Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 9 giugno 2009
Parti: Autostrade per l'Italia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cantieri autostradali
Fonte: FILLEA CGIL

Sommario:

 Premessa
Sistema di relazioni
Materie
a) livello nazionale
 b) livello territoriale
Relazioni a livello nazionale e territoriale sistema generale di informazioni
Sicurezza
Diritti dei lavoratori

Protocollo d'intesa

Il giorno 9 giugno 2009 si sono incontrati in Roma, Autostrade per l'Italia, le Segreterie Nazionali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Premesso che le parti
• hanno condiviso la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità nell'esecuzione dei lavori in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie e che sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
• hanno valutato positivamente l'opportunità di attivare un confronto costante tra l'Ente committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori, con particolare riferimento alle materie della sicurezza e dell'igiene ed ai riflessi occupazionali derivanti dall'esecuzione delle opere affidate in appalto;
• intendono quindi realizzare, nell'ambito dei distinti ruoli e responsabilità che hanno su tali aspetti, un efficace sistema relazionale che sia utile a comporre l'insorgere di situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi poi negativamente sull'attività realizzativa delle opere necessarie.

Tutto ciò premesso tra Aspi SpA e le Segreterie Nazionali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, per l'esecuzione dei lavori il cui importo ecceda i 50.000.000 di euro

Si conviene quanto segue
▪ le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d'intesa;
▪ per termine sub-affidatari le Parti intendono le fasi di lavoro sottoposte al regime del subappalto;
▪ a tal fine Aspi si impegna a dare formale contezza all'appaltatore e questi ai sub-affidatari, del presente accordo allegando lo stesso al Capitolato Speciale d'Appalto;
▪ le Parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni della sicurezza e dell'igiene.

Sistema di relazioni
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni cosi articolato:
1) livello nazionale:
▪ Segreterie nazionali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
▪ Direzione Operativa Sviluppo Rete di Aspi;
2) livello territoriale:
▪ Segreterie territoriali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
▪ Responsabili di Area della Direzione Operativa Sviluppo Rete;
Inoltre Aspi favorirà un primo incontro tra le Segreterie Territoriali e l'appaltatore.

Materie
Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato sui livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:
a) livello nazionale:
sistema generale di informazione in merito:
▪ alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché l'avanzamento dei lavori;
▪ sistemi di qualità e qualificazione;
andamento e previsioni generali sulla occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro;
▪ sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle irregolarità riscontrate.

b) livello territoriale: per ciascuno dei singoli lotti di lavoro in rapporto con i Responsabili di Area della Direzione Operativa Sviluppo Rete.
sistema di informazioni su:
▪ ogni singolo appalto ricadente nelle aree territoriali comprese nelle competenze Aspi;
▪ pianificazione e programmi di intervento, relativi ai lavori Aspi relativamente a: programmazione e tempistica per ogni singolo cantiere;
▪ attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni, importi stanziati per la sicurezza, indici di frequenza e gravità degli infortuni e malattie professionali, premialità previste, azioni migliorative;
▪ verifiche contributive.

Relazioni a livello nazionale e territoriale sistema generale di informazioni:
Le Parti convengono di incontrarsi di norma con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una della due Parti.
Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.

Sicurezza
Aspi e le OO.SS. ritengono fondamentale l'applicazione di tutte le norme contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. . In tal senso Aspi inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto; inoltre Aspi conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l'applicazione, l'attuazione e la verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto del predetto decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e i..
Per quanto sopra, Aspi è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l'obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposte nei decreti legislativi n. 626 e 494/96 e a definire gli obblighi per l'appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza. Aspi attraverso il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. È suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.
Il Responsabile dei lavori nomina i Coordinatori dei Lavori che hanno il compito di determinare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducono correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto nella organizzazione delle operazioni di cantiere.
Aspi, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che ogni singola impresa affidataria predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento a mensa, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.
Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:
▪ trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame cognitivo dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato di sicurezza del cantiere anche attraverso gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si darà informazione sugli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza con riferimento alla materia della sicurezza ed igiene del lavoro affinché l'appaltatore e/o i subappaltatori, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza;
▪ annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o di Aspi, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame.
In tali incontri sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le irregolarità riscontrate.
È compito dell'Ufficio del Responsabile dei lavori di controllare gli adempimenti sottoscritti dall'impresa affidataria nel contratto di appalto in materia di sicurezza e di determinare che le azioni di prevenzione e sicurezza degli elaborati progettuali si traducano correttamente nelle scelte tecniche organizzative ed esecutive.
Qualora l'Appaltatore dovesse affidare a terzi, attraverso ogni qualsivoglia forma di sub- affidatari, parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso Appaltatore, attraverso il proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione nel cantiere, il compito di controllare che ogni singolo sub-appaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori operino in sicurezza e darne tempestiva informazione ai Responsabile dei lavori.

Diritti dei lavoratori
Aspi si impegna a verificare che le imprese aggiudicatane dei lavori comunque affidati garantiscano, su segnalazione delle OO.SS., i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese sub appaltataci e/o di altre in qualsivoglia forma di sub-affidatari presenti nei lavori appaltati.
Ferma restando la responsabilità in capo all'appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, Aspi nell'ambito delle informazioni consegnerà, annualmente, alle OO.SS. territoriali e nazionali, un quadro riepilogativo per ogni contratto di appalto in cui sono indicate le imprese e la relativa forza lavoro nonché le altre imprese operanti in sub appalto.
Aspi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'appalto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti lavoratori dipendenti impiegati dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto i trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;
b)obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) obbligo da parte di Aspi o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il presente protocollo e le intese ivi raggiunte si applicano agli appalti banditi da Aspi successivamente al 1 luglio 2009.