Tipologia: Ipotesi di accordo AIA
Data firma: 20 giugno 2018
Validità: 31 dicembre 2020
Parti: Oerlikon Graziano/Amma e RSU, Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Oerlikon Graziano
Fonte: uilm.it

Sommario:

 

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Organizzazione del lavoro ed occupazione
3. Premio di risultato

 

4. Welfare
5. Clausole Finali
Note a verbale
Allegati


Accordo integrativo aziendale ipotesi di accordo del 20 giugno 2018 Oerlikon Graziano spa

Torino, 20 giugno 2018, tra la Oerlikon Graziano spa […], assistita dall’Amma di Torino […], la RSU degli stabilimenti di Bari, Cascine Vica, Cervere, Luserna San Giovanni e Sommariva Perno, unitamente alle strutture nazionali delle Organizzazioni sindacali di Fim, Fiom e Uilm […] ed alle strutture territoriali delle predette organizzazioni di Bari, Cuneo e Torino.

Premesse:
Oerlikon Graziano spa è leader mondiale nel campo della componentistica per la trasmissione meccanica ad alte prestazioni ed è presente nel settore agriculture, construction e mining. È presente in Italia in 5 stabilimenti e si attesta come indiscussa realtà internazionale del mercato high-performance transmission. L’andamento fortemente negativo che ha caratterizzato il settore metalmeccanico nel corso degli ultimi anni, costituisce il presupposto imprescindibile da cui partire per orientare e definire un coerente e condiviso sistema di relazioni industriali, che consenta di coniugare, da un lato, i punti di forza che derivano dall’appartenere ad un Gruppo leader mondiale e, dall’altro, i fattori insiti di debolezza dovuti ad una forte accentuazione della concorrenza.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico nel 2017, evidenziano come i volumi di produzione siano cresciuti del 4,3% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente ma restano inferiori ancora del 22,5 % rispetto a quelli che si realizzavano nel periodo pre-recessivo.
Gli effetti della crisi economico-finanziaria, infatti, continuano ad influenzare negativamente il mercato nazionale ed internazionale del settore metalmeccanico e la domanda dei relativi componenti.
Per far fronte a tale contesto, sono dunque necessarie politiche di gestione ed un impegno mirato a perseguire competitività in un mercato “Globale”.
D’altronde, in un’epoca in cui è fondamentale governare i processi di cambiamento è necessario far sì che l’azienda possa reagire, in modo funzionale e sistemico, alle mutevoli esigenze dei mercati con l’obiettivo di sostenere e sviluppare produttività redditività, qualità, efficienza e mantenimento dello sviluppo occupazionale.
A tal fine, le Parti concordano sull’importanza di continuare ad operare con senso di responsabilità e disponibilità al confronto, in un clima di collaborazione e reciproca.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Relazioni industriali
1.1. Sistema di relazioni.
Nell’ottica del consolidamento di relazioni sindacali fondate sul principio di trasparenza e corresponsabilità, viene istituito un sistema basato sui seguenti organismi paritetici:
a) Comitato relazioni industriali (Industriai Relations Committee - IRC)
Tale comitato, di seguito IRC, in linea con quanto stabilito dall’art. 3, Sez. I del vigente CCNL ha finalità di consultazione ed informazione in merito a:
- Struttura e tendenze dei mercati su cui opera l’Azienda;
- Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative;
- Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di inserimento;
- Scelte strategiche rilevanti riguardanti l’assetto industriale e le prospettive occupazionali.
- Iniziative volte ad accrescere la cultura sulla sicurezza dei RLS;
- Iniziative sulla formazione dei lavoratori sulla Sicurezza;
- Analisi degli infortuni occorsi e fattori di rischio compresi gli eventi di mancato infortunio.
L’IRC, avendo natura paritetica, sarà composto da una rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali di Fim, Fiom e Uilm (3 componenti), nonché da una rappresentanza della RSU composta dia 1 membro per sigla sindacale per stabilimento e, per parte aziendale, da un pari numero di componenti. I componenti sindacali in caso di indisponibilità del membro nominato potranno essere sostituiti previa opportuna comunicazione da parte delle OOSS nazionali.
La nomina della rappresentanza della RSU dovrà essere comunicata all’Azienda per iscritto da parte delle OOSS nazionali e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo.
L’IRC si riunirà con cadenza semestrale nonché su richiesta motivata da parte aziendale ovvero sindacale.
b) Comitato Etica e responsabilità sociale (Ethic and Social Resoonsability Committee - E&SRC)
Tale comitato ha finalità di consultazione ed informazione in merito a:
- Modalità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (es. tipologie contrattuali, iniziative formative specifiche, iniziative di alternanza/scuola- lavoro);
- Azioni volte alla promozione dell’integrazione dei lavoratori migranti, della parità uomo/donna, dell’inserimento lavorativo e inclusione dei lavoratori diversamente abili;
- Iniziative in materia di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro, programmi specifici aziendali sul benessere organizzativo;
- Smart-working;
- Analisi delle competenze professionali connesse al progresso tecnologico e dei conseguenti percorsi formativi necessari;
- Borse di studio;
- Diritto allo studio, specificatamente per materie di stretto interesse aziendale;
- Iniziative volte al miglioramento dell’ambiente di lavoro e loro finanziamento.
Il comitato, avendo natura paritetica, sarà composto secondo medesime
logiche e modalità di cui alla precedente lettera a).
Il comitato si riunirà con cadenza semestrale nonché su richiesta motivata da
parte aziendale ovvero sindacale.
c) Ruolo del coordinamento nazionale.
Il coordinamento nazionale della RSU con l’assistenza delle organizzazioni sindacali nazionali e delle provincie competenti, esplica il proprio ruolo negoziale per quanto attiene: (i) integrativo aziendale; (ii) problematiche di natura occupazionale/organizzativa che coinvolgono trasversalmente più stabilimenti italiani o il cui impatto possa determinare ricadute a livello nazionale.
Il coordinamento potrà essere convocato anche su richiesta, motivata da evento di particolare rilevanza, presentata da una delle Parti.
E comunque si effettuerà un incontro annuale tra il coordinamento nazionale e la società per un esame della situazione complessiva aziendale.
Le riunioni del coordinamento nazionale non andranno ad intaccare il monte ore RSU individuale.
d) Relazioni sindacali a livello locale
Il presente accordo istituisce i suddetti livelli di consultazione confronto e negoziazione, senza pregiudizio per quelli esistenti a livello locale, i quali, pertanto, vengono integrati nella presente intesa.
Si prevede inoltre, che azienda e RSU di ogni singola unità produttiva effettuino un incontro in stabilimento con cadenza mensile per l’esame della situazione dello stabilimento su temi quali: (i) Andamento produttivo; (ii) Indicatori di produttività qualità redditività e gestionali di stabilimento; (iii) Organizzazione del lavoro; (iv) Tematiche di carattere generale afferenti ambiente, aree e luoghi di lavoro. Gli incontri tra azienda e RSU saranno verbalizzati.
e) Formazione nuova RSU.
Con riferimento alla RSU di nuova nomina, l’Azienda provvederà a coinvolgere i lavoratori che non hanno già ricoperto la carica in precedenti mandati, in un percorso formativo che sarà oggetto di confronto tra azienda e OOSS nazionali, finanziato anche da fondi interprofessionali, della durata massima di 24 ore una tantum, su moduli che riguardino normativa e ambiente sui luoghi di lavoro. Per le RSU attualmente in carica si potranno valutare percorsi formativi nella misura massima di 16 ore pro-capite da realizzare entro la fine del 2020.

