’esclusione dei Soci e per la determinazione del voto assembleare ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, anche ai fini della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
f) deliberare il codice etico e comportamentale dell’Ente;
g) deliberare le indennità di carica e i gettoni di presenza per il Presidente ed il Vice Presidente, i Componenti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Revisori;
h) approvare i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo;
i) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
j) deliberare lo scioglimento dell’Ente nei casi previsti dal presente Statuto;
k) approvare l’organigramma dell’Ente;
l) approvare il Regolamento per la costituzione degli Enti Territoriali e per il finanziamento degli stessi,
m) deliberare in ordine all’effettuazione delle operazioni immobiliari per l’attività dell’Ente;
n) deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione;
o) approvare il verbale delle proprie riunioni.
2) La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo PEC, fax o raccomandata a.r., contenente luogo, data e ordine del giorno e dovrà essere inviata a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
3) Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di contemporaneo impedimento, dal Rappresentante più anziano.
4) L’assemblea è validamente costituita con la partecipazione dei Soci che rappresentino il 50% più uno dei voti assembleali e delibera con la maggioranza assoluta dei voti assembleali presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche Statutarie e dei Regolamenti di cui al presente articolo 10, comma 1, lettere a), b), e), i) e 1), è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei voti assembleari presenti. Il voto va arrotondato per difetto.
5) I rappresentanti sindacali esprimeranno nel loro complesso, indipendentemente dal loro numero che potrà anche essere inferiore a quello dei datoriali, gli stessi voti assembleari della componente datoriale.

Art. 11: Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 4 rappresentanti di cui 2 (due), eletti dall’Assemblea dei Soci Datoriali e 2 (due) dall’Assemblea dei Soci Sindacali fino ad un numero massimo di 8 (otto) di cui 4 (quattro) Datoriali e 4 (quattro) Sindacali.
2) Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare il Presidente su designazione della Componente sindacale ed il Vice Presidente su designazione delle Associazioni Datoriali;
b) deliberare in merito ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilire gli emolumenti delle prestazioni professionali, nonché le retribuzioni del personale sulla base del modello organizzativo e dei regolamenti approvati dall’Assemblea;
c) predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo;
d) deliberare i Regolamenti delle prestazioni assistenziali e assicurative in attuazione delle previsione dei contratti collettivi di lavoro;
e) deliberare sull’attività di ordinaria amministrazione;
f) svolgere altri compiti demandati dall’Assemblea;
g) approvare i verbali delle proprie riunioni.
3) Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno tre volte l’anno, con una riunione da tenersi entro il 30 Giugno destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di Dicembre destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4) La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo PEC, fax o raccomandata a.r., contenente data e ordine del giorno, e dovrà essere inviata a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 3 (tre) giorni prima della riunione.
5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal Rappresentante più anziano.
6) Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 3 componenti e le deliberazioni sono valide solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, a meno che il 50% dei componenti richiedano di sottoporre la questione al voto dell’Assemblea relativamente agli incombenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2) del presente articolo. Ciascun componente può esprimere un solo voto. È però ammesso il voto per delega. Non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 12: Presidente
1) Il Presidente dell’En.Bi.C. è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni e sarà designato dalla componente sindacale.
2) Spetta al Presidente:
a) rappresentare l’En.Bi.C. di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
b) provvedere all’apertura di conti corrente bancari e postali per l’accreditamento dei contributi e l’utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, congiuntamente con il Vice Presidente, anche delegando di comune accordo i versamenti a soggetti terzi;
c) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
d) sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
e) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
f) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.

Art. 13: Vice Presidente
1) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Dura in carica quattro anni e sarà designato dalle Associazioni datoriali.
2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli, fermo restando l’obbligo della firma congiunta di cui all’art. 17, comma 2.

Art. 14: Comitato di Presidenza
1) Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato di Presidenza che è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant’altro sia di supporto all’attività del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, anche con il supporto di una segreteria.
2) Può procedere, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, alla nomina dei componenti degli Enti Regionali e Provinciali ed al monitoraggio dell’attività degli stessi.
3) Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

Art. 15: Collegio dei Revisori dei Conti
1) Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e due supplenti: due di estrazione datoriale e due di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente effettivo, in qualità di Presidente, designato dalla componente datoriale, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dall’Assemblea. I membri possono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti e durano in carica quattro anni.
2) I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
3) Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci.
4) I Revisori possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.

