Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 03 settembre 2018, n. 39432 - Alimenti in cattivo stato di conservazione. Responsabilità in caso di società complesse come una catena di supermercati


 

In presenza di società complesse titolari di più punti vendita, così come di catene di supermercati, ognuno dei quali retto da un proprio direttore (del quale sarà necessario accertare le mansioni pattuite e i compiti connessi alla gestione del punto vendita) - per definire la responsabilità del titolare dell'impresa - occorrerà, esemplificativamente, verificare: a) che la dimensione dell'impresa non impedisse comunque il monitoraggio dell'attività del direttore stesso da parte del titolare; b) la capacità ed idoneità tecnica del direttore o responsabile dello stabilimento medesimo; c) la conoscenza (ovvero la mancata conoscenza) - in capo ai vertici societari - della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del responsabile operativo della singola struttura; d) che, in ogni caso, il fatto ascritto non fosse derivato da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell'impresa, quali, tra queste (e con riguardo specifico alla vicenda in esame), l'omessa adozione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario.


 

Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 12/07/2018

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 18/7/2017, il Tribunale di Torino dichiarava V.L.G. ed E.G.G. colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110, 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 e li condannava alla pena di duemila euro di ammenda ciascuno; agli stessi - nelle rispettive qualità di legale rappresentante della "Nume s.r.l." proprietaria del supermercato "Ekom, e della "E.G.G. s.p.a." - era contestato di aver detenuto per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione, come da capo di imputazione.
2. Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
E.G.G.:
- Errata applicazione della legge penale e vizio motivazionale con riferimento all'art. 43 cod. pen. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato - pur dandone atto in sentenza - che la E.G.G. s.p.a. avrebbe adottato ogni misura in suo potere per far fronte al problema legato alla presenza di topi nel supermercato: in particolare, già un mese prima del sopralluogo ASL per cui è processo (peraltro, di poco tempo preceduto da altro, con esito negativo) avrebbe segnalato la questione alla società responsabile dello stabilimento; la stessa E.G.G., peraltro, avrebbe posizionato trappole per roditori, così realizzando l'unico intervento che le era consentito. D'altronde, le successive fasi della vicenda avrebbero dimostrato che la presenza dei topi era legata a problemi strutturali dell'impianto, dopo poco definitivamente risolti in forza di lavori che la società proprietaria - non quella del ricorrente - aveva realizzato; e con la precisazione che non era certo a carico della "E.G.G." l'attività di derattizzazione degli ambienti macelleria, né la pulizia dei locali, ma soltanto quella delle attrezzature, dei macchinari e dei piani lavoro del medesimo reparto. Ne conseguirebbe, sul punto, una motivazione contraddittoria, manifestamente illogica e carente; ciò, anche laddove si afferma che, per evitare il problema, sarebbe stata sufficiente una "scopata lungo i muri perimetrali", che non rientrava nelle competenze della società del ricorrente. E senza che, peraltro, sia stata compiuta una verifica controfattuale, per dimostrare, cioè, che l'evento non si sarebbe verificato con l'adozione di regole cautelari;
- Errata applicazione della legge penale e vizio motivazionale con riguardo alla addebitabilità della responsabilità penale; travisamento della prova. La sentenza, nel riferirsi al mero dato formalistico dell'assenza di delega, non avrebbe tenuto conto del criterio sostanzialistico dell'esercizio dei poteri, come invece dovuto in una struttura complessa come la "E.G.G.", caratterizzata da distinti settori, rami e servizi, ai quali sono preposti soggetti qualificati. In tale ottica, travisato sarebbe il piano di autocontrollo HACCP, riferito al reparto macelleria del supermercato Ekom in oggetto, che assegnerebbe al solo macellaio (e, in assenza, al suo aiuto) la qualifica di preposto e, quindi, di responsabile delle relative attività;
- erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza del reato contestato ed all'applicazione dell'art. 110 cod. pen. Premesso che la fattispecie in esame costituirebbe reato di danno, non di pericolo, o, al più, di pericolo concreto, tale carattere non sarebbe stato riconosciuto nella sentenza, limitandosi il Giudice ad affermare che sarebbe stata sufficiente una folata di vento od uno spostamento d'aria a contaminare i cibi; argomento del tutto astratto e non adeguato sul punto. Del pari, nessun passo della motivazione individuerebbe in cosa sarebbe consistito il concorso con il coimputato, contestato al posto del più adeguato art. 113 cod. pen. e poi riconosciuto in sentenza; nessun legame, dunque, sarebbe emerso tra i due soggetti;
- medesimi vizi, infine, in punto di causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe stata esclusa pur in presenza di oggettivi elementi di segno contrario V.L.G.:
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5 contestato, nonché degli artt. 40, 42 e 43 cod. pen. La sentenza avrebbe riconosciuto la colpevolezza del ricorrente pur a fronte di una struttura complessa - la Nume s.r.l. - caratterizzata da molte mansioni e relativi profili professionali; la responsabilità, dunque, dovrebbe esser riferita soltanto a chi concretamente esercitava poteri nello stabilimento, in forza di un criterio sostanzialistico e non meramente astratto e formale, come quello invece adottato dal Tribunale;
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione degli artt. 125-192 cod. proc. pen. La sentenza non avrebbe adeguatamente verificato che - in una struttura complessa come quella in esame - l'attività di gestione e controllo del supermercato è suddivisa tra più soggetti qualificati ed a vari livelli, non potendo tutto esser comunque riferito al vertice in termini automatici; ancora, non si sarebbe correttamente valutato che l'evento era derivato da cause non correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, come evidenziato dalla documentazione prodotta che attesterebbe l'intervento, nella vicenda in esame, soltanto di altri soggetti e mai del ricorrente;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5 contestato. La norma in oggetto non potrebbe trovare applicazione, atteso che la stessa sentenza 
avrebbe provato che, nelle ore notturne, la carne veniva chiusa nelle celle frigorifere, nelle quali non era stata rinvenuta alcuna traccia dei roditori. Quanto alla fattispecie in rubrica, non emergerebbe quale cosa avrebbe determinato il pericolo di alterazione delle merci, facendosi riferimento ad elementi (la citata folata di vento) al riguardo insufficienti;
- stessa censura di cui sopra con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. Il Tribunale avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena, sebbene non richiesta. Quel che costituirebbe un maleficio, tale da determinare un grave pregiudizio al ricorrente nell'ottica di una eventuale seconda pena detentiva.
Entrambi i ricorrenti, quindi, chiedono l'annullamento della decisione.
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi risultano parzialmente fondati, sì da giustificare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Con riguardo, in primo luogo, alla natura del reato contestato, occorre qui ribadire la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo la quale - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b), l. n. 283 del 1962 costituisce un tipico reato di pericolo presunto, con anticipazione della soglia di punibilità in ragione della rilevanza del bene-interesse tutelato (la salute umana), tale da prescindere dall'effettivo accertamento di un danno all'oggetto medesimo (tra le altre, Sez. 3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta, Rv. 264990; Sez. 3, n. 40554 del 26/6/2014, Hu Wei, Rv. 260655); in particolare, si è affermato che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile quando si accerti che le concrete modalità di questa siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta, Rv. 264990). Ai fini della configurabilità della fattispecie, inoltre, si è precisato che il cattivo stato di conservazione degli alimenti riguarda quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o, comunque, alterazione del prodotto (tra le altre, Sez. 3, n. 33313 del 28.11.2012, Maretto, Rv. 257130; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, Marette», Rv. 257130); tale stato, peraltro, può essere accertato dal Giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (per tutte, Sez. 3, n. 12346 del 4/3/2014, Chen, Rv. 258705).
5. Ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che la sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, sottolineando che le risultanze dibattimentali avevano accertato - all'interno del reparto macelleria (gestito dalla "E.G.G.") di un supermercato Ekom (gestito dalla "Nume"), nonché nel magazzino merci e nel locale gastronomia - la presenza di "metri lineari" di tracce di feci di roditori; elemento pacifico, peraltro "propaggine" di un problema dell'impianto (ossia, la presenza di tali animali) che era stato già denunciato, appena un mese prima, dalla stessa "E.G.G." e solo apparentemente risolto. Muovendo da questa oggettiva e non contestata emergenza, il Tribunale ha quindi concluso - con argomento congruo e non manifestamente illogico - per la sussistenza di un evidente perìcolo nei termini appena sopra richiamati; sì da non potersi censurare la considerazione stesa in sentenza (e più volte criticata nei ricorsi), di puro merito, in forza della quale "con metri lineari di feci di roditori a terra, può essere sufficiente una folata di vento o anche uno spostamento d'aria improvviso per fare arrivare ai cibi esposti per la vendita residui delle predette feci di roditore". Ancora, la sentenza ha adeguatamente rappresentato che - risultando gli escrementi riferibili a topi che si avventuravano nei locali solo di notte, ed essendo stati riscontrati tali resti in pieno giorno - era allora evidente che la mattina del sopralluogo (15/6/2015) nessun addetto alla struttura avesse provveduto alla pulitura degli stessi locali, sì da rimuovere una sicura fonte di pericolo per le carni appena tirate fuori dalle celle frigorifere; argomento sostenuto da idoneo contenuto logico-giuridico, specie con riferimento ad un reato di pericolo, e non certo censurabile sul generico assunto - di cui ai ricorsi - secondo cui tale conclusione si tradurrebbe in una mera illazione. E senza che rilevi, in termini contrari, il reciproco "addebito" di responsabilità che i ricorrenti hanno comprensibilmente effettuato, specie con riguardo alla titolarità di mansioni di pulizia dei vari locali, concernendo - tale profilo - questione di mero fatto, non ulteriormente proponibile nella sede di legittimità.
6. Con riferimento, poi, al profilo soggettivo della contestazione, oggetto di comune doglianza da parte dei ricorrenti, premette la Corte che - per risultanza pacifica - nel caso di specie non era stata rilasciata alcuna delega, né scritta, né orale, con riguardo alla pulizia degli ambienti da lavoro qui coinvolti. Ne è prova la stessa impostazione difensiva, secondo la quale: a) la necessità della delega, aldilà del suo conferimento, risulterebbe nei fatti, trovando fondamento nell'ineludibile principio che presiede alla distribuzione dei compiti in un'organizzazione complessa; b) il Giudice avrebbe travisato la prova testimoniale/documentale, dalla quale risulterebbe che un conferimento di concreti poteri di gestione (al responsabile della struttura; al macellaio) vi era realmente stato, sì da escludere ogni responsabilità in capo ai ricorrenti.
7. Tanto premesso, questa Corte deve qui ribadire il condiviso indirizzo in forza del quale in materia di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega (Sez. 3, n. 44335 del 10/9/2015, D'Argenio, Rv. 265345; Sez. 3, n. 11835 del 19/02/2013, Kash, Rv. 254761; Sez. 3, n. 4304 del 26/02/1998, Caron, Rv. 210510; Sez. 3, n. 3272 del 22/02/1991, Palma, Rv. 186615; Sez. 3, n. 19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848, secondo la quale, in casi di organizzazioni complesse, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere "in re ipsa", anche in assenza di un atto scritto).
