Tipologia: Accordo bilateralità
Data firma: 18 gennaio 2007
Validità: 31.12.2018
Parti: Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Bologna
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

1) Costituzione dell’Osservatorio
2) Sportello Fonte
3) Commissione paritetica di conciliazione
4) Fondo sostegno al reddito
5) Organismo paritetico provinciale
Parte prima Regolamento dell'Organismo Paritetico Provinciale
Art. 1 Costituzione dell’OPP
Art. 2 Composizione dell’OPP
Art. 3 Riunioni
Art. 4 Deliberazioni
Art. 5 Finanziamento
Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 6 Compiti dell’OPP
Art. 7 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 

Art. 8 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
Art. 9 Formazione e informazione dei Dipendenti
Art. 10 Designazione di Esperti
Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale
Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 17 Validità e decorrenza


Accordo territoriale di secondo livello settore terziario per lo sviluppo della bilateralità della provincia di Bologna (con esclusione del territorio di Imola)

Il giorno 18 gennaio 2007 in Bologna presso la sede dell’Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi, Strada Maggiore 23, tra l'Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi della provincia di Bologna […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […] e la Uiltucs - Uil […], considerata la necessità di
- Dare attuazione agli accordi del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004 di cui al Titolo II Sezione Prima Capo II (contrattazione a livello territoriale), al Titolo IV (Enti Bilaterali), al Titolo VI Sezione III (composizione delle controversie), al Titolo I Sezione IV (mercato del lavoro);
- Dare attuazione al Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993
- Dare sviluppo alla bilateralità
Si è stipulato il presente accordo territoriale di secondo livello per la Provincia di Bologna ad esclusione del territorio di Imola sui seguenti temi:
1) Costituzione dell’Osservatorio
2) Sportello Fonte
3) Commissione paritetica di conciliazione
4) Fondo sostegno al reddito
5) Organismo paritetico provinciale
Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale di cui al Capo II del CCNL Terziario 2 luglio 2004.

Costituzione dell’Osservatorio
visto
1. l’art. 20 Sezione Prima del Contratto Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004;
2. lo Statuto dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna;
riscontrata la volontà di procedere all’istituzione dell’Osservatorio Territoriale come organismo paritetico tecnico operativo che colga gli aspetti principali delle diverse realtà presenti nel territorio attraverso una peculiare fase di esame e di studio, in base ai compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo che ne stabilirà anche composizione e modalità di funzionamento, si concorda quanto segue
Presso l’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Bologna viene costituito l’Osservatorio Territoriale con le seguenti funzioni e finalità da svolgere su incarico dell’Ente:
A) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni fatte o conferite a terzi dalle parti firmatarie, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge n. 56/1987;
B) monitorare e verificare l’attività formativa del settore e svolgere indagini in materia di formazione e qualificazione professionale per individuare esigenze formative anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici competenti;
C) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, inserimento e contratti a termine inviandone i risultati all’Osservatorio Nazionale;
D) ricevere dalle Associazioni imprenditoriali aderenti alla Confcommercio le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122, 123 (articolazione dell’orario settimanale, procedure per l’articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario); in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 120, Sezione IV (flessibilità dell’orario);
E) adempiere ad ogni altro incarico conferitogli dal Consiglio Direttivo di E.BI.TER.BO., purché compatibile con la propria natura e con le finalità dell’Ente stesso, nonché ad ogni altra funzione assegnatagli dai contratti, nazionali e territoriali, e dall’Osservatorio Nazionale.

Organismo Paritetico Provinciale Terziario
Visto
1. il Decreto Legislativo 626/94 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22;
2. l'Accordo Interconfederale Applicativo del Decreto Legislativo 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del Lavoro tra Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
preso atto di quanto convenuto con l'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
• alla Parte Seconda, articolo 13, in applicazione dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• alla Parte Prima, articolo 6.b, in applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza;
si stipula Il presente Accordo che regola a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dal Decreto Legislativo 626/94 e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996.

Parte prima Regolamento dell'Organismo Paritetico Provinciale
Art. 1 Costituzione dell’OPP

Viene costituito per il settore Terziario e Distribuzione Servizi l'Organismo Paritetico Provinciale (di seguito OPP) che assolve ai compiti ad esso demandati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per tutto il territorio provinciale, con esclusione del territorio di Imola

Art. 2 Composizione dell’OPP
1) L'OPP è formato in modo paritetico tra, da una Parte, i Rappresentanti dell'Associazione Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Bologna e, dall'altra Parte, i Rappresentanti di Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil.
2) Si compone di n. 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui:
• n. 3 nominati dall'ASCOM Bologna
• n. 3 nominati dalle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).
3) Le cariche hanno la durata di un triennio. Tra i componenti della commissione viene individuato un coordinatore ed un vice coordinatore alternativamente tra i membri di designazione Ascom e quelli di designazione OOSS.

Art. 3 Riunioni
1) L'OPP si riunisce, su convocazione del coordinatore, ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94.
2) Alle riunioni dell'OPP possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo articolo 10), anche Rappresentanti e/o Funzionari dell'ASCOM Bologna e Rappresentanti e/o Funzionari delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due Parti, senza diritto di voto.