Art. 16: Patrimonio - Finanziamento
1) Il patrimonio dell’En.Bi.C. è costituito da:
a) i contributi per il funzionamento del sistema bilaterale e per l’assistenza integrativa al SSN, in applicazione delle disposizioni contrattuali;
b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
c) i contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell’Assemblea da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni dell’Ente per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
d) i contributi versati per le attività {certificazione, conciliazione, formazione ecc.) previste dall’art. 6, comma 1, che saranno riscossi direttamente dagli Enti territoriali, Regionali e Provinciali, ove gli stessi siano operativi;
e) i beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
f) i contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all’Ente per le attività da esso promosse.
Il patrimonio dell’Ente è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all’art. 6.
2) Il regime giuridico è quello di cui al Libro I, Titolo II Codice civile, e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3) I Soci, e i loro singoli Associati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’En.Bi.C., sia durante la vita dell’Ente sia in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell’art. Ili D.P.R. 917/86, è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4) Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applica anche agli En.Bi.C. Regionali e Provinciali, ove operativi, avendo ciascun Ente un regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo rispetto agli altri, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.

Art. 17: Gestione
1) Per la gestione dell’En.Bi.C. sono utilizzate le contribuzioni obbligatorie corrisposte per il funzionamento del sistema bilaterale di cui all’art. 16, detratto l’importo contrattualmente stanziato per gli RST, secondo la ripartizione che verrà deliberata dall’ Assemblea con apposita norma regolamentare.
2) Ogni pagamento o esborso, per qualsiasi titolo, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
3) E espressamente vietato assumere impegni di spesa che non siano interamente coperti al momento della delibera.

Art. 18: Gestioni separate
1) Le quote incassate dall’En.Bi.C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) comma secondo, lettere d) ed e), saranno contabilizzate esclusivamente nelle apposite gestioni separate presso l’En.Bi.C. nazionale di cui ai successivi artt. 19, 20 e 21 e non avranno altra destinazione.
2) L’Assemblea su impulso dei Soci potrà istituire una gestione separata in aggiunta a quelle previste ai successivi artt. 19, 20 e 21 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in tema di solidarietà dal precedente art. 6, comma 1, lettera b) e dalla normativa vigente in materia.

Art. 19: Gestione Assistenza
1) Nella Gestione sarà versata la quota per l’Assistenza sanitaria integrativa del S.S.N. prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale in essere tra i Soci.
2) La gestione dovrà erogare prestazioni integrative al S.S.N., nonché eventualmente anche prestazioni assicurative anche per infortunio o invalidità, in favore dei lavoratori iscritti o dei superstiti, ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, purché in presenza di regolarità contributiva da parte delle Aziende.
3) Il costo della gestione per l’erogazione delle prestazioni dovrà essere limitato tassativamente alle spese amministrative e di segreteria (compreso l’uso del software gestionale), alle spese per la spedizione di comunicazioni o per canali di informazione rivolti ai dipendenti iscritti, nonché a corsi di formazione per la struttura operante sul territorio, così come individuata dall’Assemblea.
4) È espressamente vietato l’utilizzo dei contributi di cui al comma 2) per altri tipi di prestazioni diverse da quelle assistenziali integrative del S.S.N.

Art. 20: Gestione RLST
1) I Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni Socie potranno prevedere il versamento a totale carico del datore di lavoro, di una quota annua.
2) Detti contributi saranno versati in un’apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).
3) È espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell’Ente.

Art. 21: Gestione RST
1) In applicazione delle previsioni contrattuali sulla Rappresentanza Sindacale Territoriale le aziende potranno versare una quota annua nella misura indicata dalla contrattazione collettiva nazionale o dal Consiglio Direttivo.
2) Detti contributi saranno versati in un’apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Territoriali.
3) È espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell’Ente.