8. D'altronde, "l'organizzazione dell'impresa appartiene all'autonomia negoziale privata e, al di fuori dei casi in cui il conferimento di procure, deleghe o altri atti con i quali vengono attribuite responsabilità e/o conferiti compiti precisi, non sia espressamente preteso dalla legge in forma scritta ai fini della validità dell'atto stesso, la pretesa penalistica che esso abbia tale forma soddisfa più esigenze di prova che di sostanza. Le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto e i compiti ad esse connesse possono essere ricavate dall'organigramma dell'impresa o dalle mansioni esercitate dal lavoratore dipendente, dirigente o no che sia, e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell'impresa; tanto più che, nell'ambito del sinallagma contrattuale, il dipendente è retribuito per lo svolgimento proprio delle mansioni contrattualmente pattuite e correlate alla sua specifica posizione aziendale. Sarebbe perciò quantomeno contraddittorio escludere, a fini penalistici, l'efficacia della causa negoziale concreta dell'assunzione di responsabilità di un'articolazione dell'impresa da parte del lavoratore dipendente che a tanto sia destinato dal titolare dell'impresa, sol perché manchi un atto scritto. Eppure tale causa non cesserebbe di produrre i suoi effetti sul piano civilistico obbligando l'imprenditore a corrispondere al dipendente che si sia assunto tali responsabilità organizzative una retribuzione che costituisce anche il corrispettivo proprio di tale assunzione di responsabilità e per il sol fatto che tali mansioni sono state esercitate, non essendo richiesto a tal fine alcun atto scritto" (Sez. 3, n. 44335 del 2015, cit.).
9. La responsabilità del titolare dell'impresa - che resta pur sempre il destinatario principale del precetto penale - va perciò ricostruita su altre basi, diverse dalla mera presenza di una delega scritta, che devono essere ricercate esclusivamente nella norma che giustifica, ai sensi dell'art. 43, cod. pen., l'addebito della condotta anche a titolo colposo.
10. Ne consegue che - in presenza di società complesse titolari di più punti vendita, così come di catene di supermercati, ognuno dei quali retto da un proprio direttore (del quale sarà necessario accertare le mansioni pattuite e i compiti connessi alla gestione del punto vendita) - occorrerà, esemplificativamente, verificare: a) che la dimensione dell'impresa non impedisse comunque il monitoraggio dell'attività del direttore stesso da parte del titolare; b) la capacità ed idoneità tecnica del direttore o responsabile dello stabilimento medesimo; c) la conoscenza (ovvero la mancata conoscenza) - in capo ai vertici societari - della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del responsabile operativo della singola struttura; d) che, in ogni caso, il fatto ascritto non fosse derivato da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell'impresa, quali, tra queste (e con riguardo specifico alla vicenda in esame), l'omessa adozione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario.
11. Tanto premesso, ritiene allora la Corte che la sentenza impugnata non abbia applicato correttamente questi principi, evidenziando che "il legale rappresentante di una società, anche di grandi dimensioni, deve esser ritenuto responsabile qualora non sia possibile individuare un soggetto realmente destinatario di effettivi poteri delegatiin particolare, e con riguardo ad entrambi i ricorrenti, il Tribunale ha sottolineato soltanto che "nel caso di specie non è stato possibile individuare con precisione soggetti con effettivi poteri delegati che, in concreto, avrebbero, oltre all'imputato, avuto i poteri necessari per impedire l'evento". Quanto al V.L.G., poi, il Giudice ha genericamente affermato che la conoscenza - in capo allo stesso - delle condizioni igieniche riscontrate (e, in generale, del problema dei roditori) sarebbe ricavabile dalle "testimonianze e documenti in atti", senza però fornire, di questi, alcun riscontro o migliore specificazione. Senza alcuna verifica, quindi, e nei confronti di entrambi i ricorrenti, di quegli elementi documentali - pur rappresentati dalle difese, prodotti in giudizio ed allegati ai ricorsi - volti ad evidenziare non solo le ampie dimensioni di entrambe le società in esame (e, pare di comprendere, soprattutto della "Nume"), ma, soprattutto, la presenza di soggetti - diversi dai ricorrenti, legali rappresentanti degli enti - non solo formalmente preposti alle singole strutture interessate, muniti di poteri decisionali ed operativi in esse, con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro (ossia alla materia qui in esame), ma anche concretamente intervenuti per affrontare quella stessa presenza di roditori che aveva poi determinato la contestazione di cui all'art. 5 in esame.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018