Categoria: 2016
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Tipologia: Costituzione OPP
Data firma: 8 luglio 2016
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS, Ferrara
Fonte: ebiterfe.it

Sommario:

 

Premesso
Premessa
1. Organismi Paritetici

 

2. Rappresentanti per la sicurezza
3. Formazione
4. Permessi retribuiti


Accordo per la costituzione dell’OPP

Addì 08 Luglio 2016 presso la sede di E.BI.TER.FE sita in Via Baruffaldi, 14/18 si sono incontrate la Confcommercio Imprese per l'Italia […], la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs […]

Premesso
• che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni normative vigenti hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo d'intesa a valenza territoriale che definisca alcuni aspetti applicativi delle disposizioni vigenti dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• che si ritiene che la logica che fonda i rapporti tra le parti intende superare posizioni di conflittualità e di ispirarsi a criteri di partecipazione
Visto
• le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
• l'accordo raggiunto in data 18/11/1996 sotto l'egida del Ministero del lavoro tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Confcommercio;
CCNL Terziario TDS 30/03/2015;
• l'accordo sindacale Organismo Paritetico Provinciale OPP del 14/06/2016
Si stipula e si conviene quanto segue

Premessa
Il presente Accordo applica gli Accordi Nazionali in vigore a far data dal 18/11/1996.
L'accordo nazionale del 18/11/1996 (d'ora innanzi "Accordo Nazionale") ed il presente accordo discendono dal rinvio legislativo (D.Lgs 81/08 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52) e ne assumono quindi valenza di fatto obbligatoria.
Le normative stabilite dal presente accordo, con particolare riferimento a quelle il cui rinvio è demandato dal DLgs. 81/08, da valere per le imprese ubicate nel territorio di Ferrara e Provincia del Terziario, Distribuzione e Servizi.

1. Organismi Paritetici
Ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. 81/08 comma 1 ("a livello Territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'art. 2 comma 1 lettera ee") comma 2 (" fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva , gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento In merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti".) e dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale è costituito l'Organismo Paritetico Provinciale, d'ora innanzi denominato OPP.
Entro giorni 10 dalla stipula del presente Accordo:
• Ascom Confcommerclo, Filcams, Fisascat, Uiltucs della Provincia di Ferrara confermeranno la coincidenza dei Rappresentanti in carica in E.BI.TER.FE, in seno all'OPP.
In riferimento al CCNL Terziario TDS del 30/03/2015 ed al precedente Allegato 11 come previsto dal CCNL Terziario TDS del 2008, l'OPP ha i seguenti compiti:
• adempimenti di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008
• orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
• prima istanza in materia di sicurezza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
• individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
• promuovere la formazione delle RLST, nell'ambito delle risorse preventivate a tal fine predisporrà appositi moduli formativi;
• elaborare, anche tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con gli Enti territoriali e l'Ente Regione e, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
Inoltre:
• assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'OPP e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo paritetico Nazionale.
• ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Accordo;
• attuare le disposizioni relative ai RLST;
• orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative;
• richiedere alle aziende notizie in merito alla attuazione dei progetti per la sicurezza;
• svolgere il monitoraggio delle Rappresentanze per la sicurezza.
L'Organismo Paritetico:
• assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
• redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
L'OPP per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, gestionali e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica di E.BI.TER.FE e di conseguenza presso l'Ente Bilaterale verrà istituito un apposito fondo RLST.

2. Rappresentanti per la sicurezza
Ai sensi dell'Articolo 18, comma 4 del DLGS 626/94 e successive modifiche ed integrazioni qui richiamate dall'art. 6 bis dell’Allegato 11 del precedente CCNL Terziario TDS del 2008, si conviene quanto segue:
• fermo restando quanto previsto dall'Accordo Nazionale 18.11.96, per le imprese fino a 15 dipendenti e per le sole imprese stagionali comprese quelle con oltre 15 dipendenti si procederà alla designazione del RLST. Nelle imprese presso le quali, venga sottoscritto l'accordo sindacale aziendale, stipulato con la partecipazione delle strutture periferiche delle parti firmatarie il presente accordo e da depositarsi presso l'OPP, si darà immediata applicazione a quanto previsto dall'art. 6 lettera A dell'Accordo Nazionale 18.11.1996. Tale accordo prevederà anche un programma di utilizzo, sotto forma di corsi di formazione su moduli predisposti dall'OPP, dei permessi eventualmente non usufruiti.
• entro 10 giorni dall'avvenuta elezione l'azienda dovrà comunicare all'OPP il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLS eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione parteciperà ogni singolo RLS; entro i successivi 30 giorni l'OPP comunicherà all'impresa e al RLS se il corso è conforme alle indicazioni fornite dall'OPP.
• RLSA eletti prima dell'Accordo 18.11.96
a) Le imprese fino a 15 dipendenti e le imprese stagionali presso le quali prima dell’Accordo è stato eletto il RLS e tutte le altre imprese presso le quali sono stati eletti RLS, dovranno comunicare all’OPP entro 60 giorni il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLS eletto/i, indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione abbia partecipato o parteciperà ogni singolo RLS; entro i successivi 60 giorni l’OPP comunicherà all’impresa e al RLS se il corso potrà essere attestato perché conforme alle indicazioni fornite dall’OPP e/o quali procedure dovranno essere seguite per adeguarsi.
b) nell'impresa e nell'impresa stagionale, l'assemblea dei lavoratori potrà, a maggioranza degli aventi diritto, optare per aderire alla designazione del RLST.
2.2. Le parti entro il 31/12 di ogni anno (e comunque prima della stesura del Preventivo) si riuniranno per stabilire le risorse atte a definire il programma operativo per l'anno successivo, nel rispetto dello Statuto dell'Ente Bilaterale.
Per l’anno successivo in specifico per l'operatività e per la formazione
L'OPP si doterà del regolamento per gestire la propria operatività. Entro un anno le parti si incontreranno per verificare il presente accordo con particolare riferimento all'operatività degli strumenti costituiti nonché alle modalità e quantità di contribuzione. Fino al compimento di tale verifica i supporti logistici, di segreteria dell’OPP e dei suoi eventuali momenti decentrati saranno gestiti presso la sede Ascom Confcommercio.

3. Formazione
Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al 1. Ferme restando le disposizioni già In vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7.1 dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto
In riferimento al Decreto dei Ministeri del Lavoro e della Sanità emanato in applicazione dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 si conviene che:
• L'Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 è costituito in seno all'Ente Bilaterale della Provincia di Ferrara e si avvarrà della collaborazione dell'Ente Bilaterale anche per organizzare specifici corsi destinati, oltre che ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ai responsabili aziendali per la sicurezza, ai lavoratori dipendenti compresi i nuovi assunti e gli stagionali, ai datori di lavoro.

4. Permessi retribuiti
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 2 (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali) e comma 3 (Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale)
in applicazione del Contratto collettivo nazionale si conviene:
• i RLS hanno diritto, oltre che ai permessi di legge, ai permessi previsti dall’Accordo Nazionale; copia della richiesta di permesso retribuito da compilarsi su modulo predisposto dall’OPP va inviata all'azienda con le modalità previste dall'Accordo nazionale. Al fine di facilitare la predisposizione dei moduli formativi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno
le imprese indicheranno all'OPP l'entità di permessi usufruiti.
5. Il presente Accordo decorre dal 08 Luglio 2016 e per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento all'CCNL Terziario TDS 2015 e Allegato 11 precedente CCNL Terziario TDS 2008.