Cassazione Penale, Sez. 4, 29 agosto 2018, n. 39130 - Caduta mortale all'interno dell'autopompa: responsabilità del datore di lavoro e questioni procedurali


Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 19/06/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente S.V., con sentenza del 16/5/2017, ha confermato la sentenza emessa dal GM del Tribunale di Nola, in data 22/7/2010, appellata dall'imputato, con condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.
Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di cui agli artt. 112 e 589 cod. pen. perché in concorso con T.T., C.M., Tr.G., per i quali si è proceduto separatamente, e cooperazione colposa tra loro, rispettivamente la T.T. in qualità di responsabile dei lavori relativi alla realizzazione di un fabbricato rurale nonché, appaltante dei lavori alla ditta PRO.SI.EDILSUD di Tr.G., il C.M. in qualità di direttore dei lavori sopra indicati per conto della committente, il Tr.G. in qualità di titolare dell'impresa appaltatrice PRO.SI.EDILSUD ed esecutrice delle opere, e l'odierno ricorrente S.V. in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Euromix S.r.l. e di datore di lavoro di I.A., per colpa consistita in imperizia imprudenza, negligenza e segnatamente:
• da parte della T.T. della violazione di cui all'art. 3 D.L. 496/96 perché nell'affidare i lavori di cui sopra non verificava l'idoneità tecnico professionale delle impresa esecutrici e dei lavoratori;
• da parte del C.M. della violazione dell'art. 72 Dpr 547/55 perchè non prevedeva la collocazione di macchinari con dispositivi di arresto del motore alimentante il gruppo miscelatore ed in particolare, nel caso concreto di un'autopompa per la fornitura di calcestruzzo priva del predetto sistema di arresto;
• da parte del Tr.G. dell'art. 4 D.L. 626/94 perché non valutava i rischi per la sicurezza sul lavoro nel predetto cantiere, non valutava la scelta di adeguate attrezzature e macchine di lavoro che permettessero un'attività lavorativa priva di rischi di infortuni da parte dei lavoratori, non impartiva corrette istruzioni circa l'uso del D.P.E. da parte dello I.A. ritrovato all'Interno della vasca metallica per la lavorazione del calcestruzzo privo anche del casco di protezione, non predisponeva un'attività di coordinamento per la prevenzione di infortuni sul lavoro con la ditta Euromix datrice di lavoro dello I.A.;
da parte dello S.V. del D.L. 626/94 art. 4 co. 2 e 5, 21, 22, 35, 36, 37 perché non prevedeva ed adeguava il livello di sicurezza della betoniera nel documento di valutazione dei rischi, non informava lo I.A. dei rischi commessi all'attività lavorativa da svolgersi con l'uso di un'autopompa priva di sistemi di sicurezza di blocco, non forniva allo I.A. adeguate informazioni circa l'utilizzo di uno strumento lavorativo privo di sistemi di sicurezza di blocco sin dal momento in cui lo stesso è stato assunto;
cagionavano la morte di I.A., il quale durante la propria attività lavorativa, a causa delle sopra evidenziate condotte, cadeva all'interno dell'autopompa di cui sopra, la quale, essendo in funzione ne provocava il decesso a seguito di grave lesività cranica e toracica; in Somma Vesuviana, il 13/12/2004.
L'imputato veniva condannato in primo grado -con sentenza come detto confermata in appello- riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con sospensione della pena e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi davanti al giudice civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di e 120.000,00, e con condanna alle spese processuali di parte civile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.V., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. art. 606 c.l lett. b) e c) in relazione agli artt. 525, comma 25, 511, 511 bis, 191cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che, in sede di rinnovazione dell'istruttoria, nel giudizio di primo grado, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, l'esame dei testi veniva limitato alla mera conferma di quanto dichiarato in precedenza, nonostante la ferma opposizione della difesa che invocava il riesame effettivo del teste in virtù del principio di oralità del processo e di immutabilità del giudice.
