Categoria: 1997
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 1997
Validità: 01.09.1997 - 30.09.1999
Parti: Anaci e Filcams Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Amministrazione condomini
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Prima parte
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni Sindacali a livello Nazionale
Art. 3 - Esame quadro socioeconomico
Titolo III - Strumenti Bilaterali
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 8 - Distribuzione del CCNL
Titolo IV - Funzionamento delle Relazioni
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo V - Tutele e garanzie della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 12
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 13 - Permessi Attività Sindacale
Art. 14 - Trattenuta Sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Titolo VII - Relazioni Sindacali a livello decentrato
Art. 16 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Art. 17 - Contrattazione di II° Livello.
Seconda parte
Titolo VIII - Classificazione del personale

Art. 18 - Declaratorie e profili
Titolo IX - Mercato del lavoro
Art. 19 - Premessa
Capo I°
Art. 20 - Formazione Professionale
Capo II°
Art. 21 - Contratti di Formazione e Lavoro
Capo III°
Art. 22 - Stages
Capo IV°
Art. 23 - Assunzioni di Lavoratori per Lavori Socialmente Utili
Capo V°
Art. 24 - Contratti a Tempo Determinato
Capo VI° Apprendistato
Art. 25 - Premessa
Art. 26 - Sfera di applicazione
Art. 27 - Età per assunzione
Art. 28 - Assunzione
Art. 29 - Periodo di prova
Art. 30 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 32 - Doveri dell’apprendista
Art. 33 - Trattamento normativo
Art. 34 - Trattamento economico
Art. 35 - Durata dell’apprendistato
Art. 36 - Termine dell’apprendistato
Art. 37 - Rinvio alla Legge
Capo VII° Rapporto a tempo parziale
Art. 38
Art. 39 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 40 - Genitori di portatori di handicap
Art. 41 - Riproporzionamento
Art. 42 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 43 - Quota oraria della retribuzione
Art. 44 - Festività
Art. 45 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 46 - Ferie
Art. 47 - Lavoro supplementare
Art. 48 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Art. 49 - Preavviso
Art. 50 - Condizioni di miglior favore
Titolo X - Assunzione
Art. 51 - Documenti per l’assunzione
Art. 52 - Condizioni di assunzione
Titolo XI - Periodo di prova
Art. 53 - Durata
Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 54 - Durata orario di lavoro
Art. 55 - Fuori dalla sede
Art. 56 - Interruzione orario giornaliero
Art. 57 - Lavoro straordinario
Art. 58 - Liquidazione straordinario
Titolo XIII - Riposo settimanale e festività
Art. 59 - Riposo settimanale - Festività Nazionali ed infrasettimanali
Art. 60 - Festività infrasettimanali L. n. 54/77, DPR n. 792/85
Art. 61 - Ore di lavoro nei giorni festivi
Titolo XIV - Ferie - Congedi - Permessi - Aspettative
Capo I° Ferie

Art. 62 - Durata
Art. 63 - Decorso Ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 64 - Periodo di Ferie
Art. 65 - Ferie in caso di licenziamento e dimissioni
  Art. 66 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 67 - Richiamo per ragioni di servizio
Capo II° Congedi