2. Organizzazione del lavoro ed occupazione
2.1. Orario di lavoro e flessibilità
Tenuto conto dell’attuale contesto produttivo, le Parti concordano sulla necessità di individuare soluzioni organizzative atte a garantire risposte efficaci ed efficienti alle richieste dei clienti tenendo anche conto delle esigenze di conciliazione di vita e lavoro.
A tale scopo le Parti si impegnano ad individuare di volta in volta gli strumenti organizzativi necessari in tema di:
(i) Articolazione e flessibilità dell’orario di lavoro (anche part time);
(ii) Sistemi e modelli dei trattamenti economici in uso nei vari stabilimenti, ivi comprese le maggiorazioni contrattuali;
(iii) Calendario annuale;
(iv) Mobilità interaziendale;
A tale scopo le Parti, tenuto conto delle peculiarità di ogni sito produttivo, demandano a livello locale l’individuazione di eventuali soluzioni specifiche, j anche attraverso modelli sperimentali. Il confronto a livello locale verrà avviato entro il mese di giugno 2018, contestualmente alla definizione dei parametri di stabilimento di cui al punto 3.2 che segue.
L’azienda con cadenza annuale si rende disponibile ad esaminare eventuali casi, evidenziati dalla RSU di stabilimento, di verifica del corretto inquadramento contrattuale in base alle declaratorie del CCNL, alla luce delle modifiche organizzative attuate.
2.2. Organici e percorsi professionali
2.2.1. il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato. L’inserimento di giovani in azienda verrà effettuato, privilegiando il contratto di apprendistato professionalizzante viste le peculiarità tecnico-professionali.
2.2.2. Le Parti nel contesto attuale in cui opera l’Azienda ritengono essenziale individuare procedure che assicurino un adeguato livello di servizio al cliente, tenuto conto delle esigenze personali di rapporto vita/lavoro.
Stante quanto precede, a fronte di una richiesta produttiva non affrontabile attraverso la normale prestazione lavorativa, rappresentanti della Società e RSU di stabilimento si incontreranno al fine di individuare idonea strumentazione offerta dal panorama legislativo, ivi incluso il ricorso al lavoro straordinario anche in eccesso alla quote esenti di cui al CCNL, ferma restando che alcuna esigenza produttiva rimanga inevasa. L’intesa sugli strumenti come sopra menzionati dovrà essere raggiunta dalle Parti entro e non oltre 7 giorni dall’avvio della consultazione da parte aziendale.
2.2.3. Clausola di rinvio […]
2.3. Servizio ristorazione aziendale
Indicativamente, nel corso dell’estate 2018 verranno avviati i lavori per una ristrutturazione dei locali dei ristoranti aziendali.
Al fine di offrire una migliore qualità del servizio di ristorazione verranno proposti nuovi menù comprensivi di frutta, ferma restando che i maggiori costi del pasto saranno ripartiti tra azienda e dipendente secondo le regole già in uso nei singoli stabilimenti.

Note a verbale
L’azienda estenderà a tutti gli stabilimenti i trattamenti riconosciuti al personale dedicato alle attività servizio antincendio e pronto soccorso con decorrenza 1° luglio 2018.
I lavoratori addetti a turni avvicendati che individuino un’idonea sostituzione di altro lavoratore, potranno richiedere, per un massimo di 5 volte l’anno e non con carattere di strutturalità il cambio turno, fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili di legge in materia di riposo giornaliero/settimanale.
[…]