Sul punto veniva proposto specifico motivo di appello, invocando la pronuncia di Sez. 5 n. 21710/2009, che, pur ribadendo la legittimità della mera conferma del precedente reso, sottolineava la necessità della tacita acquiescenza delle parti, senza sollevare opposizioni. La Corte di appello, invece, richiamava il precedente di questa Corte n. 52229/2014 e rilevava che le parti in sede di conferma delle dichiarazioni già rese, nonostante la ferma opposizione della difesa, non ritenevano di chiedere chiarimenti su quanto dichiarato né formulavano domande o contestazioni.
Il ricorrente contesta l'applicazione del principio stabilito nella massima richiamata, in quanto la Corte avrebbe fatto riferimento al caso specifico di totale acquiescenza della difesa che nel presente giudizio non vi era stata.
La difesa sottolinea di aver immediatamente proposto la relativa eccezione, richiamata nella discussione del processo e formulato specifico motivo di appello sul punto.
Rileva che la questione sollevata con il presente ricorso riguarda la violazione del principio di oralità e immutabilità del giudice in costanza di opposizione della difesa, aggirando l'obbligo di rinnovazione e tradendo il dato normativo che, pur non prevedendo l'espulsione dal fascicolo dibattimentale dei relativi verbali, limita l'utilizzazione delle precedenti dichiarazioni, ai soli fini delle contestazioni e della valutazione di attendibilità del teste.
La difesa dello S.V. evidenzia, infine, il carattere estremamente decisivo delle deposizioni contestate, ai fini della condanna.
b. art. 606 c.l lett. d) in relazione agli artt. 495, comma 4 e 603 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della mancata escussione dell'unico testimone oculare dei fatti, il collega della vittima DB.D..
La ricostruzione dei fatti sarebbe stata operata sulla base della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico. Nessuno dei soggetti escussi sarebbe risultato essere testimone diretto dell'incidente.
La ricostruzione operata sarebbe stata aspramente criticata dalla difesa perché non supportata da prova diretta rappresentativa e contrastante con la prova logica. La difesa ha sempre sostenuto che le cause del decesso fossero legate ad una condotta esorbitante del lavoratore il quale avrebbe soltanto dovuto eseguire la gettata insieme al collega DB.D..
Del resto l'operazione di pulizia della betoniera, ipotizzata nella ricostruzione, sarebbe in contrasto con la circostanza che il mezzo era carico di cemento.
Anche la corte di appello avrebbe denegato la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, attraverso la prova testimoniale richiesta già in primo grado, con una motivazione sostanzialmente illogica, costituita da un richiamo al contesto probatorio raccolto e da una apodittica dichiarazione di non necessarietà dell'integrazione.
Rileva, infine, il ricorrente, che l'indagine a posteriori realizzata dall'ispettore America sarebbe limitata, lacunosa ed induttiva non essendo stato possibile nemmeno verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, a causa dei problemi verificatisi per il recupero della salma, bloccata nel mezzo, avvenuta solo a tarda notte allorquando il cemento si era già indurito, la griglia era stata asportata ed i fili recisi.
Chiede, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
 