Art. 68 - Congedi retribuiti
Art. 69 - Congedi non retribuiti
Capo III° Permessi
Art. 70 - Permessi retribuiti
Art. 71 - Permessi per Handicap
Capo IV Aspettative
Art. 72 - Aspettativa per tossicodipendenza
Titolo XV - Chiamata alle armi
Art. 73 - Servizio di leva e ferma volontaria
Art. 74 - Richiamo alle armi
Titolo XVI - Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 75 - Missione o trasferta temporanea
Art. 76 -Trasferimento residenza: indennità
Titolo XVII - Malattie ed infortuni.
Art. 77 - Certificazioni S.S.N.
Art. 78 - Comunicazione malattia.
Art. 79 - Prescrizioni mediche.
Art. 80 - Malattia lavoratori in prova
Art. 81 - Malattia: INPS ed integrazioni.
Art. 82 - Infortuni - INAIL
Art. 83 - Conservazione posto ad ammalati od infortunati
Art. 84 - Tubercolosi
Art. 85 - Norme di legge ed ordinamenti regionali.
Titolo XVIII - Gravidanza e Puerperio
Art. 86 - Gravidanza e Puerperio
Art. 87 - Lavoratrici madri
Art. 88 - Lavoratrici in gravidanza.
Titolo XIX - Sospensione dal lavoro
Art. 89 - Sospensione dal lavoro
Titolo XX - Anzianità di servizio
Art. 90 - Anzianità di servizio
Titolo XXI - Passaggi di qualifica
Art. 91 - Passaggi di qualifica
Titolo XXII - Scatti di anzianità
Art. 92 - Scatti di anzianità
Titolo XXIII - Trattamento economico
Capo I° Retribuzione
Art. 93 - Retribuzione annua e mensile
Art. 94 - Minimi tabellari
Art. 95 - Elemento economico di II° Livello
Art. 96 - Prospetto paga
Art. 97 - Frazionamento retribuzione
Art. 98 - Indennità di contingenza
Capo II° Mensilità supplementari
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 100 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 101 - Recesso
Art. 102 - Licenziamento seguito da nuova assunzione
Art. 103 - Nullità del Licenziamento per matrimonio
Art. 104 - Dimissioni lavoratrice
Art. 105 - Termini di preavviso
Art. 106 - Mancato preavviso
Art. 107 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXV - Norme disciplinari
Art. 108 - Doveri e segreto d’Ufficio
Art. 109 - Permanenza in ufficio del lavoratore
Art. 110 - Cambio di residenza
Art. 111 - Provvedimenti
Art. 112 - Procedimenti penali
Titolo XXVI - Divise ed attrezzi
Art. 113 - Divise - Attrezzi - Strumenti
Titolo XXVII - Condizioni di miglior favore
Art. 114 - Condizioni di miglior favore.
Titolo XXVIII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 115
Titolo XXIX - Archivio contratti
Art. 116
Allegati
Allegato 1 Statuto e regolamento per la costituzione dell’ente bilaterale nazionale del comparto amministratori di condominio
Allegato 2 Regolamento dell’EBNAC
Allegato 3 Riferimento Parte Prima, Titolo VI art. 14
Allegato 4 Riferimento Parte Prima, Titolo VII art. 16 lettera A) punto 2)
Allegato 5 Riferimento Titolo VII Art. 16 lettera A) punto 2)
Allegato 6 Riferimento Parte Prima, Titolo VII art. 16 Lettera A) punto 2)
Allegato 7 Programma formativo per il raggiungimento del I e II Livello
Allegato 8 Programma formativo per il raggiungimento finale del III Livello
Allegato 9 Programma per CFL di inserimento professionale al IV Livello
Allegato 10
Allegato 11 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Accordo applicativo del D.LGS. 626/94

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da amministratori di condominio

Il giorno 11 giugno 1997 in Roma, tra la Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari (Anaci) […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - (Filcams Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […], si è siglata la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Amministratori di Condominio composto da XXIX titoli, 116 articoli e n. 11 allegati, che dopo la consultazione e l’approvazione dei rispettivi organismi dirigenti avrà definitiva stipula presso il Ministero del Lavoro.

Premessa
Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle libere professioni ha ormai assunto rilevanza quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati dagli amministratori di condominio.
L’evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto ha infatti determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare organizzati con mezzi e personale.
In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del "Protocollo del 23/7/93", un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto, sia sotto l’aspetto economico produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale.
Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi, le parti hanno concordato la stipula del presente CCNL che, nella sua gestione, è finalizzato a favorire il confronto sulle problematiche inerenti il ruolo svolto dalle attività professionali non regolamentate nell’economia nazionale ed europea; nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali.
È con questi presupposti che le parti sono impegnate, ad affrontare le imminenti scadenze a livello Nazionale e comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.
In tale contesto, ed allo scopo dl evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel comparto, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito erga omnes, nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23/7/93" sottoscritto dal governo italiano e le parti sociali.
In coerenza a tutto quanto sopra le parti assumono l’impegno di avviare le trattative per il rinnovo del presente CCNL fin da 3 (tre) mesi prima della sua scadenza ed in tale ambito ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale da valere per tutto il comparto professionale.