Art. 4 Deliberazioni
1) L'OPP assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 Organizzazioni stipulanti il presente accordo, con almeno un rappresentante di cui all’art. 2, per ciascuna di esse.
2) L'OPP redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti che sono stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.
3) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende e lavoratori e loro rappresentanti) che sono impegnate a metterle in atto.

Art. 5 Finanziamento
1) Le quote per il finanziamento dell'E.BI.TER.BO, sono anche destinate alla copertura dei costi per i servizi generali connessi al funzionamento dell'OPP.
2) I costi per la costituzione e l’attività dell’OPP saranno definiti in apposito capitolo del Bilancio dell’E.BI.TER.BO.
3) Alla copertura dei costi legati ai Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza aziendale, concorrono, fra le aziende con meno di 15 dipendenti, solo quelle interessate mediante il versamento dello 0,06 % (paga base + contingenza) per 14 mensilità. A tale scopo verrà costituito un apposito fondo presso E.BI.TER.BO. che si doterà di un proprio regolamento.

Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 6 Compiti dell’OPP

L'OPP ha i seguenti compiti:
1) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'OPP ed in quanto tali saranno trasmessi all’Organismo paritetico Nazionale.
Tali pareri potranno inoltre essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali quali Aziende Sanitarie Locali (ex UU.SS.LL.), l'Ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate
L'OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.
2) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
3) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 e proporli all'OPN
4) elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'Organismo Paritetico Nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con la Regione ed altri Enti preposti adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
5) ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;
6) attuare le disposizioni previste dall’art. 6 B dell’Accordo Interconfederale per la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
7) designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

Art. 7 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'OPP promuove la formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e di salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
2) La formazione, ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, del Decreto Legislativo 626/94 deve fornire adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
3) I corsi di formazione sono organizzati dall'OPP o in collaborazione con Enti, Istituti, pubblici e privati da esso scelti.
Per la formazione del RLS sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese.
4) L'OPP.provvede ad elaborare un programma formativo della durata di 32 ore con i seguenti contenuti:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
5) La formazione del Rappresentante/Rappresentanti per la Sicurezza si svolge, ai sensi dell'articolo 22, comma sesto, del Decreto Legislativo 626/94, durante l'orario di lavoro e, come disposto dall'articolo 10 dell'Accordo Interconfederale, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli ad esso spettanti in base agli articoli 4 Bis e 6 Bis dell'Accordo citato.

Art. 8 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
L'OPP gestisce, e/o organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 9 Formazione e informazione dei Dipendenti
1) L'OPP promuove la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma primo del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Inoltre organizza la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare in modo adeguato al lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori.
2) Per la formazione di cui al precedente punto 1) sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese.
3) L'OPP promuove iniziative di informazione che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 626/94.

Art. 10 Designazione di Esperti
1) Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti l'OPP può avvalersi della consulenza e dell'attività di esperti in materia.
2) Gli esperti, richiesti congiuntamente dalle Parti firmatarie, sono designati dall'OPP.

Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti firmatarie confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2) A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'OPP, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo e delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata.
3) Procedure:
La parte che ricorre all’OPP ne informa senza ritardo le altre parti interessate:
- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPP il ricorso scritto con raccomandata a.r., e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’OPP;
- l’OPP assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
- si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra;
- Tali deliberazioni saranno comunicate alle parti interessate che saranno vincolate a mettere in atto la decisione adottata

Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
1) I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'OPP.
2) L'OPP, previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, e, contestualmente, assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
3) Nelle aziende in cui i lavoratori eleggano il proprio Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale è tenuta ad inviare tempestivamente la copia del verbale di elezione all'OPP.

Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'OPP, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
2) I Rappresentanti Territoriali sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall'OPP e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
3) Il rappresentante Territoriale per la Sicurezza, ai sensi dell'articolo 6.b Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.

Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
1) Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza deve segnalare per iscritto al datore di lavoro e contemporaneamente all'OPP, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni.
3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'OPP, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'esponente nominato dall'Ascom dal quale il Rappresentante Territoriale deve, di norma, essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
4) Nei casi di segnalazione di rischi imminenti, i termini di preavviso di cui al precedente comma potranno essere ridotti previa autorizzazione da parte del rappresentante aziendale e/o del medico competente ove presente
5) Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende e viceversa, nell’ipotesi in cui venisse richiesta la visita ad un’azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza consulterà preventivamente la Segreteria dell’OPP e il datore di lavoro. In tal caso, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all’invio della comunicazione da parte della Segreteria.

Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale
1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2) Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3) Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione, comprensivo delle eventuali osservazioni del RLST.

Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, così come previsto dall'articolo 11, comma 3°, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'OPP e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
2) Quest'ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell'OPP con le modalità di consultazione stabilite dal precedente articolo 15.

Art. 17 Validità e decorrenza
1) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e del Decreto Legislativo 626/94 alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
2) Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2008 e, se non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
3) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia (oneri compresi) e, comunque, potrà essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.