 

Diritto

 


1. I proposti motivi appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso 
Come rileva la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata e come si evince dagli atti, le parti, in sede di rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale hanno avuto la possibilità - e non l'hanno fatto - di chiedere ai testi qualsiasi chiarimento su quanto già dichiarato in precedenza ed anche di formulare nuove domande e/o contestazioni. Il nuovo contraddittorio, pertanto, si è esplicato appieno.
La Corte territoriale opera pertanto un buon governo del richiamato e condivisibile precedente di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto essi attengono alla documentazione di un'attività legittimamente compiuta; ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni (Sez. 5, n. 52229 del 11/11/2014, Fortunato, Rv. 262122; conf. Sez. 3, n. 50299 del 18/9/2014 Rv. 261388).
Il GM del tribunale nolano ha ritualmente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamando i testimoni esaminati dal precedente giudice, avendo quindi concretamente disposto la riassunzione delle prove e, come risulta dai verbali, non è stata preclusa alla difesa la facoltà di formulare nuove domande ai testimoni che hanno confermato al giudice, in diversa composizione, le dichiarazioni in precedenza rese.
La difesa, anziché esercitare le proprie legittime facoltà anche attraverso un'audizione a tutto campo del teste comunque messo a sua completa disposizione in conseguenza della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha erroneamente ritenuto che tutta l'attività precedentemente svolta fosse tamquam non esset, nel senso cioè che, sollevata l'eccezione secondo la quale non poteva porsi al teste una domanda di conferma delle precedenti dichiarazioni, ha rinunciato a porre qualsiasi altra domanda al testimone preferendo sollevare e ribadire con i motivi di gravame, l'eccezione di inutilizzabilità delle prove acquisite.
Orbene, la deliberazione finale, adottata nel giudizio di primo grado, è stata presa dallo stesso giudice che ha partecipato al dibattimento, con la conseguenza che non ricorre, nel caso in esame, l'ipotesi della nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, per violazione del principio di immutabilità del giudice, a norma degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F., Rv. 258703). Ciò premesso, deve ritenersi che, disposta la rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del giudice, le dichiarazioni testimoniali raccolte in precedenza sono utilizzabili per la decisione mediante lettura sul presupposto che i verbali contenenti tali dichiarazioni, acquisite nel contraddittorio delle parti, fanno ab initio regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento.
Ne consegue che va ribadito il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo (vedasi anche Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo, Rv. 230624).
Sebbene disapprovato dal ricorrente, si tratta di un orientamento, ampiamente condivisibile, cui va data continuità, perché non mette in discussione il principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite Iannasso secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395).
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale, in diversa composizione, ha concretamente rinnovato l'istruttoria dibattimentale compiuta dal precedente giudice, rispettando il principio dell'immediatezza, e non ha limitato le prerogative difensive, dovendosi distinguere, nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che è obbligatoria, salvo ricorrano i casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen. dalle modalità della rinnovazione stessa, che è invece lasciata alla determinazione delle parti processuali, e dovendosi anche ricordare che, al momento della lettura, il recupero per relationem delle dichiarazioni attiene a prove formate nel contraddittorio dibattimentale delle parti.
Del resto, tale indirizzo appare perfettamente in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia che ha chiarito come l'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice - persona fisica, non renda inutilizzabile l'attività probatoria già eventualmente compiuta e come da ciò consegua che, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della stessa, potrà essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, facendo gli stessi già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, in quanto la pregressa fase dibattimentale, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta sicché anche ai precedenti verbali dibattimentali si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (Corte cost., sent. n. 17 del 24/01/1994, num. mass. 20253).
Il medesimo orientamento è stato espresso dal giudice delle leggi con riferimento al potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto, affermandosi che non è irragionevole, nè lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento, che la pregressa fase dibattimentale legittimamente compiuta, venga recuperata, successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai fini della decisione nel contraddittorio delle parti attraverso lo strumento della lettura (Corte cost. ord. n. 99 del 25/03/1996, num. mass. 22453).
Ne consegue, come detto, la manifesta infondatezza del motivo, riproposto nei medesimi termini che la Corte partenopea aveva argomentatamente e correttamente confutato.
3. Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, sulla mancata rinnovazione ed assunzione di una prova decisiva.
Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità (vedasi ex multis, l'argomentatissima Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236). (Sez. 2, n. 21884 del 20/3/2013, Cabras, Rv. 255817; Sez. 6 n. 18747 del 2.4.2008).
E' stato anche precisato che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (sez. 2, n. 16354 del 28.4.2006, Maio, rv. 234752).
Ebbene, deve rilevarsi che sul punto il ricorso è inammissibile perché del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha già confutato il motivo in questione rilevando come il giudice di primo grado si sia limitato ad applicare l'art. 495 co. 4 cod. proc. pen. ritenendo del tutto superflua la testimonianza del DB.D., cui il PM aveva rinunciato.
Va ricordato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (così Sez. 2, n. 9056 del 21/1/2009, Zerabib, rv. 243306, che, affermando il principio, ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato). E, ancora di recente, ribadito che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti, si è conseguentemente precisato che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/1/2017, S., Rv. 269331).
4. Va rilevato, infine, che, pur pacificamente non applicandosi al reato di cui all'imputazione, commesso in epoca anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157, co. 6, cod. pen. stante la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, che non ne consente un'applicazione reatroattiva (vedasi Sez. 6, n. 31877 del 16/5/2017, B., Rv. 270629), non può essere dichiarata, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, l'estinzione del reato sebbene intervenuta, nonostante le numerose sospensioni della prescrizione per i rinvìi richiesti dalla difesa, prima della sentenza di secondo grado.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). E secondo il dictum delle Sezioni Unite Ricci del 2016 l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude anche la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma, come nel caso che ci occupa, non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015 dep. il 2016, Ricci, Rv. 266818 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 19 giugno 2018