Prima parte
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1
- Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra Amministratori di condominio, Studi, e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare ed il personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigente in materia.

Titolo II - Relazioni Sindacali a livello Nazionale
Art. 3 - Esame quadro socioeconomico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Anaci e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinnovazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni non regolamentate che abbiano riflessi sul settore.
· le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
· lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile anche a seguito della legislazione derivante dall’accordo per il lavoro del 24/9/96, nonché l’andamento dell’occupazione femminile con le possibili azioni positive in linea con la Legge del 10 aprile 1991, n. 125;
. i problemi relativi al riconoscimento professionale della categoria nell’ambito del processo di riforma delle Libere Professioni.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e riqualificazione professionale;
2. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza, Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4. l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione ivi compresi quelle derivanti dall’applicabilità della legge 190/85;
5. l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni di aggiornamento.
6. L’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20/5/90 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27/11/91.

Titolo III - Strumenti Bilaterali
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella premessa e nell’art. 3 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento:
A) L’Ente Bilaterale Nazionale con le modalità previste al successivo art. 5
B) La Commissione Paritetica Nazionale composto da 6 membri
C) Il gruppo per le Pari opportunità composto da 6 membri
I 6 membri di cui alle lettere B), C) saranno designati: 3 dalla Anaci e 3 dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Per l’espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata.
Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione degli strumenti di cui alle lettere B), C) i quali annualmente, di norma nel II° semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto. Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
La sede dell’Ente Bilaterale Nazionale, della Commissione Paritetica e del Gruppo per le pari Opportunità, sarà c/o la sede dell’Anaci sita in via Cola di Rienzo 111, 00192 Roma Telefono 06/ 3214963 - 3215399 Fax 3217165

Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale
1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l’Ente Bilaterale Nazionale del Comparto "Amministratori dl condominio".
2) L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al comparto aderenti alla Anaci (Datori di lavoro e lavoratori).
3) A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza.
A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:
· organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
· organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
· organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
. organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
. organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’Inail attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (all. 11).
B) Le iniziative che si richiamano al Titolo IX° art. 15 (mercato del lavoro) ed in particolare:
. organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;
. organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
· organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.
. organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.
[…]
F) Predispone e organizza: la distribuzione del testo contrattuale agli addetti al comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8
G) Svolge funzioni di segreteria operativa dell’OPN per la gestione della legge [dlgs] 626/94.
4) Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali).
5) La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del comparto Amministratori di condominio, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL.
6) Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.

Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive di interpretazione e applicazione del presente CCNL […]

Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91 si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge soprarichiamata, sia nell’attuazione degli stessi.

Titolo V - Tutele e garanzie della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 12

A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27/11/91, così come richiamate al titolo secondo art. 3 punto 6.
B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle strutture lavorative le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, visto la Legge [dlgs] 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. n. 242 del 19/3/96, hanno definito dopo approfondito esame della materia l’accordo applicativo riportato in allegato al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’EBNAC la funzione di segreteria operativa per la gestione dell’accordo stesso.
D) Dell’assistenza e dei diritti delle persone portatrici dl handicap
Per tale materia si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 104 del 5/2/92 e dalla Legge 423 del 27/10/93, nonché a quanto contenuto all’articolo 71 del presente CCNL.