Art. 22: Bilancio
1) L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 31 Maggio, il Consiglio direttivo predispone il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 Giugno dall’Assemblea e predispone il bilancio preventivo entro il 30 Novembre che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci e la situazione contabile possono essere richiesti in qualsiasi momento dai Soci.
2) Nei documenti contabili dovranno essere rappresentate separatamente le rendicontazioni delle gestioni di cui all’art. 18 dello Statuto.
3) Quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo dovrà essere attuato anche dagli En.Bi.C. Regionali e Provinciali, ove istituiti.

Art. 23: Liquidazione - Commissariamento
1) Lo scioglimento dell’En.Bi.C. avviene nei seguenti casi:
a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
b) a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni socie di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell’Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
2) Lo scioglimento sarà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dalle Organizzazioni Datoriali, uno dalle Associazioni Sindacali e uno di comune accordo, che ne faranno resoconto alle Organizzazioni socie. In caso di disaccordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Tribunale Civile di Roma.
3) L’eventuale attivo sarà destinato alla Croce Rossa Italiana.
4) Le somme accantonate nelle gestioni speciali di cui agli artt. 19, 20 e 21, in caso di scioglimento dell’Ente, dovranno essere destinate esclusivamente agli scopi per cui sono state versate.
5) Lo scioglimento degli Enti Regionali o Provinciali potrà avvenire indipendentemente da quello dell’En.Bi.C. o degli altri Enti Territoriali, con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 24: Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie
1) L’interpretazione autentica in merito all’applicazione del presente Statuto è demandato all’Assemblea dei Soci dell’En.Bi.C. Nazionale, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.

Art. 25: Enti Regionali e Provinciali
1) L’Assemblea Nazionale approva gli schemi di Regolamento per la costituzione degli Enti Regionali e/o Provinciali operanti sul territorio. La costituzione avverrà a cura del Comitato di Presidenza o del Presidente, se delegato dall’Assemblea, una volta acquisiti i nominativi forniti dai Soci sulla base dei regolamenti approvati.
2) Il funzionamento degli Enti Regionali e Provinciali dovrà attenersi alle stesse regole deliberate per l’En.Bi.C. ad eccezione della nomina dei Presidenti che avverrà di norma su designazione delle Associazioni Datoriali, mentre la nomina dei Vice Presidenti avverrà di norma su designazione sindacale. La designazione del Presidente del Collegio dei Revisori avverrà di norma da parte della componente sindacale.
3) Gli Enti Regionali e Provinciali o strutture di loro emanazione operanti sul territorio hanno un proprio regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.
4) Lo Statuto e i Regolamenti degli Enti Regionali e Provinciali dovranno attenersi alle delibere adottate in proposito dall’En.Bi.C. nazionale e, una volta redatti, dovranno essere inviati al Comitato di Presidenza Nazionale che dovrà a sua volta approvarle con apposita delibera.

Art. 26: Disposizioni finali
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
2) Il Regolamento degli Organi Collegiali approvato dall’Assemblea Nazionale dell’En.Bi.C. anche ai fini del voto assembleare disciplina il funzionamento dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni, sia nell’ambito dell’Ente Nazionale che degli Enti Regionali e Provinciali.
3) Gli Enti territoriali potranno essere governati, anche in via provvisoria, da un Comitato di Presidenza con i poteri dell’Assemblea oppure dall’Assemblea dei Soci e dal Comitato di Presidenza con i poteri del Consiglio Direttivo.
4) La gestione amministrativa è disciplinata dal Regolamento Patrimoniale che si applica anche agli Enti Regionali e Provinciali.

Art. 27: Clausola di salvaguardia
1) Qualsiasi modifica al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi può essere decisa esclusivamente dall’Assemblea dell’En.Bi.C. Nazionale. L’aggiornamento delle quote di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Statuto, ove previste, non richiede il cambiamento dello Statuto.
2) Norma transitoria: fino al 31 agosto 2016 il Comitato di Presidenza potrà svolgere i compiti del Consiglio Direttivo. Successivamente gli Organi dovranno essere composti in conformità al presente Statuto.