Titolo VI - Attività sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie

Nell’ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo allegato (n° 11) al presente CCNL.
Le norme contenute nell’accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli Amministratori di condominio, per gli Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Seconda parte
Titolo IX - Mercato del lavoro
Capo II°
Art. 21 - Contratti di Formazione e Lavoro

Le parti,
- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall’art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- tenuto conto delle opportunità di utilizzo dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione del comparto:
- nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani nelle aziende di comparto,
Concordano quanto segue:
A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
C) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedenze è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc..
[…]
È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale.
[…]
F) Il programma di formazione, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
[…]
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell’allegato "dovrà svilupparsi l’iter formativo;
8) dipendenti in forza per livello;
[…]
10) dichiarazione di applicazione della legge parità uomo-donna;
11) l’indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica tramite l’Ente Bilaterale del comparto o internamente alla struttura lavorativa;
[…]
G) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
1. se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale:
[…]
6. ore di formazione teorica e tecnico pratica.
Copia del programma formativo sarà consegnata dall’azienda al lavoratore interessato.
H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l’arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
- 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del III° Livello finale. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica;
-130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento dei livelli I° e II°. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- legislazione del settore immobiliare;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro aziendale.
Qualora all’interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti, dedicato alla formazione pari al corrispettivo monte ore teorico di cui sopra, per partecipare a programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall’EB del comparto.
Il presente articolo e gli allegati verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all’EBNAC, anche ricorrendo alla modulistica di cui agli allegati n. 7, 8, 9, 10.
Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.

Capo V°
Art. 24 - Contratti a Tempo Determinato

Ai sensi dell’art. 23, della legge 28/2/87, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
[…]
I datori di lavoro non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore a 2 unità dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni Studio.
Nella singola amministrazione, nei singoli Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare che abbiano più di 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito in legge 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell’art. 69.
I datori di lavoro che si avvalgono del presente provvedimento sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale Nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto di lavoro instaurato.
L’Ente Bilaterale Nazionale nell’ambito dei suoi compiti ha facoltà di segnalare alle parti stipulanti i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’Istituto del Contratto a Termine.
[…]

Capo VI° Apprendistato
Art. 26 - Sfera di applicazione

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le mansioni comprese nei livelli IV e III.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato istituti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del R D.L n. 2038 del 21 settembre 1938, convertito in Legge n. 739 del 02 giugno 1939, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi di Legge n. 86 del 18 gennaio 1942, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 27 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a i lavori considerati leggeri a norma di legge ed a condizione che abbiamo adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Art. 30 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso gli Amministratori, Studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare sarà computato presso la nuova sede di lavoro ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o far impartire all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare organizzati dall’Ente Bilaterale o con il suo patrocinio e per i relativi esami, nei limiti di 3 (tre) ore settimanali per non più di 8 (otto) mesi l’anno.
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 (ventiquattro) ore anno;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 (sei) mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell’addestramento;
e) i permessi per frequentare i corsi di addestramento e relativi esami sono concordati senza trattenere la retribuzione a condizioni che i corsi siano coerenti e finalizzati alle professioni che riguardano le attività del comparto "Amministratori di Condominio", per tutti gli antri casi i permessi saranno non retribuiti.

Art. 32 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assidua e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni della sede di lavoro, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro

Art. 33 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 35 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 (trenta) mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 (ventiquattro) mesi per le qualifiche comprese nel IV livello.
[…]

Art. 37 - Rinvio alla Legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del comparto in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
[…]

Capo VII° Rapporto a tempo parziale
Art. 40 - Genitori di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 54 - Durata orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa: non sono considerati come lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate: in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei datori di lavoro aderenti al presente CCNL, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A - B - C.
Relativamente al punto C) le parti convengono che le soluzioni dovranno essere finalizzate a definire regimi di orario che rispondano a:
- una flessibilità degli orari collegata alla necessità di erogazione di servizi, talvolta vincolanti alle esigenze del comparto " Amministratori di condominio";
- una organizzazione del lavoro funzionale ad un più adeguato utilizzo della professionalità che realizzi concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno della struttura lavorativa ed in rapporto con i terzi;
- uno sfalsamento dell’inizio e del termine dell’orario di lavoro in relazione a particolari esigenze delle strutture lavorative e delle attività ad essa connesse.
[…]

Art. 56 - Interruzione orario giornaliero
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora. L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6 (sei) ore, in forza alla Legge n. 653 del 26 aprile 1934.

Art. 57 - Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Titolo XIII - Riposo settimanale e festività
Art. 59 - Riposo settimanale - Festività Nazionali ed infrasettimanali

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 61 - Ore di lavoro nei giorni festivi
[…] Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo XIV - Ferie - Congedi - Permessi - Aspettative
Capo I° Ferie
Art. 66 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XVII - Malattie ed infortuni
Art. 82 - Infortuni - INAIL

tori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti Norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Titolo XVIII - Gravidanza e Puerperio
Art. 86 - Gravidanza e Puerperio

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 (due) mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i 3 (tre) mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 87 - Lavoratrici madri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a 6 (sei) ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo Studio Professionale.
[…]
Riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della Legge n. 643 del 26 aprile 1934, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXV - Norme disciplinari
Art. 108 - Doveri e segreto d’Ufficio

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 109 - Permanenza in ufficio del lavoratore
È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro o con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 (una) ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 111 - Provvedimenti
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) gg
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge, (licenziamento in tronco).
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
. ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
· si presenti in servizio in stato di manifestata ubriachezza;
. commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5), (licenziamento in tronco), si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà, in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del c.c. […]

Titolo XXVI - Divise ed attrezzi
Art. 113 - Divise - Attrezzi - Strumenti

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico - sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare con cura ed in buono stato gli attrezzi e gli indumenti fornitigli dal datore di lavoro.

Allegati
Accordo applicativo del D.LGS. 626/94

Le parti Anaci […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], tenuto conto delle peculiarità del settore, caratterizzato da:
- piccole/medie Amministrazioni-Studi-Società di Servizi professionali alla proprietà immobiliare per i quali è prevista la standardizzazione procedurale degli adempimenti;
- prestazioni che si svolgono anche presso proprietà immobiliari;
le parti sottoscrivono il presente accordo.
Il giorno……………………………..,
in…………………………………………..
- premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ravvisato che il D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni del recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la logica, che fonda i rapporti tra le parti sulla materia, intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per i dipendenti da Amministratori di condominio.

Prima parte
Capo 1°- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.lgs. 626/94, stante la definizione di unità produttiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e con riferimento all’accordo sulla elezione delle RSU, UN rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato in tutte le unità produttive, salvo clausole più favorevoli dei contratti definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge e dal CCNL con i relativi allegati per le rappresentanze sindacali.

2. Individuazione della rappresentanza
A) Unità produttive fino a 15 dipendenti:

elezione a suffragio universale, su iniziativa di uno o più lavoratori o delle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente accordo previa comunicazione all’OPT ed ai lavoratori 15 giorni prima della data stabilita; la votazione del rappresentante per la sicurezza avverrà a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori al loro interno; risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il massimo numero di voti;
B) Unità produttive con più di 15 dipendenti:
b1) nei casi in cui è già stata costituita la RSU, il rappresentante per la sicurezza è designato dai rappresentanti della RSU al loro interno entro 60 giorni dalla data della stipula del presente accordo;
b2) nei casi in cui le RSU non siano ancora state costituite e operino le RSA, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori su iniziativa e nell’ambito della rappresentanza sindacale in azienda con elezione a suffragio universale a scrutinio segreto;
b3) nel caso di assenza di rappresentanti sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno a suffragio universale, a scrutinio segreto, su iniziativa delle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, secondo le modalità di cui al successivo punto 3).

3. Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza
Fatto salvo quanto previsto in materia al punto b1) e b3) le RSA, ove presenti negli istituti, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola.
Ogni lavoratore potrà esprimere una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio al datore di lavoro e da questi tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Territoriale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione del verbale in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tate periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni.
In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni saranno concordate tra il datore di lavoro e le RSA dei lavoratori, ove presenti, ovvero le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

4. Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
- 18 ore annue nelle unità produttive sino a 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati salvo previsto da accordi spulati ex art. 9 L. 300/70.

5. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
5a. Strumenti e mezzi
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94 il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione del ddl ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione previsti all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 custodito presso il ddl.
L’attività della rappresentanza dei lavoratori avviene nei locali dell’Amministrazione, dello Studio o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che il datore di lavoro ha destinato alle RSA/RSU.
5b. accesso ai locali
Il diritto di accesso ai locali deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
La rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni feriali, le visite che intende effettuare, salvo i casi di comprovata urgenza.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal datore di lavoro o da persona delegata.
5c. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata nei modi e nei termini di legge.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, che saranno, comunque, verbalizzate.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
5d. Informazioni e documentazione delle unità produttive.
Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 19 del Dlgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e i locali, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al paragrafo precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In tutti i casi in cui il rappresentante per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso allo Studio o società, almeno 2 giorni feriali prima, formando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate, salvo i casi di comprovata urgenza.

Capo 2°- Formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue:
- il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g.) del D.Lgs. 626/94 e al decreto ministeriale del 16.1.97 del Ministero del Lavoro e della Sanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma e i moduli formativi predisposti dall’OPN ed i contenuti stabiliti dal decreto Ministeriale 16.1.97 del Ministero del Lavoro e della Sanità:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generate e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione deve misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ddl direttamente o dall’OPT tramite, eventualmente, strutture specializzate.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al termine del corso sarà rilasciata, in duplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all’azienda e l’altra al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Capo 3° - Formazione ed informazione dei lavoratori
1. L’Anaci e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all’art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito dall’EBNAC.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese.
I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 626/94.
2. L’Anaci e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipanti il CCNL per i dipendenti da Amministratori di condomino, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti da Amministrazioni, Studi, Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, di cui all’art. 22 del D.lgs. 626/94, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall’EBNAC o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell’ambito di Enti, Istituti Società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all’associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con l’EBNAC;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all’art. 1 del D.M. 16.1.1997, Ministri del Lavoro e della Sanità;
c-1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
c-2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c-3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonali in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti da trattare con i tempi a margine indicati:
Durata    h     Argomenti e programmi
d/1        1,5   Il D.Lgs. 626/94:
- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni.
d/2        1      Il rischio elettrico:
- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto;
- rischio connesso all’utilizzo di apparecchiare elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione;
d/3         1      Il rischio di Incendio:
- triangolo di fuoco;
- materiali esplosivi altamente infiammabili e incendiabili;
- normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego.
d/4         2          I rischi connessi all’uso di attrezzature munite di videoterminali:
campo di applicazione, obblighi delle parti,
svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria,
caratteristiche tecniche.
d/5         1         Nozioni base di primo soccorso
d/6         0,5       Elementi di comunicazione interpersonale
d/7         1         Esercitazione:
- individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.
L’esercitazione di cui all’ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che i ddl consegneranno ai propri dipendenti.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti e strutture la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L’esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque risulti.
L’avvenuto accesso sarà documentato nell’attestato di frequenza di cui alla successiva lettera f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa all’EBNAC.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l’elenco degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all’altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all’Organismo paritetico territoriale, di cui all’art. 20 D.Lgs. 626/94, e al successivo punto 5).
g) La frequenza del corso di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro sei mesi dalla predetta data;
- per i lavoratori assunti successivamente, entro due mesi dall’assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori da assumere con contratto a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all’inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lettera d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 (1.1.97) nonché, in caso di primo assoluto o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d/1) e d/7).
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso o stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l’esercitazione di cui al punto d/7).
i) I corsi saranno tenuti durante l’orario di lavoro e, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due o tre moduli anche non consecutivi.
j) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti. I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione.
Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto.

Capo 4° - Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
La formazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, se ed in quanto soggetti rientranti nelle figure professionali previste dal CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 7 del D.L.vo 626/94 e dal Decreto Ministero del Lavoro e Sanità 16.1.1997, avverrà secondo programmi, modalità e moduli formativi predisposti dall’OPN tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del succitato D.M.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli Amministratori, dagli Studi o dalle Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare direttamente o dall’OPT tramite l’EBNAC.
I suddetti parteciperanno ai predetti corsi usufruendo di permessi retribuiti di durata pari a quella dei corsi e comunque per un minimo di 16 ore.
Al termine del corso sarà rilasciata in triplice copia l’attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso;
una copia sarà consegnata all’azienda e l’altra al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la terza all’OPT.

Seconda parte Organismi Paritetici
1. Organismo Paritetico Nazionale (OPN)

L’Anaci e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un Organismo paritetico nazionale (OPN) con le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività;
b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli OPT; a tal fine potranno essere organizzati corsi seminari ed altre attività complementari, anche tramite l’EBNAC;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli OPT, per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui all’art. 22 D.Lgs. 626/94;
d) definizione e proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli OPT;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione europea e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l’igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni;
g) monitoraggio sull’andamento delle controversie di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 626/94, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 6-1);
h) indicazione agli OPT di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo;
i) istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 4-d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 3.
L’OPN è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza dell’Anaci e da altrettanti in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Le attività operative di segreteria necessarie per l’attuazione delle funzioni proprie dell’OPN saranno assolte dall’EBN/C.

2. Organismi Paritetici Territoriali (OPT)
Saranno istituiti Organismi Paritetici Territoriali (OPT), con le funzioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 626/94, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 1.
Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l’OPN.
Gli OPT saranno formati da 3 componenti, ognuno dei quali con supplente, in rappresentanza delle Associazioni territoriali dell’Anaci interessate, e da altrettanti in rappresentanza della corrispondente OO.SS. dei lavoratori, firmataria del presente accordo.
Gli OPT avranno le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
a) individuare i fabbisogni informativi e formativi commessi con le specificità territoriali ed ambientali, definire i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori;
b) ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti da proprietari di fabbricati;
c) curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei lavoratori formati ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 626/94;
d) comporre in prima istanza le controversie di cui all’art. 20, 1° comma, D.Lgs. 626/94, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto.
e) promuovere la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza e dei responsabili aziendali della sicurezza. L’OPT sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l’OPT stesso.
In via transitoria e per tutta la durata del presente accordo i compiti dell’OPT saranno assunti dal’OPN.

3. Procedura controversie
Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 5-d) opereranno con le seguenti procedure:
a) l’attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto;
b) la segreteria dell’OPT provvederà a convocare i componenti l’organismo stesso, la parte ricorrente e quella controinteressata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata a.r.;
c) eventuali ricorsi disgiunti relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti;
d) l’OPT si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso e dovrà preliminarmente effettuare l’audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l’audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta;
e) le riunioni potranno essere aggiogate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla prima riunione;
f) l’OPT emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti;
g) il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata a.r.;
h) nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l’OPT provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lettera g);
i) ogni parere espresso congiuntamente ed all’unanimità sarà vincolante per l’OPT in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti;
j) copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all’OPN ai sensi del precedente punto 4-g)

4. Funzionamento degli Organismi Paritetici
4a - Gli Organismi Paritetici

- assumono le proprie decisioni all’unanimità: la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redigono motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori e i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
4b - Composizione delle controversie
Le parti confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
A tale fine, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo Paritetico Territoriale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
In seconda istanza ricorreranno all’OPN secondo quanto previsto al punto 1 parte seconda.
Procedure
La parte che ricorre all’OPT ne informa senza ritardo le altre parti interessate; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPT il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro i 30 giorni successivi a tale termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’OPT
L’OPT assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna.
Si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese; trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti finito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l’Organismo Paritetico Nazionale, secondo le modalità previste al punto 2) parte seconda.
4c - Per tutta la durata della procedura non si possono prendere iniziative sindacali e legali.
Le parti interessate (ddl, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Terza parte Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e squadra il 31 dicembre 2000 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.